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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1323/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ELISABETTA ORICOLI, con studio in
RIVIERA MUGNAI n. 36, PADOVA
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato domiciliatario TEOBALDO TASSOTTI, con studio VIA
IV NOVEMBRE n. 331, MAROSTICA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, 26 aprile 2024, n. 11213
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE IN RIASSUNZIONE: voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: - in riforma della sentenza n. 143/2015 depositata il 31.7.2015, Tribunale di
Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, giudice dott. Massimo
Morandini, pronunciata nella causa instaurata da contro P_
rg n. 1751/2012, respingersi la domanda svolta da Parte_1
con declaratoria di piena efficacia dell'atto di Controparte_1 compravendita 24.6.94 trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bassano del Grappa il 7.7.1994 nn 4744 rg e 3568 rp e, conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia della trascrizione 29.9.2015 rp 5238 e rg 7140 della sentenza n. 143/2015 depositata il 31.7.2015,
Tribunale di Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa e dunque disporne la cancellazione con il conseguente ordine al conservatore dei registri immobiliari;
in subordine ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza in calce alla medesima nota di trascrizione. Ordinarsi al
Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti trascrizioni, cancellazioni, annotazioni dell'emananda sentenza, in particolare a cancellare le annotazioni ordinate con la impugnata sentenza di primo grado e quindi, tra l'altro, a cancellare l'annotazione della sentenza impugnata in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n.
8449 rg e 6089 rp, cancellare l'annotazione della sentenza impugnata in calce alla nota di trascrizione 7.7.94 n. 4744 rg e n. 3568 rp, ordinare l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni eseguite da contro e P_ Parte_1 CP
. Ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda
[...] giudiziale 29.11.1990 n. 6609 rg e n. 5067 rp Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bassano del Grappa. In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi -data la portata della sentenza di legittimità- in cui la
Corte d'Appello di Venezia riconosca la validità e la efficacia della trascrizione della domanda giudiziale 29.11.1990 -n. 6609 rg e n. 5067 rp Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bassano del Grappa-
pag. 2/20 dichiararsi la piena efficacia del contratto di compravendita 24.6.1994 relativamente al trasferimento della proprietà da a NT
per la quota di ½ pari alla corrispondente proprietà Parte_1 jure proprio della dante causa In ogni caso, per NT effetto della riforma della impugnata sentenza di primo grado e di secondo grado condannarsi a restituire a P_ Parte_1
tutte le somme che quest'ultima ha versato a in
[...] P_ forza della efficacia provvisoriamente esecutiva delle impugnate sentenze e del precetto notificatole, somme che allo stato, riservata migliore e diversa quantificazione, ammontano a complessivi €
17.072,75 maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo, o comunque la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannarsi inoltre a P_ versare a la somma di € 208,75 che quest'ultima ha Parte_1 pagato a titolo di imposta di registro sulla sentenza di appello e le ulteriori somme che sarà chiamata a pagare in relazione alla sentenza cassata, oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo. In ogni caso: spese, competenze del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente procedimento interamente rifusi
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE: voglia,
l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, - rigettare ogni e qualsiasi domanda dell'appellante-in-riassunzione, siccome infondata, sia in fatto che in diritto, confermando in toto la sentenza n. 143/2015, pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 16 febbraio 2015 e pubblicata il
31 luglio 2015, così che abbia a consolidarsi definitivamente la ragione data in prime cure alle seguenti domande di merito di : P_
a) ritenere e dichiarare che ha diritto di godere e di P_ disporre pienamente, a titolo esclusivo, del mappale 435, di are 17.73,
pag. 3/20 e del mappale 436, di are 70.90, entrambi allibrati al foglio 7° del
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Marostica - Sezione RA, e, ciò, per effetto della sentenza n. 416/02 (rep. n. 779/02) pronunciata l'11 aprile 2002 dal Tribunale Collegiale di Bassano del Grappa, relatore il dr. Silvano Colbacchini, a seguito di citazione del 7 novembre 1990, notificata il 9 novembre 1990 dall'Ufficiale Giudiziario di Bassano del
Grappa con cron. n. 10792 e trascritta, con effetto prenotativo ex art. 2652, n. 8) c.c., presso l' di Bassano del Controparte_3
Grappa ai numeri 6609 R.G. e 5067 R.P. comecché a favore della medesima odierna ricorrente (allora attrice) e contro , NT
, , e, per l'appunto, Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti e cinque allora-convenuti; b) conseguentemente, Parte_1 ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto P_ pubblico rep. 39953 della not. con riguardo alla vendita da Persona_1
a della nuda proprietà dei suindicati NT Parte_1 mappali 435 e 436, anche perché, come leggesi all'articolo 2 dell'atto stesso, ne fece acquisto nella piena consapevolezza Parte_1 che su di essi operava l'effetto della trascrizione eseguita a tenore della citazione notificatale il 9 novembre 1990 nell'interesse della medesima odierna ricorrente;
c) dichiarare, quindi, l'inesistenza del diritto di proprietà e/o di qualsiasi altro diritto in favore di sui Parte_1 medesimi mappali 435 e 436; d) ordinare al Conservatore dell'AGENZIA
DEL TERRITORIO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – Sezione staccata di Bassano del Grappa di assicurare la pubblicità del caso e, ciò, - trascrivendosi la sentenza a favore di e contro P_ Parte_1
; - annotandosi in calce alla nota di trascrizione eseguita il 12
[...] agosto 2002, numeri 8449 R.G. e 6089 R.P. (a tenore del dispositivo della sentenza n. 416/02 e, quindi, a favore di e contro P_
), che, stante l'inefficacia della vendita della nuda NT
pag. 4/20 proprietà sui mappali 435 e 436 trascritta medio tempore in favore di ai numeri 4744 R.G. e 3568 R.P., era contro Parte_1 quest'ultima, ossia , che avrebbe dovuto essere Parte_1 disposta ed eseguita la formalità di cui ai numeri 8449 R.G. e 6089
R.P.; - annotandosi in calce alla nota di trascrizione eseguita il 7 luglio
1994, numeri 4744 R.G. e 3568 R.P., che l'atto pubblico rep. 39953 della not. , a tenore del quale la stessa è stata eseguita, non Persona_1 ha in effetti trasferito alcun diritto di a NT Parte_1
sui mappali 435 e 436, essendosi trattato di un atto di
[...] disposizione inefficace nei confronti di . Spese del grado P_ anch'esse rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza contumaciale 31.7.2015 n. 143/2015 il Tribunale di
Vicenza (già Tribunale di Bassano del Grappa) ha dichiarato che l'atto notarile di vendita 24.6.1994 tra e NT Parte_1
è inefficace nei confronti di , ordinato di P_ Controparte_1 trascrivere la sentenza e due annotazioni rispettivamente in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n. 8449 RG e 6089 RP e alla nota di trascrizione 7.7.1994 n. 4744 RG e 3568 RP. Il Tribunale ha osservato:
1.1 che la ricorrente con una domanda giudiziale P_ notificata il 9-12 novembre 1990 (n. 1695/90 RG Trib. di Bassano del
Grappa) proposta confronti della madre e dei fratelli NT
, , e aveva chiesto l'assegnazione della Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_1 quota di riserva di sua spettanza dei beni relitti in morte del padre
, deceduto il 14.5.1989. Il genitore aveva nominato quale Persona_2 uniche eredi legatarie la moglie e la figlia NT Pt_1
pag. 5/20 . La domanda era stata trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 8 c.c. Pt_1 presso l'allora ai n. 66090 RG e 5067 RP per assicurare la CP_4 funzione prenotativa degli effetti di accoglimento della domanda di riduzione contenuta nell'atto introduttivo;
1.2 che con sentenza 19.6.2002 n. 116/2002 il Tribunale di Bassano del Grappa aveva accolto la domanda di riduzione, assegnando a
[...]
i mapp. 435-436 Fg. 7 NCT del Comune di Marostica – sez. P_
RA (“attualmente” di esclusiva proprietà della madre CP
) e condannato al pagamento di una somma di
[...] Parte_1 denaro a titolo di reintegrazione di legittima e quale mancato godimento della quota a lei assegnata. La sentenza era stata trascritta presso la locale sezione distaccata dell'Agenzia del Territorio il 12.8.02 ai n. 8449
RG e 6089 RP a favore di e
contro
; P_ NT
1.3 che nelle more di quel giudizio con atto pubblico rep. 39953, notaio , in data 24.6.1994 aveva venduto a Persona_1 NT
gli immobili ricevuti in eredità, compresi i mapp. 435- Parte_1
436, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio. Nell'atto di vendita l'acquirente aveva dichiarato di essere a conoscenza delle trascrizioni, compresa quella della domanda del 1990. Nel 2007 la madre era deceduta con conseguente estinzione dell'usufrutto vitalizio ed espansione del diritto di proprietà di sugli immobili Parte_1 acquistati, compresi i mapp. 435-436. Convinta di esserne proprietaria a seguito della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 116/02,
li aveva promessi in vendita con contratto preliminare P_
24.2.2012 per poi essere informata dal notaio di un problema relativo alla trascrizione;
pag. 6/20 1.4 che dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che dall'epoca della sentenza del Tribunale di Bassano n. 416/02 solo aveva P_ incaricato terzi della manutenzione dei mappali e che nel 2012 Parte_1
, stante l'esito negativo della trattativa sulla regolarizzazione
[...] dell'intestazione dei mappali, aveva avanzato delle pretese sui due mappali;
1.5 che la trascrizione della sentenza del Tribunale di Bassano del
Grappa n. 416/02 a favore di e contro P_ NT non consente a , pur essendone proprietaria, di disporre P_ dei due mappali, perché formalmente intestati a per Parte_1 effetto della trascrizione dell'atto notarile 24.6.1994. Occorre una sentenza che consenta di dare pubblicità al diritto della ricorrente di godere e disporre a titolo esclusivo dei due mappali in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 416/02.
2. La sentenza della Corte d'appello di Venezia 17.2.2020, n. 562, decidendo sull'appello di , ha confermato la sentenza di Parte_1 primo grado. La Corte di merito ha ritenuto:
2.1 che nel giudizio di primo grado non avrebbe dovuto necessariamente integrarsi il contraddittorio nei confronti delle parti dell'“atto impugnato”, perché aveva rivendicato la P_ proprietà dei fondi assegnati con la sentenza n. 416/02 e aveva correttamente agito nei confronti della “portatrice del titolo contrattuale di trasferimento”;
2.2 che la lite sottesa alla causa n. 1665/90 RG Trib. di Bassano del
Grappa, decisa con la sentenza n. 416/02, aveva a oggetto il patrimonio pag. 7/20 caduto in successione del comune dante causa delle sorelle . Pt_1
Non era dubitabile che intendesse rivolgere le P_ rivendicazioni accessorie verso l'intero patrimonio del de cuius;
2.3 che la domanda di riduzione trascritta era indissolubilmente connessa a quella di nullità della disposizione testamentaria. Il rigetto della domanda di nullità non aveva prodotto effetti, sotto il profilo della validità della trascrizione, su quella di riduzione;
2.4 che la sentenza n. 416/02 aveva assegnato la proprietà integrale dei mapp. n. 435 e 436 a . Passata in giudicato la P_ sentenza, ogni ulteriore indagine era preclusa.
3. Su ricorso di , la Corte di cassazione con Parte_1
l'ordinanza n. 11213 del 2024 ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso e considerato assorbiti i rimanenti.
3.1 Con il primo motivo di ricorso, aveva contestato Parte_1 che fossero sufficientemente individuabili i beni immobili oggetto della nota di trascrizione presentata da a seguito della P_ domanda di riduzione delle disposizioni lesive di legittima. Il principio da applicare, anche con riferimento alla trascrizione di domanda giudiziale,
è che per stabilire se un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, in modo inequivoco, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri pag. 8/20 immobiliari. Affinché la trascrizione delle domande giudiziali possa produrre gli effetti previsti dall'art. 2652 c.c. è necessaria una precisa correlazione tra la domanda, così come riportata nella nota di trascrizione, e la sentenza che si vuole opporre ai terzi. La Corte di merito aveva ritenuto che una nota di trascrizione, avente ad oggetto una domanda d'impugnazione di un testamento per lesione dei diritti spettanti all'erede legittimo, incidesse necessariamente sull'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario. L'affermazione non è sufficiente per superare il principio della necessaria specificità ed autosufficienza di una nota di trascrizione che non contiene alcun elemento idoneo ad individuare con certezza i cespiti inclusi nell'asse ereditario. La nota, infatti, fa riferimento esclusivamente all' “… atto di citazione notificato a cura dell'Ufficiale Giudiziario S. addetto Pt_5 all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Bassano del Grappa in data 9.11.1990 a favore di contro 1) P_ NT
… 2) … 3) … 4) … 5) Parte_2 Parte_3 Parte_1
. Con il predetto atto di citazione ha Parte_4 P_ convenuto i signori … dinanzi il Tribunale di Bassano del Grappa … per
l'udienza del … per ivi sentire accertare la simulazione dell'atto di compravendita 2.11.88 rep. n. 2078 not. , con conseguente Per_3 dichiarazione di nullità dell'atto stesso, registrato a Bassano il 22.11.88 al n. 1452 mod. 2V e trascritto presso questa conservatoria il 23.11.88 al nn. 6975 rg e 5336 rp, nonché per sentir accertare, con successiva declarativa, l'invalidità del testamento olografo pubblicato il 20.6.89 dal not. con atto n. 17419 di rep., registrato in Bassano del Persona_1
Grappa il 3.7.89 al n. 795, mod. 1”. Il terzo non era onerato di verificare il contenuto degli atti (testamento e compravendita) richiamati nella nota;
la compravendita 2.11.1988, oggetto della domanda di simulazione riguardava un immobile non coincidente con pag. 9/20 quello oggetto della compravendita del 24.6.1994 e il testamento ben potrebbe non contenere i riferimenti catastali dei cespiti.
3.2 Il secondo motivo del ricorso concerneva la falsa applicazione degli artt. 2644, 2652 e 2697 c.c., perché la nota di trascrizione aveva a oggetto solo la domanda di simulazione di un atto di compravendita relativo ad un cespite diverso da quello compravenduto nel 1994, nonché una domanda di annullamento di un testamento che era stata rigettata dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza non definitiva n. 532/1996. Non poteva configurarsi un effetto prenotativo della nota in relazione al bene in essa non specificamente menzionato oggetto della compravendita del 1994.
4. Nel riassumere il giudizio ha dedotto: Parte_1
4.1 che a seguito della decisione della Corte di cassazione la riproposizione dei motivi di appello anche a sostegno dell'ultima domanda subordinata svolta in atto di appello viene compiuta “per mero scrupolo difensivo”. I motivi attengono alla perenzione ex art. 2668 bis c.p.c. della nota di trascrizione della domanda e alla circostanza che ½ del bene assegnato a con la sentenza n. 416/2002 del P_
Tribunale di Bassano del Grappa non era compreso nel patrimonio ereditario ma apparteneva al patrimonio personale di CP
;
[...]
4.2 che la domanda proposta in primo grado da ovvero P_ di avere pieno diritto di godere e disporre dei fondi di cui ai mappali 435
e 436 in forza della sentenza n. 416/02, che aveva assegnato i fondi intestati a a , per ottenere la Controparte_5 P_
pag. 10/20 dichiarazione d'inefficacia dell'atto di compravendita 26.6.1994, con i conseguenti ordini di trascrizione e annotazione, non possono trovare accoglimento mentre devono essere accolte le domande svolte nel giudizio di appello da . Dalla pronuncia della Corte di Parte_6 cassazione risulta che a non sia opponibile la Parte_1 trascrizione fatta eseguire da nel 1990, posto che la nota P_ non è autosufficiente e non vi è corrispondenza tra la domanda accolta e la domanda trascritta. L'acquisto compiuto da con Parte_1
l'atto 26.6.1994 non può più essere posto in discussione;
4.3 che deve essere condannata al pagamento delle P_ spese processuali del giudizio di appello, cassazione e rinvio.
[...]
deve restituire tutto quanto pagato in adempimento delle P_ decisioni dei Tribunali di Vicenza (euro 11.561,66) e della Corte
d'appello di Venezia (euro 5.511,09) e quanto corrisposto per la registrazione della sentenza di appello (euro 208,75).
5. Costituendosi in giudizio ha dedotto che il Tribunale P_ di Vicenza aveva dichiarato l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita rep. 39953 notaio del 24 giugno 1994 Persona_1 ordinando al Conservatore della locale sezione dell'Agenzia del Territorio di trascrivere la decisione contro e annotare: Parte_1
-in calce alla nota di trascrizione della sentenza n. 416/2002 dell'11 aprile 2002 (eseguita il 12 agosto 2002 coi n. 8449 R.G. e n. 6089
R.P.), che detta formalità avrebbe dovuto essere disposta contro
, stante l'inefficacia della vendita della nuda proprietà Parte_1 dei mapp. 435 e 436, trascritta medio tempore;
-in calce alla nota di trascrizione della compravendita 24 giugno 1994
(eseguita il 7 luglio 1994 n. 4744 R.G. e n. 3568 R.P.), che quell'atto pag. 11/20 non aveva trasferito alcun diritto di a NT Parte_1
sui due mappali in quanto inefficace nei confronti di
[...] [...]
. P_
5.1 La sentenza n. 416/02 trascritta a tenore del suo dispositivo e, quindi, a favore di e contro , non è P_ NT stata impugnata e fa stato tra tutte le parti di quel giudizio e, in particolare, tra e , sul fatto che i P_ Parte_1 mappali 435 e 436 sono divenuti patrimonio di , benché P_ nelle more li avesse venduti a , NT Parte_1 riservandosene l'usufrutto generale vitalizio. Al momento dell'acquisto della nuda proprietà aveva dichiarato di essere a Parte_1 conoscenza della trascrizione eseguita ai numeri 6609 R.G. e 5067 R.P. della Conservatoria dei RR.II. di Bassano del Grappa a tenore della citazione notificatale da il 9 novembre 1990. Con la P_ morte di , ha acquistato la piena NT Parte_1 proprietà dei due mappali nonostante, nel frattempo, fosse stata trascritta ed annotata la sentenza che ne aveva disposto il trasferimento in capo a . Quest'ultima era stata costretta ad agire P_ proprio per rendere opponibile ai terzi tale trasferimento di proprietà attraverso la trascrizione di un titolo giudiziale a proprio favore e contro
. Parte_1
5.2 La sentenza di appello è stata cassata con rinvio perché la Corte di cassazione ritiene che si sia in presenza di un caso particolare. Occorre stabilire se possa valere la regola secondo cui, in forza dell'art. 2665
c.c., non ogni omissione o inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa. Il giudice di rinvio non è investito “… di un mero giudizio di omologazione alla pronuncia
pag. 12/20 rescindente” ma di un giudizio di merito sul fatto che Parte_1 non era un “terzo qualsiasi” bensì un soggetto che, al momento dell'acquisto della nuda proprietà dalla madre sui mappali 435 e 436, aveva apertamente riconosciuto di essere a conoscenza della trascrizione eseguita a tenore della citazione notificatale dalla sorella il 9 novembre 1990, comprendente senza ombra di dubbio i P_ mappali 435 e 436.
5.3 ha interesse a riproporre le stesse difese svolte Parte_1 nel precedente giudizio d'appello, dal momento che la nota di trascrizione della citazione notificata agli eredi testamentari e legittimari del padre per ottenere giudizialmente la reintegra/riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di successione può senza dubbio ritenersi sufficiente, a norma dell'art. 2665 c.c., ai fini di una valida trascrizione, consentendo di individuare i soggetti e l'essenza del rapporto giuridico al quale la domanda giudiziale si riferiva. Il Tribunale, escluso che il testamento fosse nullo e che la compravendita sospetta tra genitori ed una delle figlie fosse simulata, ha stabilito che “la quota spettante a avrebbe dovuto essere ricavata riducendo le P_ disposizioni testamentarie, vale a dire apprendendo parte dei beni lasciati dal de cuius agli eredi ed assegnandoli all'attrice”. Nella nota di trascrizione, infatti, il riferimento era alla citazione e, in particolare, alla
“declarativa” susseguente all'eventuale accertamento dell'invalidità degli atti di ostacolo a una giusta successione legittima. e NT
sapevano, in quanto convenute in quel giudizio, che il Parte_1 trasferimento dei diritti sui mappali 435 e 436 era sub iudice. La regola
è che l'onere della trascrizione delle domande giudiziali vale esclusivamente ai fini dell'opponibilità della sentenza ai terzi che non siano parti nel giudizio. L'acquirente non era “terza” in Parte_1
pag. 13/20 quel giudizio e, quindi, non era rispetto a lei che la trascrizione avrebbe dovuto assolvere alla funzione di “una messa all'erta sulla possibile inefficacia dell'atto”. Non interessa se la trascrizione del 29 novembre
1990 ai numeri 6609 R.G. e 5067 R.P. sia valida o no né conta stabilire se quella trascrizione abbia assolto alla funzione prenotativa degli effetti della successiva sentenza, visto che non c'è alcun terzo in conflitto con ma una parte della causa. P_
6. ha ribattuto che la controparte ripropone una Parte_1 difesa avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello. Non potendo ritenersi terza, la sentenza Parte_1
143/02 rimarrebbe a lei opponibile. Occorre però considerare:
6.1 che non essendosi costituita nel giudizio per cassazione, la controparte non può riproporre questioni su cui si sono formate preclusioni. La sentenza d'appello aveva fondato la propria decisione unicamente sulla ritenuta correttezza ed efficacia della trascrizione della domanda giudiziale. Aveva implicitamente rigettato la questione logicamente anteriore, ovvero la necessità o meno della trascrizione della domanda per assicurare gli effetti prenotativi della sentenza. Nel giudizio di rinvio non può più porsi la questione relativa alla rilevanza della trascrizione, questione che avrebbe dovuto essere esaminata prima di ogni altra e suscettibile di definire il giudizio. P_ avrebbe dovuto riproporre nel giudizio di cassazione le questioni rigettate, non esaminate o ritenute assorbite. La questione richiamata non avrebbe peraltro nemmeno potuto essere proposta nel giudizio di cassazione perché tardivamente sollevata con la comparsa conclusionale d'appello;
pag. 14/20 6.2 che l'effetto che produce la trascrizione di una domanda giudiziale
è quello di assicurare l'efficacia del provvedimento, che dovesse accogliere la domanda, anche rispetto a eventuali terzi aventi causa dal convenuto. La norma di cui all'art. 2652 n. 8 c.c. si riferisce al “terzo” non quale soggetto estraneo al giudizio ma come soggetto che ha acquistato dal convenuto diritti che a questi spettavano sulla base dell'atto soggetto ad impugnazione. Con riferimento all'atto di acquisto,
assume la qualifica di “terzo acquirente” ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 2652 c.c. La specifica domanda accolta con la sentenza n. 416/2002 del Tribunale di Bassano del Grappa (riduzione della disposizione testamentaria con la quale il de cuius aveva nominato la moglie erede e quindi beneficiaria del noto fondo NT di Marostica) non era rivolta a ma a Parte_1 CP
.
[...]
7. La prima questione da affrontare è se possa ancora residuare nel presente giudizio di rinvio uno spazio di discussione sull'effetto prenotativo realizzato dalla trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 8 c.c. della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie. L'ordinanza della Corte di cassazione esclude che la trascrizione operata possa avere una qualche validità. Il fatto che al momento Parte_1 dell'acquisto della nuda proprietà dalla madre sui mappali 435 e 436, avesse dichiarato di essere a conoscenza della trascrizione è inconferente perché la nota di trascrizione non era autosufficiente e quindi non consentiva l'individuazione degli immobili interessati.
8. La seconda questione che si pone è se possa discutersi nel giudizio di rinvio della qualifica dell'acquirente : se Parte_1
l'acquirente sia considerabile “terzo” rispetto al Parte_1
pag. 15/20 trasferimento della proprietà dei mappali 435 e 436 avvenuto mentre era in corso la causa sulla domanda di riduzione e se quindi, per assicurare gli effetti della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa
19.6.02 n. 116/2002, fosse o no necessario trascrivere la domanda.
Avendo stabilito quale sia il principio di diritto da applicare, anche con riferimento alla trascrizione di domanda giudiziale, per stabilire se un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, la Corte di cassazione, come prima la Corte di merito, hanno dato per presupposto che fosse un “terzo” rispetto all'atto Parte_1 notarile 24.6.1994. La questione non è ulteriormente proponibile nel giudizio di rinvio, stante le preclusioni derivanti dal giudicato implicito.
Anche le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema non possono essere dedotte giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza della Corte di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità: in sede di rinvio, non possono quindi essere sollevate tutte quelle questioni, anche di fatto, che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio, e che costituiscano il presupposto necessario e inderogabile della pronuncia di annullamento, dovendo le stesse ritenersi precluse, quale premessa logico-giuridica del principio affermato, in quanto risolte in via definitiva, e coperte dal giudicato interno (v. Cass. sez. 1, ord. n. 23316 del 2021). È anche opportuno precisare che la causa era stata impostata da Parte_1
deducendo che la domanda di riduzione era stata trascritta e
[...] che la trascrizione della domanda assicurava che la compravendita 24 giugno 1994 fosse inefficace rispetto all'attrice, tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa
n. 416/02.
pag. 16/20 9. La terza questione è se l'acquirente possa Parte_1 considerarsi effettivamente un “terzo” rispetto a cui assume rilevanza la trascrizione della domanda. La questione non è più esaminabile nel giudizio di rinvio per quanto si è detto nel paragrafo che precede ma, in via incidentale, viene approfondita per maggiore completezza della decisione. era subentrata nella titolarità di un diritto Parte_1 controverso. La sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa ha assegnato dei beni immobili di proprietà di (non di NT
) a . Con riferimento alla successione a Parte_1 P_ titolo particolare nel diritto controverso, l'art. 111, comma 3, c.p.c. prevede espressamente che la sentenza pronunciata contro l'alienante
) spiega i propri effetti anche contro l'acquirente NT
), salve le norme sugli acquisti in buona fede dei Parte_1 mobili e sulla trascrizione. Proprio per la clausola di salvezza contenuta nell'art. 111 c.p.c. relativamente alle norme sulla trascrizione richieste per i beni immobili, per stabilire se la vendita potesse ritenersi inefficace nei confronti dell'acquirente ) occorreva richiamare Parte_1
l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2652, n. 8 c.c. È lo stesso legislatore a chiarire che la trascrizione è decisiva.
10. Nel giudizio contumaciale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Vicenza 31.7.2015 n. 143/2015 era stata accolta la domanda volta ad accertare l'inefficacia dell'atto notarile di vendita 24 giugno 1994 nei confronti di . Posto che la domanda era stata accolta P_ all'esito di un giudizio contumaciale, l'appellante può Parte_1 unicamente chiedere il rigetto della domanda attorea e la cancellazione di trascrizioni e annotazioni eseguite sulla base della sentenza riformata. Non essendosi realizzato l'effetto prenotativo, la domanda di pag. 17/20 deve essere respinta. Non può accertarsi l'inefficacia P_ rispetto a dell'atto di compravendita 24.6.1994. Attesi P_ gli ordini contenuti nella riformata sentenza del Tribunale di Vicenza già
Bassano del Grappa, deve ordinarsi ex art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione e annotazioni eseguite in forza della sentenza riformata. Alle lettere A, B e C del dispositivo era stato ordinato all'Agenzia del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare – sezione distaccata di Bassano del Grappa:
- di trascrivere la sentenza di primo grado;
- di annotare in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n. 8449 rg e
6089 rp. che era contro che avrebbe dovuto essere Parte_1 disposta ed eseguita la formalità di cui ai nn. 8449 RG e 6089 RP
(stante l'inefficacia della vendita della nuda proprietà dei mapp. 435-
436 nel frattempo trascritta in favore di ai nn. 4744 Parte_1
RG e 3658 RP);
- di annotare in calce alla nota di trascrizione 7.7.1994 n. 4744 rg e
3568 rp che l'atto di compravendita 24.6.1994 non aveva trasferito diritti di a sui mappali 435 e 436. NT Parte_1
11. Due domanda dell'attrice in riassunzione sono Parte_1 ammissibili ai sensi dell'art. 389 c.p.c. ha chiesto la Parte_1 restituzione dei pagamenti per complessivi euro 17.072,75 (cfr. all. 4 depositato dall'attrice il 30.5.25) eseguiti in forza delle due precedenti sentenze di merito. Trattandosi di debito di valuta, sulle somme ricevute spettano gli interessi e non anche la rivalutazione. deve P_ pagare a la metà dell'imposta di registro di euro Parte_1
208,75 pagata in forza della sentenza di secondo grado impugnata per cassazione (cfr. all. 5 depositato dall'attrice il 30.5.25). Non deve pagare l'intera imposta perché le spese di lite vanno compensate.
pag. 18/20 12. Sussistono infatti gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. (cfr.
Corte cost. n. 77 del 2018) per compensare interamente le spese del processo. Le ragioni che hanno comportato il rigetto della domanda di per l'errore di trascrizione non impediscono di P_ riconoscere che con la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n.
416/02 fra stretti congiunti, nell'ambito di un procedimento a cui avevano partecipato anche le sorelle e , era P_ Parte_1 stato assegnato a il terreno – ritenuto di esclusiva P_ proprietà di – di cui ai mapp. 435-436 Fg. 7 NCT del NT
Comune di Marostica – sez. RA.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da nei confronti di o Parte_1 P_ [...]
a seguito della ordinanza della seconda sezione civile della P_
Corte di cassazione, 26 aprile 2024, n. 11213, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento proposta da o P_ [...]
nei confronti di;
P_ Parte_1
2) ordina all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza -
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bassano del Grappa la cancellazione della trascrizione di cui alla nota 29.9.2015 rp 5238 e rg
7140 della sentenza del Tribunale di Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, n. 143/2015 depositata il 31.7.2015 nonché delle annotazioni eseguite in forza della predetta sentenza Tribunale di
Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n. 8449 rg e 6089 rp e alla nota 7.7.1994 n.
4744 rg e 3568 rp;
pag. 19/20 3) condanna a restituire a P_ Parte_1 tutte le somme, per complessivi euro 17.072,75, ricevute in forza della sentenza del Tribunale di Vicenza già Tribunale di Bassano del Grappa
31.7.2015 n. 143/2015 e della sentenza della Corte d'appello di Venezia
17.2.2020 n. 562, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione nonché la metà della somma di euro 208,75 pagata per l'imposta di registro, con interessi legali dalla domanda proposta con l'atto di citazione in riassunzione al saldo;
4) compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio fra le parti.
Venezia, 3/7/2025
il Consigliere estensore il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1323/2024 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ELISABETTA ORICOLI, con studio in
RIVIERA MUGNAI n. 36, PADOVA
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato domiciliatario TEOBALDO TASSOTTI, con studio VIA
IV NOVEMBRE n. 331, MAROSTICA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, 26 aprile 2024, n. 11213
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE IN RIASSUNZIONE: voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: - in riforma della sentenza n. 143/2015 depositata il 31.7.2015, Tribunale di
Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, giudice dott. Massimo
Morandini, pronunciata nella causa instaurata da contro P_
rg n. 1751/2012, respingersi la domanda svolta da Parte_1
con declaratoria di piena efficacia dell'atto di Controparte_1 compravendita 24.6.94 trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bassano del Grappa il 7.7.1994 nn 4744 rg e 3568 rp e, conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia della trascrizione 29.9.2015 rp 5238 e rg 7140 della sentenza n. 143/2015 depositata il 31.7.2015,
Tribunale di Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa e dunque disporne la cancellazione con il conseguente ordine al conservatore dei registri immobiliari;
in subordine ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza in calce alla medesima nota di trascrizione. Ordinarsi al
Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti trascrizioni, cancellazioni, annotazioni dell'emananda sentenza, in particolare a cancellare le annotazioni ordinate con la impugnata sentenza di primo grado e quindi, tra l'altro, a cancellare l'annotazione della sentenza impugnata in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n.
8449 rg e 6089 rp, cancellare l'annotazione della sentenza impugnata in calce alla nota di trascrizione 7.7.94 n. 4744 rg e n. 3568 rp, ordinare l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni eseguite da contro e P_ Parte_1 CP
. Ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda
[...] giudiziale 29.11.1990 n. 6609 rg e n. 5067 rp Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Bassano del Grappa. In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi -data la portata della sentenza di legittimità- in cui la
Corte d'Appello di Venezia riconosca la validità e la efficacia della trascrizione della domanda giudiziale 29.11.1990 -n. 6609 rg e n. 5067 rp Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bassano del Grappa-
pag. 2/20 dichiararsi la piena efficacia del contratto di compravendita 24.6.1994 relativamente al trasferimento della proprietà da a NT
per la quota di ½ pari alla corrispondente proprietà Parte_1 jure proprio della dante causa In ogni caso, per NT effetto della riforma della impugnata sentenza di primo grado e di secondo grado condannarsi a restituire a P_ Parte_1
tutte le somme che quest'ultima ha versato a in
[...] P_ forza della efficacia provvisoriamente esecutiva delle impugnate sentenze e del precetto notificatole, somme che allo stato, riservata migliore e diversa quantificazione, ammontano a complessivi €
17.072,75 maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo, o comunque la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannarsi inoltre a P_ versare a la somma di € 208,75 che quest'ultima ha Parte_1 pagato a titolo di imposta di registro sulla sentenza di appello e le ulteriori somme che sarà chiamata a pagare in relazione alla sentenza cassata, oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo. In ogni caso: spese, competenze del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente procedimento interamente rifusi
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE: voglia,
l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, - rigettare ogni e qualsiasi domanda dell'appellante-in-riassunzione, siccome infondata, sia in fatto che in diritto, confermando in toto la sentenza n. 143/2015, pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 16 febbraio 2015 e pubblicata il
31 luglio 2015, così che abbia a consolidarsi definitivamente la ragione data in prime cure alle seguenti domande di merito di : P_
a) ritenere e dichiarare che ha diritto di godere e di P_ disporre pienamente, a titolo esclusivo, del mappale 435, di are 17.73,
pag. 3/20 e del mappale 436, di are 70.90, entrambi allibrati al foglio 7° del
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Marostica - Sezione RA, e, ciò, per effetto della sentenza n. 416/02 (rep. n. 779/02) pronunciata l'11 aprile 2002 dal Tribunale Collegiale di Bassano del Grappa, relatore il dr. Silvano Colbacchini, a seguito di citazione del 7 novembre 1990, notificata il 9 novembre 1990 dall'Ufficiale Giudiziario di Bassano del
Grappa con cron. n. 10792 e trascritta, con effetto prenotativo ex art. 2652, n. 8) c.c., presso l' di Bassano del Controparte_3
Grappa ai numeri 6609 R.G. e 5067 R.P. comecché a favore della medesima odierna ricorrente (allora attrice) e contro , NT
, , e, per l'appunto, Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti e cinque allora-convenuti; b) conseguentemente, Parte_1 ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto P_ pubblico rep. 39953 della not. con riguardo alla vendita da Persona_1
a della nuda proprietà dei suindicati NT Parte_1 mappali 435 e 436, anche perché, come leggesi all'articolo 2 dell'atto stesso, ne fece acquisto nella piena consapevolezza Parte_1 che su di essi operava l'effetto della trascrizione eseguita a tenore della citazione notificatale il 9 novembre 1990 nell'interesse della medesima odierna ricorrente;
c) dichiarare, quindi, l'inesistenza del diritto di proprietà e/o di qualsiasi altro diritto in favore di sui Parte_1 medesimi mappali 435 e 436; d) ordinare al Conservatore dell'AGENZIA
DEL TERRITORIO – Servizio di Pubblicità Immobiliare – Sezione staccata di Bassano del Grappa di assicurare la pubblicità del caso e, ciò, - trascrivendosi la sentenza a favore di e contro P_ Parte_1
; - annotandosi in calce alla nota di trascrizione eseguita il 12
[...] agosto 2002, numeri 8449 R.G. e 6089 R.P. (a tenore del dispositivo della sentenza n. 416/02 e, quindi, a favore di e contro P_
), che, stante l'inefficacia della vendita della nuda NT
pag. 4/20 proprietà sui mappali 435 e 436 trascritta medio tempore in favore di ai numeri 4744 R.G. e 3568 R.P., era contro Parte_1 quest'ultima, ossia , che avrebbe dovuto essere Parte_1 disposta ed eseguita la formalità di cui ai numeri 8449 R.G. e 6089
R.P.; - annotandosi in calce alla nota di trascrizione eseguita il 7 luglio
1994, numeri 4744 R.G. e 3568 R.P., che l'atto pubblico rep. 39953 della not. , a tenore del quale la stessa è stata eseguita, non Persona_1 ha in effetti trasferito alcun diritto di a NT Parte_1
sui mappali 435 e 436, essendosi trattato di un atto di
[...] disposizione inefficace nei confronti di . Spese del grado P_ anch'esse rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza contumaciale 31.7.2015 n. 143/2015 il Tribunale di
Vicenza (già Tribunale di Bassano del Grappa) ha dichiarato che l'atto notarile di vendita 24.6.1994 tra e NT Parte_1
è inefficace nei confronti di , ordinato di P_ Controparte_1 trascrivere la sentenza e due annotazioni rispettivamente in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n. 8449 RG e 6089 RP e alla nota di trascrizione 7.7.1994 n. 4744 RG e 3568 RP. Il Tribunale ha osservato:
1.1 che la ricorrente con una domanda giudiziale P_ notificata il 9-12 novembre 1990 (n. 1695/90 RG Trib. di Bassano del
Grappa) proposta confronti della madre e dei fratelli NT
, , e aveva chiesto l'assegnazione della Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_1 quota di riserva di sua spettanza dei beni relitti in morte del padre
, deceduto il 14.5.1989. Il genitore aveva nominato quale Persona_2 uniche eredi legatarie la moglie e la figlia NT Pt_1
pag. 5/20 . La domanda era stata trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 8 c.c. Pt_1 presso l'allora ai n. 66090 RG e 5067 RP per assicurare la CP_4 funzione prenotativa degli effetti di accoglimento della domanda di riduzione contenuta nell'atto introduttivo;
1.2 che con sentenza 19.6.2002 n. 116/2002 il Tribunale di Bassano del Grappa aveva accolto la domanda di riduzione, assegnando a
[...]
i mapp. 435-436 Fg. 7 NCT del Comune di Marostica – sez. P_
RA (“attualmente” di esclusiva proprietà della madre CP
) e condannato al pagamento di una somma di
[...] Parte_1 denaro a titolo di reintegrazione di legittima e quale mancato godimento della quota a lei assegnata. La sentenza era stata trascritta presso la locale sezione distaccata dell'Agenzia del Territorio il 12.8.02 ai n. 8449
RG e 6089 RP a favore di e
contro
; P_ NT
1.3 che nelle more di quel giudizio con atto pubblico rep. 39953, notaio , in data 24.6.1994 aveva venduto a Persona_1 NT
gli immobili ricevuti in eredità, compresi i mapp. 435- Parte_1
436, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio. Nell'atto di vendita l'acquirente aveva dichiarato di essere a conoscenza delle trascrizioni, compresa quella della domanda del 1990. Nel 2007 la madre era deceduta con conseguente estinzione dell'usufrutto vitalizio ed espansione del diritto di proprietà di sugli immobili Parte_1 acquistati, compresi i mapp. 435-436. Convinta di esserne proprietaria a seguito della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 116/02,
li aveva promessi in vendita con contratto preliminare P_
24.2.2012 per poi essere informata dal notaio di un problema relativo alla trascrizione;
pag. 6/20 1.4 che dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che dall'epoca della sentenza del Tribunale di Bassano n. 416/02 solo aveva P_ incaricato terzi della manutenzione dei mappali e che nel 2012 Parte_1
, stante l'esito negativo della trattativa sulla regolarizzazione
[...] dell'intestazione dei mappali, aveva avanzato delle pretese sui due mappali;
1.5 che la trascrizione della sentenza del Tribunale di Bassano del
Grappa n. 416/02 a favore di e contro P_ NT non consente a , pur essendone proprietaria, di disporre P_ dei due mappali, perché formalmente intestati a per Parte_1 effetto della trascrizione dell'atto notarile 24.6.1994. Occorre una sentenza che consenta di dare pubblicità al diritto della ricorrente di godere e disporre a titolo esclusivo dei due mappali in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 416/02.
2. La sentenza della Corte d'appello di Venezia 17.2.2020, n. 562, decidendo sull'appello di , ha confermato la sentenza di Parte_1 primo grado. La Corte di merito ha ritenuto:
2.1 che nel giudizio di primo grado non avrebbe dovuto necessariamente integrarsi il contraddittorio nei confronti delle parti dell'“atto impugnato”, perché aveva rivendicato la P_ proprietà dei fondi assegnati con la sentenza n. 416/02 e aveva correttamente agito nei confronti della “portatrice del titolo contrattuale di trasferimento”;
2.2 che la lite sottesa alla causa n. 1665/90 RG Trib. di Bassano del
Grappa, decisa con la sentenza n. 416/02, aveva a oggetto il patrimonio pag. 7/20 caduto in successione del comune dante causa delle sorelle . Pt_1
Non era dubitabile che intendesse rivolgere le P_ rivendicazioni accessorie verso l'intero patrimonio del de cuius;
2.3 che la domanda di riduzione trascritta era indissolubilmente connessa a quella di nullità della disposizione testamentaria. Il rigetto della domanda di nullità non aveva prodotto effetti, sotto il profilo della validità della trascrizione, su quella di riduzione;
2.4 che la sentenza n. 416/02 aveva assegnato la proprietà integrale dei mapp. n. 435 e 436 a . Passata in giudicato la P_ sentenza, ogni ulteriore indagine era preclusa.
3. Su ricorso di , la Corte di cassazione con Parte_1
l'ordinanza n. 11213 del 2024 ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso e considerato assorbiti i rimanenti.
3.1 Con il primo motivo di ricorso, aveva contestato Parte_1 che fossero sufficientemente individuabili i beni immobili oggetto della nota di trascrizione presentata da a seguito della P_ domanda di riduzione delle disposizioni lesive di legittima. Il principio da applicare, anche con riferimento alla trascrizione di domanda giudiziale,
è che per stabilire se un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, in modo inequivoco, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri pag. 8/20 immobiliari. Affinché la trascrizione delle domande giudiziali possa produrre gli effetti previsti dall'art. 2652 c.c. è necessaria una precisa correlazione tra la domanda, così come riportata nella nota di trascrizione, e la sentenza che si vuole opporre ai terzi. La Corte di merito aveva ritenuto che una nota di trascrizione, avente ad oggetto una domanda d'impugnazione di un testamento per lesione dei diritti spettanti all'erede legittimo, incidesse necessariamente sull'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario. L'affermazione non è sufficiente per superare il principio della necessaria specificità ed autosufficienza di una nota di trascrizione che non contiene alcun elemento idoneo ad individuare con certezza i cespiti inclusi nell'asse ereditario. La nota, infatti, fa riferimento esclusivamente all' “… atto di citazione notificato a cura dell'Ufficiale Giudiziario S. addetto Pt_5 all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Bassano del Grappa in data 9.11.1990 a favore di contro 1) P_ NT
… 2) … 3) … 4) … 5) Parte_2 Parte_3 Parte_1
. Con il predetto atto di citazione ha Parte_4 P_ convenuto i signori … dinanzi il Tribunale di Bassano del Grappa … per
l'udienza del … per ivi sentire accertare la simulazione dell'atto di compravendita 2.11.88 rep. n. 2078 not. , con conseguente Per_3 dichiarazione di nullità dell'atto stesso, registrato a Bassano il 22.11.88 al n. 1452 mod. 2V e trascritto presso questa conservatoria il 23.11.88 al nn. 6975 rg e 5336 rp, nonché per sentir accertare, con successiva declarativa, l'invalidità del testamento olografo pubblicato il 20.6.89 dal not. con atto n. 17419 di rep., registrato in Bassano del Persona_1
Grappa il 3.7.89 al n. 795, mod. 1”. Il terzo non era onerato di verificare il contenuto degli atti (testamento e compravendita) richiamati nella nota;
la compravendita 2.11.1988, oggetto della domanda di simulazione riguardava un immobile non coincidente con pag. 9/20 quello oggetto della compravendita del 24.6.1994 e il testamento ben potrebbe non contenere i riferimenti catastali dei cespiti.
3.2 Il secondo motivo del ricorso concerneva la falsa applicazione degli artt. 2644, 2652 e 2697 c.c., perché la nota di trascrizione aveva a oggetto solo la domanda di simulazione di un atto di compravendita relativo ad un cespite diverso da quello compravenduto nel 1994, nonché una domanda di annullamento di un testamento che era stata rigettata dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza non definitiva n. 532/1996. Non poteva configurarsi un effetto prenotativo della nota in relazione al bene in essa non specificamente menzionato oggetto della compravendita del 1994.
4. Nel riassumere il giudizio ha dedotto: Parte_1
4.1 che a seguito della decisione della Corte di cassazione la riproposizione dei motivi di appello anche a sostegno dell'ultima domanda subordinata svolta in atto di appello viene compiuta “per mero scrupolo difensivo”. I motivi attengono alla perenzione ex art. 2668 bis c.p.c. della nota di trascrizione della domanda e alla circostanza che ½ del bene assegnato a con la sentenza n. 416/2002 del P_
Tribunale di Bassano del Grappa non era compreso nel patrimonio ereditario ma apparteneva al patrimonio personale di CP
;
[...]
4.2 che la domanda proposta in primo grado da ovvero P_ di avere pieno diritto di godere e disporre dei fondi di cui ai mappali 435
e 436 in forza della sentenza n. 416/02, che aveva assegnato i fondi intestati a a , per ottenere la Controparte_5 P_
pag. 10/20 dichiarazione d'inefficacia dell'atto di compravendita 26.6.1994, con i conseguenti ordini di trascrizione e annotazione, non possono trovare accoglimento mentre devono essere accolte le domande svolte nel giudizio di appello da . Dalla pronuncia della Corte di Parte_6 cassazione risulta che a non sia opponibile la Parte_1 trascrizione fatta eseguire da nel 1990, posto che la nota P_ non è autosufficiente e non vi è corrispondenza tra la domanda accolta e la domanda trascritta. L'acquisto compiuto da con Parte_1
l'atto 26.6.1994 non può più essere posto in discussione;
4.3 che deve essere condannata al pagamento delle P_ spese processuali del giudizio di appello, cassazione e rinvio.
[...]
deve restituire tutto quanto pagato in adempimento delle P_ decisioni dei Tribunali di Vicenza (euro 11.561,66) e della Corte
d'appello di Venezia (euro 5.511,09) e quanto corrisposto per la registrazione della sentenza di appello (euro 208,75).
5. Costituendosi in giudizio ha dedotto che il Tribunale P_ di Vicenza aveva dichiarato l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita rep. 39953 notaio del 24 giugno 1994 Persona_1 ordinando al Conservatore della locale sezione dell'Agenzia del Territorio di trascrivere la decisione contro e annotare: Parte_1
-in calce alla nota di trascrizione della sentenza n. 416/2002 dell'11 aprile 2002 (eseguita il 12 agosto 2002 coi n. 8449 R.G. e n. 6089
R.P.), che detta formalità avrebbe dovuto essere disposta contro
, stante l'inefficacia della vendita della nuda proprietà Parte_1 dei mapp. 435 e 436, trascritta medio tempore;
-in calce alla nota di trascrizione della compravendita 24 giugno 1994
(eseguita il 7 luglio 1994 n. 4744 R.G. e n. 3568 R.P.), che quell'atto pag. 11/20 non aveva trasferito alcun diritto di a NT Parte_1
sui due mappali in quanto inefficace nei confronti di
[...] [...]
. P_
5.1 La sentenza n. 416/02 trascritta a tenore del suo dispositivo e, quindi, a favore di e contro , non è P_ NT stata impugnata e fa stato tra tutte le parti di quel giudizio e, in particolare, tra e , sul fatto che i P_ Parte_1 mappali 435 e 436 sono divenuti patrimonio di , benché P_ nelle more li avesse venduti a , NT Parte_1 riservandosene l'usufrutto generale vitalizio. Al momento dell'acquisto della nuda proprietà aveva dichiarato di essere a Parte_1 conoscenza della trascrizione eseguita ai numeri 6609 R.G. e 5067 R.P. della Conservatoria dei RR.II. di Bassano del Grappa a tenore della citazione notificatale da il 9 novembre 1990. Con la P_ morte di , ha acquistato la piena NT Parte_1 proprietà dei due mappali nonostante, nel frattempo, fosse stata trascritta ed annotata la sentenza che ne aveva disposto il trasferimento in capo a . Quest'ultima era stata costretta ad agire P_ proprio per rendere opponibile ai terzi tale trasferimento di proprietà attraverso la trascrizione di un titolo giudiziale a proprio favore e contro
. Parte_1
5.2 La sentenza di appello è stata cassata con rinvio perché la Corte di cassazione ritiene che si sia in presenza di un caso particolare. Occorre stabilire se possa valere la regola secondo cui, in forza dell'art. 2665
c.c., non ogni omissione o inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa. Il giudice di rinvio non è investito “… di un mero giudizio di omologazione alla pronuncia
pag. 12/20 rescindente” ma di un giudizio di merito sul fatto che Parte_1 non era un “terzo qualsiasi” bensì un soggetto che, al momento dell'acquisto della nuda proprietà dalla madre sui mappali 435 e 436, aveva apertamente riconosciuto di essere a conoscenza della trascrizione eseguita a tenore della citazione notificatale dalla sorella il 9 novembre 1990, comprendente senza ombra di dubbio i P_ mappali 435 e 436.
5.3 ha interesse a riproporre le stesse difese svolte Parte_1 nel precedente giudizio d'appello, dal momento che la nota di trascrizione della citazione notificata agli eredi testamentari e legittimari del padre per ottenere giudizialmente la reintegra/riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di successione può senza dubbio ritenersi sufficiente, a norma dell'art. 2665 c.c., ai fini di una valida trascrizione, consentendo di individuare i soggetti e l'essenza del rapporto giuridico al quale la domanda giudiziale si riferiva. Il Tribunale, escluso che il testamento fosse nullo e che la compravendita sospetta tra genitori ed una delle figlie fosse simulata, ha stabilito che “la quota spettante a avrebbe dovuto essere ricavata riducendo le P_ disposizioni testamentarie, vale a dire apprendendo parte dei beni lasciati dal de cuius agli eredi ed assegnandoli all'attrice”. Nella nota di trascrizione, infatti, il riferimento era alla citazione e, in particolare, alla
“declarativa” susseguente all'eventuale accertamento dell'invalidità degli atti di ostacolo a una giusta successione legittima. e NT
sapevano, in quanto convenute in quel giudizio, che il Parte_1 trasferimento dei diritti sui mappali 435 e 436 era sub iudice. La regola
è che l'onere della trascrizione delle domande giudiziali vale esclusivamente ai fini dell'opponibilità della sentenza ai terzi che non siano parti nel giudizio. L'acquirente non era “terza” in Parte_1
pag. 13/20 quel giudizio e, quindi, non era rispetto a lei che la trascrizione avrebbe dovuto assolvere alla funzione di “una messa all'erta sulla possibile inefficacia dell'atto”. Non interessa se la trascrizione del 29 novembre
1990 ai numeri 6609 R.G. e 5067 R.P. sia valida o no né conta stabilire se quella trascrizione abbia assolto alla funzione prenotativa degli effetti della successiva sentenza, visto che non c'è alcun terzo in conflitto con ma una parte della causa. P_
6. ha ribattuto che la controparte ripropone una Parte_1 difesa avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello. Non potendo ritenersi terza, la sentenza Parte_1
143/02 rimarrebbe a lei opponibile. Occorre però considerare:
6.1 che non essendosi costituita nel giudizio per cassazione, la controparte non può riproporre questioni su cui si sono formate preclusioni. La sentenza d'appello aveva fondato la propria decisione unicamente sulla ritenuta correttezza ed efficacia della trascrizione della domanda giudiziale. Aveva implicitamente rigettato la questione logicamente anteriore, ovvero la necessità o meno della trascrizione della domanda per assicurare gli effetti prenotativi della sentenza. Nel giudizio di rinvio non può più porsi la questione relativa alla rilevanza della trascrizione, questione che avrebbe dovuto essere esaminata prima di ogni altra e suscettibile di definire il giudizio. P_ avrebbe dovuto riproporre nel giudizio di cassazione le questioni rigettate, non esaminate o ritenute assorbite. La questione richiamata non avrebbe peraltro nemmeno potuto essere proposta nel giudizio di cassazione perché tardivamente sollevata con la comparsa conclusionale d'appello;
pag. 14/20 6.2 che l'effetto che produce la trascrizione di una domanda giudiziale
è quello di assicurare l'efficacia del provvedimento, che dovesse accogliere la domanda, anche rispetto a eventuali terzi aventi causa dal convenuto. La norma di cui all'art. 2652 n. 8 c.c. si riferisce al “terzo” non quale soggetto estraneo al giudizio ma come soggetto che ha acquistato dal convenuto diritti che a questi spettavano sulla base dell'atto soggetto ad impugnazione. Con riferimento all'atto di acquisto,
assume la qualifica di “terzo acquirente” ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 2652 c.c. La specifica domanda accolta con la sentenza n. 416/2002 del Tribunale di Bassano del Grappa (riduzione della disposizione testamentaria con la quale il de cuius aveva nominato la moglie erede e quindi beneficiaria del noto fondo NT di Marostica) non era rivolta a ma a Parte_1 CP
.
[...]
7. La prima questione da affrontare è se possa ancora residuare nel presente giudizio di rinvio uno spazio di discussione sull'effetto prenotativo realizzato dalla trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 8 c.c. della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie. L'ordinanza della Corte di cassazione esclude che la trascrizione operata possa avere una qualche validità. Il fatto che al momento Parte_1 dell'acquisto della nuda proprietà dalla madre sui mappali 435 e 436, avesse dichiarato di essere a conoscenza della trascrizione è inconferente perché la nota di trascrizione non era autosufficiente e quindi non consentiva l'individuazione degli immobili interessati.
8. La seconda questione che si pone è se possa discutersi nel giudizio di rinvio della qualifica dell'acquirente : se Parte_1
l'acquirente sia considerabile “terzo” rispetto al Parte_1
pag. 15/20 trasferimento della proprietà dei mappali 435 e 436 avvenuto mentre era in corso la causa sulla domanda di riduzione e se quindi, per assicurare gli effetti della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa
19.6.02 n. 116/2002, fosse o no necessario trascrivere la domanda.
Avendo stabilito quale sia il principio di diritto da applicare, anche con riferimento alla trascrizione di domanda giudiziale, per stabilire se un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, la Corte di cassazione, come prima la Corte di merito, hanno dato per presupposto che fosse un “terzo” rispetto all'atto Parte_1 notarile 24.6.1994. La questione non è ulteriormente proponibile nel giudizio di rinvio, stante le preclusioni derivanti dal giudicato implicito.
Anche le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema non possono essere dedotte giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza della Corte di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità: in sede di rinvio, non possono quindi essere sollevate tutte quelle questioni, anche di fatto, che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio, e che costituiscano il presupposto necessario e inderogabile della pronuncia di annullamento, dovendo le stesse ritenersi precluse, quale premessa logico-giuridica del principio affermato, in quanto risolte in via definitiva, e coperte dal giudicato interno (v. Cass. sez. 1, ord. n. 23316 del 2021). È anche opportuno precisare che la causa era stata impostata da Parte_1
deducendo che la domanda di riduzione era stata trascritta e
[...] che la trascrizione della domanda assicurava che la compravendita 24 giugno 1994 fosse inefficace rispetto all'attrice, tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa
n. 416/02.
pag. 16/20 9. La terza questione è se l'acquirente possa Parte_1 considerarsi effettivamente un “terzo” rispetto a cui assume rilevanza la trascrizione della domanda. La questione non è più esaminabile nel giudizio di rinvio per quanto si è detto nel paragrafo che precede ma, in via incidentale, viene approfondita per maggiore completezza della decisione. era subentrata nella titolarità di un diritto Parte_1 controverso. La sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa ha assegnato dei beni immobili di proprietà di (non di NT
) a . Con riferimento alla successione a Parte_1 P_ titolo particolare nel diritto controverso, l'art. 111, comma 3, c.p.c. prevede espressamente che la sentenza pronunciata contro l'alienante
) spiega i propri effetti anche contro l'acquirente NT
), salve le norme sugli acquisti in buona fede dei Parte_1 mobili e sulla trascrizione. Proprio per la clausola di salvezza contenuta nell'art. 111 c.p.c. relativamente alle norme sulla trascrizione richieste per i beni immobili, per stabilire se la vendita potesse ritenersi inefficace nei confronti dell'acquirente ) occorreva richiamare Parte_1
l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2652, n. 8 c.c. È lo stesso legislatore a chiarire che la trascrizione è decisiva.
10. Nel giudizio contumaciale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Vicenza 31.7.2015 n. 143/2015 era stata accolta la domanda volta ad accertare l'inefficacia dell'atto notarile di vendita 24 giugno 1994 nei confronti di . Posto che la domanda era stata accolta P_ all'esito di un giudizio contumaciale, l'appellante può Parte_1 unicamente chiedere il rigetto della domanda attorea e la cancellazione di trascrizioni e annotazioni eseguite sulla base della sentenza riformata. Non essendosi realizzato l'effetto prenotativo, la domanda di pag. 17/20 deve essere respinta. Non può accertarsi l'inefficacia P_ rispetto a dell'atto di compravendita 24.6.1994. Attesi P_ gli ordini contenuti nella riformata sentenza del Tribunale di Vicenza già
Bassano del Grappa, deve ordinarsi ex art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione e annotazioni eseguite in forza della sentenza riformata. Alle lettere A, B e C del dispositivo era stato ordinato all'Agenzia del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare – sezione distaccata di Bassano del Grappa:
- di trascrivere la sentenza di primo grado;
- di annotare in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n. 8449 rg e
6089 rp. che era contro che avrebbe dovuto essere Parte_1 disposta ed eseguita la formalità di cui ai nn. 8449 RG e 6089 RP
(stante l'inefficacia della vendita della nuda proprietà dei mapp. 435-
436 nel frattempo trascritta in favore di ai nn. 4744 Parte_1
RG e 3658 RP);
- di annotare in calce alla nota di trascrizione 7.7.1994 n. 4744 rg e
3568 rp che l'atto di compravendita 24.6.1994 non aveva trasferito diritti di a sui mappali 435 e 436. NT Parte_1
11. Due domanda dell'attrice in riassunzione sono Parte_1 ammissibili ai sensi dell'art. 389 c.p.c. ha chiesto la Parte_1 restituzione dei pagamenti per complessivi euro 17.072,75 (cfr. all. 4 depositato dall'attrice il 30.5.25) eseguiti in forza delle due precedenti sentenze di merito. Trattandosi di debito di valuta, sulle somme ricevute spettano gli interessi e non anche la rivalutazione. deve P_ pagare a la metà dell'imposta di registro di euro Parte_1
208,75 pagata in forza della sentenza di secondo grado impugnata per cassazione (cfr. all. 5 depositato dall'attrice il 30.5.25). Non deve pagare l'intera imposta perché le spese di lite vanno compensate.
pag. 18/20 12. Sussistono infatti gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. (cfr.
Corte cost. n. 77 del 2018) per compensare interamente le spese del processo. Le ragioni che hanno comportato il rigetto della domanda di per l'errore di trascrizione non impediscono di P_ riconoscere che con la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n.
416/02 fra stretti congiunti, nell'ambito di un procedimento a cui avevano partecipato anche le sorelle e , era P_ Parte_1 stato assegnato a il terreno – ritenuto di esclusiva P_ proprietà di – di cui ai mapp. 435-436 Fg. 7 NCT del NT
Comune di Marostica – sez. RA.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da nei confronti di o Parte_1 P_ [...]
a seguito della ordinanza della seconda sezione civile della P_
Corte di cassazione, 26 aprile 2024, n. 11213, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento proposta da o P_ [...]
nei confronti di;
P_ Parte_1
2) ordina all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza -
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bassano del Grappa la cancellazione della trascrizione di cui alla nota 29.9.2015 rp 5238 e rg
7140 della sentenza del Tribunale di Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, n. 143/2015 depositata il 31.7.2015 nonché delle annotazioni eseguite in forza della predetta sentenza Tribunale di
Vicenza, già Tribunale di Bassano del Grappa, in calce alla nota di trascrizione 12.8.2002 n. 8449 rg e 6089 rp e alla nota 7.7.1994 n.
4744 rg e 3568 rp;
pag. 19/20 3) condanna a restituire a P_ Parte_1 tutte le somme, per complessivi euro 17.072,75, ricevute in forza della sentenza del Tribunale di Vicenza già Tribunale di Bassano del Grappa
31.7.2015 n. 143/2015 e della sentenza della Corte d'appello di Venezia
17.2.2020 n. 562, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione nonché la metà della somma di euro 208,75 pagata per l'imposta di registro, con interessi legali dalla domanda proposta con l'atto di citazione in riassunzione al saldo;
4) compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio fra le parti.
Venezia, 3/7/2025
il Consigliere estensore il Presidente
dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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