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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/07/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7805 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7805 /2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RAPPAZZO ANTONIO e dell'avv., RAPPAZZO GIUSEPPE
( ); C.F._1
APPELLANTE contro
, , con il patrocinio dell'avv. CRISPINO Controparte_1 P.IVA_2
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 227 PADOVA
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 C.F._2
a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, dall'avvocato
Francesco Campanile ( del foro di Padova e dall'avvocato C.F._3
1 Alessandra Cardelli ( ) del foro di Roma, elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo Studio del secondo, sito in Roma al Viale Mazzini n. 140;
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._5
Emanuela Garavelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via degli
Scipioni 94;
; contumace Controparte_3
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8955/2019 del Tribunale Civile di Roma, emessa in data 29.4.2019, nel giudizio R.G. 2526/2012.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in primo grado ha premesso di avere sottoscritto con la Parte_3 [...]
una scrittura privata allo scopo di dirimere la controversia insorta Controparte_1
nell'esecuzione di un contratto di subaffidamento concluso con la stessa quale CP_1
committente.
Ha esposto che nella scrittura le parti si erano impegnate a nominare una commissione tecnica per valutare sotto diversi profili i lavori svolti in esecuzione del subaffidamento.
Ha esposto che la scrittura privata conclusa conteneva sia un contratto di arbitrato stipulato dai mandanti con i tre commissari e sia una convenzione tra i mandanti di arbitrato irrituale. Ha esposto che il mandato conferito doveva essere considerato congiuntivo.
2 Ha esposto che uno dei tre commissari, il convenuto ing. aveva predisposto Parte_2
una relazione non condivisa nella sostanza dagli altri due commissari e ritenuta errata dalla parte attrice.
Ha esposto che i commissari si erano discostati dalle istruzioni dei mandanti come individuate all'art. 3 della scrittura.
Ha esposto, tra l'altro, che la relazione era stata firmata solo dall'ing. e non Parte_2
dalla commissione intera.
Ha descritto altri inadempimenti e anche irregolarità procedurali.
Ha esposto, inoltre, che il mandato si era estinto per scadenza del termine prima che si arrivasse alla determinazione della vertenza.
Ha affermato l'imperizia dell'ing. nello svolgimento del mandato. Parte_2
Ha sostenuto che il grave inadempimento dei tre ingegneri e segnatamente dell'Ing. aveva determinato la totale inattuazione del contenuto dell'obbligazione Parte_2
principale nascente dal contratto di mandato del 30.10.2010.
Ha sostenuto che i tre ingegneri erano solidalmente responsabili (art. 1716, co. 3, c.c.) nei confronti della mandante e responsabile, in primo luogo, era l'Ing. Parte_1 [...]
che, di fatto, aveva usurpato i poteri degli altri due periti mandatari ed aveva, Parte_2
fuori tempo massimo, consegnato un risultato diverso e difforme da quello voluto dai mandanti.
Ha, pertanto, convenuto in giudizio l'ing. e concluso chiedendo: Parte_2
dichiarare estinto il mandato conferito con atto del 30.10.2010 per decorso, dopo il novantesimo giorno dall'insediamento dei mandatari (18.1.2011), del termine finale di efficacia ai sensi dell'art. 1722 n.1 c.c.
In subordinata ipotesi, dichiarare risolto il contratto di mandato per inadempimento dei mandatari, statuendo per l'operatività dell'inadempimento dei mandatari come causa di risoluzione del mandato, attesane, nel caso in esame, la natura di contratto a prestazioni corrispettive individuabili nel rapporto tra la redigenda relazione finale ed il versato compenso professionale.
3 In ogni caso, attesa la natura solidale della responsabilità dei tre mandatari ex art.
1716, co. 3, с.с., emettere condanna generica del mandatario Ing. al Parte_2
risarcimento dei danni, con riserva della loro quantificazione in separato giudizio del cui promuovimento parte attrice fa espressa riserva.
Il convenuto ha contestato la domanda. Parte_2
Ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due componenti della commissione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della in persona del suo legale rappresentante pro Parte_3
tempore, a corrispondere la somma di € 11.161,52, quale saldo degli onorari già approvati dalla stessa parte attrice.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti dei commissari ingegneri e CP_2
CP_3
Si è costituito l'ing. che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, mentre CP_2
è rimasto contumace il convenuto CP_3
Successivamente il contraddittorio è stato esteso d'ufficio anche alla Controparte_1
mandante unitamente alla parte attrice.
[...]
La si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_1
Il Tribunale ha respinto la domanda.
A sostegno della decisione ha premesso che il mandato, conferito congiuntamente alla commissione tecnica in forza delle disposizioni previste dalla clausola 3) della scrittura privata conclusa tra le parti, era qualificabile quale perizia contrattuale e non quale arbitrato irrituale. Le parti, infatti, avevano attribuito alla commissione tecnica il compito di verificare ed accertare, a far tempo dalla data di risoluzione del contratto di subappalto le eventuali difformità delle opere realizzate, con la valutazione delle conseguenti responsabilità tecniche ed in particolare la quantificazione delle eventuali penali contrattuali maturate
4 La comune intenzione delle parti della scrittura privata, secondo il Tribunale, non era quella di attribuire ai membri della commissione il potere di decidere le controversie insorte a seguito dell'esecuzione del subappalto.
Ha ritenuto, poi, il Tribunale, infondate nel merito le censure di estinzione del mandato dovendo ritenersi che, per fatti concludenti dei mandanti, il termine per il compimento delle operazioni della commissione era stato prorogato.
Il Tribunale, infine, ha ritenuto infondata nel merito la domanda basata sull'inadempimento del mandato e ritenuta accertata la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'ing. e così deciso. CP_4
rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per Parte_2
l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore di della somma Parte_2
di euro 11.161,52, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto dei terzi chiamati, liquidate in euro 14.000,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali a beneficio di in euro 10.343,00 oltre ad Iva cpa rimborso spese Parte_2
generali a beneficio di;
in euro 10.343,00 oltre ad Iva cpa Controparte_1
rimborso spese generali a beneficio di;
CP_2
condanna parte attrice al pagamento delle spese di c.t.u., come da decreto di liquidazione già pronunciato dal giudice istruttore.
Ha proposto appello la . Parte_1
Quale unico motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto prorogato tacitamente il mandato.
Ha esposto che la sentenza aveva violato l'art. 1722 n. 1 c.c. alla stregua del quale il mandato si estingue per la scadenza del termine. Ha esposto che i mandanti non avevano concesso alcuna proroga e che, invece, erano stati i mandatari a proseguire le loro attività oltre il termine.
5 Ha esposto che nella perizia contrattuale il contenuto dell'obbligo assunto dai periti secondo le regole del mandato è quello di dare la pronuncia entro il termine indicato dalle parti e le parti sono i mandanti e CP_1 Parte_1
Ha esposto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina dell'art. 1722, n. 1,
c.c., anche perché le parti mandanti in modo univoco avevano conferito al termine di
90 giorni un valore perentorio. Ha esposto che il Tribunale non aveva seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale per valutare se le parti con la proroga abbiano inteso modificare la natura inizialmente essenziale del termine trasformandolo in ordinatorio occorre accertare:
a) che le parti abbiano effettivamente concesso la proroga;
b) che risulti, ove l'abbiano concessa, “inequivocabilmente” la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto (- la sua velocizzazione ex verbale del 18.1.2011 -) con l'inutile decorso del termine medesimo, con indagine da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti (Cass. 29.12.2011 n. 3036) e soprattutto alla stregua dell'oggetto del mandato e della evidenziata necessità sua di
“velocizzazione” (Cass. 16.2.2007 n. 3645).
Ha esposto che il Tribunale avrebbe dovuto indagare la reale volontà delle parti e non degli altri soggetti non interessati al principale rapporto di appalto oggetto della controversia.
Ha concluso chiedendo: in accoglimento dei motivi tutti di appello, riformare integralmente la impugnata sentenza n. 8955/2019 del Tribunale Civile di Roma, Sez. XI, G.I. Dott. Fabrizio
Gandini, emessa in data 29.4.2019, nel giudizio R.G. 2526/2012, non notificata, e per
l'effetto, dichiarare estinto il mandato conferito con atto del 30.10.2010 per decorso, dopo il novantesimo giorno dall'insediamento dei mandatari (18.1.2011), del termine finale di efficacia ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c.; in subordinata ipotesi, dichiarare risolto il contratto di mandato per inadempimento dei mandatari, statuendo per
l'operatività dell'inadempimento dei mandatari come causa di risoluzione del mandato, attestante, nel caso in esame, la natura di contratto a prestazioni
6 corrispettive individuabili nel rapporto tra la redigenda relazione finale ed il versato compenso professionale. In ogni caso, attesa le natura solidale della responsabilità dei tre mandatari ex art. 1716, co. 3, c.c., emettere condanna generica del mandatario
Ing. al risarcimento dei danni, con riserva della loro quantificazione Parte_2
in separato giudizio.
Si è costituito l'appellato che ha contestato integralmente l'appello. Controparte_1
Ha così concluso: in via pregiudiziale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni in narrativa enunziate:
- accertata la violazione dell'art. 342, comma primo, c.p.c., dichiarare inammissibile
l'impugnazione proposta, confermando la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019
In via preliminare:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni in narrativa enunziate:
- accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarare inammissibile la stessa, confermando la sentenza
n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019
e pubblicata il 29.4.2019;
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni in narrativa enunziate:
- accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto da , rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, Parte_1
confermando integralmente la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di Parte_1
lite secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
L'appellato ha contestato integralmente l'appello e così concluso: Parte_2
7 “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa, confermare integralmente la sentenza n. 8955/2019, resa dalla Undicesima Sezione Civile del
Tribunale di Roma in data 29.04.2019, e per l'effetto respingere l'appello avversario, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite anche del presente grado di giudizio”.
L'appellato ha contestato integralmente l'appello. CP_2
Ha così concluso:
In via pregiudiziale:
- accertata la violazione dell'art. 342, comma primo, c.p.c.;
- dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta;
- confermare la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima
Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
In via preliminare:
- accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta dichiarata inammissibile la stessa;
- confermare la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima
Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
Nel merito:
- accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto da;
Parte_1
- rigettare l'impugnazione ex adverso proposta;
- confermare integralmente la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
- condannare alla rifusione delle spese di lite secondo Parte_1
i parametri di cui al D.M. 55/14.
È rimasto contumace il convenuto già contumace in primo Controparte_3
grado.
8 L'appello è infondato.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati, ex art. 342 e 348 bis c.p.c., atteso che, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Nel merito si osserva che con l'unico motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che il termine per l'espletamento del mandato era scaduto, ha affermato che esso era stato prorogato concordemente dalle parti.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della comune intenzione delle parti;
ha esposto che ci sarebbe stata sovrapposizione e fraintendimento tra i comportamenti delle parti (cioè, i mandanti, i soli a potere esprimere la volontà di prorogare i termini) e quella dei mandatari.
Le argomentazioni dell'appellante sono infondate.
Il Tribunale, infatti, è giunto alla condivisibile affermazione della proroga tacita del termine per l'espletamento del mandato sulla base di condotte inequivocabili non specificamente contestate ed evidentemente imputabili alle parti.
Se è vero, infatti, che il Tribunale nel proprio ragionamento ha premesso che la necessità di prorogare i termini era stata richiesta dai tecnici, ciò non esclude che la volontà e l'effetto della proroga siano imputabili ai mandanti.
I mandatari, infatti, hanno evidenziato, dal punto di vista tecnico, la necessità di ulteriori termini ed i mandanti, informati di fatti in virtù dei rapporti di servizio con gli ingegneri e , non hanno mai eccepito nelle comunicazioni intercorse CP_2 CP_5
9 la scadenza del termine e dunque l'estinzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art.1722 co.1 n.1) c.p.c.
Soprattutto il Tribunale ha valorizzato, senza che su questo aspetto siano state sollevate contestazioni nell'atto di appello, la lettera sottoscritta da parte attrice in data 3 ottobre
2011 (doc.1 . In detta lettera, successivamente alla scadenza del mandato la Parte_2
parte appellante invece di rilevare il decorso del termine, solleva una serie di contestazioni di merito al lavoro della commissione e chiede all'ing. di: Parte_2
“voler adempiere all'incarico conferitole e dunque ritirare la relazione finale inoltrata
e provvedere alla sua integrazione”.
Tale richiesta, proveniente evidentemente dal mandante, costituisce una chiara manifestazione della volontà di considerare ancora efficace il mandato e di non volersi avvalere della sua estinzione.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti degli appellati costituiti. Nulla per le spese nel resto.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8955/2019 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati
[...]
, e delle spese del grado che Controparte_1 Parte_2 CP_2
liquida in €. 10.860,00 per compensi per ciascuna parte, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
10 3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 23/7/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7805 /2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RAPPAZZO ANTONIO e dell'avv., RAPPAZZO GIUSEPPE
( ); C.F._1
APPELLANTE contro
, , con il patrocinio dell'avv. CRISPINO Controparte_1 P.IVA_2
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 227 PADOVA
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 C.F._2
a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, dall'avvocato
Francesco Campanile ( del foro di Padova e dall'avvocato C.F._3
1 Alessandra Cardelli ( ) del foro di Roma, elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo Studio del secondo, sito in Roma al Viale Mazzini n. 140;
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._5
Emanuela Garavelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via degli
Scipioni 94;
; contumace Controparte_3
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8955/2019 del Tribunale Civile di Roma, emessa in data 29.4.2019, nel giudizio R.G. 2526/2012.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in primo grado ha premesso di avere sottoscritto con la Parte_3 [...]
una scrittura privata allo scopo di dirimere la controversia insorta Controparte_1
nell'esecuzione di un contratto di subaffidamento concluso con la stessa quale CP_1
committente.
Ha esposto che nella scrittura le parti si erano impegnate a nominare una commissione tecnica per valutare sotto diversi profili i lavori svolti in esecuzione del subaffidamento.
Ha esposto che la scrittura privata conclusa conteneva sia un contratto di arbitrato stipulato dai mandanti con i tre commissari e sia una convenzione tra i mandanti di arbitrato irrituale. Ha esposto che il mandato conferito doveva essere considerato congiuntivo.
2 Ha esposto che uno dei tre commissari, il convenuto ing. aveva predisposto Parte_2
una relazione non condivisa nella sostanza dagli altri due commissari e ritenuta errata dalla parte attrice.
Ha esposto che i commissari si erano discostati dalle istruzioni dei mandanti come individuate all'art. 3 della scrittura.
Ha esposto, tra l'altro, che la relazione era stata firmata solo dall'ing. e non Parte_2
dalla commissione intera.
Ha descritto altri inadempimenti e anche irregolarità procedurali.
Ha esposto, inoltre, che il mandato si era estinto per scadenza del termine prima che si arrivasse alla determinazione della vertenza.
Ha affermato l'imperizia dell'ing. nello svolgimento del mandato. Parte_2
Ha sostenuto che il grave inadempimento dei tre ingegneri e segnatamente dell'Ing. aveva determinato la totale inattuazione del contenuto dell'obbligazione Parte_2
principale nascente dal contratto di mandato del 30.10.2010.
Ha sostenuto che i tre ingegneri erano solidalmente responsabili (art. 1716, co. 3, c.c.) nei confronti della mandante e responsabile, in primo luogo, era l'Ing. Parte_1 [...]
che, di fatto, aveva usurpato i poteri degli altri due periti mandatari ed aveva, Parte_2
fuori tempo massimo, consegnato un risultato diverso e difforme da quello voluto dai mandanti.
Ha, pertanto, convenuto in giudizio l'ing. e concluso chiedendo: Parte_2
dichiarare estinto il mandato conferito con atto del 30.10.2010 per decorso, dopo il novantesimo giorno dall'insediamento dei mandatari (18.1.2011), del termine finale di efficacia ai sensi dell'art. 1722 n.1 c.c.
In subordinata ipotesi, dichiarare risolto il contratto di mandato per inadempimento dei mandatari, statuendo per l'operatività dell'inadempimento dei mandatari come causa di risoluzione del mandato, attesane, nel caso in esame, la natura di contratto a prestazioni corrispettive individuabili nel rapporto tra la redigenda relazione finale ed il versato compenso professionale.
3 In ogni caso, attesa la natura solidale della responsabilità dei tre mandatari ex art.
1716, co. 3, с.с., emettere condanna generica del mandatario Ing. al Parte_2
risarcimento dei danni, con riserva della loro quantificazione in separato giudizio del cui promuovimento parte attrice fa espressa riserva.
Il convenuto ha contestato la domanda. Parte_2
Ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due componenti della commissione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della in persona del suo legale rappresentante pro Parte_3
tempore, a corrispondere la somma di € 11.161,52, quale saldo degli onorari già approvati dalla stessa parte attrice.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti dei commissari ingegneri e CP_2
CP_3
Si è costituito l'ing. che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, mentre CP_2
è rimasto contumace il convenuto CP_3
Successivamente il contraddittorio è stato esteso d'ufficio anche alla Controparte_1
mandante unitamente alla parte attrice.
[...]
La si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_1
Il Tribunale ha respinto la domanda.
A sostegno della decisione ha premesso che il mandato, conferito congiuntamente alla commissione tecnica in forza delle disposizioni previste dalla clausola 3) della scrittura privata conclusa tra le parti, era qualificabile quale perizia contrattuale e non quale arbitrato irrituale. Le parti, infatti, avevano attribuito alla commissione tecnica il compito di verificare ed accertare, a far tempo dalla data di risoluzione del contratto di subappalto le eventuali difformità delle opere realizzate, con la valutazione delle conseguenti responsabilità tecniche ed in particolare la quantificazione delle eventuali penali contrattuali maturate
4 La comune intenzione delle parti della scrittura privata, secondo il Tribunale, non era quella di attribuire ai membri della commissione il potere di decidere le controversie insorte a seguito dell'esecuzione del subappalto.
Ha ritenuto, poi, il Tribunale, infondate nel merito le censure di estinzione del mandato dovendo ritenersi che, per fatti concludenti dei mandanti, il termine per il compimento delle operazioni della commissione era stato prorogato.
Il Tribunale, infine, ha ritenuto infondata nel merito la domanda basata sull'inadempimento del mandato e ritenuta accertata la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'ing. e così deciso. CP_4
rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per Parte_2
l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore di della somma Parte_2
di euro 11.161,52, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto dei terzi chiamati, liquidate in euro 14.000,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali a beneficio di in euro 10.343,00 oltre ad Iva cpa rimborso spese Parte_2
generali a beneficio di;
in euro 10.343,00 oltre ad Iva cpa Controparte_1
rimborso spese generali a beneficio di;
CP_2
condanna parte attrice al pagamento delle spese di c.t.u., come da decreto di liquidazione già pronunciato dal giudice istruttore.
Ha proposto appello la . Parte_1
Quale unico motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto prorogato tacitamente il mandato.
Ha esposto che la sentenza aveva violato l'art. 1722 n. 1 c.c. alla stregua del quale il mandato si estingue per la scadenza del termine. Ha esposto che i mandanti non avevano concesso alcuna proroga e che, invece, erano stati i mandatari a proseguire le loro attività oltre il termine.
5 Ha esposto che nella perizia contrattuale il contenuto dell'obbligo assunto dai periti secondo le regole del mandato è quello di dare la pronuncia entro il termine indicato dalle parti e le parti sono i mandanti e CP_1 Parte_1
Ha esposto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina dell'art. 1722, n. 1,
c.c., anche perché le parti mandanti in modo univoco avevano conferito al termine di
90 giorni un valore perentorio. Ha esposto che il Tribunale non aveva seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale per valutare se le parti con la proroga abbiano inteso modificare la natura inizialmente essenziale del termine trasformandolo in ordinatorio occorre accertare:
a) che le parti abbiano effettivamente concesso la proroga;
b) che risulti, ove l'abbiano concessa, “inequivocabilmente” la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto (- la sua velocizzazione ex verbale del 18.1.2011 -) con l'inutile decorso del termine medesimo, con indagine da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti (Cass. 29.12.2011 n. 3036) e soprattutto alla stregua dell'oggetto del mandato e della evidenziata necessità sua di
“velocizzazione” (Cass. 16.2.2007 n. 3645).
Ha esposto che il Tribunale avrebbe dovuto indagare la reale volontà delle parti e non degli altri soggetti non interessati al principale rapporto di appalto oggetto della controversia.
Ha concluso chiedendo: in accoglimento dei motivi tutti di appello, riformare integralmente la impugnata sentenza n. 8955/2019 del Tribunale Civile di Roma, Sez. XI, G.I. Dott. Fabrizio
Gandini, emessa in data 29.4.2019, nel giudizio R.G. 2526/2012, non notificata, e per
l'effetto, dichiarare estinto il mandato conferito con atto del 30.10.2010 per decorso, dopo il novantesimo giorno dall'insediamento dei mandatari (18.1.2011), del termine finale di efficacia ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c.; in subordinata ipotesi, dichiarare risolto il contratto di mandato per inadempimento dei mandatari, statuendo per
l'operatività dell'inadempimento dei mandatari come causa di risoluzione del mandato, attestante, nel caso in esame, la natura di contratto a prestazioni
6 corrispettive individuabili nel rapporto tra la redigenda relazione finale ed il versato compenso professionale. In ogni caso, attesa le natura solidale della responsabilità dei tre mandatari ex art. 1716, co. 3, c.c., emettere condanna generica del mandatario
Ing. al risarcimento dei danni, con riserva della loro quantificazione Parte_2
in separato giudizio.
Si è costituito l'appellato che ha contestato integralmente l'appello. Controparte_1
Ha così concluso: in via pregiudiziale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni in narrativa enunziate:
- accertata la violazione dell'art. 342, comma primo, c.p.c., dichiarare inammissibile
l'impugnazione proposta, confermando la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019
In via preliminare:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni in narrativa enunziate:
- accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarare inammissibile la stessa, confermando la sentenza
n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019
e pubblicata il 29.4.2019;
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per le ragioni in narrativa enunziate:
- accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto da , rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, Parte_1
confermando integralmente la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di Parte_1
lite secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.
L'appellato ha contestato integralmente l'appello e così concluso: Parte_2
7 “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa, confermare integralmente la sentenza n. 8955/2019, resa dalla Undicesima Sezione Civile del
Tribunale di Roma in data 29.04.2019, e per l'effetto respingere l'appello avversario, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite anche del presente grado di giudizio”.
L'appellato ha contestato integralmente l'appello. CP_2
Ha così concluso:
In via pregiudiziale:
- accertata la violazione dell'art. 342, comma primo, c.p.c.;
- dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta;
- confermare la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima
Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
In via preliminare:
- accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta dichiarata inammissibile la stessa;
- confermare la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Undicesima
Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
Nel merito:
- accertata l'infondatezza, in linea di fatto e in punto di diritto, dell'appello proposto da;
Parte_1
- rigettare l'impugnazione ex adverso proposta;
- confermare integralmente la sentenza n. 8955/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
Undicesima Sezione Civile, il 26.4.2019 e pubblicata il 29.4.2019;
- condannare alla rifusione delle spese di lite secondo Parte_1
i parametri di cui al D.M. 55/14.
È rimasto contumace il convenuto già contumace in primo Controparte_3
grado.
8 L'appello è infondato.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati, ex art. 342 e 348 bis c.p.c., atteso che, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Nel merito si osserva che con l'unico motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che il termine per l'espletamento del mandato era scaduto, ha affermato che esso era stato prorogato concordemente dalle parti.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della comune intenzione delle parti;
ha esposto che ci sarebbe stata sovrapposizione e fraintendimento tra i comportamenti delle parti (cioè, i mandanti, i soli a potere esprimere la volontà di prorogare i termini) e quella dei mandatari.
Le argomentazioni dell'appellante sono infondate.
Il Tribunale, infatti, è giunto alla condivisibile affermazione della proroga tacita del termine per l'espletamento del mandato sulla base di condotte inequivocabili non specificamente contestate ed evidentemente imputabili alle parti.
Se è vero, infatti, che il Tribunale nel proprio ragionamento ha premesso che la necessità di prorogare i termini era stata richiesta dai tecnici, ciò non esclude che la volontà e l'effetto della proroga siano imputabili ai mandanti.
I mandatari, infatti, hanno evidenziato, dal punto di vista tecnico, la necessità di ulteriori termini ed i mandanti, informati di fatti in virtù dei rapporti di servizio con gli ingegneri e , non hanno mai eccepito nelle comunicazioni intercorse CP_2 CP_5
9 la scadenza del termine e dunque l'estinzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art.1722 co.1 n.1) c.p.c.
Soprattutto il Tribunale ha valorizzato, senza che su questo aspetto siano state sollevate contestazioni nell'atto di appello, la lettera sottoscritta da parte attrice in data 3 ottobre
2011 (doc.1 . In detta lettera, successivamente alla scadenza del mandato la Parte_2
parte appellante invece di rilevare il decorso del termine, solleva una serie di contestazioni di merito al lavoro della commissione e chiede all'ing. di: Parte_2
“voler adempiere all'incarico conferitole e dunque ritirare la relazione finale inoltrata
e provvedere alla sua integrazione”.
Tale richiesta, proveniente evidentemente dal mandante, costituisce una chiara manifestazione della volontà di considerare ancora efficace il mandato e di non volersi avvalere della sua estinzione.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti degli appellati costituiti. Nulla per le spese nel resto.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8955/2019 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati
[...]
, e delle spese del grado che Controparte_1 Parte_2 CP_2
liquida in €. 10.860,00 per compensi per ciascuna parte, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
10 3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 23/7/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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