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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 25/09/2024 da:
(C.F. ), con il proc. Parte_1 C.F._1 dom. avv. SAMA' AMELIA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. ROSSONI Controparte_1 C.F._2
LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/03/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento delle figlie (n. a Treviglio il 04/07/2007) e (n. a _1 Per_2
1 Treviglio il 04/11/2008), nate dall'unione matrimoniale delle parti Parte_1
e venivano regolamentate con la sentenza di divorzio
[...] Controparte_1 emessa da questo Tribunale n. 296/2022 del 19/01/2022, pubblicata in data 07/02/2022, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 06/03/2025, dopo ampia ed approfondita discussione, gli ex coniugi raggiungevano un accordo che prevedeva il versamento da parte di di piccole somme di denaro in favore delle figlie adolescenti, così da contribuire in CP_1 parte ad alcune spese di carattere ludico o di natura strettamente personale delle figlie, senza che venissero apportate modifiche al contributo economico dovuto dal padre in favore della madre, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle minori.
Recepito l'accordo ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c., i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il Tribunale ritiene di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti tra le parti, così come pedissequamente riportati in dispositivo, in quanto del tutto rispondenti agli interessi materiali delle figlie, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
L'ascolto delle figlie minori deve reputarsi manifestamente superfluo, oltre che in contrasto con il loro interesse ex art. 473-bis.4 c.p.c., in ragione del fatto che la controversia insorta tra gli ex coniugi verte esclusivamente su questioni di natura economica dalle quali tutti i figli hanno il diritto di essere preservati.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 296/2022 del 19/01/2022, pubblicata in data 07/02/2022, così dispone:
- il sig. verserà l'importo di euro 100,00 al mese, a titolo di “paghetta”, in favore di CP_1 ciascuna figlia, entro il giorno 25 di ogni mese, sulla carta prepagata già intestata alla figlia e sulla carta prepagata che la madre si assume l'impegno di aprire a nome della figlia _1
, somme con le quali le minori potranno far fronte alle loro esigenze ordinarie, fermo Per_2 restando che le password di accesso saranno condivise tra i genitori in modo da monitorare gli acquisti;
il primo versamento verrà effettuato entro la data del 25/03/2025;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 25/09/2024 da:
(C.F. ), con il proc. Parte_1 C.F._1 dom. avv. SAMA' AMELIA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. ROSSONI Controparte_1 C.F._2
LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/03/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento delle figlie (n. a Treviglio il 04/07/2007) e (n. a _1 Per_2
1 Treviglio il 04/11/2008), nate dall'unione matrimoniale delle parti Parte_1
e venivano regolamentate con la sentenza di divorzio
[...] Controparte_1 emessa da questo Tribunale n. 296/2022 del 19/01/2022, pubblicata in data 07/02/2022, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 06/03/2025, dopo ampia ed approfondita discussione, gli ex coniugi raggiungevano un accordo che prevedeva il versamento da parte di di piccole somme di denaro in favore delle figlie adolescenti, così da contribuire in CP_1 parte ad alcune spese di carattere ludico o di natura strettamente personale delle figlie, senza che venissero apportate modifiche al contributo economico dovuto dal padre in favore della madre, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle minori.
Recepito l'accordo ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c., i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il Tribunale ritiene di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti tra le parti, così come pedissequamente riportati in dispositivo, in quanto del tutto rispondenti agli interessi materiali delle figlie, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
L'ascolto delle figlie minori deve reputarsi manifestamente superfluo, oltre che in contrasto con il loro interesse ex art. 473-bis.4 c.p.c., in ragione del fatto che la controversia insorta tra gli ex coniugi verte esclusivamente su questioni di natura economica dalle quali tutti i figli hanno il diritto di essere preservati.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 296/2022 del 19/01/2022, pubblicata in data 07/02/2022, così dispone:
- il sig. verserà l'importo di euro 100,00 al mese, a titolo di “paghetta”, in favore di CP_1 ciascuna figlia, entro il giorno 25 di ogni mese, sulla carta prepagata già intestata alla figlia e sulla carta prepagata che la madre si assume l'impegno di aprire a nome della figlia _1
, somme con le quali le minori potranno far fronte alle loro esigenze ordinarie, fermo Per_2 restando che le password di accesso saranno condivise tra i genitori in modo da monitorare gli acquisti;
il primo versamento verrà effettuato entro la data del 25/03/2025;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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