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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni DI dott. Giovanni Giampiccolo DI Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ), nato/a a RAGUSA (RG) il 06/01/1990, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. OCCHIPINTI RINALDO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a VITTORIA (RG) il 22/06/1978, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. ROMANO SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente (precisazione delle conclusioni del 31.1.2025):
“Piaccia all'On. Giudicante, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, accogliere la domanda della ricorrente dichiarando la separazione personale dei coniugi sigg. e Parte_1
che avevano contratto matrimonio concordatario in Scicli in data 26.02.2011 ( CP_1 trascritto al numero 2 parte II serie A degli Atti di Matrimonio del Comune di Scicli dell'anno 2011); affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi in maniera condivisa con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione presso la madre signora DI;
assegnare la casa familiare di Vittoria, via Pt_1 Giovanni Tronco n. 7 piano II con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente, signora DI Miriam;
disporre l'obbligo del padre sig. di contribuire al mantenimento dei figli con un CP_1 assegno mensile di € 450,00 ( € 150,00 per ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie e con diritto della ricorrente di percepire in via esclusiva l'Assegno unico erogato dall'INPS Parte_1 per i figli, per come previsto nell'ordinanza di codesto Giudicante del 9.6.2024; regolare il diritto di visita del padre ai figli per come previsto nella predetta ordinanza pagina 1 di 4 Parte resistente:
- Pronunciare la separazione dei coniugi DI e per quanto esposto in Pt_1 CP_1 narrativa e, per l'effetto, autorizzare gli stessi a vivere separati;
- Disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori disponendo in merito al diritto di visita ed al collocamento;
- Rigettare le richieste formulate da controparte in ordine all'addebito della separazione a carico del resistente nonché al riconoscimento in favore della ricorrente della somma di euro 200,00 euro mensili quale assegno di mantenimento della stessa, nonché le altre richieste formulate in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio.
- Nel disporre dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, tenersi conto della situazione economica del ricorrente, e delle misure di sostegno reale percepita dalla ricorrente, comprensivo di tutti i sussidi statali di cui la stessa usufruisce.
- Rimettere le parti innanzi al designando DI Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.02.2011 a Scicli (RG), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scicli al numero 2, parte II, serie A, anno 2011. Dall'unione sono nati i figli in data 30/05/2011, in data 23/06/2015 e in data Per_2 Per_1 Per_3 02/08/2018. Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 22.02.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 29.05.2024. Le parti compaiono in data 30.05.2024 davanti al giudice delegato, il quale inutilmente tenta la conciliazione.
La ricorrente dichiara al GD: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: non ho mai lavorato;
ADR: i figli sono tre e vivono con me;
ADR: abito nella casa coniugale con i ragazzi;
la casa è di proprietà di mio marito;
ADR: prendo l'assegno unico di 500 euro, lo prendo tutto io per l'intero importo;
inoltre percepisco il reddito di inclusione che adesso si è abbassato a 72 euro;
ADR: non ho altre entrate. ADR: i bambini vanno a scuola tutti e tre;
ADR: avevo trovato un lavoro, ma l'ho perso in quanto mio marito non ha collaborato per gestire i bambini a scuola. ADR: sono io che chiamo il padre per farlo stare con i bambini, lui non prende iniziative. La casa è unico immobile, io abito sopra con i bambini mentre il padre sotto, al piano terra con i genitori. ADR: non pago la luce da diverso tempo e mi hanno già contattato per staccarmi la luce;
non ho i soldi per pagare le utenze della casa;
ADR: mio marito lavora come muratore e lavora molto in nero;
adesso ha acquistato una nuova auto, una mercedes.”
Il resistente: Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie;
ADR: il mio stipendio oscilla tra i 1500 euro al mese;
ADR: vedo i miei figli sempre, mangiano tutti giorni pranzo e cena con me da mia madre;
mia madre percepisce la pensione. ADR: non credo sia mio compito pagare la bolletta della luce a mia moglie;
tutto quello che posso fare lo faccio, la settimana scorsa ho comprato le scarpe a tutti e tre i bambini;
non verso nulla a lei, ma quando posso compro il necessario pagina 2 di 4 per i bambini;
ADR: ho lasciato a mia moglie la mia quota dell'assegno unico e quando posso pago la spesa. ADR: non posso tenere i bambini con me la notte perché io stesso dormo sul divano, non hanno la cameretta al piano terra da mia madre. ADR: io non posso versare una somma fissa per i bambini.
Il giudice in via provvisoria e urgente, con ordinanza del 9.6.2024 - ritenuto che i tre figli hanno rispettivamente 6 anni, 9 anni e 13 anni, che gli stessi vivono nello stesso stabile in cui vivono i genitori e spesso si fermano a pranzare o cenare dalla nonna paterna, con la quale il padre convive;
che la ricorrente ha dichiarato in ricorso, presentato nel febbraio 2024, di percepire assegno di inclusione di € 200,00, e che all'udienza del 30.5.2024 ha dichiarato essersi ridotto ad € 72,00; che la ricorrente da un lato risulta avere piena capacità lavorativa ed è nata nel 1990, dall'altro non ha allegato nulla circa il tenore di vita matrimoniale,
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali vivranno con la Per_1 Per_2 Per_3 madre, alla quale assegna la casa coniugale, e vedranno il padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto della estrema vicinanza delle abitazioni e del sostegno offerto dalla nonna paterna;
in difetto di accordo, i figli potranno stare con il padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 per il mantenimento dei minori (€ 150,00 ciascuno), al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla dispone per il mantenimento della ricorrente
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza presidenziale e nel corso del procedimento.
In difetto di emergenze di segno contrario rispetto all'ordinanza del giudice relatore - ed anzi preso atto che la ricorrente si è adeguata precisando conclusioni conformi e rinunciando al suo mantenimento, mentre il resistente solo in comparsa conclusionale, depositata 15 giorni prima dell'udienza, deduce genericamente che i figli dormirebbero con lui, contraddicendosi rispetto alle dichiarazioni rese all'udienza del 30.05.2024 (ADR: non posso tenere i bambini con me la notte perché io stesso dormo sul divano, non hanno la cameretta al piano terra da mai madre) – ne vanno confermati i provvedimenti.
In considerazione della natura del presente giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi DI e . Pt_1 CP_1 Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali vivranno con la Per_1 Per_2 Per_3 madre, alla quale assegna la casa coniugale, e vedranno il padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto della estrema vicinanza delle abitazioni e del sostegno offerto dalla nonna paterna;
in difetto di accordo, i figli potranno stare con il padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno.
pagina 3 di 4 Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei minori versando a CP_1 DI Miriam la somma di € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 21.7.2025
Il DI Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni DI dott. Giovanni Giampiccolo DI Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ), nato/a a RAGUSA (RG) il 06/01/1990, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. OCCHIPINTI RINALDO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a VITTORIA (RG) il 22/06/1978, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. ROMANO SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente (precisazione delle conclusioni del 31.1.2025):
“Piaccia all'On. Giudicante, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, accogliere la domanda della ricorrente dichiarando la separazione personale dei coniugi sigg. e Parte_1
che avevano contratto matrimonio concordatario in Scicli in data 26.02.2011 ( CP_1 trascritto al numero 2 parte II serie A degli Atti di Matrimonio del Comune di Scicli dell'anno 2011); affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi in maniera condivisa con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione presso la madre signora DI;
assegnare la casa familiare di Vittoria, via Pt_1 Giovanni Tronco n. 7 piano II con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente, signora DI Miriam;
disporre l'obbligo del padre sig. di contribuire al mantenimento dei figli con un CP_1 assegno mensile di € 450,00 ( € 150,00 per ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie e con diritto della ricorrente di percepire in via esclusiva l'Assegno unico erogato dall'INPS Parte_1 per i figli, per come previsto nell'ordinanza di codesto Giudicante del 9.6.2024; regolare il diritto di visita del padre ai figli per come previsto nella predetta ordinanza pagina 1 di 4 Parte resistente:
- Pronunciare la separazione dei coniugi DI e per quanto esposto in Pt_1 CP_1 narrativa e, per l'effetto, autorizzare gli stessi a vivere separati;
- Disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori disponendo in merito al diritto di visita ed al collocamento;
- Rigettare le richieste formulate da controparte in ordine all'addebito della separazione a carico del resistente nonché al riconoscimento in favore della ricorrente della somma di euro 200,00 euro mensili quale assegno di mantenimento della stessa, nonché le altre richieste formulate in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio.
- Nel disporre dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, tenersi conto della situazione economica del ricorrente, e delle misure di sostegno reale percepita dalla ricorrente, comprensivo di tutti i sussidi statali di cui la stessa usufruisce.
- Rimettere le parti innanzi al designando DI Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.02.2011 a Scicli (RG), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scicli al numero 2, parte II, serie A, anno 2011. Dall'unione sono nati i figli in data 30/05/2011, in data 23/06/2015 e in data Per_2 Per_1 Per_3 02/08/2018. Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 22.02.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 29.05.2024. Le parti compaiono in data 30.05.2024 davanti al giudice delegato, il quale inutilmente tenta la conciliazione.
La ricorrente dichiara al GD: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: non ho mai lavorato;
ADR: i figli sono tre e vivono con me;
ADR: abito nella casa coniugale con i ragazzi;
la casa è di proprietà di mio marito;
ADR: prendo l'assegno unico di 500 euro, lo prendo tutto io per l'intero importo;
inoltre percepisco il reddito di inclusione che adesso si è abbassato a 72 euro;
ADR: non ho altre entrate. ADR: i bambini vanno a scuola tutti e tre;
ADR: avevo trovato un lavoro, ma l'ho perso in quanto mio marito non ha collaborato per gestire i bambini a scuola. ADR: sono io che chiamo il padre per farlo stare con i bambini, lui non prende iniziative. La casa è unico immobile, io abito sopra con i bambini mentre il padre sotto, al piano terra con i genitori. ADR: non pago la luce da diverso tempo e mi hanno già contattato per staccarmi la luce;
non ho i soldi per pagare le utenze della casa;
ADR: mio marito lavora come muratore e lavora molto in nero;
adesso ha acquistato una nuova auto, una mercedes.”
Il resistente: Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie;
ADR: il mio stipendio oscilla tra i 1500 euro al mese;
ADR: vedo i miei figli sempre, mangiano tutti giorni pranzo e cena con me da mia madre;
mia madre percepisce la pensione. ADR: non credo sia mio compito pagare la bolletta della luce a mia moglie;
tutto quello che posso fare lo faccio, la settimana scorsa ho comprato le scarpe a tutti e tre i bambini;
non verso nulla a lei, ma quando posso compro il necessario pagina 2 di 4 per i bambini;
ADR: ho lasciato a mia moglie la mia quota dell'assegno unico e quando posso pago la spesa. ADR: non posso tenere i bambini con me la notte perché io stesso dormo sul divano, non hanno la cameretta al piano terra da mia madre. ADR: io non posso versare una somma fissa per i bambini.
Il giudice in via provvisoria e urgente, con ordinanza del 9.6.2024 - ritenuto che i tre figli hanno rispettivamente 6 anni, 9 anni e 13 anni, che gli stessi vivono nello stesso stabile in cui vivono i genitori e spesso si fermano a pranzare o cenare dalla nonna paterna, con la quale il padre convive;
che la ricorrente ha dichiarato in ricorso, presentato nel febbraio 2024, di percepire assegno di inclusione di € 200,00, e che all'udienza del 30.5.2024 ha dichiarato essersi ridotto ad € 72,00; che la ricorrente da un lato risulta avere piena capacità lavorativa ed è nata nel 1990, dall'altro non ha allegato nulla circa il tenore di vita matrimoniale,
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali vivranno con la Per_1 Per_2 Per_3 madre, alla quale assegna la casa coniugale, e vedranno il padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto della estrema vicinanza delle abitazioni e del sostegno offerto dalla nonna paterna;
in difetto di accordo, i figli potranno stare con il padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 per il mantenimento dei minori (€ 150,00 ciascuno), al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla dispone per il mantenimento della ricorrente
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza presidenziale e nel corso del procedimento.
In difetto di emergenze di segno contrario rispetto all'ordinanza del giudice relatore - ed anzi preso atto che la ricorrente si è adeguata precisando conclusioni conformi e rinunciando al suo mantenimento, mentre il resistente solo in comparsa conclusionale, depositata 15 giorni prima dell'udienza, deduce genericamente che i figli dormirebbero con lui, contraddicendosi rispetto alle dichiarazioni rese all'udienza del 30.05.2024 (ADR: non posso tenere i bambini con me la notte perché io stesso dormo sul divano, non hanno la cameretta al piano terra da mai madre) – ne vanno confermati i provvedimenti.
In considerazione della natura del presente giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi DI e . Pt_1 CP_1 Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali vivranno con la Per_1 Per_2 Per_3 madre, alla quale assegna la casa coniugale, e vedranno il padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto della estrema vicinanza delle abitazioni e del sostegno offerto dalla nonna paterna;
in difetto di accordo, i figli potranno stare con il padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno.
pagina 3 di 4 Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei minori versando a CP_1 DI Miriam la somma di € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 21.7.2025
Il DI Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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