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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6770/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ADESSI ROSANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2
GERONIMO MICHELE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine per il deposito di note le parti hanno
1 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3348/2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi confermando, quanto ai rapporti patrimoniali tra gli stessi, l'ordinanza dell'11.10.2023 che nulla aveva statuito al riguardo.
Trattandosi di domanda cumulativa, la causa è stata rimessa sul ruolo per decidere sulla domanda di parte ricorrente, che allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente in Toritto in data 20/05/1991, unione dalla CP_1
quale sono nati due figli, economicamente indipendenti.
La separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede quindi il ricorrente che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi nei termini
2 di cui alla propria comparsa di costituzione.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Nella fase del giudizio svoltasi dopo la sentenza di separazione non sono stati assunti elementi di valutazione diversi da quelli già acquisiti e, non necessitando d'ulteriore istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono
3 evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di confermare il giudizio d'inammissibilità delle altre domande formulate da entrambe le parti in ordine ai rapporti economici che esulano da quello coniugale, giudizio già espresso con la sentenza di separazione e che, pertanto, non dev'essere qui confermato.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione della resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del fatto che entrambe le parti hanno formulato richieste inammissibili) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/05/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Toritto in data 20/05/1991 tra Pt_1
, nato in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Toritto al n. 10, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1991;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6770/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ADESSI ROSANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2
GERONIMO MICHELE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine per il deposito di note le parti hanno
1 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3348/2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi confermando, quanto ai rapporti patrimoniali tra gli stessi, l'ordinanza dell'11.10.2023 che nulla aveva statuito al riguardo.
Trattandosi di domanda cumulativa, la causa è stata rimessa sul ruolo per decidere sulla domanda di parte ricorrente, che allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente in Toritto in data 20/05/1991, unione dalla CP_1
quale sono nati due figli, economicamente indipendenti.
La separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede quindi il ricorrente che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi nei termini
2 di cui alla propria comparsa di costituzione.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Nella fase del giudizio svoltasi dopo la sentenza di separazione non sono stati assunti elementi di valutazione diversi da quelli già acquisiti e, non necessitando d'ulteriore istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono
3 evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di confermare il giudizio d'inammissibilità delle altre domande formulate da entrambe le parti in ordine ai rapporti economici che esulano da quello coniugale, giudizio già espresso con la sentenza di separazione e che, pertanto, non dev'essere qui confermato.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione della resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del fatto che entrambe le parti hanno formulato richieste inammissibili) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/05/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Toritto in data 20/05/1991 tra Pt_1
, nato in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
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registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Toritto al n. 10, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1991;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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