Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.03.202, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.06.2024 il ricorrente, premesso di percepire assegno di invalidità ordinaria con decorrenza dal maggio 2019 e di prestare attività lavorativa, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento adottato dall' in data CP_1
09.11.2023 con cui gli veniva richiesta la restituzione di € 7.554,32 a titolo di somma indebitamente erogata a titolo di assegno ordinario di invalidità per incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'art. 1 co. 42 l. 335/95 per gli assegni ordinari di invalidità, in relazione al periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2023.
Tale indebito era derivato da due riliquidazioni della prestazione: la prima effettuata con provvedimento del 06.07.2023, con cui era stato accertato un credito di €
34.238,45 a decorrere dal 01.01.2020, per rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi da lavoro;
la seconda effettuata con provvedimento del 31.10.2023, da cui era scaturito un debito complessivo di € 37.555,59 a decorrere dal maggio 2019, sempre per rideterminazione dell'incumulabilità con redditi da lavoro e dalla riliquidazione della prestazione.
In particolare, il ricorrente sosteneva la propria buona fede e la irripetibilità di quanto richiesto in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo alla ripetizione di indebito. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica, CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Si osserva che, nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito previdenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme asseritamente non dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella relativa CP_2 all'individuazione della disciplina applicabile.
In materia di indebito previdenziale la disciplina vigente è costituita dall'art. 13 l.
412/91 che interviene come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L.
88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, risulta applicabile al caso di specie in cui viene in rilievo un indebito su trattamento pensionistico erogato a far data dal maggio 2019.
L'art. 52 l. 88/89 dispone che “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
L'art. 13 l. 412/91, nell'interpretare la normativa richiamata, dispone che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, dalla lettura della normativa richiamata si desume che, affinchè operi la sanatoria dell'indebito con conseguente irripetibilità delle somme, è richiesta la sussistenza di tre requisiti: 1) il provvedimento deve essere definitivo, ai fini della sanatoria. Perciò nei casi di liquidazione provvisoria è consentito all'Ente previdenziale il recupero delle somme indebite;
2) il provvedimento di liquidazione deve essere stato espressamente comunicato all'interessato, altrimenti l'Ente non può procedere al recupero;
3) la sanatoria non si applica, infine, nei casi in cui l'indebito sia stato determinato dal dolo dell'interessato ovvero dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, sconosciuti all'Ente che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. L'omissione produce effetti equiparati al dolo e pertanto, nell'uno e nell'altro caso, la somma indebita è recuperabile dall'Ente.
Ebbene, nel caso di specie, non può trovare applicazione la sanatoria in questione con relativa irripetibilità della somma in quanto non vi è prova che le somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità, oggetto di indebito, siano state liquidate sulla base di un provvedimento “definitivo”, posto che, in base al generale criterio di riparto dell'onere della prova, spetta al ricorrente che intende far valere l'irripetibilità dell'indebito fornire la prova di tutti gli elementi posti a fondamento della sanatoria.
Pertanto, ciò che preclude l'irripetibilità delle somme, nel caso in esame, è il difetto di un provvedimento definitivo di liquidazione della prestazione poi oggetto di richiesta restitutoria.
In mancanza del requisito della definitività dell'attribuzione previdenziale è preclusa la sanatoria, in applicazione della disciplina richiamata, ed è irrilevante l'assenza di dolo del ricorrente e la regolarità delle comunicazioni reddituali.
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che “il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione gia' ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (su 18046/2010).
Tale prova non è stata fornita in relazione all'arco temporale dal 01.01.2020 al
30.11.2023 cui si riferisce l'indebito in contestazione. Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese
Taranto 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli