Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2025REG.PROV.COLL.
N. 05309/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5309 del 2022, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Roma, via Luigi Capuana, n. 207;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater , n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del difensore del sig. -OMISSIS-;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Per le parti nessun difensore è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ritualmente notificato il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio il decreto n. 2205 del 6 maggio 2013 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Genarle per le Risorse Umane, che respingeva l’istanza presentata in data 8 aprile 2011 di revisione per aggravamento dell’equo indennizzo già fruito (in quanto intempestivamente prodotta rispetto al termine quinquennale previsto dall’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001) e la sua richiesta del 5 ottobre 2012 di concessione dell’indennità una tantum ex art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 (prevista per il personale giudicato parzialmente idoneo al servizio) per tardività sempre rispetto al termine contemplato dall’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 e dall’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981.
A fondamento del gravame deduceva le seguenti doglianze:
« 1) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 nel testo modificato dalla legge 15/2005;
2) Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 del d.P.R. n. 461/2001; Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Sviamento. Arbitrarietà. Contraddittorietà ».
2. - Con l’impugnata sentenza il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato con la seguente motivazione:
«… Considerato che:
con d.m. n. 264 del 1998, è stato concesso al ricorrente l’equo indennizzo per -OMISSIS-;
con successivo d.m. n. 1302 del 2002, gli è stato concesso l’equo indennizzo per artrosi lombo dorsale;
il 19.9.2012, la Commissione ospedaliera di Roma, a seguito di istanza di aggravamento presentata l’8.4.2011, ha giudicato il ricorrente inidoneo, permanentemente, al servizio di P.S. in modo parziale, per le suindicate patologie;
il 5.10.2012, il ricorrente ha chiesto la concessione dell’indennità una tantum ex art. 7 del Dpr n. 738 del 1981;
con il decreto gravato, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza, perché intempestiva, essendo stata la domanda di aggravamento delle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio presentata oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 14, comma 4, del Dpr n. 461 del 2001, applicabile anche all’istanza di cui all’art. 7 del Dpr n. 738 del 1981;
l’art. 7, comma 2, del Dpr n. 738 del 1981 stabilisce che “L’interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità [che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto] ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato (…)”;
ai sensi del successivo comma 3 “Si applicano le disposizioni relative all’equo indennizzo”;
l’art. 14, comma 4, del Dpr n. 461 del 2001 prevede che “Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento”;
dalle disposizioni citate non risulta che l’istanza di concessione dell’indennità speciale «una tantum» per cui è causa debba essere proposta entro il termine previsto per l’istanza di revisione dell’equo indennizzo già concesso a causa di aggravamento della patologia;
al contrario, dalle disposizioni suindicate emerge, con chiarezza, che l’unico termine previsto per la presentazione dell’istanza di concessione dell’indennità speciale «una tantum» per cui è causa è quello di sei mesi dal riconoscimento dell’invalidità che comporta inidoneità parziale al servizio;
dagli atti di causa risulta che la CMO di Roma ha riconosciuto il ricorrente non idoneo in modo parziale al servizio di P.S. con verbale del 19.9.2012;
da questo momento, pertanto, decorreva il termine semestrale per la presentazione della richiesta di concessione dell’indennità una tantum ex art. 7 del Dpr n. 738 del 1981, a prescindere dalla circostanza che detto riconoscimento fosse dipeso da un aggravamento delle patologie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio;
il suddetto termine nel caso di specie è stato rispettato, essendo la relativa richiesta presentata il 5.10.2012, ossia a distanza di meno di un mese dal processo verbale della CMO;
il provvedimento gravato va, pertanto, annullato per violazione dell’art. 7, comma 2, del Dpr n. 738 del 1981 ; …».
3. - Con rituale atto di appello il Ministero dell’Interno richiedeva la riforma della predetta sentenza, deducendo la violazione degli artt. 7 del d.P.R. n. 738/1981 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001.
4. - Resisteva al gravame l’appellato -OMISSIS-, chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.
6. - L’appello deve essere accolto in quanto fondato.
Sono, invero, condivisibili le argomentazioni sostenute dalla difesa erariale.
Va in primis rilevato che il vigente d.P.R. n. 461/2001, all’art. 14, comma 4, stabilisce che la richiesta di revisione per aggravamento dell’equo indennizzo già fruito, per qualunque infermità dipendente da causa di servizio, può essere avanzata una sola volta, entro il termine tassativo di cinque anni dalla data di comunicazione del precedente provvedimento di prima concessione dell’equo indennizzo per l’originaria (e più lieve) menomazione prodotta dalla medesima affezione.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 14, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 461/2001:
« 3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento. ».
Detta disposizione non ha modificato quanto precedentemente sancito dall’art. 56 del d.P.R. 686/1957.
Alla luce di quanto su esposto è evidente che nel caso in esame il termine quinquennale per la richiesta di revisione dell’equo indennizzo non poteva che decorrere rispettivamente dal 6 luglio 1998 e dal 3 gennaio 2003, ossia dalle date di notifica al sig. -OMISSIS- dei provvedimenti n. 264 del 5 marzo 1998 e n. 1302 del 4 novembre 2002 di prima concessione dell’equo indennizzo per le tre malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, andando irrimediabilmente a scadere rispettivamente il 6 luglio 2003 ed il 3 gennaio 2008.
Pertanto, in virtù delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione dell’equo indennizzo e dei benefici correlati, non poteva essere concesso al richiedente l’invocato nuovo equo indennizzo per il sopravvenuto aggravamento delle infermità di cui sopra, stante l’evidente intempestività dell’istanza di equo indennizzo per aggravamento presentata in data 8 aprile 2011, in quanto tardivamente presentata ben oltre le suddette e invalicabili date di scadenza del vigente termine quinquennale di decadenza.
In ordine alla mancata concessione dell’indennità speciale “ una tantum ” deve osservarsi che con il d.P.R. n. 738/1981 sono state dettate le disposizioni relative al personale delle Forze di Polizia che avesse riportato un’invalidità parziale ai servizi d’istituto e fosse stato successivamente utilizzato in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa su parere della Commissione consultiva prevista dall’art. 4 del medesimo d.P.R. n. 738/1981.
Per tale personale il legislatore (cfr. art. 7 del d.P.R. n. 738/1981) ha previsto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità speciale “ una tantum ”, proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondere allo stesso titolo di importo pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.
All’ultimo comma dell’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 è esplicitamente indicato che per tale beneficio si applicano le disposizioni previste per l’equo indennizzo (all’epoca disciplinato dal d.P.R. n. 686/1957), con esclusione del solo art. 49, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 686/1957 (riferibili alle decurtazioni da effettuarsi in base all’età del richiedente).
Il legislatore, pertanto, prevedendo all’art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 l’esclusione dell’applicabilità del solo art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, ha di fatto ribadito l’applicabilità di tutti le altre disposizioni, compreso l’art. 56 del d.P.R. n. 686/1957 in tema di revisione per “ aggravamento sopravvenuto della menomazione ” (ora confluito nell’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001).
Con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, l’art. 56 del d.P.R. n. 686/1957, pertanto, è stato - come visto - sostituito dall’art. 14 del d.P.R. n. 461/2001 senza modificarne il contenuto.
Nel caso in esame va rimarcato che l’istanza del 5 ottobre 2012 intesa ad ottenere l’indennità speciale “ una tantum ” ex art. 7 del d.P.R. n. 738/1981 non è stata respinta in quanto prodotta oltre il termine semestrale previsto dallo stesso art. 7 (sei mesi dal giudizio di riforma parziale), bensì per la rilevata intempestività ultraquinquennale di detta domanda.
Anche quest’ultima richiesta, infatti, al pari della previa domanda dell’8 aprile 2011 di equo indennizzo per aggravamento, doveva essere necessariamente intesa e valutata (in relazione alle specifiche malattie per cui era stata avanzata) quale istanza di aggravamento delle stesse infermità per le quali il richiedente aveva già beneficiato della concessione dell’equo indennizzo mediante i precedenti decreti n. 264 del 5 marzo 1998 e n. 1302 del 4 novembre 2002, con conseguente e ineludibile applicabilità del medesimo termine quinquennale di cui all’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001.
Si osserva, al riguardo, che se la domanda di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento presentata in data 8 aprile 2011 - a seguito della quale il sig. -OMISSIS-, è stato sottoposto a visita dalla C.M.O di Roma e giudicato “ inidoneo permanentemente al servizio nella Polizia di Stato in modo parziale ” con processo verbale n. A71201864 del 19 settembre 2012 - risulta ictu oculi palesemente intempestiva ai fini dell’attribuzione del richiesto equo indennizzo per l’aggravamento delle malattie già indennizzate, in quanto presentata ben oltre la scadenza del termine quinquennale di decadenza all’uopo previsto dalla normativa di settore e decorrente dalle date di notifica ( i.e. 6 luglio 1998 e dal 3 gennaio 2003) dei precedenti provvedimenti di concessione dell’equo indennizzo, ancora più tardiva deve essere ritenuta la successiva istanza di concessione dell’indennità una tantum avanzata soltanto in data 5 ottobre del 2012 per le stesse infermità, così come ritenute aggravate dalla C.M.O. di Roma con il citato processo verbale del 19 settembre 2012.
Va, altresì, evidenziato che le diverse considerazioni e conclusioni in forza delle quali il T.A.R. Lazio ha accolto con la sentenza appellata il ricorso in esame, ritenendo in sostanza inapplicabile all’indennità speciale “ una tantum ” il suindicato termine quinquennale, produrrebbero evidenti e irragionevoli disparità di trattamento e discriminazioni in peius a discapito sia del personale idoneo al servizio, sia di quello inidoneo al servizio in modo assoluto ed avvantaggerebbero invece in via esclusiva il personale parzialmente idoneo al servizio (come l’attuale ricorrente), al quale soltanto verrebbe consentito di poter fruire del beneficio dell’indennità una tantum per l’aggravamento di infermità (che avevano già formato oggetto di prima concessione dell’equo indennizzo) anche a fronte di istanze intempestive rispetto al termine di presentazione di cui all’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001.
Si evidenzia, altresì, che anche la spesa relativa ad entrambi i benefici (equo indennizzo e indennità una tantum ) grava sullo stesso capitolo di bilancio a riprova della medesima natura giuridica.
Da ultimo si richiama il precedente di cui alla sentenza n. 1960 del 19 marzo 2020 con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto un appello presentato dal Ministero dell’interno (e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha respinto il ricorso di primo grado) vertente sulla medesima questione, affermando espressamente, al punto 3.4), che “… l’istanza intesa ad ottenere l’indennità speciale “una tantum” risulta essere stata tempestivamente avanzata rispetto al termine semestrale previsto dall’art. 7 del D.P.R. 738/81, ma il diniego risulta correttamente motivato dal fatto che essendo essa assimilata ad una istanza di aggravamento, sono state applicate anche le norme previste per l’aggravamento di cui all’art. 14 c. 4 del D.P.R. 461/01. …”.
7. - In conclusione l’appello del Ministero dell’Interno va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
8. - In considerazione della peculiarità della materia trattata sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.