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Sentenza 13 luglio 2024
Sentenza 13 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/07/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2221 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2221/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato, difeso ed assistito E_ C.F._1 dall'Avv. Giorgio Ercolani, presso il cui studio in Milano alla Via Pietro Calvi 9, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia AR C.F._2
Canevisio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Via Tiziano Zalli 30;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL PM
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, ivi contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1 - pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c. per colpa esclusiva con dichiarazione di addebito di responsabilità della separazione a carico della
NO (C.F . ) per violazione dei doveri nascenti dal AR C.F._2 matrimonio (in ogni caso, senza attribuzione di alcun mantenimento a favore della NO
); AR
- in ogni caso, rigettare ogni istanza e domanda formulata dalla NO AR perché infondata in fatto e in diritto;
- revocare i provvedimenti provvisori (relativi all'assegno di mantenimento) con decorrenza ex tunc, ovvero, in subordine, almeno dal mese di gennaio 2024 e per l'effetto condannare la NO
(C.F. ) alla restituzione al Signor AR C.F._2 Pt_1
(C.F. ) di quanto percepito dalla stessa nelle more a titolo di
[...] C.F._1 mantenimento;
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio di cui in narrativa del ricorso introduttivo, fra il Signor
e la NO (senza attribuzione di alcun mantenimento a E_ AR favore della NO . AR
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni di parte resistente
In principalita'
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, secondo comma c.c., con addebito della separazione per colpa esclusiva del Sig. per violazione dei suoi doveri Pt_1 nascenti dal matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le annotazioni previste per legge;
2) Confermare l'assegno di mantenimento dovuto dal Sig. nella misura di euro 300,00 Pt_1 mensili o per quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia, essendo la situazione immutata rispetto a quella esistente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
3) Fissare l'udienza per lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, una volta decorsi i termini di legge;
4) Con condanna agli oneri e spese del giudizio.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
2 La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con addebito formulata da nei confronti della moglie . E_ AR
In particolare, con ricorso depositato il 10.08.2023 ha chiesto: E_
1) pronunziarsi la separazione giudiziale dalla moglie con la quale ha contratto AR matrimonio il 16 aprile 2021 in Ucraina (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Locate di Triulzi al n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2021), e dalla cui unione coniugale non sono nati figli;
2) l'autorizzazione a vivere separato dalla moglie, con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, in Via Nilde Iotti n. 9, 20085 - Locate di
Triulzi (MI), di proprietà esclusiva di , entro e non oltre dieci giorni a far data E_ dall'udienza di comparizione portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- il rapporto coniugale è venuto a deteriorarsi a causa della condotta di a cui AR risulta, quindi, da addebitarsi in via esclusiva la separazione;
- le ragioni che hanno portato al venir meno dell'affectio coniugalis vanno attribuite alle condotte di e, in particolare, all'atteggiamento aggressivo che ella ha tenuto nei confronti del AR figlio minore di (nato il [...] dal precedente matrimonio), E_ _1
- l'atteggiamento aggressivo della resistente nei confronti di è culminato nel grave episodio _1 occorso in data 09 ottobre 2022, quando ha accusato, in modo del tutto AR infondato, di aver perpetrato un furto di venticinque euro ai danni del figlio della stessa _1
( nato il [...], in [...], da precedente AR Persona_2 relazione) che dall'agosto 2022 si è trasferito a vivere con la madre e con E_
- il figlio di vistosi accusato di un fatto mai commesso, è stato colto da un forte E_ senso di malessere e disagio, al punto da essere indotto quasi alle lacrime, supplicando il ricorrente di portarlo immediatamente dalla madre;
- , al rientro di nell'abitazione dopo aver accompagnato il AR E_ figlio dalla madre, riferisce allo stesso di aver chiamato una pattuglia dei Carabinieri e di _1 aver detto loro che il marito voleva allontanare da casa lei e il figlio, facendola altresì dormire a terra e sottoponendola a violenze psicofisiche. Affermazioni tutte non rispondenti al vero e dal carattere ingiurioso, sicché ha presentato al riguardo un esposto al Comando E_ della Stazione dei Carabinieri di Pieve Emanuele;
- da allora, il rapporto fra i coniugi è risultato irrimediabilmente compromesso, sicché E_
è giunto alla determinazione di depositare il ricorso per separazione stante l'insostenibile
[...]
3 clima di tensione ingenerato in casa dalla moglie e, soprattutto, al fine di salvaguardare il benessere del proprio figlio minore _1
- entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. , laureata in farmacia AR
(in Ucraina), dopo aver volontariamente scelto di licenziarsi dal lavoro a tempo indeterminato di cameriera (presso nel centro Commerciale , in Locate Triulzi), peraltro Org_1 Org_2 proprio in concomitanza con il periodo di ricovero ospedaliero di lavora come E_ collaboratrice domestica.
- vive della propria pensione (con un reddito di circa quarantamila euro lordi E_
l'anno) e ha sempre sostenuto integralmente le spese del ménage familiare, a cui, invece,
[...]
non ha mai contribuito. CP_1
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.10.2023, e ha domandato:
1) pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito , con addebito della E_ separazione per colpa esclusiva del marito per violazione dei suoi doveri nascenti dal matrimonio;
2) l'autorizzazione a vivere separata dal marito, con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) la corresponsione, a titolo di mantenimento, dell'assegno di mantenimento dovuto da Pt_1 nella misura non inferiore a 600,00 € mensili, con decorrenza dalla data della domanda e
[...]
Org_ mediante pagamento diretto da parte dell' .
A fondamento delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- si è trasferita in Italia su richiesta del marito, il quale aveva promesso una vita AR agiata e tranquilla per lei e per i suoi figli minori;
- contrariamente a quanto sostenuto dal marito, l'affectio coniugalis tra i coniugi è venuta meno da quando si è rifiutato di adempiere ai suoi doveri nascenti dal matrimonio, di E_ assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e di suo figlio minore, rifiutandosi, prima, di aiutarla a portare i suoi figli minori in Italia durante la guerra e, poi, facendo mancare i mezzi essenziali di sussistenza e mettendo in atto tutta una serie di angherie, vessazioni e maltrattamenti per liberarsi di lei e di suo figlio;
- la fine dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi deve essere collocata all'incirca nel mese di febbraio-marzo 2022 e dunque in data anteriore all'episodio dell'ottobre 2022 contestato dal ricorrente ai danni del figlio _1
- periodo coincidente con il rifiuto di di occuparsi del figlio della E_ CP_1 facendolo venire in Italia, e delle conseguenti angherie, vessazioni e maltrattamenti nei confronti della moglie;
4 - è disoccupata e alla ricerca di un lavoro, la sua laurea in farmacia non viene AR riconosciuta in Italia;
- ha in precedenza lavorato come colf, sino al 11.05.2023, e prima ancora (dal AR
05.10.2022) come barista-cameriera, dovendo poi licenziarsi per assistere suo figlio e per incompatibilità con gli orari di lavoro;
All'udienza del 10.11.2023, le parti sono comparse personalmente, sono state interrogate dal
Giudice ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra queste, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone che corrisponda a , con decorrenza dal mese di E_ AR agosto 2023, a titolo di mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 300,00, fissando per il rilascio dell'immobile da parte della resistente la data del 30.4.2024.”
All'udienza del 02.02.2024 il Giudice, preso atto dell'impossibilità per le parti di addivenire ad un accordo transattivo, ha nuovamente interrogato le parti, personalmente presenti.
In particolare, parte resistente ha dichiarato: “ho lasciato la casa coniugale il 23.12.2023, mi ha raggiunto in Italia per le vacanze di Natale anche mia figlia. Allo stato sono ospite di una amica che mi ha messo a disposizione una camera in un appartamento libero a Lurago d'Erba. Verso100
€ al mese per occupare una sola camera, le altre sono chiuse a chiave. L'appartamento è dotato di luce, gas e riscaldamento. Non ho ancora un lavoro, vorrei poter utilizzare il mio diploma di farmacista anche in Italia ma è necessario sostenere dei costi che non mi posso permettere. Mio figlio va a scuola a Lurago D'erba. Ho già trasferito la residenza a Lurago d'Erba, ma preferisco che mio marito non sappia esattamente dove”.
Parte ricorrente ha dichiarato: “confermo che mia moglie ha lasciato la casa coniugale il
23.12.2023 e sto versando regolarmente l'assegno di € 300,00 previsto dal Giudice. Nulla è cambiato nella mia situazione reddituale e patrimoniale”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione e si è riportato a tutte le conclusioni rassegnate.
Il procuratore di parte resistente ha a propria volta insistito per l'incremento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili e ha domandato ammettersi le istanze istruttorie formulate in atti.
Il Giudice, preso atto delle difficoltà rappresentate dalla resistente nel reperimento di una sistemazione abitativa, per sé ed il figlio minore, oltre che nel reperimento di una occupazione lavorativa, ha disposto la trasmissione del verbale d'udienza ai Servizi Sociali competenti per il
5 Comune di Lurago D'Erba affinché valutassero, laddove possibile, di intervenire a supporto di nella ricerca di una occupazione lavorativa e di una unità abitativa, riservandosi, AR poi, in merito alle istanze di prova formulate in atti.
In data 05.02.2024 il Comune di Lurago D'Erba ha riscontrato il verbale ricevuto inoltrando una nota a questa Autorità Giudiziaria del seguente tenore: “in riferimento al verbale di udienza ricevuto in data odierna (R.G. 2221/2023), si porta a vostra conoscenza che la sig.ra risulta Pt_2 residente a [...], dal 8/01/2024 ed ha costituito nuovo nucleo familiare con il sig. come da certificati anagrafici allegati”. Parte_3
Il Giudice istruttore, preso atto di quanto dichiarato e documentato dal Comune di Lurago D'Erba, ed in particolare dell'avvenuto trasferimento di residenza della resistente con contestuale iscrizione della stessa all'interno di un nucleo famigliare con altro uomo, ritenuto necessario ricevere dalla parte chiarimenti in relazione alla propria attuale condizione abitativa, avendo in udienza dichiarato al Giudice di occupare solo una camera di un appartamento non abitato da altre persone e concessole in uso da un'amica, ha rinviato dinnanzi a sé all'udienza del 23.02.2024. Udienza in seguito rinviata al 13.03.2024 a fronte della sopraggiunta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore della resistente.
All'udienza del 13.03.2024 è stata sentita parte resistente che personalmente comparsa, invitata dal
Giudice a chiarire le ragioni per cui alla precedente udienza non avesse dichiarato di convivere con altro uomo, ha dichiarato: “non convivo con un altro uomo, non è il mio compagno è un amico che mi sta ospitando. Io occupo con mio figlio una camera. Il mio amico non c'è sempre, va e viene. Da quando vivo lì è tornato due volte. Quando sono andata in comune per il cambio di residenza c'era anche lui. In comune ci hanno dato i moduli, io non avevo capito che firmando quei moduli sarei entrata nel suo stato di famiglia. Dopo aver letto il provvedimento del Giudice e parlato con il mio avvocato, siamo tornati in Comune chiedendo di modificare la domanda e indicare che eravamo solo amici ma in Comune hanno detto che non era possibile. Attualmente lavoro come donna delle pulizie per due ore alla settimana, lavoro in nero, mi sto attivando per reperire un altro lavoro e per abilitare il mio diploma da farmacista in Italia. Da quando ho lasciato la casa coniugale a dicembre 2023 tra me e il mio ex marito non è successo niente.”.
Il procuratore di parte ricorrente ha dunque richiesto la revoca ex art. 374 bis.23 c.p.c. dei provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale, in ragione di quanto emerso dai certificati inoltrati dal Comune di Lurago d'Erba e alla luce di quanto già rilevato dal Giudice, con decorrenza ex tunc
o almeno dal mese di gennaio 2024, insistendo, poi, per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
6 Il Giudice, con ordinanza in data 21.03.2024, ha rigettato l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento, ritenendo, quantomeno allo stato, non provata la sussistenza di una stabile e continuativa convivenza tra la resistente ed altro uomo, in ragione del lasso temporale intercorso troppo breve per poter ritenere, in assenza di ulteriori indici, che fosse iniziata una relazione connotata da reciproci rapporti di assistenza morale e materiale. Ritenuta, per il resto, la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione, ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 28.06.2024 assegnando alle parti i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonché invitando entrambe le parti ad integrare la documentazione reddituale in atti, producendo entro il giorno dell'udienza, la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023 o, in mancanza, ogni altra documentazione attestante l'entità del reddito percepito nel 2023 e l'entità del reddito percepito sino al mese di maggio 2024.
Nelle more, in data 17.04.2024, parte resistente si è costituita con nuovo difensore.
All'udienza del 28.6.2024 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al PM e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
3. Sulla domanda di reciproco addebito della separazione
Entrambe le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi coniugale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
7 La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I,
18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha imputato alla moglie la responsabilità della crisi coniugale per avere avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti del figlio di (nato nel E_ corso di una precedente relazione), mentre parte resistente ha imputato al marito la responsabilità della crisi coniugale per aver assunto condotte consistite in violenze, vessazioni e maltrattamenti nei propri confronti e nei confronti del figlio minore, nato nel corso di una precedente relazione.
Premesso che alcuna delle parti ha fornito, nel corso del giudizio, univoci elementi di prova a supporto delle condotte aggressive e/o violente tenute dall'altro nei propri confronti, oltre che nei confronti dei figli minori di ciascuno, occorre – in particolare – rilevare che dall'esame degli atti e dei documenti prodotti è stato possibile tuttalpiù riscontrare la sussistenza di dissidi nel menage famigliare ed incompatibilità che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis, inidonei ad imputare ad uno solo dei coniugi la responsabilità per la separazione.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate da parte resistente, in quanto in parte volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili e non invero l'aperta violazione dei doveri coniugali, ed in parte volte a
8 provare circostanze di fatto asseritamente conosciute dal teste esclusivamente de relato, ovvero riferite dalla stessa parte.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, la domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra non può trovare accoglimento.
4. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte resistente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 600,00, poi ridotto ad € 300,00 in fase di precisazione delle conclusioni, con decorrenza dalla data della domanda. Mantenimento al quale parte ricorrente si è opposto.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Occorre, dunque, procedere preliminarmente all'esame della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
Dalla documentazione reddituale depositata dalle parti si evince la seguente situazione.
Parte ricorrente, di anni 65, ha documentato di percepire annualmente a titolo di pensione l'importo complessivo lordo di circa € 40.000,00.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2021, 2022, e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da pensione:
-per l'anno d'imposta 2023, euro 44.519,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 42.887,59;
-per l'anno d'imposta 2021, euro 42.141,12.
Sotto il profilo patrimoniale ha dichiarato di essere proprietario di un immobile sito in Via Nilde
Iotti n. 9, 20085 - Locate di Triulzi (MI), non gravato da mutuo, e di sostenere annualmente spese
9 condominiali per circa euro 2.800,00, di pagare per le utenze per l'energia elettrica circa euro
690,00 e per il gas circa euro 500,00. Ha dichiarato e documentato, poi, di essere padre di un minore di 14 anni, nato da una precedente relazione, per il quale versa un mantenimento mensile di
€ 506,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, di 47 anni, ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e di aver svolto in passato – per brevi periodi di tempo – prestazioni professionali come badante e barista.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2022, e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
-per l'anno d'imposta 2023, euro 3.147,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 4.116,07.
A fronte di tale situazione reddituale e patrimoniale, all'udienza del 10.11.2023, le parti hanno rispettivamente formulato le seguenti proposte transattive:
- parte ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a definire la separazione riconoscendo alla moglie l'importo a titolo di mantenimento una tantum di € 4.500,00 oppure, in alternativa, a corrispondere alla stessa sempre a titolo di mantenimento un importo pari a tre mensilità anticipate di affitto (€ 500 al mese) oltre ad € 200,00 per dodici mensilità.
- parte resistente ha dichiarato di non accettare la proposta transattiva formulata ex adverso e ha chiesto il riconoscimento a titolo di mantenimento dell'importo una tantum di € 15.000,00 oppure un importo mensile non inferiore ad € 500,00.
Il Giudice istruttore, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, oltre che della breve durata del matrimonio, ha dunque disposto, in via provvisoria, a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento per il coniuge dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale (mese di agosto 2023 compreso).
La statuizione in punto di mantenimento adottata dal giudice istruttore in via provvisoria e urgente viene confermata dal Collegio, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, della breve durata del matrimonio e dalla capacità lavorativa della moglie, sino alla pronuncia della sentenza di separazione e dunque sino al mese di luglio 2024 compreso.
Con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, invero, il Tribunale ritiene di dover procedere alla revoca del mantenimento per il coniuge essendo emersa – AR nel corso del giudizio – la sopravvenienza di una relazione sentimentale con altro uomo connotata altresì da convivenza e – a fronte del decorso di un congruo lasso temporale – da stabilità.
Sul tema, in punto di diritto, occorre infatti rilevare che, come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione “In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il
10 preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica”
(così Cass. civile n. 32871 del 19/12/2018 e più di recente Cass. civile n. n. 34728 del 12/12/2023).
All'udienza del 02.02.2024, infatti, le parti hanno riferito dell'uscita di dalla AR casa coniugale con decorrenza dal 23.12.2023 e la resistente ha dichiarato di essere dà allora ospite nell'abitazione di una amica a Lurago d'Erba, non occupata da altre persone.
A seguito di interlocuzioni con il Comune di Lurago D'Erba – avviate dal Giudice istruttore nell'intento di supportare la resistente nel reperimento di una sistemazione abitativa adeguata per sé
e per il figlio minore, oltre che nel reperimento di una occupazione lavorativa - è emerso che la resistente avesse trasferito la residenza all'interno di un appartamento già abitato da altro uomo e che avesse fatto domanda al Comune di inserimento nello stato di famiglia dello stesso.
Sebbene all'udienza del 13.03.2024 la resistente abbia negato al Giudice istruttore di aver intrapreso con tale uomo una relazione sentimentale, dichiarando di essere legata alla stessa solo da amicizia, la circostanza dell'esistenza di un nuovo rapporto sentimentale ha trovato riscontro nella documentazione prodotta dal ricorrente. In particolare, ha prodotto uno E_ screenshot del profilo Facebook della resistente nel quale la stessa - quale propria situazione sentimentale - ha inserito: “Impegnata con dal 2023”. Persona_3
La produzione documentale, ammissibile nel presente giudizio, pur a fronte del decorso dei termini istruttori, in quanto relativa a circostanze emerse nel corso del giudizio, risulta dirimente in quanto corrobora non soltanto l'esistenza di una relazione sentimentale e la convivenza tra gli stessi, bensì anche la circostanza che ormai la relazione sia connotata da stabilità e, dunque, sia idonea a generare una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale.
Dunque, essendo ormai decorsi 6-7 mesi dall'inizio della convivenza, e sussistendo verosimilmente già da prima una relazione (avendo la resistente individuato nell'anno 2023 l'inizio della relazione sentimentale) ritiene il Tribunale essersi verificata, quantomeno dal decorso della pubblicazione della sentenza di separazione, una rottura tra il precedente tenore di vita (quello coniugale) ed l'attuale assetto famigliare, tale da revocare da tale momento il contributo di al E_ mantenimento di . AR
5. Sulla domanda di divorzio e sulle spese di lite
Parte ricorrente, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi ha altresì domandato disporsi, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
11 Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali E_ AR hanno contratto matrimonio il 16 aprile 2021 in Ucraina (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Locate di Triulzi al n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2021);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di E_
; AR
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di AR
; E_
4) dispone che corrisponda a a decorrere dal deposito della E_ AR domanda giudiziale e sino al mese di luglio 2024 compreso, un assegno mensile, a titolo di mantenimento del coniuge, pari ad € 300,00;
5) revoca con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di separazione, ovvero dal mese di agosto 2024,l'assegno di mantenimento di € 300,00 a favore di
; AR
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
7) spese di lite al definitivo.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lodi, 2 luglio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2221/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato, difeso ed assistito E_ C.F._1 dall'Avv. Giorgio Ercolani, presso il cui studio in Milano alla Via Pietro Calvi 9, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia AR C.F._2
Canevisio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Via Tiziano Zalli 30;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL PM
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, ivi contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1 - pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c. per colpa esclusiva con dichiarazione di addebito di responsabilità della separazione a carico della
NO (C.F . ) per violazione dei doveri nascenti dal AR C.F._2 matrimonio (in ogni caso, senza attribuzione di alcun mantenimento a favore della NO
); AR
- in ogni caso, rigettare ogni istanza e domanda formulata dalla NO AR perché infondata in fatto e in diritto;
- revocare i provvedimenti provvisori (relativi all'assegno di mantenimento) con decorrenza ex tunc, ovvero, in subordine, almeno dal mese di gennaio 2024 e per l'effetto condannare la NO
(C.F. ) alla restituzione al Signor AR C.F._2 Pt_1
(C.F. ) di quanto percepito dalla stessa nelle more a titolo di
[...] C.F._1 mantenimento;
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio di cui in narrativa del ricorso introduttivo, fra il Signor
e la NO (senza attribuzione di alcun mantenimento a E_ AR favore della NO . AR
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni di parte resistente
In principalita'
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, secondo comma c.c., con addebito della separazione per colpa esclusiva del Sig. per violazione dei suoi doveri Pt_1 nascenti dal matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le annotazioni previste per legge;
2) Confermare l'assegno di mantenimento dovuto dal Sig. nella misura di euro 300,00 Pt_1 mensili o per quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia, essendo la situazione immutata rispetto a quella esistente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
3) Fissare l'udienza per lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, una volta decorsi i termini di legge;
4) Con condanna agli oneri e spese del giudizio.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
2 La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con addebito formulata da nei confronti della moglie . E_ AR
In particolare, con ricorso depositato il 10.08.2023 ha chiesto: E_
1) pronunziarsi la separazione giudiziale dalla moglie con la quale ha contratto AR matrimonio il 16 aprile 2021 in Ucraina (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Locate di Triulzi al n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2021), e dalla cui unione coniugale non sono nati figli;
2) l'autorizzazione a vivere separato dalla moglie, con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, in Via Nilde Iotti n. 9, 20085 - Locate di
Triulzi (MI), di proprietà esclusiva di , entro e non oltre dieci giorni a far data E_ dall'udienza di comparizione portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- il rapporto coniugale è venuto a deteriorarsi a causa della condotta di a cui AR risulta, quindi, da addebitarsi in via esclusiva la separazione;
- le ragioni che hanno portato al venir meno dell'affectio coniugalis vanno attribuite alle condotte di e, in particolare, all'atteggiamento aggressivo che ella ha tenuto nei confronti del AR figlio minore di (nato il [...] dal precedente matrimonio), E_ _1
- l'atteggiamento aggressivo della resistente nei confronti di è culminato nel grave episodio _1 occorso in data 09 ottobre 2022, quando ha accusato, in modo del tutto AR infondato, di aver perpetrato un furto di venticinque euro ai danni del figlio della stessa _1
( nato il [...], in [...], da precedente AR Persona_2 relazione) che dall'agosto 2022 si è trasferito a vivere con la madre e con E_
- il figlio di vistosi accusato di un fatto mai commesso, è stato colto da un forte E_ senso di malessere e disagio, al punto da essere indotto quasi alle lacrime, supplicando il ricorrente di portarlo immediatamente dalla madre;
- , al rientro di nell'abitazione dopo aver accompagnato il AR E_ figlio dalla madre, riferisce allo stesso di aver chiamato una pattuglia dei Carabinieri e di _1 aver detto loro che il marito voleva allontanare da casa lei e il figlio, facendola altresì dormire a terra e sottoponendola a violenze psicofisiche. Affermazioni tutte non rispondenti al vero e dal carattere ingiurioso, sicché ha presentato al riguardo un esposto al Comando E_ della Stazione dei Carabinieri di Pieve Emanuele;
- da allora, il rapporto fra i coniugi è risultato irrimediabilmente compromesso, sicché E_
è giunto alla determinazione di depositare il ricorso per separazione stante l'insostenibile
[...]
3 clima di tensione ingenerato in casa dalla moglie e, soprattutto, al fine di salvaguardare il benessere del proprio figlio minore _1
- entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. , laureata in farmacia AR
(in Ucraina), dopo aver volontariamente scelto di licenziarsi dal lavoro a tempo indeterminato di cameriera (presso nel centro Commerciale , in Locate Triulzi), peraltro Org_1 Org_2 proprio in concomitanza con il periodo di ricovero ospedaliero di lavora come E_ collaboratrice domestica.
- vive della propria pensione (con un reddito di circa quarantamila euro lordi E_
l'anno) e ha sempre sostenuto integralmente le spese del ménage familiare, a cui, invece,
[...]
non ha mai contribuito. CP_1
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.10.2023, e ha domandato:
1) pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito , con addebito della E_ separazione per colpa esclusiva del marito per violazione dei suoi doveri nascenti dal matrimonio;
2) l'autorizzazione a vivere separata dal marito, con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) la corresponsione, a titolo di mantenimento, dell'assegno di mantenimento dovuto da Pt_1 nella misura non inferiore a 600,00 € mensili, con decorrenza dalla data della domanda e
[...]
Org_ mediante pagamento diretto da parte dell' .
A fondamento delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- si è trasferita in Italia su richiesta del marito, il quale aveva promesso una vita AR agiata e tranquilla per lei e per i suoi figli minori;
- contrariamente a quanto sostenuto dal marito, l'affectio coniugalis tra i coniugi è venuta meno da quando si è rifiutato di adempiere ai suoi doveri nascenti dal matrimonio, di E_ assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e di suo figlio minore, rifiutandosi, prima, di aiutarla a portare i suoi figli minori in Italia durante la guerra e, poi, facendo mancare i mezzi essenziali di sussistenza e mettendo in atto tutta una serie di angherie, vessazioni e maltrattamenti per liberarsi di lei e di suo figlio;
- la fine dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi deve essere collocata all'incirca nel mese di febbraio-marzo 2022 e dunque in data anteriore all'episodio dell'ottobre 2022 contestato dal ricorrente ai danni del figlio _1
- periodo coincidente con il rifiuto di di occuparsi del figlio della E_ CP_1 facendolo venire in Italia, e delle conseguenti angherie, vessazioni e maltrattamenti nei confronti della moglie;
4 - è disoccupata e alla ricerca di un lavoro, la sua laurea in farmacia non viene AR riconosciuta in Italia;
- ha in precedenza lavorato come colf, sino al 11.05.2023, e prima ancora (dal AR
05.10.2022) come barista-cameriera, dovendo poi licenziarsi per assistere suo figlio e per incompatibilità con gli orari di lavoro;
All'udienza del 10.11.2023, le parti sono comparse personalmente, sono state interrogate dal
Giudice ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra queste, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone che corrisponda a , con decorrenza dal mese di E_ AR agosto 2023, a titolo di mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 300,00, fissando per il rilascio dell'immobile da parte della resistente la data del 30.4.2024.”
All'udienza del 02.02.2024 il Giudice, preso atto dell'impossibilità per le parti di addivenire ad un accordo transattivo, ha nuovamente interrogato le parti, personalmente presenti.
In particolare, parte resistente ha dichiarato: “ho lasciato la casa coniugale il 23.12.2023, mi ha raggiunto in Italia per le vacanze di Natale anche mia figlia. Allo stato sono ospite di una amica che mi ha messo a disposizione una camera in un appartamento libero a Lurago d'Erba. Verso100
€ al mese per occupare una sola camera, le altre sono chiuse a chiave. L'appartamento è dotato di luce, gas e riscaldamento. Non ho ancora un lavoro, vorrei poter utilizzare il mio diploma di farmacista anche in Italia ma è necessario sostenere dei costi che non mi posso permettere. Mio figlio va a scuola a Lurago D'erba. Ho già trasferito la residenza a Lurago d'Erba, ma preferisco che mio marito non sappia esattamente dove”.
Parte ricorrente ha dichiarato: “confermo che mia moglie ha lasciato la casa coniugale il
23.12.2023 e sto versando regolarmente l'assegno di € 300,00 previsto dal Giudice. Nulla è cambiato nella mia situazione reddituale e patrimoniale”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione e si è riportato a tutte le conclusioni rassegnate.
Il procuratore di parte resistente ha a propria volta insistito per l'incremento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili e ha domandato ammettersi le istanze istruttorie formulate in atti.
Il Giudice, preso atto delle difficoltà rappresentate dalla resistente nel reperimento di una sistemazione abitativa, per sé ed il figlio minore, oltre che nel reperimento di una occupazione lavorativa, ha disposto la trasmissione del verbale d'udienza ai Servizi Sociali competenti per il
5 Comune di Lurago D'Erba affinché valutassero, laddove possibile, di intervenire a supporto di nella ricerca di una occupazione lavorativa e di una unità abitativa, riservandosi, AR poi, in merito alle istanze di prova formulate in atti.
In data 05.02.2024 il Comune di Lurago D'Erba ha riscontrato il verbale ricevuto inoltrando una nota a questa Autorità Giudiziaria del seguente tenore: “in riferimento al verbale di udienza ricevuto in data odierna (R.G. 2221/2023), si porta a vostra conoscenza che la sig.ra risulta Pt_2 residente a [...], dal 8/01/2024 ed ha costituito nuovo nucleo familiare con il sig. come da certificati anagrafici allegati”. Parte_3
Il Giudice istruttore, preso atto di quanto dichiarato e documentato dal Comune di Lurago D'Erba, ed in particolare dell'avvenuto trasferimento di residenza della resistente con contestuale iscrizione della stessa all'interno di un nucleo famigliare con altro uomo, ritenuto necessario ricevere dalla parte chiarimenti in relazione alla propria attuale condizione abitativa, avendo in udienza dichiarato al Giudice di occupare solo una camera di un appartamento non abitato da altre persone e concessole in uso da un'amica, ha rinviato dinnanzi a sé all'udienza del 23.02.2024. Udienza in seguito rinviata al 13.03.2024 a fronte della sopraggiunta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore della resistente.
All'udienza del 13.03.2024 è stata sentita parte resistente che personalmente comparsa, invitata dal
Giudice a chiarire le ragioni per cui alla precedente udienza non avesse dichiarato di convivere con altro uomo, ha dichiarato: “non convivo con un altro uomo, non è il mio compagno è un amico che mi sta ospitando. Io occupo con mio figlio una camera. Il mio amico non c'è sempre, va e viene. Da quando vivo lì è tornato due volte. Quando sono andata in comune per il cambio di residenza c'era anche lui. In comune ci hanno dato i moduli, io non avevo capito che firmando quei moduli sarei entrata nel suo stato di famiglia. Dopo aver letto il provvedimento del Giudice e parlato con il mio avvocato, siamo tornati in Comune chiedendo di modificare la domanda e indicare che eravamo solo amici ma in Comune hanno detto che non era possibile. Attualmente lavoro come donna delle pulizie per due ore alla settimana, lavoro in nero, mi sto attivando per reperire un altro lavoro e per abilitare il mio diploma da farmacista in Italia. Da quando ho lasciato la casa coniugale a dicembre 2023 tra me e il mio ex marito non è successo niente.”.
Il procuratore di parte ricorrente ha dunque richiesto la revoca ex art. 374 bis.23 c.p.c. dei provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale, in ragione di quanto emerso dai certificati inoltrati dal Comune di Lurago d'Erba e alla luce di quanto già rilevato dal Giudice, con decorrenza ex tunc
o almeno dal mese di gennaio 2024, insistendo, poi, per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
6 Il Giudice, con ordinanza in data 21.03.2024, ha rigettato l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento, ritenendo, quantomeno allo stato, non provata la sussistenza di una stabile e continuativa convivenza tra la resistente ed altro uomo, in ragione del lasso temporale intercorso troppo breve per poter ritenere, in assenza di ulteriori indici, che fosse iniziata una relazione connotata da reciproci rapporti di assistenza morale e materiale. Ritenuta, per il resto, la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione, ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 28.06.2024 assegnando alle parti i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonché invitando entrambe le parti ad integrare la documentazione reddituale in atti, producendo entro il giorno dell'udienza, la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023 o, in mancanza, ogni altra documentazione attestante l'entità del reddito percepito nel 2023 e l'entità del reddito percepito sino al mese di maggio 2024.
Nelle more, in data 17.04.2024, parte resistente si è costituita con nuovo difensore.
All'udienza del 28.6.2024 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al PM e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
3. Sulla domanda di reciproco addebito della separazione
Entrambe le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi coniugale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
7 La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
Difatti, la Corte di Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I,
18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha imputato alla moglie la responsabilità della crisi coniugale per avere avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti del figlio di (nato nel E_ corso di una precedente relazione), mentre parte resistente ha imputato al marito la responsabilità della crisi coniugale per aver assunto condotte consistite in violenze, vessazioni e maltrattamenti nei propri confronti e nei confronti del figlio minore, nato nel corso di una precedente relazione.
Premesso che alcuna delle parti ha fornito, nel corso del giudizio, univoci elementi di prova a supporto delle condotte aggressive e/o violente tenute dall'altro nei propri confronti, oltre che nei confronti dei figli minori di ciascuno, occorre – in particolare – rilevare che dall'esame degli atti e dei documenti prodotti è stato possibile tuttalpiù riscontrare la sussistenza di dissidi nel menage famigliare ed incompatibilità che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis, inidonei ad imputare ad uno solo dei coniugi la responsabilità per la separazione.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate da parte resistente, in quanto in parte volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili e non invero l'aperta violazione dei doveri coniugali, ed in parte volte a
8 provare circostanze di fatto asseritamente conosciute dal teste esclusivamente de relato, ovvero riferite dalla stessa parte.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, la domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra non può trovare accoglimento.
4. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte resistente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 600,00, poi ridotto ad € 300,00 in fase di precisazione delle conclusioni, con decorrenza dalla data della domanda. Mantenimento al quale parte ricorrente si è opposto.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Occorre, dunque, procedere preliminarmente all'esame della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
Dalla documentazione reddituale depositata dalle parti si evince la seguente situazione.
Parte ricorrente, di anni 65, ha documentato di percepire annualmente a titolo di pensione l'importo complessivo lordo di circa € 40.000,00.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2021, 2022, e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da pensione:
-per l'anno d'imposta 2023, euro 44.519,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 42.887,59;
-per l'anno d'imposta 2021, euro 42.141,12.
Sotto il profilo patrimoniale ha dichiarato di essere proprietario di un immobile sito in Via Nilde
Iotti n. 9, 20085 - Locate di Triulzi (MI), non gravato da mutuo, e di sostenere annualmente spese
9 condominiali per circa euro 2.800,00, di pagare per le utenze per l'energia elettrica circa euro
690,00 e per il gas circa euro 500,00. Ha dichiarato e documentato, poi, di essere padre di un minore di 14 anni, nato da una precedente relazione, per il quale versa un mantenimento mensile di
€ 506,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, di 47 anni, ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e di aver svolto in passato – per brevi periodi di tempo – prestazioni professionali come badante e barista.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2022, e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
-per l'anno d'imposta 2023, euro 3.147,00;
-per l'anno d'imposta 2022, euro 4.116,07.
A fronte di tale situazione reddituale e patrimoniale, all'udienza del 10.11.2023, le parti hanno rispettivamente formulato le seguenti proposte transattive:
- parte ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a definire la separazione riconoscendo alla moglie l'importo a titolo di mantenimento una tantum di € 4.500,00 oppure, in alternativa, a corrispondere alla stessa sempre a titolo di mantenimento un importo pari a tre mensilità anticipate di affitto (€ 500 al mese) oltre ad € 200,00 per dodici mensilità.
- parte resistente ha dichiarato di non accettare la proposta transattiva formulata ex adverso e ha chiesto il riconoscimento a titolo di mantenimento dell'importo una tantum di € 15.000,00 oppure un importo mensile non inferiore ad € 500,00.
Il Giudice istruttore, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, oltre che della breve durata del matrimonio, ha dunque disposto, in via provvisoria, a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento per il coniuge dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale (mese di agosto 2023 compreso).
La statuizione in punto di mantenimento adottata dal giudice istruttore in via provvisoria e urgente viene confermata dal Collegio, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, della breve durata del matrimonio e dalla capacità lavorativa della moglie, sino alla pronuncia della sentenza di separazione e dunque sino al mese di luglio 2024 compreso.
Con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, invero, il Tribunale ritiene di dover procedere alla revoca del mantenimento per il coniuge essendo emersa – AR nel corso del giudizio – la sopravvenienza di una relazione sentimentale con altro uomo connotata altresì da convivenza e – a fronte del decorso di un congruo lasso temporale – da stabilità.
Sul tema, in punto di diritto, occorre infatti rilevare che, come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione “In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il
10 preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica”
(così Cass. civile n. 32871 del 19/12/2018 e più di recente Cass. civile n. n. 34728 del 12/12/2023).
All'udienza del 02.02.2024, infatti, le parti hanno riferito dell'uscita di dalla AR casa coniugale con decorrenza dal 23.12.2023 e la resistente ha dichiarato di essere dà allora ospite nell'abitazione di una amica a Lurago d'Erba, non occupata da altre persone.
A seguito di interlocuzioni con il Comune di Lurago D'Erba – avviate dal Giudice istruttore nell'intento di supportare la resistente nel reperimento di una sistemazione abitativa adeguata per sé
e per il figlio minore, oltre che nel reperimento di una occupazione lavorativa - è emerso che la resistente avesse trasferito la residenza all'interno di un appartamento già abitato da altro uomo e che avesse fatto domanda al Comune di inserimento nello stato di famiglia dello stesso.
Sebbene all'udienza del 13.03.2024 la resistente abbia negato al Giudice istruttore di aver intrapreso con tale uomo una relazione sentimentale, dichiarando di essere legata alla stessa solo da amicizia, la circostanza dell'esistenza di un nuovo rapporto sentimentale ha trovato riscontro nella documentazione prodotta dal ricorrente. In particolare, ha prodotto uno E_ screenshot del profilo Facebook della resistente nel quale la stessa - quale propria situazione sentimentale - ha inserito: “Impegnata con dal 2023”. Persona_3
La produzione documentale, ammissibile nel presente giudizio, pur a fronte del decorso dei termini istruttori, in quanto relativa a circostanze emerse nel corso del giudizio, risulta dirimente in quanto corrobora non soltanto l'esistenza di una relazione sentimentale e la convivenza tra gli stessi, bensì anche la circostanza che ormai la relazione sia connotata da stabilità e, dunque, sia idonea a generare una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale.
Dunque, essendo ormai decorsi 6-7 mesi dall'inizio della convivenza, e sussistendo verosimilmente già da prima una relazione (avendo la resistente individuato nell'anno 2023 l'inizio della relazione sentimentale) ritiene il Tribunale essersi verificata, quantomeno dal decorso della pubblicazione della sentenza di separazione, una rottura tra il precedente tenore di vita (quello coniugale) ed l'attuale assetto famigliare, tale da revocare da tale momento il contributo di al E_ mantenimento di . AR
5. Sulla domanda di divorzio e sulle spese di lite
Parte ricorrente, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi ha altresì domandato disporsi, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
11 Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali E_ AR hanno contratto matrimonio il 16 aprile 2021 in Ucraina (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Locate di Triulzi al n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2021);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di E_
; AR
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di AR
; E_
4) dispone che corrisponda a a decorrere dal deposito della E_ AR domanda giudiziale e sino al mese di luglio 2024 compreso, un assegno mensile, a titolo di mantenimento del coniuge, pari ad € 300,00;
5) revoca con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di separazione, ovvero dal mese di agosto 2024,l'assegno di mantenimento di € 300,00 a favore di
; AR
6) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
7) spese di lite al definitivo.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lodi, 2 luglio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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