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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 58443 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25.03.2025
TRA
l' (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C. Maggisano (C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio in Roma, Via G. Bettolo, 9 è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
- opponente -
CONTRO
in Controparte_1
persona del suo liquidatore e legale rapp. p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Paolo Pannella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via degli Scipioni 268/a
- opposta -
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di causa.
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo
5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
Passando all'esame della domanda essa scaturisce da atto di precetto per un importo complessivo di euro 18.104,41 notificato data 19.12.2023 dalla in virtù Controparte_1
di titolo costituito da sentenza Tribunale di Roma n. 19211/2015 del 28.9.2015, con cui l'Azienda opponente è stata condannata a pagare, in favore del CP_3
, costituito dall'odierna opposta, da
[...] Parte_2
e da
[...] Controparte_5
, le spese legali liquidate in euro 11.440,50 oltre euro 1.716,07, iva e cpa.
[...]
L'odierna opponente pone alla base della propria domanda tre eccezioni: 1) in via pregiudiziale, il bis in idem essendo intervenuta, su precedente identico atto di precetto, sentenza di questa sezione n. 17680/2023 con la quale è stata
2 dichiarata dal G.I. investito l'insussistenza del diritto a procedere della parte opposta;
nel merito 1) la mancanza di prova dell'iscrizione del credito per cui si procede nelle poste attive del bilancio finale di liquidazione del con CP_3
conseguente carenza di legittimazione attiva della creditrice;
2) l'estinzione del credito, anche ove iscritto nel bilancio del , a seguito della sua CP_3
estinzione e cancellazione;
ovvero, in caso di mancata iscrizione del credito in parola nel bilancio dell'estinto , la carenza di legittimazione dell'istante CP_3
ad agire per il recupero dell'intero credito.
Conclude per l'accoglimento dell'opposizione e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. costituitasi Controparte_6
ha chiesto il rigetto della domanda con condanna della
[...]
al risarcimento dei danni Parte_1
per lite ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 50.000,00, o in quella ritenuta di giustizia.
********
Preliminarmente, sulla base delle motivazioni di cui all'atto introduttivo, la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
Quanto all'eccezione pregiudiziale inerente la sollevata questione del bis in idem, la stessa appare infondata in quanto dalla lettura della sentenza n.17680/23 risulta evidente che il giudicante si sia soffermato esclusivamente sulla circostanza della mancata produzione in atti del titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto con conseguente sua impossibilità di valutarne l'idoneità; non ha, pertanto, affrontato alcuna delle questioni fatte oggetto di domanda su cui non si è, pertanto, formato un giudicato di merito che potrebbe indurre a ritenere sussistenti le condizioni per invocare il principio richiamato da parte attrice.
Nel merito i due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta correlazione.
Secondo consolidato principio interpretativo, noto alle parti (che, infatti, nei loro scritti, l'hanno richiamato), ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 ed entrato in vigore il 1 gennaio
2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo
3 dell'estinzione della società provocando un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Cass. sentenze nn. 6070 e 6072/2013).
Le Ss. Uu. della Cassazione hanno chiarito ormai da tempo che i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( Cass., Ss. Uu, 12 marzo 2013, n. 6070).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, mentre la mancata iscrizione nel bilancio finale di mere pretese, ancorchè azionabili, può equivalere a rinuncia, non altrettanto vale per i crediti certi ed esistenti al momento della cancellazione,
i quali rientrano tra le sopravvenienze attive suscettibili di devoluzione ai soci;
il che fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri(Cass. 15637/2019, Cass. n. 19641/2020,
Cass. 13163/2024).
E' opportuno rilevare che la Suprema Corte a SS. UU., con la sentenza n.
24657/2007, aveva già statuito che i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo
4 che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. Nella specie il credito azionato dell'opposta trova titolo nella richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 19211/2015, dunque in un diritto certo e determinato. Ne consegue, che tale credito, all'atto della cancellazione del .SAN., si è trasferito alle società Parte_3
consorziate, tra cui l'odierna opposta, in regime di comunione indivisa, cosicchè la Cooperativa opposta, quale già socia del estinto, è legittimata ad CP_3
agire per il recupero del credito oggetto di causa, trattandosi di sopravvenienza attiva trasferitasi in regime di contitolarità, con possibilità di azione individuale per l'intero.
Quanto alla richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. formulata dalla
[...]
la stessa va disattesa non ritenendo sussistenti i Controparte_1
presupposti del dolo e della mala fede.
Per le motivazioni di cui sopra l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 come aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di Parte_1
, così Controparte_1
5 provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta quantificate in euro 3.397,00 oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Paolo Pannella dichiaratosi antistatario.
Roma, 1/09/2025
Il giudice
Barbara Pirocchi
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 58443 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25.03.2025
TRA
l' (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C. Maggisano (C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio in Roma, Via G. Bettolo, 9 è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
- opponente -
CONTRO
in Controparte_1
persona del suo liquidatore e legale rapp. p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Paolo Pannella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via degli Scipioni 268/a
- opposta -
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di causa.
Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo
5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
Passando all'esame della domanda essa scaturisce da atto di precetto per un importo complessivo di euro 18.104,41 notificato data 19.12.2023 dalla in virtù Controparte_1
di titolo costituito da sentenza Tribunale di Roma n. 19211/2015 del 28.9.2015, con cui l'Azienda opponente è stata condannata a pagare, in favore del CP_3
, costituito dall'odierna opposta, da
[...] Parte_2
e da
[...] Controparte_5
, le spese legali liquidate in euro 11.440,50 oltre euro 1.716,07, iva e cpa.
[...]
L'odierna opponente pone alla base della propria domanda tre eccezioni: 1) in via pregiudiziale, il bis in idem essendo intervenuta, su precedente identico atto di precetto, sentenza di questa sezione n. 17680/2023 con la quale è stata
2 dichiarata dal G.I. investito l'insussistenza del diritto a procedere della parte opposta;
nel merito 1) la mancanza di prova dell'iscrizione del credito per cui si procede nelle poste attive del bilancio finale di liquidazione del con CP_3
conseguente carenza di legittimazione attiva della creditrice;
2) l'estinzione del credito, anche ove iscritto nel bilancio del , a seguito della sua CP_3
estinzione e cancellazione;
ovvero, in caso di mancata iscrizione del credito in parola nel bilancio dell'estinto , la carenza di legittimazione dell'istante CP_3
ad agire per il recupero dell'intero credito.
Conclude per l'accoglimento dell'opposizione e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. costituitasi Controparte_6
ha chiesto il rigetto della domanda con condanna della
[...]
al risarcimento dei danni Parte_1
per lite ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 50.000,00, o in quella ritenuta di giustizia.
********
Preliminarmente, sulla base delle motivazioni di cui all'atto introduttivo, la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
Quanto all'eccezione pregiudiziale inerente la sollevata questione del bis in idem, la stessa appare infondata in quanto dalla lettura della sentenza n.17680/23 risulta evidente che il giudicante si sia soffermato esclusivamente sulla circostanza della mancata produzione in atti del titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto con conseguente sua impossibilità di valutarne l'idoneità; non ha, pertanto, affrontato alcuna delle questioni fatte oggetto di domanda su cui non si è, pertanto, formato un giudicato di merito che potrebbe indurre a ritenere sussistenti le condizioni per invocare il principio richiamato da parte attrice.
Nel merito i due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta correlazione.
Secondo consolidato principio interpretativo, noto alle parti (che, infatti, nei loro scritti, l'hanno richiamato), ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 ed entrato in vigore il 1 gennaio
2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo
3 dell'estinzione della società provocando un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Cass. sentenze nn. 6070 e 6072/2013).
Le Ss. Uu. della Cassazione hanno chiarito ormai da tempo che i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( Cass., Ss. Uu, 12 marzo 2013, n. 6070).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, mentre la mancata iscrizione nel bilancio finale di mere pretese, ancorchè azionabili, può equivalere a rinuncia, non altrettanto vale per i crediti certi ed esistenti al momento della cancellazione,
i quali rientrano tra le sopravvenienze attive suscettibili di devoluzione ai soci;
il che fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri(Cass. 15637/2019, Cass. n. 19641/2020,
Cass. 13163/2024).
E' opportuno rilevare che la Suprema Corte a SS. UU., con la sentenza n.
24657/2007, aveva già statuito che i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo
4 che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. Nella specie il credito azionato dell'opposta trova titolo nella richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 19211/2015, dunque in un diritto certo e determinato. Ne consegue, che tale credito, all'atto della cancellazione del .SAN., si è trasferito alle società Parte_3
consorziate, tra cui l'odierna opposta, in regime di comunione indivisa, cosicchè la Cooperativa opposta, quale già socia del estinto, è legittimata ad CP_3
agire per il recupero del credito oggetto di causa, trattandosi di sopravvenienza attiva trasferitasi in regime di contitolarità, con possibilità di azione individuale per l'intero.
Quanto alla richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. formulata dalla
[...]
la stessa va disattesa non ritenendo sussistenti i Controparte_1
presupposti del dolo e della mala fede.
Per le motivazioni di cui sopra l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 come aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di Parte_1
, così Controparte_1
5 provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta quantificate in euro 3.397,00 oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Paolo Pannella dichiaratosi antistatario.
Roma, 1/09/2025
Il giudice
Barbara Pirocchi
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