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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7206 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione degli effetti civili del matrimonio) tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CENNAMI EMILIA presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 28/11/2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e ha chiesto un aumento dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio attesa la documentazione reddituale depositata in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 17/09/2005 dal quale erano nati due figli: il 04/06/2006 e Persona_1 il 02/08/2010, entrambi studenti liceali. Rilevava che il resistente non Persona_2 adempieva all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, avendo complessivamente versatole
€ 1.000,00 in circa due anni e mezzo di separazione di fatto. Rappresentava di svolgere l'attività lavorativa di insegnante precaria con una retribuzione mensile di € 1.500,00 circa. Tanto premesso, chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, al passaggio in giudicato della sentenza separativa, la pronuncia di divorzio.
All'udienza di prima comparizione, sentita la ricorrente e constatata la regolarità della notifica, il giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno e ammetteva i mezzi istruttori. All'udienza del 28/11/2025, la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e, quindi, all'escussione dei testi e chiedeva un aumento dell'assegno posto a carico del resistente in ragione della documentazione fornita dall'INPS relativa alla capacità economica di quest'ultimo. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito all'udienza del 28/11/2025, la separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Attesa l'età del figlio minore (15 anni), va rimessa alla sua facoltà di scelta la gestione delle modalità e dei tempi di frequentazione del genitore non convivente.
Risulta incontestata la circostanza che la figlia maggiorenne non sia economicamente indipendente attesa peraltro la giovane età (19 anni).
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Invero, in sede di prima comparizione, la ricorrente ha rappresentato di svolgere l'attività lavorativa di insegnante precaria mentre il resistente di svolgere l'attività lavorativa quale idraulico, nonché presso una società agricola percependo una retribuzione mensile di circa € 1.500,00/1.600,00.
Dall'estratto contributivo dell'INPS relativo alla posizione lavorativa del resistente risulta che quest'ultimo ha svolto regolare attività lavorativa da agosto 2002 sino a marzo 2025 con dei periodi in cui ha percepito la NASpi, la disoccupazione agricola o la cassa integrazione (cfr. estratto INPS del 19/05/2025). In particolare, nell'anno 2023 ha percepito € 15.475,00 all'anno quale dipendente della ditta VO ON (circa € 1.300,00 per dodici mensilità), nell'anno 2024 ha percepito
€ 14.803,00 presso la medesima ditta (circa € 1.230,00 per dodici mensilità) e nell'anno 2025 per i mesi di gennaio e febbraio € 2.950,00 più € 311,00 di cassa integrazione (circa € 1.630,00 al mese), quale dipendente della società G.M. Costruzioni s.r.l., e € 1.866,00 per il mese di marzo.
Dall'esame di tale documentazione, non risulta una maggiore capacità economica del resistente rispetto a quella considerata in sede provvisoria (€ 1.500,00/1.600,00 al mese) in quanto solo negli ultimi tre mesi risulta aver percepito in media una retribuzione mensile di circa € 1.700,00 che, tuttavia, non è tale da giustificare in tale sede un aumento dell'assegno posto a suo carico dovendo valutare la capacità economica complessiva per l'anno in corso a fronte di una retribuzione media inferiore per gli anni passati. Pertanto, va conferma l'importo posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli pari a € 500,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Attesa la natura del giudizio e la mancata opposizione di parte resistente, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nata il [...] a [...], Parte_1
e , nato ad [...] il [...] ex art. 151, I comma, c.c.; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 95, parte II, serie A, anno 2005);
3) conferma l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
4) conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente un assegno mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 11/12/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7206 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione degli effetti civili del matrimonio) tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CENNAMI EMILIA presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 28/11/2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e ha chiesto un aumento dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio attesa la documentazione reddituale depositata in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 17/09/2005 dal quale erano nati due figli: il 04/06/2006 e Persona_1 il 02/08/2010, entrambi studenti liceali. Rilevava che il resistente non Persona_2 adempieva all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, avendo complessivamente versatole
€ 1.000,00 in circa due anni e mezzo di separazione di fatto. Rappresentava di svolgere l'attività lavorativa di insegnante precaria con una retribuzione mensile di € 1.500,00 circa. Tanto premesso, chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, al passaggio in giudicato della sentenza separativa, la pronuncia di divorzio.
All'udienza di prima comparizione, sentita la ricorrente e constatata la regolarità della notifica, il giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla ricorrente un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno e ammetteva i mezzi istruttori. All'udienza del 28/11/2025, la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e, quindi, all'escussione dei testi e chiedeva un aumento dell'assegno posto a carico del resistente in ragione della documentazione fornita dall'INPS relativa alla capacità economica di quest'ultimo. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito all'udienza del 28/11/2025, la separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Attesa l'età del figlio minore (15 anni), va rimessa alla sua facoltà di scelta la gestione delle modalità e dei tempi di frequentazione del genitore non convivente.
Risulta incontestata la circostanza che la figlia maggiorenne non sia economicamente indipendente attesa peraltro la giovane età (19 anni).
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Invero, in sede di prima comparizione, la ricorrente ha rappresentato di svolgere l'attività lavorativa di insegnante precaria mentre il resistente di svolgere l'attività lavorativa quale idraulico, nonché presso una società agricola percependo una retribuzione mensile di circa € 1.500,00/1.600,00.
Dall'estratto contributivo dell'INPS relativo alla posizione lavorativa del resistente risulta che quest'ultimo ha svolto regolare attività lavorativa da agosto 2002 sino a marzo 2025 con dei periodi in cui ha percepito la NASpi, la disoccupazione agricola o la cassa integrazione (cfr. estratto INPS del 19/05/2025). In particolare, nell'anno 2023 ha percepito € 15.475,00 all'anno quale dipendente della ditta VO ON (circa € 1.300,00 per dodici mensilità), nell'anno 2024 ha percepito
€ 14.803,00 presso la medesima ditta (circa € 1.230,00 per dodici mensilità) e nell'anno 2025 per i mesi di gennaio e febbraio € 2.950,00 più € 311,00 di cassa integrazione (circa € 1.630,00 al mese), quale dipendente della società G.M. Costruzioni s.r.l., e € 1.866,00 per il mese di marzo.
Dall'esame di tale documentazione, non risulta una maggiore capacità economica del resistente rispetto a quella considerata in sede provvisoria (€ 1.500,00/1.600,00 al mese) in quanto solo negli ultimi tre mesi risulta aver percepito in media una retribuzione mensile di circa € 1.700,00 che, tuttavia, non è tale da giustificare in tale sede un aumento dell'assegno posto a suo carico dovendo valutare la capacità economica complessiva per l'anno in corso a fronte di una retribuzione media inferiore per gli anni passati. Pertanto, va conferma l'importo posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli pari a € 500,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Attesa la natura del giudizio e la mancata opposizione di parte resistente, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nata il [...] a [...], Parte_1
e , nato ad [...] il [...] ex art. 151, I comma, c.c.; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 95, parte II, serie A, anno 2005);
3) conferma l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
4) conferma l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente un assegno mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 11/12/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio