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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 839 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
CO di EO e NA TT;
Appellante
E in persona del Controparte_1 suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del
23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi;
Persona_1
Appellato
RAGIONI IN FATT E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis cpc in data 19.03.2025 conveniva in Parte_1 CP_ giudizio l' innanzi al Tribunale del lavoro di Foggia chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984, art. 1.
A fondamento della domanda esponeva:
-di essere affetto da “stenosi del canale lombare, radicolopatia L5-S1 bilaterale, lombo sciatalgia persistente e resistente a terapia medica, obesità, disturbo ansioso depressivo, ansia con somatizzazioni multiple”; CP_
-di aver chiesto all' con domanda amministrativa dell'8.02.2024 il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984, art. 1; -di essere in possesso sia del requisito sanitario, in quanto le patologie sopra indicate determinavano una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali che del requisito contributivo, avendo maturato almeno 260 contributi settimanali (pari a cinque anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 nel quinquennio precedente la domanda, risultando iscritto presso la Gestione Lavoratori Dipendenti e Artigiani. CP_ Aggiungeva che l' aveva rigettato l'istanza, con la seguente motivazione: “Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222)” e che avverso tale diniego aveva proposto ricorso amministrativo, CP_ successivamente respinto dal Comitato Provinciale dell' CP_ L' non si costituiva in giudizio.
2.Con sentenza n. 1915/2025 resa in data 1.10.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione del giudice del lavoro dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dal e nulla Parte_1 disponeva sulle spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Il giudice perveniva alla predetta decisione ritenendo insussistente il requisito contributivo necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (requisito non soddisfatto al momento della presentazione della domanda amministrativa).
Osservava che il ricorrente, nel quinquennio anteriore alla domanda risultava titolare di solo
11 mesi di contribuzione (anni 2020, 2021 e 2022), di gran lunga al di sotto della soglia di legge.
Riteneva pertanto non giustificata la presentazione della domanda amministrativa, né
l'ulteriore seguito processuale.
3.Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 07.10.2025 per Parte_1
i motivi di seguito esposti e valutati, chiedendo di “1) Riformare la sentenza di primo grado relativamente alla sussistenza del requsitio contributivo utile a percepire l'assegno ordinario di invalidità, accertando e dichiarando che il sig. all'epoca della Parte_1 domanda amministrativa dell'8.2.2024 era in possesso del requisito contributivo utile. 2) nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante e, in particolare, per accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dal 1.3.2024, primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, ovvero da quella che il Giudice adito riterrà in Sua Giustizia più opportuna 3) condannare altresì l' , come sopra CP_1 rappresentato, al pagamento dei ratei dell'assegno cat. IO dalla data della domanda CP_ amministrativa (8.2.2024). 4) condannare l' a rifondere le spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore, in quanto antistatario” 2 CP_ Con memoria del 23.11.2025 si è costituito l' rilevando l'inammissibilità del proposto appello e comunque chiedendone il rigetto.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al sottostante giudizio, all'udienza del 1 dicembre 2025, presente il solo difensore dell' che ha chiesto CP_1 la decisione del gravame, la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma
31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co.
4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022,
n. 197).
4.Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito contributivo necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ritenendo tale requisito non soddisfatto già al momento della presentazione della domanda amministrativa.
L'appellante evidenzia che:
– la domanda amministrativa era stata presentata in data 8 febbraio 2024, sicché il quinquennio utile per la verifica del requisito contributivo doveva essere individuato nel periodo 8 febbraio
2019 – 8 febbraio 2024;
– nel predetto arco temporale, come risultante dall'estratto contributivo ritualmente prodotto in primo grado e successivamente aggiornato mediante deposito con note ex art. 127 c.p.c., in conformità al decreto di fissazione di udienza, il risultava aver maturato i seguenti Parte_1 periodi contributivi: 4 mesi nell'anno 2020, 7 mesi nell'anno 2021, 12 mesi nell'anno 2022,
12 mesi nell'anno 2023, 1 mese nell'anno 2024; per un totale di 36 mesi, pari a 3 anni di contribuzione nel quinquennio rilevante.
Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado era incorso in errore nel ritenere insussistente il requisito contributivo, non avendo tenuto conto dell'estratto contributivo aggiornato e ritualmente depositato, dal quale emergeva in modo chiaro e inequivoco la sussistenza del requisito richiesto dalla normativa.
5.L'appello va dichiarato inammissibile in quanto il rimedio alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per ATP è l'instaurazione del giudizio ordinario e non la proposizione dell'appello.
6.Giova rammentare che l'art. 445bis, primo comma, c.p.c., prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, colui che intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. 3 Il secondo comma del citato articolo dispone inoltre che «l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con la pronuncia n. 5338 del 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che «l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante
l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza».
La Suprema Corte ha inoltre spiegato che «la finalità acceleratoria e deflattiva perseguita con
l'introduzione del procedimento ex art. 445bis c.p.c. impone di ritenere che la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito senza il seguito previsto dall'art. 445bis c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. In quella sede dovrà pertanto procedersi secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità» (v. Cass. n. 8932 del 2015).
Ne discende, quanto al caso di specie, che la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia non può essere impugnata tramite appello, dal momento che la parte privata avrebbe senz'altro potuto e dovuto promuovere il ricorso ordinario di merito allo scopo di ottenere l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta in tutte le sue componenti, ivi compresa quella relativa al requisito sanitario nonché all'accertamento della sussistenza del requisito contributivo utile a percepire l'assegno ordinario di invalidità.
In continuità con il sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale si è espressa, più di recente,
Cass. n. 10753 del 2022, nella cui motivazione sono chiaramente compendiate le ragioni per le quali il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia, pur di segno negativo rispetto all'ordinario svolgimento della procedura di a.t.p. obbligatorio, non incide sul diritto della parte interessata ad agire in giudizio allo scopo di ottenere la prestazione al cui conseguimento era finalizzata l'istanza ex art. 445bis c.p.c.: «… Con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., questa Corte ha già enunciato il principio (cui deve darsi continuità), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020,
n. 17272)». 4 Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445bis
c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.
La soluzione, apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 445bis, commi 2 e 3, c.p.c. (le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità) si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, essendo collegata ad un onere della parte istante, non può che essere di natura potestativa.
Il carattere non decisorio del provvedimento, inoltre, deve essere affermato in simmetria con quanto pacificamente si ritiene per il provvedimento positivo, impugnabile ex art. 111 Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese. Come il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., anche il provvedimento negativo (di rigetto o di inammissibilità dell'istanza) non incide con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto.
In altri termini, poiché con la proposizione dell'istanza di a.t.p. la parte interessata ha soddisfatto la condizione di procedibilità prescritta dal secondo comma dell'art. 445bis c.p.c.
e siccome il provvedimento definitivo della procedura (nella specie, la sentenza di inammissibilità) non è idoneo ad assumere efficacia di giudicato in senso sostanziale sul diritto avuto di mira dalla parte, è da escludere che tale provvedimento sia suscettibile di essere impugnato mediante appello.
7.Alla stregua delle esposte considerazioni, dunque, l'appello proposto da Parte_1
va dichiarato inammissibile.
[...]
8.Resta assorbita ogni altra questione.
9.La circostanza evidenziata dall' , ovvero che “la reiezione in sede amministrativa, che CP_1 ha preceduto e giustificato l'introduzione del giudizio per ATP ex 445 bis cpc, era stata solo sanitaria” (così a pag. 4 della memoria di costituzione in appello) induce a ravvisare nel caso di specie una ipotesi di quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
10.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 07.10.2025, avverso la sentenza Parte_1
n. 1915/2025 resa in data 01.10.2025 dal Tribunale del lavoro di Foggia nei confronti dell' , così provvede: CP_1 dichiara inammissibile l'appello; compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, 01.12.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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- SEZIONE LAVORO –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 839 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
CO di EO e NA TT;
Appellante
E in persona del Controparte_1 suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del
23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi;
Persona_1
Appellato
RAGIONI IN FATT E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis cpc in data 19.03.2025 conveniva in Parte_1 CP_ giudizio l' innanzi al Tribunale del lavoro di Foggia chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984, art. 1.
A fondamento della domanda esponeva:
-di essere affetto da “stenosi del canale lombare, radicolopatia L5-S1 bilaterale, lombo sciatalgia persistente e resistente a terapia medica, obesità, disturbo ansioso depressivo, ansia con somatizzazioni multiple”; CP_
-di aver chiesto all' con domanda amministrativa dell'8.02.2024 il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984, art. 1; -di essere in possesso sia del requisito sanitario, in quanto le patologie sopra indicate determinavano una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali che del requisito contributivo, avendo maturato almeno 260 contributi settimanali (pari a cinque anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 nel quinquennio precedente la domanda, risultando iscritto presso la Gestione Lavoratori Dipendenti e Artigiani. CP_ Aggiungeva che l' aveva rigettato l'istanza, con la seguente motivazione: “Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222)” e che avverso tale diniego aveva proposto ricorso amministrativo, CP_ successivamente respinto dal Comitato Provinciale dell' CP_ L' non si costituiva in giudizio.
2.Con sentenza n. 1915/2025 resa in data 1.10.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione del giudice del lavoro dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dal e nulla Parte_1 disponeva sulle spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Il giudice perveniva alla predetta decisione ritenendo insussistente il requisito contributivo necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (requisito non soddisfatto al momento della presentazione della domanda amministrativa).
Osservava che il ricorrente, nel quinquennio anteriore alla domanda risultava titolare di solo
11 mesi di contribuzione (anni 2020, 2021 e 2022), di gran lunga al di sotto della soglia di legge.
Riteneva pertanto non giustificata la presentazione della domanda amministrativa, né
l'ulteriore seguito processuale.
3.Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 07.10.2025 per Parte_1
i motivi di seguito esposti e valutati, chiedendo di “1) Riformare la sentenza di primo grado relativamente alla sussistenza del requsitio contributivo utile a percepire l'assegno ordinario di invalidità, accertando e dichiarando che il sig. all'epoca della Parte_1 domanda amministrativa dell'8.2.2024 era in possesso del requisito contributivo utile. 2) nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante e, in particolare, per accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dal 1.3.2024, primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, ovvero da quella che il Giudice adito riterrà in Sua Giustizia più opportuna 3) condannare altresì l' , come sopra CP_1 rappresentato, al pagamento dei ratei dell'assegno cat. IO dalla data della domanda CP_ amministrativa (8.2.2024). 4) condannare l' a rifondere le spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore, in quanto antistatario” 2 CP_ Con memoria del 23.11.2025 si è costituito l' rilevando l'inammissibilità del proposto appello e comunque chiedendone il rigetto.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al sottostante giudizio, all'udienza del 1 dicembre 2025, presente il solo difensore dell' che ha chiesto CP_1 la decisione del gravame, la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma
31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co.
4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022,
n. 197).
4.Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito contributivo necessario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ritenendo tale requisito non soddisfatto già al momento della presentazione della domanda amministrativa.
L'appellante evidenzia che:
– la domanda amministrativa era stata presentata in data 8 febbraio 2024, sicché il quinquennio utile per la verifica del requisito contributivo doveva essere individuato nel periodo 8 febbraio
2019 – 8 febbraio 2024;
– nel predetto arco temporale, come risultante dall'estratto contributivo ritualmente prodotto in primo grado e successivamente aggiornato mediante deposito con note ex art. 127 c.p.c., in conformità al decreto di fissazione di udienza, il risultava aver maturato i seguenti Parte_1 periodi contributivi: 4 mesi nell'anno 2020, 7 mesi nell'anno 2021, 12 mesi nell'anno 2022,
12 mesi nell'anno 2023, 1 mese nell'anno 2024; per un totale di 36 mesi, pari a 3 anni di contribuzione nel quinquennio rilevante.
Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado era incorso in errore nel ritenere insussistente il requisito contributivo, non avendo tenuto conto dell'estratto contributivo aggiornato e ritualmente depositato, dal quale emergeva in modo chiaro e inequivoco la sussistenza del requisito richiesto dalla normativa.
5.L'appello va dichiarato inammissibile in quanto il rimedio alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per ATP è l'instaurazione del giudizio ordinario e non la proposizione dell'appello.
6.Giova rammentare che l'art. 445bis, primo comma, c.p.c., prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, colui che intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. 3 Il secondo comma del citato articolo dispone inoltre che «l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con la pronuncia n. 5338 del 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che «l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante
l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza».
La Suprema Corte ha inoltre spiegato che «la finalità acceleratoria e deflattiva perseguita con
l'introduzione del procedimento ex art. 445bis c.p.c. impone di ritenere che la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito senza il seguito previsto dall'art. 445bis c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. In quella sede dovrà pertanto procedersi secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità» (v. Cass. n. 8932 del 2015).
Ne discende, quanto al caso di specie, che la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia non può essere impugnata tramite appello, dal momento che la parte privata avrebbe senz'altro potuto e dovuto promuovere il ricorso ordinario di merito allo scopo di ottenere l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta in tutte le sue componenti, ivi compresa quella relativa al requisito sanitario nonché all'accertamento della sussistenza del requisito contributivo utile a percepire l'assegno ordinario di invalidità.
In continuità con il sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale si è espressa, più di recente,
Cass. n. 10753 del 2022, nella cui motivazione sono chiaramente compendiate le ragioni per le quali il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia, pur di segno negativo rispetto all'ordinario svolgimento della procedura di a.t.p. obbligatorio, non incide sul diritto della parte interessata ad agire in giudizio allo scopo di ottenere la prestazione al cui conseguimento era finalizzata l'istanza ex art. 445bis c.p.c.: «… Con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., questa Corte ha già enunciato il principio (cui deve darsi continuità), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020,
n. 17272)». 4 Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445bis
c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.
La soluzione, apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 445bis, commi 2 e 3, c.p.c. (le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità) si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, essendo collegata ad un onere della parte istante, non può che essere di natura potestativa.
Il carattere non decisorio del provvedimento, inoltre, deve essere affermato in simmetria con quanto pacificamente si ritiene per il provvedimento positivo, impugnabile ex art. 111 Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese. Come il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., anche il provvedimento negativo (di rigetto o di inammissibilità dell'istanza) non incide con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto.
In altri termini, poiché con la proposizione dell'istanza di a.t.p. la parte interessata ha soddisfatto la condizione di procedibilità prescritta dal secondo comma dell'art. 445bis c.p.c.
e siccome il provvedimento definitivo della procedura (nella specie, la sentenza di inammissibilità) non è idoneo ad assumere efficacia di giudicato in senso sostanziale sul diritto avuto di mira dalla parte, è da escludere che tale provvedimento sia suscettibile di essere impugnato mediante appello.
7.Alla stregua delle esposte considerazioni, dunque, l'appello proposto da Parte_1
va dichiarato inammissibile.
[...]
8.Resta assorbita ogni altra questione.
9.La circostanza evidenziata dall' , ovvero che “la reiezione in sede amministrativa, che CP_1 ha preceduto e giustificato l'introduzione del giudizio per ATP ex 445 bis cpc, era stata solo sanitaria” (così a pag. 4 della memoria di costituzione in appello) induce a ravvisare nel caso di specie una ipotesi di quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
10.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 07.10.2025, avverso la sentenza Parte_1
n. 1915/2025 resa in data 01.10.2025 dal Tribunale del lavoro di Foggia nei confronti dell' , così provvede: CP_1 dichiara inammissibile l'appello; compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, 01.12.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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