Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Trasporto SENTENZA
nella cause riunite iscritte al n. 90000348/2012 R.G. e al n. 90000082/2012 R.G., proposte da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), nella qualità di eredi di e di C.F._4 Persona_1 Persona_2
difesi dall'avv. Anna De Luca,
– attori opponenti contro
( ), difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Rossini,
– convenuta opposta e nei confronti della
Curatela dell'eredità giacente di difesa dall'avv. Giuseppe Persona_2
D'Amico,
– ricorrente in riassunzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Controparte_1
Messina, Sezione distaccata di Taormina, con il decreto ingiuntivo n. 60/2013, depositato il 26 marzo 2013, ha intimato a , Persona_2 Parte_1 Parte_4 Parte_2
e di pagare alla ricorrente la somma di euro 7.815,57, oltre
[...] Parte_3
1
Questo il titolo del credito fatto valere con il ricorso monitorio: la LL
IN & C. s.a.s. era creditrice di della somma di euro 7.815,57, a titolo Persona_1
di corrispettivi per dei trasporti di merci, oggetto delle fatture indicate specificamente nel ricorso;
per effetto di un atto di donazione stipulato in data 5.11.2010 il credito era trasferito dalla LL IN & C. s.a.s. alla Controparte_1
deceduto subentravano nelle situazioni giuridiche soggettive,
[...] Persona_1
incluso il debito vantato dalla società, i suoi eredi, , Persona_2 Parte_1 [...]
e Pt_4 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Anche ha proposto opposizione. Persona_2
La ha resistito. Controparte_1
Le cause di opposizione, iscritte al n. 90000311/2013 R.G. e al n. 90000356/2013
R.G., sono state riunite.
DU , la causa è stata riassunta su iniziativa della curatela della Persona_2
sua eredità giacente.
Con comparsa datata 14.5.2018 e Parte_1 Parte_4 Parte_2
si sono costituiti, oltre che in proprio, anche nella qualità di eredi di Parte_3
. Persona_2
Preliminarmente, giova rilevare che il contraddittorio è integro e che la causa, nella sua totalità, costituita dalle due cause riunite, è validamente riassunta.
La causa è stata dichiarata interrotta con ordinanza pronunciata all'udienza del 21 marzo 2017, per la dichiarazione della morte di , ed è stata riassunta su Persona_2
iniziativa della curatela della sua eredità giacente.
La curatela dell'eredità giacente è stata aperta con il decreto (agli atti) emesso dal
Tribunale di Messina il 15 giugno 2016, nel procedimento iscritto al n. 1590/2016 R.V.G., sul presupposto che non risultava che i chiamati all'eredità della la avessero Per_2
accettata.
ed si sono costituiti, Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2
con la comparsa datata 14.5.2018, oltre che “in proprio”, anche “nella qualità di eredi” di
. Persona_2
È evidente che la dicitura “in proprio” non possa che essere intesa come riferita alla
2 costituzione iniziale dei destinatari del decreto ingiuntivo quali eredi di Pt_3 Per_1
mentre la dicitura “nella qualità di eredi” è riconducibile alla nuova costituzione
[...]
come eredi di . Persona_2
La circostanza che nella procura rilasciata appositamente per la detta costituzione non figuri la locuzione “nella qualità di eredi” o altra similare, né un accenno purchessia a tale qualità è irrilevante.
Se un soggetto si sia costituito in proprio o nella qualità, o in entrambe le vesti, è questione da risolvere tenendo conto non soltanto delle diciture eventualmente contenute nella procura ad litem, ma anche delle locuzioni o espressioni contenute nell'atto di costituzione.
La giurisprudenza di legittimità lo ha riconosciuto a proposito della costituzione in giudizio di una società tramite la persona fisica titolare della rappresentanza, affermando che l'omessa indicazione, nella procura a margine della citazione, di detta qualità di rappresentante non inficia la validità della procura stessa, ove del potere rappresentativo sia fatta menzione nelle premesse dell'atto (Cass. n. 27340/11).
Ne deriva che i costituitisi a seguito della riassunzione avvenuta su iniziativa Pt_3
della curatela non possono che essere ritenuti costituiti in proprio, quali eredi di Per_1
e nella qualità di eredi di .
[...] Persona_2
E del resto, non avrebbe avuto senso il rilascio di un'altra procura ad litem, poiché bastava quella originaria già rilasciata per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. n. 318/91), se i oltre che come soggetti già opponenti, destinatari del Pt_3
decreto monitorio quali eredi di non avessero inteso costituirsi e non si Persona_1
fossero effettivamente costituiti anche quali eredi di . Persona_2
E allora, la curatela poteva senz'altro riassumere la causa, perché esisteva ed era efficace il provvedimento di apertura e di nomina del curatore.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti, a tutela dell'eredità, fino al momento in cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, dichiari di accettarla, e senza che l'efficacia retroattiva di detta accettazione incida sulla legittimazione ad causam esercitata medio tempore dal curatore» (Cass. n.
7076/90).
Perciò, fosse o meno stata (ancora) accettata l'eredità, la curatela, in presenza di un provvedimento che la legittimava, poteva riassumerla, essendo subentrata nelle situazioni
3 giuridiche di cui era titolare . Persona_2
La soluzione è conforme ad un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità: «Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità» (Cass. n.
16428/09).
Se, al momento della cessazione della curatela dell'eredità giacente, per effetto dell'accettazione dell'eredità, i chiamati all'eredità si costituiscano, avendola accettata, il processo prosegue in capo agli eredi, legittimati ai sensi dell'art. 110 c.p.c., senza alcuna altra effettiva interruzione (cfr. Cass. n. 12784/98).
Peraltro – è una ragione di per sé decisiva e autonoma –, depositato il ricorso in riassunzione in data 13.6.2017, non è dimostrato che l'accettazione dell'eredità fosse avvenuta in un momento anteriore.
Su questi rilievi processuali, è da escludere che la causa si sia estinta, eventualità dedotta, pur con argomento preciso, dalla convenuta opposta (pag. 2 della memoria di replica datata 26.1.2024).
La curatela è stata chiusa con il decreto emesso il 5 marzo 2019, a seguito della nota, depositata in data 9.7.2018, con cui il curatore comunicava l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte dei chiamati per testamento.
In assenza di una pronuncia formale di estromissione dalla causa, va dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra la curatela dell'eredità giacente e le altre parti, opponenti e opposta.
Non si registra una specifica opposizione all'istanza della curatela volta a sentire pronunciare l'estromissione di questa dalla causa o una declaratoria di cessata materia del contendere.
E comunque, a prescindere da istanze e da opposizioni, con la chiusura della curatela dell'eredità giacente è venuta meno, prima ancora che la legittimazione di questa ad agire, la sua esistenza come soggetto titolare di situazioni giuridiche sostanziali, ai sensi dell'art. 532 c.p.c. («Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata»), così che non potrebbe più essere destinataria di pronunce che non siano solo di rito.
La situazione della curatela dell'eredità giacente che venga meno per effetto di un
4 provvedimento di revoca appare assimilabile a quella in cui un soggetto necessario di un rapporto sostanziale venga meno, nelle ipotesi in cui non possa darsi trasmissione della titolarità sostanziale del rapporto (cfr. Cass. n. Cass. n. 37896/22; Cass. n. 12737/11; Cass.
n. 5880/07).
I inizialmente costituiti – si deve ritenere, in assenza di specificazioni – Pt_3
nella qualità di eredi di perché quali «eredi legittimi» del debitore Persona_1
originario nei loro confronti la domanda di ingiunzione è stata avanzata, hanno eccepito la prescrizione (quinquennale) dei crediti al pagamento dei corrispettivi riportati nelle fatture.
Hanno sostenuto, inoltre, che i corrispettivi erano stati pagati: dalla relazione del custode giudiziario a cui era stato dato incarico in una causa di divisione intrapresa davanti alla Sezione distaccata di Taormina era emerso che la LL TO
[...]
(titolare originaria dei crediti) era creditrice della somma di euro 166.485,00, il cui CP_1
pagamento era stato intimato con il decreto ingiuntivo n. 69/01 e che era stata saldata su autorizzazione del Giudice istruttore.
La ha eccepito la prescrizione (annuale) dei crediti e l'inesistenza, tra i Per_2
coeredi, di obbligazioni solidali relativamente ai debiti da includersi nell'asse ereditario.
L'eccezione di prescrizione è fondata, per quanto di ragione.
È appena da osservare che, in materia di prescrizione estintiva, «l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una quaestio iuris sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice» (Cass. n. 15337/16).
Da questo principio deriva che l'avere i eccepito una prescrizione la cui Pt_3
durata sarebbe quinquennale (pag. 2 dell'atto di citazione;
pag. 4 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) è ininfluente.
L'art. 2951 c.c. stabilisce che «si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto».
La vicenda non appare assoggettabile alla normativa contenuta nel decreto-legge n.
82/93, convertito nella legge n. 162/93, i cui presupposti specifici non sono stati né dedotti né dimostrati (Cass. n. 22348/15).
Per i crediti al pagamento dei corrispettivi per i trasporti la prescrizione è maturata,
5 considerando il tempo trascorso tra le date di emissione delle fatture (quelle di esecuzione delle prestazioni sono correlabili alle date dei documenti di trasporto, nei limiti in cui sono indicate e leggibili nelle fatture: date precedenti a quelle di emissione, ma non oltre il mese di emissione), l'ultima delle quali risalente al 31.7.1997, e le (prime) messe in mora, ricevute dagli eredi nelle date 20.9.2006, 22.9.2006 e 29.9.2006.
Per contrastare l'eccezione la società convenuta opposta ha sostenuto che le prestazioni non si erano limitate al «trasporto di materiale», ma erano consistite anche nella «fornitura» di attrezzature e materiali, nella escavazione, tramite manodopera, e nella relativa pulizia con traporto di inerti in discarica (comparsa conclusionale e, prima, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), sicché opererebbe la prescrizione prevista per i crediti che sorgono non da un contratto di trasporto, ma da un contratto di appalto o di vendita o misto.
In realtà, esaminando la documentazione (le fatture), si ravvisano, a rigore, gli estremi di una pluralità di prestazioni riconducibili a diversi tipi contrattuali, il trasporto e la compravendita, più che gli elementi costitutivi di contratti misti, le cui cause sono (e dovrebbero) essere la risultante della fusione di quelle di contratti tipici.
Ma comunque, se si ritenga che quelli stipulati dalle parti fossero contratti misti, e non contratti di trasporto a sé stanti, la prescrizione sarebbe indubbiamente – nei sensi e nei limiti appresso illustrati – maturata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione» (Cass. n. 25517/15; Cass. n. 24265/10).
Questo principio si riferisce, specificamente, ai «contratti di appalto di servizi di trasporto», ipotesi in cui trova applicazione il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., anche quando le prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto.
In tali ipotesi si devono applicare le norme in materia di trasporto per individuare le disposizioni che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione, anche quando questa si frazioni in una serie di
6 trasporti (cfr. Cass. n. 9128/97, la quale ha confermato l'osservazione che la eventuale configurabilità di un contratto unitario nelle forme dell'appalto di servizi non sottrarrebbe la fattispecie al termine di prescrizione ex art. 2951 c.c.).
La soluzione è espressione di un principio più generale: il contratto misto «trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente» (Cass. n.
26874/23, su un caso di contratto di trasferimento a titolo oneroso di un bene e di transazione;
Cass. n. 17855/23).
Dall'analisi, compiuta sulla linea dei principi giurisprudenziali, discende che le prestazioni riconducibili ad opere o servizi di «escavazione», «raccolta del materiale di risulta con motopala» e suo «smaltimento», o ad altre operazioni correlate al trasporto – non descritte nelle fatture con specificazione di dati qualitativi e quantitativi, peraltro – restano assorbite dalle prevalenti prestazioni di trasporto, ai fini dell'individuazione del regime prescrizionale.
La prevalenza, con il conseguente assorbimento, del trasporto sulle altre prestazioni emerge dalla documentazione formata dalla società LL IN & C. (i cui crediti sarebbero stati in seguito ed erano ceduti alla Controparte_1
, in cui si rinvengono locuzioni inequivocabili circa la natura delle prestazioni:
[...]
le fatture prodotte a sostegno della domanda di pagamento riportano trasporti (con diciture: “viaggio trasporto”, “viaggi trasporto”), con indicazione dei materiali od oggetti trasportati (cemento, terra di risulta, materiale edile, attrezzature), con una contabilizzazione dei corrispettivi – circostanza rilevante – per numero di unità, non per quantità (metri cubi) come per le forniture;
non riportano, le fatture, prestazioni inquadrabili tra lavori e servizi, diversi o prevalenti o svincolati rispetto a quelli di trasporto;
nella lettera di messa in mora si fa riferimento ai «lavori effettuati per la costruzione di un immobile… relativi al trasporto di materiali da costruzione e terra di risulta», commissionati ed eseguiti.
Considerando altresì la distinzione tra appalto e trasporto, non emergono elementi tali da fare ricondurre i contratti intercorsi tra le parti al secondo e non al primo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il criterio distintivo tra il contratto di
7 appalto ed il contratto di trasporto risiede nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere il quale può concretarsi nel compimento di un opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo e dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo», mentre si ha contratto di trasporto «quando un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto a trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso»
(Cass. n. 11430/92).
Dalle locuzioni descrittive delle prestazioni effettuate, riducibili a trasporti più che ad opere rispetto alle quali i trasporti fossero complementari o accessori, si arguisce che i contratti erano di trasporto.
Ne deriva, allora, che, siano inquadrabili le prestazioni in contratti di trasporto o lo siano in contratti misti, in cui la causa del contratto di trasporto è prevalente e assorbente, la prescrizione è maturata.
Non tutti i rapporti contrattuali indicati nelle fatture appaiono riconducibili, però, al trasporto.
Nelle fatture sono riportate anche prestazioni identificate come “trasporto e fornitura”, riferite a materiali da costruzione (azolo lavico) con specificazione dei quantitativi.
L'art. 1476 c.c. dispone che il venditore è obbligato, tra l'altro, a «consegnare la cosa al compratore».
Relativamente al luogo della consegna, l'art. 1510 c.c. stabilisce, al comma 1, che
«la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa», ma prevede anche, al comma 2, che per patto o uso la cosa venduta può e deve essere consegnata in un luogo diverso ed essere, in questo caso, trasportata da un luogo all'altro.
Non essendo in contestazione che le cose mobili fossero state consegnate con mezzi della società convenuta opposta e però essendo riportate nelle fatture prestazioni non ridotte a “forniture”, ma inclusive di “trasporti”, si deve ritenere che le parti avessero stipulato compravendite e relativi trasporti e che i corrispettivi per le une e per gli altri fossero pattuiti e se non pattuiti siano stati pretesi separatamente.
8 In una simile ipotesi si avrebbe una pattuizione della consegna della merce al domicilio dell'acquirente tramite un mezzo di trasporto del venditore, in deroga alla regola del luogo di consegna fissato dall'art 1510 c.c. (Cass. n. 902/80), oppure la stipulazione di un contratto di trasporto da parte dell'acquirente con lo stesso venditore
(Cass. n. 2980/87, relativamente ad un caso di conclusione del contratto di trasporto da parte dell'acquirente, ma – a quanto si evince dal tenore della massima – con soggetto diverso dal venditore).
Si deve considerare, quindi, che nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma
2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c.» (Cass. n. 31067/19).
Applicando questo principio, ma tenendo conto che, se i contratti compravendita e di trasporti erano distinti, la figura del mittente si identificava con quella dell'acquirente,
è logico che i corrispettivi pretesi si devono riferire, in mancanza di distinzioni nelle fatture (e nelle allegazioni), alle alienazioni di materiale edile e alle prestazioni di trasporto, ma che, non essendo specificate nelle fatture le quote (ideali) in cui scinderli per riferirli alle une e alle altre, i crediti al pagamento di detti corrispettivi siano – si deve ritenere – parzialmente prescritti, se il contratto di trasporto mantiene – secondo la pronuncia citata – la propria autonomia.
Se invece si ritenga prevalente la compravendita, i corrispettivi non possono essere riconosciuti per difetto di prova circa gli elementi costitutivi dei crediti.
Le fatture si limitano a indicare prestazioni di “trasporto e fornitura”, senza distinguere tra le due, e a specificare solamente i quantitativi di materiale con i prezzi unitari (e gli importi totali).
Non essendo dimostrato quale fosse il prezzo pattuito (le fatture sono documenti di formazione unilaterale: Cass. n. 299/16) o quanto meno determinato – per ipotesi – in relazione a prezzi di mercato (se non a quelli abitualmente praticati tra le parti), specificamente distinto tra quote da imputare alle forniture di materiali e quote da imputare ai trasporti, è evidente che non si può accertare il credito al pagamento dei corrispettivi, credito che è prescritto per la parte riferibile ai secondi, mentre non lo
9 sarebbe per la parte riferibile alle prime.
E questo, perché i corrispettivi fatturati, quindi pretesi, sono riferiti globalmente e unitariamente a “trasporto e fornitura”, non solamente a alla fornitura, caso in cui il trasporto non sarebbe che una modalità di esecuzione dell'obbligo di consegnare il materiale.
I crediti da forniture oggetto della fattura n. 85 del 30.9.1996 – si può rilevare, in aggiunta – sarebbero comunque (quasi interamente) prescritti: i documenti di trasporto a cui nella fattura c'è riferimento sarebbero datati 3.9.1996, 16.9.1996 e 23.9.1996; la prima messa in mora era stata ricevuta dagli eredi nelle date 20.9.2006 Parte_4 Pt_1
, 22.9.2006 ( e 29.9.2006 ( ); il
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2
dies a quo della prescrizione non è ancorato alla emissione della fattura (documento rilevante essenzialmente a fini fiscali); le obbligazioni che fanno carico agli eredi non sono solidali (Cass. n. 15995/22), ma parziarie e pro quota, così che non si applica l'art. 1310 c.c.; perciò, i crediti si sono prescritti interamente rispetto a e, quelli Persona_2
riferiti ai documenti datati 3.9.1996 e 16.9.1996, rispetto agli altri coeredi.
Nell'impossibilità di accertare, in base ad elementi oggettivi, a quale specifica fornitura (e relativa quantità), il corrispettivo, preteso globalmente, si riferisca, il credito non può essere riconosciuto.
Non si può trascurare, ancora, che appare non rilevante – nel senso di non decisiva nemmeno se confermata – la circostanza di prova inerente alla effettuazione, da parte della LL IN & C. s.a.s., delle prestazioni indicate nelle fatture (pag. 2 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata dalla convenuta opposta), in quanto tali documenti non distinguono tra corrispettivi pretesi per i trasporti, colpiti dalla prescrizione, e prezzi dovuti per le forniture.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, tenendo conto delle allegazioni in fatto, l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza, nel rapporto tra gli attori opponenti e la convenuta opposta, e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c., limitatamente, però, al compenso per la fase decisionale, essendosi costituito l'avvocato dopo la fase di trattazione e di istruttoria in senso ampio (la distrazione è correlata alla procura: Cass. n. 31687/19; l'istanza deve essere riferita alla pluralità di difensori: Cass. n. 21821/18)) – sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione
10 di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Devono essere compensate le spese nei rapporti con la curatela dell'eredità giacente, in ragione dell'epilogo specifico della causa rispetto alla stessa.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 60/2013, emesso dal Tribunale di Messina,
Sezione distaccata il Taormina il 26 marzo 2013, e rigetta la domanda avanzata dalla convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione;
2) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della curatela dell'eredità giacente di;
Persona_2
3) condanna la convenuta opposta a rimborsare agli attori opponenti le spese di lite che liquida in euro 249,18 per spese vive ed euro 4.061,60 per compensi, di cui euro
1.360,80 da distrarsi a favore dell'avvocato Anna De Luca, oltre spese generali, C.P.A. e
I.V.A.;
4) compensa le spese nei rapporti tra la curatela dell'eredità giacente e le altre parti.
Così deciso in Messina il 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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