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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4493 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4493 /2022 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.09.2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zanframundo (CF: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Massafra C.F._2
(TA) alla Via Puglia n. 1/B, come da mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Riccheo ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Medaglie D'Oro nr 80 scala C, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 10/09/2025 e con visto del Pubblico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al G.I. per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse, depositato all'udienza a trattazione scritta del 10.09.2025.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
CASTELLANETA (TA) il 16/06/1979 e , nato a [...] CP_1
STABIA (NA) il 12/09/1970 , i quali hanno contratto matrimonio in Massafra (TA) il 16.09.1999, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Massafra dell'anno 1999, n. 129, p. II,
s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti ed allegato alle note di udienza a trattazione del 10/09/2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 22/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4493 /2022 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.09.2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zanframundo (CF: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Massafra C.F._2
(TA) alla Via Puglia n. 1/B, come da mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Riccheo ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Medaglie D'Oro nr 80 scala C, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 10/09/2025 e con visto del Pubblico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al G.I. per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse, depositato all'udienza a trattazione scritta del 10.09.2025.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
CASTELLANETA (TA) il 16/06/1979 e , nato a [...] CP_1
STABIA (NA) il 12/09/1970 , i quali hanno contratto matrimonio in Massafra (TA) il 16.09.1999, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Massafra dell'anno 1999, n. 129, p. II,
s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti ed allegato alle note di udienza a trattazione del 10/09/2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 22/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente