Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6210
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Sentenza 25 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Tredicesima Civile, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da una condomina (attrice) nei confronti del Condominio (convenuto). L'attrice, premesso di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel condominio, conveniva quest'ultimo in giudizio chiedendo che venisse dichiarata l'inopponibilità alla sua proprietà esclusiva delle limitazioni imposte dal regolamento condominiale approvato il 29/06/1996 e ratificato il 27/06/2023, con conseguente dichiarazione di nullità di tali delibere. L'attrice lamentava in particolare la nullità della clausola contenuta nell'art. 6, lettera r, comma secondo, del regolamento, che vieta in modo tassativo ai negozianti di tenere aperte porte e finestre verso il cortile, eccependo altresì l'inopponibilità del regolamento per mancanza delle firme dei condomini sul verbale di approvazione e per mancata trascrizione della clausola contestata nella nota di trascrizione dell'atto di acquisto. Il Condominio convenuto si era costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo la vincolatività del regolamento per essere stato approvato all'unanimità e accettato dall'attrice nell'atto di acquisto. La procedura di mediazione obbligatoria si era conclusa con esito negativo, assolvendo così la condizione di procedibilità.

Il Tribunale, nel merito, ha rigettato la domanda di nullità delle delibere assembleari del 26/06/1996 e del 27/06/2023, ritenendo che le clausole limitative delle facoltà inerenti al godimento dei beni comuni e della proprietà esclusiva, contenute nei regolamenti condominiali, siano ammissibili e costituiscano servitù reciproche, purché approvate con volontà contrattuale, ossia con il consenso di tutti i condomini. Tuttavia, ha dichiarato inopponibile all'attrice la clausola di cui all'art. 6, lettera r, comma secondo, del regolamento condominiale. Tale decisione è fondata sulla constatazione che, pur essendo il regolamento stato approvato all'unanimità, la clausola in questione, costituente una servitù atipica, non risulta essere stata trascritta nell'atto di acquisto dell'attrice o nella relativa nota di trascrizione, né risulta essere stata specificatamente approvata dall'attrice in quanto terza rispetto all'atto di approvazione del regolamento. Pertanto, la clausola non è opponibile all'attrice. Ogni altra domanda ed eccezione è rimasta assorbita o disattesa in applicazione del principio della "ragione più liquida". Le spese di lite sono state poste a carico del convenuto, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e IVA, e € 545,00 per anticipazioni, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6210
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 6210
    Data del deposito : 25 luglio 2025

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