CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 2 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2119/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5569/2023 emessa in data 29 maggio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall' Avv. Fabio D'Amato PEC:
-APPELLANTE - Email_1
E
(C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Bruni PEC:
[...]
; -APPELLATA- Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 5569/2023 emessa in data 29 maggio 2023 il Tribunale di
Roma, nella contumacia della società convenuta, accoglieva la domanda di avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un Controparte_1 rapporto lavorativo a tempo pieno intercorso tra le parti dal 2012 al 2018 con inquadramento al livello “quadro” del CCNL Dipendenti di autoscuole, la condanna della Società datrice alla corresponsione delle differenze retributive e
TFR per un totale di euro 68.049,57 (di cui euro 11.648,62 a titolo di TFR), nonché la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente.
Avverso tale determinazione ha proposto impugnazione, con atto di appello depositato in data 9 agosto 2023, l' Parte_1
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla appellante, previa valutazione delle eccezioni preliminari Pt_3 dell'inammissibilità per manifesta infondatezza e/o inammissibilità dell'appello,
e in ogni caso, per l'infondatezza dello stesso nel merito.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 2 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le questioni sollevate con la memoria di costituzione dell'appellata in relazione all'ammissibilità dell'appello, partendo dall'assunta nullità/inesistenza del ricorso in appello per carenza della procura.
Deduce l'appellata che la Società appellante, per dimostrare la qualità di amministratore del Sig. , avrebbe depositato la copia di un Parte_2 documento denominato “verbale Ass. ordinaria 08.09.22” .
Si sarebbe trattato di un foglio informale privo di alcuna sottoscrizione, oltre che privo degli elementi necessari ai fini della regolarità della tenuta dei libri sociali
(timbro, vidimazione, numero progressivo, etc.).
Inoltre, anche il contenuto sostanziale dell'atto avrebbe indotto a dubitare della genuinità e veridicità del documento. Infatti, nonostante l'indicazione della data dell' 8 settembre 2022, a quella data nella visura ordinaria rilasciata il 19 giugno
2023, l'amministratore sarebbe risultato essere ancora il precedente tale
Pag. 2 di 11 , mentre la pratica per la sostituzione dell'amministratore sarebbe Parte_4 stata depositata nella Camera di Commercio il 6 settembre 2023, di poco antecedente alla data della procura alle liti sottoscritta l'otto settembre 2023. La società appellante non avrebbe depositato bilanci a partire dall'anno 2017, come emergerebbe dalla visura ordinaria rilasciata il 19 giugno 2023 e risulterebbe depositato nel 2020 un bilancio microimprese la cui pratica sarebbe sospesa.
Inoltre, in occasione del pignoramento notificato dalla presso la sede CP_1 dell' in Via Oslavia 41D il 26 luglio 2023, tale Sig.ra Parte_1
, dichiaratasi dipendente dell' avrebbe Persona_1 Controparte_2 riferito all'Ufficiale Giudiziario che la società non esiste Parte_1 più da circa tre anni, mentre nella sede attualmente opera e svolge attività la
Pertanto, la sede sociale indicata nel verbale non sarebbe più la Controparte_2 sede la reale sede della società, ma solo un indirizzo fittizio presso il quale far recapitare gli eventuali atti giudiziari al fine evidente di farli respingere dagli addetti di una nuova società. Dalla visura dell' con sede legale in Controparte_2 via Settembrini, emergerebbe che quest'ultima ha sede operativa in Via Oslavia,
41 D, dal 2 settembre 2019. La difesa della avrebbe operato notifiche il CP_1
19 giugno 2023 presso la PEC dell'autoscuola risultante dalla visura Parte_1
e la risposta del sistema sarebbe stata: “Il giorno 19/06/2023 alle ore 10:16:23
(+0200) nel messaggio "Notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994 - [ALE]
1313" proveniente da " " e destinato Email_3 all'utente " è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec Email_4
S.p.A. - indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo messaggio: 3F913E54.04691AAB.D2B9EECA. posta- C.F._2
. Email_5
Tali elementi avrebbero costituito elementi significativi per affermare che l'assemblea non si sarebbe effettivamente svolta e che la carica di amministratore non sarebbe stata legalmente conferita. L'operazione di nomina di un sedicente amministratore avrebbe potuto essere stata posta in essere al fine precipuo di depositare una procura che “il precedente amministratore forse non intendeva
Pag. 3 di 11 sottoscrivere e pertanto è lecito dubitare anche che il cd. verbale di “assemblea” sia stato redatto effettivamente un anno prima della presentazione della pratica in CCIAA Roma” (così nella memoria in appello)
Sotto ulteriore profilo, deduce l'appellata che si riserva di proporre querela di falso ai sensi del combinato disposto degli articoli 221 e 222 c.p.c. in ordine alla sottoscrizione del tal Sig. apposta sulla procura rilasciata per Parte_2 la proposizione dell'appello e depositata in giudizio dall'appellante ( poi non seguita da alcuna esplicitazione della richiesta nelle note di trattazione scritta) .
Precisa che le circostanze sopra illustrate e le caratteristiche della sottoscrizione operata in stampatello, ma anche l'assenza agli atti di documenti di identità ufficiali depositati dalla parte, così come l'evidente situazione di una società con sede sociale fittizia e inesistente, priva di attività e di risorse finanziarie, deporrebbe per la fondatezza della richiesta. Ha, sin da ora, chiesto venisse disposta consulenza grafologica sulla sottoscrizione con ordine al CTU di acquisizione di documenti ufficiali presso gli Uffici Pubblici (in particolare carta d'identità e passaporto anche con le firme ivi depositate) al fine di poter svolgere il giudizio di comparazione e comunque con riserva di reperire ulteriori scritture di comparazione.
Le questioni sono infondate.
Circa l'assenza di sottoscrizione del verbale di assemblea va rilevato che è stata prodotta in giudizio solo la prima pagina del verbale dell'otto settembre 2022 che recava la discussione del primo punto all'ordine del giorno, ossia le dimissioni dell'amministratore e la nomina del nuovo amministratore, sicché ciò spiega la mancanza della sottoscrizione, che di certo non poteva essere presente nella prima pagina del verbale, mentre nessun dubbio vi è sulla riconducibilità dello stesso documento alla società in presenza dell'intestazione ad essa riferita e dei dati identificativi (codice fiscale, numero iscrizione nel registro delle imprese, n. rea) e della circostanza che nella parte del verbale in atti contestualmente al conferimento dell'incarico si legge che il precedente amministratore
(corrispondente a quello indicato in visura) rassegnava le dimissioni.
Pag. 4 di 11 Quanto agli argomenti intesi ad escludere il potere del legale rappresentante di conferire la procura, devesi osservare che le circostanze documentate sono risalenti al 2023 (verbale di pignoramento, notifica via pec), e pertanto sopravvenute rispetto al verbale redatto nel 2022, che, per giunta, le stesse non valgono ad esclude all'attualità la persistente esistenza della società e conseguentemente la perdurante vigenza dei poteri rappresentativi a suo tempo conferiti all'amministratore in carica, in quanto la stessa persona giuridica non risulta dai documenti ufficiali prodotti dalla appellata (vedasi visura) estinta.
La recente visura camerale fa risalire al 2022 il conferimento dei poteri al nuovo amministratore, né, di per sé, il limitato lasso temporale (alcuni giorni prima), con cui la società si è determinata ad aggiornare le risultanze camerali rispetto al deposito dell'appello, può ritenersi indice di quanto sostenuto dall'appellata.
Infatti, non è stata documentata e, prima ancora, allegata la cancellazione dal registro delle imprese idonea a determinare, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003, l'estinzione della stessa.
Per altro verso, l'appellata, nonostante sostenga la natura fittizia di atti e documenti, non indica né documenta che altra persona, diversa dal
[...]
(che è legittimato sia in base alla visura che al verbale di Parte_2 assemblea sopra citato) che sia titolare dei poteri di rappresentanza della società in sua vece.
Perciò, le questioni in ordine alla carenza di procura e difetto di rappresentanza, collegate, in buona parte, all'affermazione l'inesistenza della società datoriale e alla natura fittizia delle risultanze dei documenti prodotti, vanno disattese.
Quanto alla contestazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura, la censura risulta del tutto generica e motivata unicamente sulla base del fatto che la sottoscrizione sarebbe vergata in stampatello. Al riguardo basta rilevare che di per l'uso del carattere “stampatello” in luogo del “corsivo” non è circostanza idonea a mettere in discussione la paternità dell'atto e l'autenticità della sottoscrizione, non potendo neppure trascurarsi che da parte di alcune persone l'uso del carattere “stampatello” è abituale.
Pag. 5 di 11 A conferma di ciò basta rilevare che la sottoscrizione apposta dal Parte_2
in calce alla procura alle liti (corredata della certificazione del difensore)
[...] rilasciata l'otto settembre 2023 risulta visivamente corrispondente alla sottoscrizione apposta dal medesimo sulla carta di identità rilasciata in data 24 marzo 2011 dal Comune di Roma (depositata in atti unitamente ad altri documenti di identità del in data 09.10.2023), che significativamente Parte_2
è stata vergata anch'essa in stampatello o meglio “stampato minuscolo”, discendendone pertanto la manifesta infondatezza della prospettazione in esame.
Manifestamente infondate sono poi anche le doglianze con cui si sostiene l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 416 e 115 c.p.c., assumendo che, essendo la società rimasta contumace in primo grado, sarebbe incorsa nelle decadenze previste dall'art.416 cpc e, secondo l'appellata, non solo dalla possibilità di proporre eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma anche dalla contestazione dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, erra infatti l'appellata a ritenere che la contestazione dei fatti costitutivi non possa avvenire in appello ad opera della parte convenuta rimasta contumace in primo grado.
Invero, come già rilevato in altre decisioni da questo Collegio,
"la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni il senso lato" (ex multis:
Cass. . 24885/2014, 30545/2017, Sez. U. 2951/2016, 32609/2019).
Pag. 6 di 11 Inoltre, dalla contumacia del convenuto non può derivare "l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum ... pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda" (Cass. 23/06/2009, n. 14623, in senso conforme:25281/2009).
Con l'impugnazione, articolata in due motivi, la società lamenta, con il primo,
l'erronea valutazione delle testimonianze che non avrebbero fornito elementi sufficienti all'accertamento della subordinazione, mentre, con il secondo, deduce che l'affermazione della riconducibilità delle mansioni alla categoria di quadro sarebbe avvenuta in difetto di qualsivoglia allegazione dell'originaria ricorrente circa il tenore della declaratoria di riferimento e dell'inquadramento posseduto dalla lavoratrice essendo conseguentemente impossibile valutare correttamente l'attività lavorativa svolta dalla stessa e compiere il necessario raffronto fra le categorie. La giurisprudenza sarebbe stata “concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire “la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti. Infine, anche l'orario full time non sarebbe stato provato.
In base al principio della ragione più liquida si esamina il secondo motivo che, per quanto si dirà, è fondato ed il cui accoglimento importa l'integrale rigetto dell'originaria domanda.
Invero, come evidenziato dall'appellante, la ricorrente nell'atto introduttivo non ha indicato l'inquartamento posseduto, e per giunta, sempre con riferimento al periodo in cui era stata parzialmente regolarizzata nel 2015, dall'esame degli atti
è possibile solo ricavare che fosse stata regolarizzata come
“insegnante/istruttrice” (vedasi il tenore della diffida inviata in data 26 febbraio
2019 e della richiesta di intervento ispettivo del 11 aprile 2019); inoltre non ha specificato nell'atto introduttivo neppure i contenuti della declaratoria contrattuale della categoria pretesa oltre che di quella posseduta.
Pag. 7 di 11 A contrasto degli asserti dell'appellante in ordine alla carente allegazione, la difesa della ha sostenuto l'adeguatezza dell'atto introduttivo per la CP_1 presenza di un collegamento ipertestuale al sito Unasca – Unione Nazionale
Autoscuole, da cui il giudice avrebbe dovuto ricavare il CCNL di riferimento.
A prescindere dalla possibilità o meno di avvalersi del collegamento ipertestuale a siti web esterni per soddisfare l'incombente formale del deposito di documenti nel processo o con modalità telematica di cui all'art.196 quater disp att. cpc o cartacea nell'ipotesi regolata dall'ultimo comma del medesimo articolo, resta il fatto che nessuna allegazione era stata compiuta in ordine al tenore della declaratoria della categoria pretesa (quadro) ed in riferimento alla figura
(preposto dell'autoscuola) professionale;
mancava ancora ogni riferimento all'inquadramento posseduto nel periodo in cui la lavoratrice era stata regolarizzata ed al relativo contenuto mansionistico alla stregua del contratto collettivo.
Ma il contenuto dei contratti collettivi di diritto privato rientra a pieno titolo fra i fatti (costitutivi) che, come tali, debbono essere necessariamente allegati dalle parti per essere conosciuti dal giudice (da mihi factum, dabo tibi jus) .
Infatti, “Nel caso in cui sia prospettata la violazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato, quest'ultimo è conoscibile dal giudice solo attraverso la collaborazione delle parti, cui è demandato l'adempimento di uno specifico onere di allegazione e produzione della fonte collettiva che si assume disattesa” (per tutte cfr. Cass. 31695/2023/; Cass. n. 19507/2014, n. 6394 del
2019).
Neppure il ricorso alla nozione normativa di quadri stabilita dall'art.2 della legge n.190/1985 risulta utile al fine di avallare la pretesa della lavoratrice.
Premesso che in base a tale previsione: “La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.”, è agevole osservare che dalle deposizioni raccolte in primo grado non si trae conferma
Pag. 8 di 11 dell'affidamento di funzioni di “rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”.
Infatti, gli unici testi che danno delle informazioni sul tipo di attività espletata dalla sono marito di lei, che riferisce che la moglie era CP_1 Tes_1 segretaria ed insegnante istruttore, e la teste , che raccontava che la Tes_2 CP_1 impartiva lezioni di teoria e pratica e che si occupava di pratiche legate al conseguimento della patente, sicché, come si vede, va esclusa la riconducibilità dell'attività alla categoria di “quadro” alla stregua del dato fornito dalla legge.
Sebbene, infatti, non possa convenirsi con l'appellante che il rapporto di lavoro non abbia trovato conferma, questione questa oggetto del primo motivo, essendo piuttosto emerso nel processo la durata dello stesso ( teste l'orario ( teste Tes_1
, ma indirettamente anche ) e non essendovi neppure ragioni per Tes_3 Tes_2 dubitare dell'attendibilità del teste la cui deposizione risulta confermata Tes_1 dagli altri, resta il fatto che il riconoscimento della retrodatazione del rapporto di lavoro diviene improduttivo di effetti in assenza dei necessari parametri per riconoscere il diritto alle differenze retributive anche prendendo a riferimento per tutto l'intero periodo lavorato la categoria posseduta nel limitato periodo di regolarizzazione.
Infatti, ove l'esame di tale profilo (accertamento che concerna una categoria inferiore a quella pretesa) fosse possibile in applicazione alla domanda originaria del criterio del “nel più è compreso il meno”, anche tale opzione rimane preclusa dalla mancata indicazione della categoria di inquadramento posseduta come di ogni documentazione che valga a determinarla.
È evidente, infatti, che il semplice riferimento alle mansioni di “insegnante
/istruttrice”, che si ricava dai documenti, senza l'indicazione della categoria contrattuale corrispondente che consenta di risalire ai minimi contrattualmente previsti per la medesima, preclude ogni statuizione sia essa di condanna o di mero accertamento.
Pag. 9 di 11 In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'originaria domanda va rigettata.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da on ricorso Parte_1 depositato in data 9 agosto 2023 nei confronti di , con Controparte_1 riferimento alla sentenza n.5569/2023 emessa in data 29 maggio 2023 dal
Tribunale Gl di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda e condanna alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro Controparte_1
5000,00 oltre iva cpa e spese generali.
3) Condanna l'appellata anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro € 4000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie per il presente grado di giudizio.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 2 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2119/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 5569/2023 emessa in data 29 maggio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall' Avv. Fabio D'Amato PEC:
-APPELLANTE - Email_1
E
(C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Bruni PEC:
[...]
; -APPELLATA- Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 5569/2023 emessa in data 29 maggio 2023 il Tribunale di
Roma, nella contumacia della società convenuta, accoglieva la domanda di avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un Controparte_1 rapporto lavorativo a tempo pieno intercorso tra le parti dal 2012 al 2018 con inquadramento al livello “quadro” del CCNL Dipendenti di autoscuole, la condanna della Società datrice alla corresponsione delle differenze retributive e
TFR per un totale di euro 68.049,57 (di cui euro 11.648,62 a titolo di TFR), nonché la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente.
Avverso tale determinazione ha proposto impugnazione, con atto di appello depositato in data 9 agosto 2023, l' Parte_1
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla appellante, previa valutazione delle eccezioni preliminari Pt_3 dell'inammissibilità per manifesta infondatezza e/o inammissibilità dell'appello,
e in ogni caso, per l'infondatezza dello stesso nel merito.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 2 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le questioni sollevate con la memoria di costituzione dell'appellata in relazione all'ammissibilità dell'appello, partendo dall'assunta nullità/inesistenza del ricorso in appello per carenza della procura.
Deduce l'appellata che la Società appellante, per dimostrare la qualità di amministratore del Sig. , avrebbe depositato la copia di un Parte_2 documento denominato “verbale Ass. ordinaria 08.09.22” .
Si sarebbe trattato di un foglio informale privo di alcuna sottoscrizione, oltre che privo degli elementi necessari ai fini della regolarità della tenuta dei libri sociali
(timbro, vidimazione, numero progressivo, etc.).
Inoltre, anche il contenuto sostanziale dell'atto avrebbe indotto a dubitare della genuinità e veridicità del documento. Infatti, nonostante l'indicazione della data dell' 8 settembre 2022, a quella data nella visura ordinaria rilasciata il 19 giugno
2023, l'amministratore sarebbe risultato essere ancora il precedente tale
Pag. 2 di 11 , mentre la pratica per la sostituzione dell'amministratore sarebbe Parte_4 stata depositata nella Camera di Commercio il 6 settembre 2023, di poco antecedente alla data della procura alle liti sottoscritta l'otto settembre 2023. La società appellante non avrebbe depositato bilanci a partire dall'anno 2017, come emergerebbe dalla visura ordinaria rilasciata il 19 giugno 2023 e risulterebbe depositato nel 2020 un bilancio microimprese la cui pratica sarebbe sospesa.
Inoltre, in occasione del pignoramento notificato dalla presso la sede CP_1 dell' in Via Oslavia 41D il 26 luglio 2023, tale Sig.ra Parte_1
, dichiaratasi dipendente dell' avrebbe Persona_1 Controparte_2 riferito all'Ufficiale Giudiziario che la società non esiste Parte_1 più da circa tre anni, mentre nella sede attualmente opera e svolge attività la
Pertanto, la sede sociale indicata nel verbale non sarebbe più la Controparte_2 sede la reale sede della società, ma solo un indirizzo fittizio presso il quale far recapitare gli eventuali atti giudiziari al fine evidente di farli respingere dagli addetti di una nuova società. Dalla visura dell' con sede legale in Controparte_2 via Settembrini, emergerebbe che quest'ultima ha sede operativa in Via Oslavia,
41 D, dal 2 settembre 2019. La difesa della avrebbe operato notifiche il CP_1
19 giugno 2023 presso la PEC dell'autoscuola risultante dalla visura Parte_1
e la risposta del sistema sarebbe stata: “Il giorno 19/06/2023 alle ore 10:16:23
(+0200) nel messaggio "Notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994 - [ALE]
1313" proveniente da " " e destinato Email_3 all'utente " è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec Email_4
S.p.A. - indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo messaggio: 3F913E54.04691AAB.D2B9EECA. posta- C.F._2
. Email_5
Tali elementi avrebbero costituito elementi significativi per affermare che l'assemblea non si sarebbe effettivamente svolta e che la carica di amministratore non sarebbe stata legalmente conferita. L'operazione di nomina di un sedicente amministratore avrebbe potuto essere stata posta in essere al fine precipuo di depositare una procura che “il precedente amministratore forse non intendeva
Pag. 3 di 11 sottoscrivere e pertanto è lecito dubitare anche che il cd. verbale di “assemblea” sia stato redatto effettivamente un anno prima della presentazione della pratica in CCIAA Roma” (così nella memoria in appello)
Sotto ulteriore profilo, deduce l'appellata che si riserva di proporre querela di falso ai sensi del combinato disposto degli articoli 221 e 222 c.p.c. in ordine alla sottoscrizione del tal Sig. apposta sulla procura rilasciata per Parte_2 la proposizione dell'appello e depositata in giudizio dall'appellante ( poi non seguita da alcuna esplicitazione della richiesta nelle note di trattazione scritta) .
Precisa che le circostanze sopra illustrate e le caratteristiche della sottoscrizione operata in stampatello, ma anche l'assenza agli atti di documenti di identità ufficiali depositati dalla parte, così come l'evidente situazione di una società con sede sociale fittizia e inesistente, priva di attività e di risorse finanziarie, deporrebbe per la fondatezza della richiesta. Ha, sin da ora, chiesto venisse disposta consulenza grafologica sulla sottoscrizione con ordine al CTU di acquisizione di documenti ufficiali presso gli Uffici Pubblici (in particolare carta d'identità e passaporto anche con le firme ivi depositate) al fine di poter svolgere il giudizio di comparazione e comunque con riserva di reperire ulteriori scritture di comparazione.
Le questioni sono infondate.
Circa l'assenza di sottoscrizione del verbale di assemblea va rilevato che è stata prodotta in giudizio solo la prima pagina del verbale dell'otto settembre 2022 che recava la discussione del primo punto all'ordine del giorno, ossia le dimissioni dell'amministratore e la nomina del nuovo amministratore, sicché ciò spiega la mancanza della sottoscrizione, che di certo non poteva essere presente nella prima pagina del verbale, mentre nessun dubbio vi è sulla riconducibilità dello stesso documento alla società in presenza dell'intestazione ad essa riferita e dei dati identificativi (codice fiscale, numero iscrizione nel registro delle imprese, n. rea) e della circostanza che nella parte del verbale in atti contestualmente al conferimento dell'incarico si legge che il precedente amministratore
(corrispondente a quello indicato in visura) rassegnava le dimissioni.
Pag. 4 di 11 Quanto agli argomenti intesi ad escludere il potere del legale rappresentante di conferire la procura, devesi osservare che le circostanze documentate sono risalenti al 2023 (verbale di pignoramento, notifica via pec), e pertanto sopravvenute rispetto al verbale redatto nel 2022, che, per giunta, le stesse non valgono ad esclude all'attualità la persistente esistenza della società e conseguentemente la perdurante vigenza dei poteri rappresentativi a suo tempo conferiti all'amministratore in carica, in quanto la stessa persona giuridica non risulta dai documenti ufficiali prodotti dalla appellata (vedasi visura) estinta.
La recente visura camerale fa risalire al 2022 il conferimento dei poteri al nuovo amministratore, né, di per sé, il limitato lasso temporale (alcuni giorni prima), con cui la società si è determinata ad aggiornare le risultanze camerali rispetto al deposito dell'appello, può ritenersi indice di quanto sostenuto dall'appellata.
Infatti, non è stata documentata e, prima ancora, allegata la cancellazione dal registro delle imprese idonea a determinare, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003, l'estinzione della stessa.
Per altro verso, l'appellata, nonostante sostenga la natura fittizia di atti e documenti, non indica né documenta che altra persona, diversa dal
[...]
(che è legittimato sia in base alla visura che al verbale di Parte_2 assemblea sopra citato) che sia titolare dei poteri di rappresentanza della società in sua vece.
Perciò, le questioni in ordine alla carenza di procura e difetto di rappresentanza, collegate, in buona parte, all'affermazione l'inesistenza della società datoriale e alla natura fittizia delle risultanze dei documenti prodotti, vanno disattese.
Quanto alla contestazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura, la censura risulta del tutto generica e motivata unicamente sulla base del fatto che la sottoscrizione sarebbe vergata in stampatello. Al riguardo basta rilevare che di per l'uso del carattere “stampatello” in luogo del “corsivo” non è circostanza idonea a mettere in discussione la paternità dell'atto e l'autenticità della sottoscrizione, non potendo neppure trascurarsi che da parte di alcune persone l'uso del carattere “stampatello” è abituale.
Pag. 5 di 11 A conferma di ciò basta rilevare che la sottoscrizione apposta dal Parte_2
in calce alla procura alle liti (corredata della certificazione del difensore)
[...] rilasciata l'otto settembre 2023 risulta visivamente corrispondente alla sottoscrizione apposta dal medesimo sulla carta di identità rilasciata in data 24 marzo 2011 dal Comune di Roma (depositata in atti unitamente ad altri documenti di identità del in data 09.10.2023), che significativamente Parte_2
è stata vergata anch'essa in stampatello o meglio “stampato minuscolo”, discendendone pertanto la manifesta infondatezza della prospettazione in esame.
Manifestamente infondate sono poi anche le doglianze con cui si sostiene l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 416 e 115 c.p.c., assumendo che, essendo la società rimasta contumace in primo grado, sarebbe incorsa nelle decadenze previste dall'art.416 cpc e, secondo l'appellata, non solo dalla possibilità di proporre eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma anche dalla contestazione dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, erra infatti l'appellata a ritenere che la contestazione dei fatti costitutivi non possa avvenire in appello ad opera della parte convenuta rimasta contumace in primo grado.
Invero, come già rilevato in altre decisioni da questo Collegio,
"la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni il senso lato" (ex multis:
Cass. . 24885/2014, 30545/2017, Sez. U. 2951/2016, 32609/2019).
Pag. 6 di 11 Inoltre, dalla contumacia del convenuto non può derivare "l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum ... pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda" (Cass. 23/06/2009, n. 14623, in senso conforme:25281/2009).
Con l'impugnazione, articolata in due motivi, la società lamenta, con il primo,
l'erronea valutazione delle testimonianze che non avrebbero fornito elementi sufficienti all'accertamento della subordinazione, mentre, con il secondo, deduce che l'affermazione della riconducibilità delle mansioni alla categoria di quadro sarebbe avvenuta in difetto di qualsivoglia allegazione dell'originaria ricorrente circa il tenore della declaratoria di riferimento e dell'inquadramento posseduto dalla lavoratrice essendo conseguentemente impossibile valutare correttamente l'attività lavorativa svolta dalla stessa e compiere il necessario raffronto fra le categorie. La giurisprudenza sarebbe stata “concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire “la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato”, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti. Infine, anche l'orario full time non sarebbe stato provato.
In base al principio della ragione più liquida si esamina il secondo motivo che, per quanto si dirà, è fondato ed il cui accoglimento importa l'integrale rigetto dell'originaria domanda.
Invero, come evidenziato dall'appellante, la ricorrente nell'atto introduttivo non ha indicato l'inquartamento posseduto, e per giunta, sempre con riferimento al periodo in cui era stata parzialmente regolarizzata nel 2015, dall'esame degli atti
è possibile solo ricavare che fosse stata regolarizzata come
“insegnante/istruttrice” (vedasi il tenore della diffida inviata in data 26 febbraio
2019 e della richiesta di intervento ispettivo del 11 aprile 2019); inoltre non ha specificato nell'atto introduttivo neppure i contenuti della declaratoria contrattuale della categoria pretesa oltre che di quella posseduta.
Pag. 7 di 11 A contrasto degli asserti dell'appellante in ordine alla carente allegazione, la difesa della ha sostenuto l'adeguatezza dell'atto introduttivo per la CP_1 presenza di un collegamento ipertestuale al sito Unasca – Unione Nazionale
Autoscuole, da cui il giudice avrebbe dovuto ricavare il CCNL di riferimento.
A prescindere dalla possibilità o meno di avvalersi del collegamento ipertestuale a siti web esterni per soddisfare l'incombente formale del deposito di documenti nel processo o con modalità telematica di cui all'art.196 quater disp att. cpc o cartacea nell'ipotesi regolata dall'ultimo comma del medesimo articolo, resta il fatto che nessuna allegazione era stata compiuta in ordine al tenore della declaratoria della categoria pretesa (quadro) ed in riferimento alla figura
(preposto dell'autoscuola) professionale;
mancava ancora ogni riferimento all'inquadramento posseduto nel periodo in cui la lavoratrice era stata regolarizzata ed al relativo contenuto mansionistico alla stregua del contratto collettivo.
Ma il contenuto dei contratti collettivi di diritto privato rientra a pieno titolo fra i fatti (costitutivi) che, come tali, debbono essere necessariamente allegati dalle parti per essere conosciuti dal giudice (da mihi factum, dabo tibi jus) .
Infatti, “Nel caso in cui sia prospettata la violazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato, quest'ultimo è conoscibile dal giudice solo attraverso la collaborazione delle parti, cui è demandato l'adempimento di uno specifico onere di allegazione e produzione della fonte collettiva che si assume disattesa” (per tutte cfr. Cass. 31695/2023/; Cass. n. 19507/2014, n. 6394 del
2019).
Neppure il ricorso alla nozione normativa di quadri stabilita dall'art.2 della legge n.190/1985 risulta utile al fine di avallare la pretesa della lavoratrice.
Premesso che in base a tale previsione: “La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.”, è agevole osservare che dalle deposizioni raccolte in primo grado non si trae conferma
Pag. 8 di 11 dell'affidamento di funzioni di “rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”.
Infatti, gli unici testi che danno delle informazioni sul tipo di attività espletata dalla sono marito di lei, che riferisce che la moglie era CP_1 Tes_1 segretaria ed insegnante istruttore, e la teste , che raccontava che la Tes_2 CP_1 impartiva lezioni di teoria e pratica e che si occupava di pratiche legate al conseguimento della patente, sicché, come si vede, va esclusa la riconducibilità dell'attività alla categoria di “quadro” alla stregua del dato fornito dalla legge.
Sebbene, infatti, non possa convenirsi con l'appellante che il rapporto di lavoro non abbia trovato conferma, questione questa oggetto del primo motivo, essendo piuttosto emerso nel processo la durata dello stesso ( teste l'orario ( teste Tes_1
, ma indirettamente anche ) e non essendovi neppure ragioni per Tes_3 Tes_2 dubitare dell'attendibilità del teste la cui deposizione risulta confermata Tes_1 dagli altri, resta il fatto che il riconoscimento della retrodatazione del rapporto di lavoro diviene improduttivo di effetti in assenza dei necessari parametri per riconoscere il diritto alle differenze retributive anche prendendo a riferimento per tutto l'intero periodo lavorato la categoria posseduta nel limitato periodo di regolarizzazione.
Infatti, ove l'esame di tale profilo (accertamento che concerna una categoria inferiore a quella pretesa) fosse possibile in applicazione alla domanda originaria del criterio del “nel più è compreso il meno”, anche tale opzione rimane preclusa dalla mancata indicazione della categoria di inquadramento posseduta come di ogni documentazione che valga a determinarla.
È evidente, infatti, che il semplice riferimento alle mansioni di “insegnante
/istruttrice”, che si ricava dai documenti, senza l'indicazione della categoria contrattuale corrispondente che consenta di risalire ai minimi contrattualmente previsti per la medesima, preclude ogni statuizione sia essa di condanna o di mero accertamento.
Pag. 9 di 11 In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'originaria domanda va rigettata.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da on ricorso Parte_1 depositato in data 9 agosto 2023 nei confronti di , con Controparte_1 riferimento alla sentenza n.5569/2023 emessa in data 29 maggio 2023 dal
Tribunale Gl di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda e condanna alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro Controparte_1
5000,00 oltre iva cpa e spese generali.
3) Condanna l'appellata anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro € 4000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie per il presente grado di giudizio.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11