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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2156/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2156 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
nato a [...], Washington (Stati Uniti d'America) in data Parte_1
31.07.1971 e residente in 2230 Pitchstone Drive, Clarkston, WA 99403 (Stati Uniti d'America), c.f.
rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo (PEC C.F._1
E ' ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro Email_1 di Bologna (PEC ' t') ed elettivamente domiciliato presso Email_3 lo studio del primo sito in Rovigo – Corso del Popolo 222;
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
1 Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , nato in [...] e precisamente a Cantalupo nel Sannio (IS) il 7.11.1877 Persona_1
e da , nata a [...] nel Sannio (IS) il 16.03.1882, coniugati Persona_2 nel 1903 e successivamente emigrati negli Stati Uniti d'America, ove il primo si naturalizzava cittadino statunitense in data 21.11.1916 (cfr. doc. 6 in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lei figlia , nata il Persona_2 Persona_3
16.07.1913;
- Da , al di lui figlio nato in [...] Persona_3 Persona_4
19.11.1940;
- Da , al di lui figlio nato in [...] Persona_4 Parte_1
31.07.1971 (odierno ricorrente).
1. Sulla linea di trasmissione per via paterna.
Risulta che sia divenuto cittadino americano durante la minore età del figlio (cfr. doc. Persona_1
6), dando così prova di un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana per via paterna.
2 Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L. n.
555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 454/24, infatti “[…] la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che
- nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti”.
Nel caso di specie occorre, dunque, concludere nel senso che la naturalizzazione del padre durante la minore età del figlio abbia impedito la trasmissione della cittadinanza per via paterna, ragion per cui la domanda deve essere vagliata sotto il profilo della discendenza per via materna.
2. Sulla linea di trasmissione per via materna.
Dalla documentazione in atti emerge come anche , ava del Persona_2 ricorrente, fosse cittadina italiana nata a [...] nel Sannio (IS) il 16.03.1882, coniugatasi col cittadino italiano e successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ove nel 1916 Persona_1 il marito si naturalizzava cittadino statunitense.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita
3 anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi
e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Nel caso che occupa non può tuttavia tralasciarsi il disposto dell'art. 11 della medesima legge, che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la
4 residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse conservato la cittadinanza italiana Persona_2 nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla circostanza per cui non risulta in atti alcuna documentazione che attesti l'acquisto della cittadinanza statunitense da parte dell'ava in conseguenza della naturalizzazione del marito (invero l'atto depositato al doc. 10 è una mera dichiarazione di incompetenza dell' , di per sé insuscettibile di attestare alcunché in Parte_2 ordine all'intervenuta naturalizzazione dell'ava).
Ne consegue che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo alla figlia, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
Nel caso di specie vi è un ulteriore passaggio per linea femminile, ossia da Persona_3
al di lei figlio nato nel 1940 dall'unione con cittadino straniero.
[...] Persona_4
Tuttavia, alla luce di quanto precede e in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità nonché delle considerazioni svolte, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a Per_4 Persona_4 che in base alla legge dell'epoca non l'aveva acquistata, perché nato anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
5 Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava
[...]
all'odierno ricorrente non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_2 trasmissione, in capo allo stesso, dello status di cittadino italiano.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo al ricorrente, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_1 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2156/2024, così provvede:
dichiara la contumacia del;
Controparte_1
dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2156 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024;
promossa da:
nato a [...], Washington (Stati Uniti d'America) in data Parte_1
31.07.1971 e residente in 2230 Pitchstone Drive, Clarkston, WA 99403 (Stati Uniti d'America), c.f.
rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo (PEC C.F._1
E ' ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro Email_1 di Bologna (PEC ' t') ed elettivamente domiciliato presso Email_3 lo studio del primo sito in Rovigo – Corso del Popolo 222;
(ricorrente)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
1 Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , nato in [...] e precisamente a Cantalupo nel Sannio (IS) il 7.11.1877 Persona_1
e da , nata a [...] nel Sannio (IS) il 16.03.1882, coniugati Persona_2 nel 1903 e successivamente emigrati negli Stati Uniti d'America, ove il primo si naturalizzava cittadino statunitense in data 21.11.1916 (cfr. doc. 6 in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lei figlia , nata il Persona_2 Persona_3
16.07.1913;
- Da , al di lui figlio nato in [...] Persona_3 Persona_4
19.11.1940;
- Da , al di lui figlio nato in [...] Persona_4 Parte_1
31.07.1971 (odierno ricorrente).
1. Sulla linea di trasmissione per via paterna.
Risulta che sia divenuto cittadino americano durante la minore età del figlio (cfr. doc. Persona_1
6), dando così prova di un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana per via paterna.
2 Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L. n.
555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 454/24, infatti “[…] la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che
- nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti”.
Nel caso di specie occorre, dunque, concludere nel senso che la naturalizzazione del padre durante la minore età del figlio abbia impedito la trasmissione della cittadinanza per via paterna, ragion per cui la domanda deve essere vagliata sotto il profilo della discendenza per via materna.
2. Sulla linea di trasmissione per via materna.
Dalla documentazione in atti emerge come anche , ava del Persona_2 ricorrente, fosse cittadina italiana nata a [...] nel Sannio (IS) il 16.03.1882, coniugatasi col cittadino italiano e successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ove nel 1916 Persona_1 il marito si naturalizzava cittadino statunitense.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita
3 anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi
e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Nel caso che occupa non può tuttavia tralasciarsi il disposto dell'art. 11 della medesima legge, che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la
4 residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse conservato la cittadinanza italiana Persona_2 nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla circostanza per cui non risulta in atti alcuna documentazione che attesti l'acquisto della cittadinanza statunitense da parte dell'ava in conseguenza della naturalizzazione del marito (invero l'atto depositato al doc. 10 è una mera dichiarazione di incompetenza dell' , di per sé insuscettibile di attestare alcunché in Parte_2 ordine all'intervenuta naturalizzazione dell'ava).
Ne consegue che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo alla figlia, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
Nel caso di specie vi è un ulteriore passaggio per linea femminile, ossia da Persona_3
al di lei figlio nato nel 1940 dall'unione con cittadino straniero.
[...] Persona_4
Tuttavia, alla luce di quanto precede e in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità nonché delle considerazioni svolte, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a Per_4 Persona_4 che in base alla legge dell'epoca non l'aveva acquistata, perché nato anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
5 Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava
[...]
all'odierno ricorrente non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_2 trasmissione, in capo allo stesso, dello status di cittadino italiano.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo al ricorrente, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_1 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2156/2024, così provvede:
dichiara la contumacia del;
Controparte_1
dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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