Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Umbria, -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-, non notificata e passata in giudicato, con la quale, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso, sono stati annullati in parte qua gli atti gravati, obbligando il Consiglio comunale di Spoleto alla rinnovazione in parte qua della deliberazione n.-OMISSIS- con riferimento alla osservazione alla variante generale al PRG - Parte strutturale prodotta dalla ricorrente (contrassegnata con il -OMISSIS- dal Comune di Spoleto);
e per la declaratoria della nullità della deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Mozione inerente l’osservazione alla variante al PRG parte strutturale zona -OMISSIS- prot. -OMISSIS-. Approvazione”, in quanto approvata dal Comune di Spoleto in violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR per l’Umbria n. -OMISSIS-;
nonché della nullità di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza -OMISSIS- questo Tribunale amministrativo regionale, in parziale accoglimento del ricorso n.r.g. -OMISSIS- proposto dall’odierna ricorrente, ha annullato in parte qu a le DD.CC.CC. n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS- relative all’approvazione della variante al PRG Parte strutturale del Comune di Spoleto, nella parte in cui, a fronte dell’astensione di tutti i consiglieri, non era stata disposta la rinnovazione della votazione sull’osservazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con riferimento alla destinazione del terreno di proprietà della stessa in località -OMISSIS- (-OMISSIS-) classificato VRA - Area di salvaguardia delle Macrozone, per cui era richiesta la classificazione MCR* - Macrozone di consolidamento di nuova individuazione.
Nella sentenza è stato specificato che «[l] ’accoglimento del motivo, con il conseguente annullamento in parte qua degli atti gravati, comporta a carico del Consiglio comunale l’obbligo di rinnovazione in parte qua della deliberazione con riferimento all’osservazione avanzata dalla ricorrente tenendo conto dell’iter amministrativo già svolto. Nell’adempimento di tale obbligo di rivalutazione l’Amministrazione potrà tener conto delle procedure pianificatorie in itinere ».
1.1. Riferisce l’odierna ricorrente che il Comune di Spoleto, come da ordine del giorno pubblicato all’Albo pretorio, fissava per il -OMISSIS- la rinnovazione della fase di votazione della proposta di accoglimento della osservazione; in tale data, tuttavia, la votazione veniva rinviata dapprima al -OMISSIS-, per un dichiarato problema di natura tecnica (mancata allegazione all’atto dello schema dell’osservazione con relativa planimetria come fatto per le altre osservazioni), e successivamente ulteriormente differita al -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- il Consiglio comunale, con deliberazione n. -OMISSIS- approvava la mozione avente ad oggetto “Mozione inerente l’osservazione alla variante al PRG parte strutturale Zona -OMISSIS- prot. -OMISSIS-. Approvazione” che impegna « il Sindaco e la Giunta Comunale 1) a proporre sull’intero compendio circoscritto all’area denominata “-OMISSIS-” il vincolo di tutela paesaggistica di cui all’art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” del Dlg. 42/2004 come da planimetria allegata (Allegato 1) indicativa ma non prescrittiva; 2) a prevedere nell’ambito del PRG Parte Strutturale e Parte Operativa una macroarea all’interno della ZAUNI a basso indice di edificabilità limitando l’area di riferimento alla zona industriale già esistente come da planimetria allegata (Allegato 2) ».
Con successiva deliberazione -OMISSIS- assunta nella medesima data, il Consiglio comunale accoglieva l’osservazione della ricorrente; la deliberazione era preceduta dalla rinnovazione in data -OMISSIS- dell’acquisizione del parere della III Commissione consiliare permanente – Urbanistica.
1.2. Riferisce ancora la parte ricorrente di aver appreso, a seguito di accesso agli atti, che in data -OMISSIS- il Comune trasmetteva gli atti alla Regione Umbria al fine delle valutazioni di competenza ex art. 32, comma 3, l.r. n. 1 del 2015 sulla approvazione dell’osservazione modificativa della Variante al PRG - Parte strutturale, richiamando espressamente l’approvazione della mozione di cui alla D.C.C. n.-OMISSIS-.
Con nota del -OMISSIS-, la Regione chiedeva al Comune di «relazionare in merito alla procedura di VAS » e « di dimostrare il rispetto di quanto previsto dall’ art. 32 comma 4, lettera a) della L.R. 1/2015, per l’individuazione della nuova area prevista». L’Amministrazione comunale riscontrava la richiesta con nota del -OMISSIS-, precisando che «nell’atto deliberativo di esame delle osservazioni, come già fatto in precedenza nella Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica approvata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. -OMISSIS-, è già stata espressa la non necessità, mentre per le osservazioni che sono state presentate è stata fatta una valutazione delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento Geometra -OMISSIS-, di concerto con l’Ufficio Ambiente, dalla quale si evince che queste non vanno in contrasto con il sopracitato parere. … Pertanto anche in questo caso è intenzione di questa Amministrazione di dare specifiche norme nella parte Operativa del PRG per la mitigazione e/o compensazione ambientale … ».
In data -OMISSIS- la Regione comunicava al Comune che « [c]on riferimento alla procedura in oggetto si comunica che con nota regionale n. -OMISSIS-, lo scrivente Servizio ha richiesto al Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile alcuni approfondimenti in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. In attesa della definizione di tali aspetti, la presente procedura è da considerarsi sospesa ».
2. Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra -OMISSIS- ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- e per la declaratoria di nullità della deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS- con la quale è stata approvata la richiamata mozione.
2.1. In via principale la ricorrente ha lamentato la violazione e/o elusione del giudicato, nullità ex art. 21 septies l. n. 241 del 1990 della D.C.C. n. -OMISSIS-. Ad avviso di parte ricorrente l’effetto conformativo della sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-, passata in giudicato, avrebbe obbligato il Comune alla ripetizione della fase di votazione dell’originaria proposta di accoglimento dell’osservazione sic e simpliciter , imponendo di non adottare atti ultronei e contrastanti con il decisum giudiziale. Tali si qualificherebbero l’acquisizione dell’ulteriore parere della III Commissione consiliare permanente e la mozione approvata con D.C.C. n.-OMISSIS-, previo strumentale differimento della votazione sull’osservazione; tali atti non sarebbero, inoltre, giustificati da sopravvenienze fattuali o normative. L’Ente, contravvenendo al principio di correttezza che avrebbe dovuto connotare la riedizione del potere, avrebbe “costruito” una strumentale consecutio di atti, il cui combinato disposto avrebbe l’effetto di una sostanziale riduzione, sovrapponibile al non accoglimento della osservazione in violazione ed elusione del giudicato.
L’intento modificativo/demolitorio perseguito dalla Amministrazione comunale, in violazione ed elusione del giudicato, sarebbe confermato dalla nota trasmessa a mezzo pec alla Regione il -OMISSIS- per l’acquisizione del parere ex art. 32 l.r. n. 1 del 2015 – cui sono state allegate sia la D.C.C. n.-OMISSIS-, con relativa mozione ed elaborato grafico, che la D.C.C. n. -OMISSIS- – da cui emergerebbe la subordinazione della deliberazione n. -OMISSIS- alla deliberazione n.-OMISSIS-, in particolare laddove si precisa: « la richiesta è stata sottoposta nuovamente al Consiglio Comunale che, valutando l’intera situazione, in data -OMISSIS- ha approvato, con Deliberazione n. -OMISSIS- una mozione atta a salvaguardare e vincolare l’intera area ed allo stesso tempo e con Deliberazione -OMISSIS-, ha accolto l’osservazione destinando l’area di mq -OMISSIS- come Zona Agricola Utilizzabile per Nuovi Insediamenti (ZAUNI )». Si evincerebbero gli obiettivi del Comune: da un lato influenzare la Regione nel merito del prospettato procedimento di apposizione del vincolo ex art. 136 d.lgs. n. 42 del 2004, dall’altro, condizionarne la determinazione con riguardo al parere previsto dall’art. 32 l.r. n. 1 del 2015 e relativi rinvii.
2.2. In via subordinata, la ricorrente ha denunciato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione del principio di non aggravamento. In violazione dei principi che sorreggono la fase istruttoria – in particolare, il principio di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza che devono guidare l’azione amministrativa, tutti richiamati dall’art. 1 l. n. 241 del 1990 – dal provvedimento gravato emergerebbe la carenza di ponderazione, non evidenziandosi una reale analisi del contesto in cui insiste l’area, attesa l’errata valutazione del luogo e della effettiva consistenza ambientale e storico/culturale dello stesso. Contrariamente a quanto vorrebbe far intendere il provvedimento gravato, difatti, la cosiddetta Bonifica di Teodorico non avrebbe interessato soltanto l’area oggetto di votazione, bensì un territorio molto vasto, giacché l’antico lago -OMISSIS- si estendeva per circa quattro chilometri quadrati.
Si contesta, inoltre, la violazione del principio di non aggravamento, essendo l’Amministrazione onerata di una celere definizione della procedura, a fronte della posizione della ricorrente, ancora interessata dal procedimento di pianificazione a distanza di oltre cinque anni dalla prima votazione della propria osservazione (risalente al febbraio 2020); al contrario, il Comune avrebbe aggravato il procedimento con l’approvazione della mozione, che arreca pregiudizio alla ricorrente.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Spoleto evidenziando come la deliberazione n.-OMISSIS- recepisca una mozione di indirizzo politico-amministrativo, priva di efficacia provvedimentale immediata e diretta nei confronti della ricorrente, non essendo idonea, di per sé, a modificare l’assetto urbanistico-edilizio dell’area né a comprimere direttamente la sfera giuridica del privato. Da un lato, l’eventuale vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. n. 42 del 2004 presuppone un autonomo e più complesso procedimento di riconoscimento e imposizione, con competenze e atti propri, e non discende automaticamente dall’atto di indirizzo. D’altro canto, l’eventuale rideterminazione dell’indice edificatorio e, più in generale, la disciplina conformativa della trasformabilità dell’area potrà eventualmente derivare solo dagli atti pianificatori a contenuto precettivo (e segnatamente dalla componente operativa dello strumento urbanistico), non già dalla mozione/atto di indirizzo. Quello gravato si configurerebbe, quindi, come atto politico sottratto al sindacato del giudice amministrativo (ex art. 7 cod. proc. amm.).
Ha osservato la difesa resistente che il ricorso, pur presentandosi formalmente come azione di ottemperanza/accertamento, tenderebbe sostanzialmente a introdurre una contestazione demolitoria della deliberazione n.-OMISSIS-, mediante la riqualificazione artificiosa di doglianze di mera illegittimità come ipotesi di nullità, al duplice fine di eludere il termine decadenziale e di contestare un atto che, in quanto non immediatamente lesivo, non è autonomamente impugnabile.
Non sussisterebbe alcuna violazione o elusione del giudicato in quanto l’atto esecutivo dallo stesso richiesto, ossia la riedizione del potere deliberativo sul segmento relativo all’osservazione della ricorrente, risulta integralmente realizzato con l’approvazione dell’osservazione con la D.C.C. n. -OMISSIS-; peraltro, il Comune ben avrebbe potuto nella riedizione della fase deliberativa semplicemente non accogliere l’osservazione -OMISSIS- dalla stessa presentata e oggetto della sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-.
La deliberazione n.-OMISSIS- si collocherebbe su un piano diverso, recependo, come riconosciuto anche da parte ricorrente, una mozione consiliare di indirizzo politico-amministrativo, che, per sua natura, non sostituisce né assorbe l’atto dovuto in ottemperanza e non si atteggia quale provvedimento immediatamente lesivo della posizione della ricorrente. In ogni caso, tale atto non interferirebbe con l’esecuzione del giudicato, non impedendo né alterando la riedizione del potere deliberativo sull’osservazione, compiuta con la deliberazione -OMISSIS- del -OMISSIS-, peraltro intervenuta prima della formazione del giudicato.
Quanto alle censure formulate in via subordinata, la difesa resistente ha argomentato sulla tardività, inammissibilità ed infondatezza della domanda da qualificarsi come domanda di annullamento, evidenziando, in primo luogo, che ne è stata omesso l’inserimento nel petitum . Tale domanda si presenterebbe, comunque, infondata poiché dall’atto sarebbe chiaramente percepibile l’iter logico-valutativo sotteso alla scelta e il collegamento tra le premesse richiamate e le determinazioni assunte, senza che fosse comunque richiesto – trattandosi di scelta di pianificazione/indirizzo in ambito urbanistico – un apparato motivazionale analitico e puntuale riferito alla singola posizione proprietaria.
Parimenti infondata si presenterebbe la dedotta violazione del principio di non aggravamento, censura che presupporrebbe l’esistenza di una posizione soggettiva qualificata del privato ad ottenere un iter “più rapido” o “più favorevole” ovvero alla stabilizzazione di un determinato assetto pianificatorio, posizione che l’ordinamento non riconosce nella pianificazione generale, ove non sussistano le (eccezionali) ipotesi di affidamento qualificato. Nel caso che occupa – posto al di fuori di tali casi tipizzati – la pretesa del privato si ridurrebbe ad una mera aspettativa ad una più vantaggiosa utilizzazione del bene, priva di tutela idonea a comprimere la discrezionalità pianificatoria e a trasformare le fisiologiche scansioni procedimentali in un vizio invalidante.
4. Le parti hanno depositato memorie e repliche puntualizzando le rispettive posizioni.
La difesa resistente ha eccepito la tardività del deposito documentale di parte ricorrente del 21 gennaio 2026, in violazione del termine di cui al primo comma dell’art. 73, cod. proc. amm., ancorché dimidiato.
5. In data 6 febbraio 2026 la difesa attorea ha rappresentato la pendenza del termine per il riscontro da parte del Comune alla domanda di accesso presentata dalla parte ricorrente con riferimento alla “comunicazione pervenuta dal Comune di Spoleto con nota n. -OMISSIS-” richiamata dalla Regione Umbria nella propria comunicazione del -OMISSIS- e non conosciuta, chiedendo il rinvio della trattazione. Conseguentemente, alla camera di consiglio del -OMISSIS- la trattazione è stata rinviata al 10 marzo 2026.
6. In data 3 marzo 2026 la ricorrente ha depositato ulteriori documenti, pervenuti in esito al richiamato accesso agli atti.
7. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, il Collegio ha chiesto chiarimenti in merito alla rilevanza della documentazione tardivamente depositata; le parti hanno convenuto sulla ininfluenza della stessa ai fini della decisione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
8. Deve essere in questa sede esaminata la domanda proposta in via principale, con la quale la ricorrente ha agito per l’esatta ottemperanza alla sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS- ed ha chiesto di accertarsi la nullità della D.C.C. n. -OMISSIS-, per violazione ed elusione del predetto giudicato.
9. La vicenda per cui è causa ruota attorno all’osservazione presentata dall’odierna ricorrente in data -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento di variante al PRG-Parte strutturale del Comune di Spoleto adottata con D.C.C. n. -OMISSIS-. L’osservazione era volta alla trasformazione del proprio terreno in località -OMISSIS-, in Spoleto, -OMISSIS-, da area con destinazione agricola (VRA – Area di salvaguardia delle Macrozone) ad edificabile (MCR* - Macrozone di consolidamento di nuova individuazione) per una superficie di ha -OMISSIS-.
In sede di originaria istruttoria, l’Ufficio tecnico del Comune di Spoleto aveva espresso parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione della sig.ra -OMISSIS-, contrassegnata con il -OMISSIS-, in quanto « compatibile con i principi ed i criteri informatori del Piano regolatore generale e della presente variante »; nella seduta del -OMISSIS- anche la III Commissione consiliare esprimeva parere favorevole all’accoglimento. L’osservazione veniva, infine, esaminata nella seduta consiliare del -OMISSIS-, in cui, a seguito dell’astensione di tutti i diciannove consiglieri presenti, era ritenuta “non accolta”.
In esito ai giudizi riuniti nn.rr.gg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, questo Tribunale amministrativo regionale riteneva di accogliere in parte il solo ricorso n.r.g. -OMISSIS-, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 69 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale di Spoleto, non potendo ritenersi che, a fronte dell’astensione di tutti i diciannove consiglieri presenti, l’osservazione -OMISSIS- dell’odierna ricorrente fosse stata accolta o respinta; la votazione avrebbe dovuto, difatti, essere considerata semplicemente “infruttuosa” ed essere ripetuta.
Si legge, infatti, al § 9 della sentenza -OMISSIS-: « [v]isto l’esito della votazione, alla luce del primo periodo del quarto comma del citato art. 69, non ha errato il Presidente nell’applicare la formula “il consiglio non approva”, prevista dal sesto comma del medesimo articolo; tuttavia, il Consiglio ha errato nel non dare applicazione alle ulteriori previsioni del medesimo articolo. Difatti, a fronte della peculiare situazione che occupa, ossia ad una proposta di accoglimento dell’osservazione da parte degli Uffici già positivamente passata al vaglio della III Commissione (come da verbale della seduta del -OMISSIS-), la votazione che ha visto l’astensione di tutti gli intervenuti avrebbe dovuto essere considerata “infruttuosa” alla luce del disposto del secondo periodo del quarto comma dell’art. 69, con conseguente rinnovazione del voto, anche nella medesima adunanza, non ostandovi il disposto del quinto comma ».
Per quanto concerne gli effetti conformativi derivanti dall’accoglimento del motivo, la sentenza ha specificato che: « [l]’accoglimento del motivo, con il conseguente annullamento in parte qua degli atti gravati, comporta a carico del Consiglio comunale l’obbligo di rinnovazione in parte qua della deliberazione con riferimento all’osservazione avanzata dalla ricorrente tenendo conto dell’iter amministrativo già svolto. Nell’adempimento di tale obbligo di rivalutazione l’Amministrazione potrà tener conto delle procedure pianificatorie in itinere ».
9.1. Alla pronuncia richiamata, passata in giudicato non essendo stato proposto appello, hanno fatto seguito gli atti del Comune di Spoleto già richiamati nella ricostruzione in fatto.
Ancorché non rilevi ai fini della presente decisione, va evidenziato che, con D.G.R. n. 1259 dell’11 febbraio 2026 sopravvenuta in corso di causa, la Regione Umbria ha espresso, ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 1 del 2025, parere favorevole con prescrizioni alla variante urbanistica.
10. Le censure proposte in via principale non si presentano meritevoli di accoglimento.
Dal richiamato giudicato discende in capo all’Amministrazione comunale l’obbligo di nuova deliberazione con riferimento all’osservazione a suo tempo presentata dall’odierna ricorrente, senza che sia stato, tuttavia, posto alcun vincolo in merito al contenuto della deliberazione stessa, avendo il pregresso giudizio avuto ad oggetto profili essenzialmente procedimentali.
Da ciò consegue, in primo luogo, che alcun limite può farsi discendere dalla sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS- all’approvazione con D.C.C. n.-OMISSIS- della contestata mozione, che costituisce atto autonomo ed avente peraltro carattere di mero indirizzo politico, inerente i futuri orientamenti di governo del territorio che il Comune intende seguire con riferimento all’area de qua . Tale atto di indirizzo – che dovrà eventualmente trovare attuazione in futuri atti, per quanto di competenza comunale – esula totalmente dall’ambito coperto dal pregresso giudicato.
Parimenti, la specificazione « tenendo conto dell’iter amministrativo già svolto » non può ritenersi ostativa di ogni ulteriore istruttorio da parte del Comune. La necessità di tenere in considerazione l’attività istruttoria già effettuata con proposta di accoglimento avrebbe, piuttosto, imposto un onere motivazionale aggravato laddove il Consiglio avesse ritenuto di respingere l’osservazione. Tale circostanza nei fatti non si è verificata, avendo il Consiglio comunale rinnovato la votazione relativa all’osservazione -OMISSIS- – ottemperando in tal modo alla sentenza n. -OMISSIS- – ed accolto l’osservazione con deliberazione -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Del resto, a riprova che l’Amministrazione si sia sostanzialmente attenuta alle risultanze della pregressa istruttoria, nel documento istruttorio predisposto dall’Ufficio Pianificazione del territorio ai fini della nuova votazione consiliare – allegato alla suddetta delibera di Consiglio comunale – espressamente si legge che « trattandosi della riproposizione al Consiglio Comunale della votazione sull’osservazione di cui trattasi, ora per allora e nelle medesime condizioni procedimentali, l’Ufficio non ha esperito una nuova istruttoria, ovvero introdotto o attualizzato diverse valutazioni rispetto al parere reso all’epoca; pertanto, si sottopone nuovamente l’osservazione presentata con prot. n. -OMISSIS- alla valutazione del Consiglio Comunale, in quanto dettato dalla Sentenza prot. n. -OMISSIS-, proponendo, come in precedenza che l’area interessata venga individuata come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti (ZAUNI) come riportato nella scheda allegata (Allegato B) e relativa planimetria (Allegato C), in base alle proprie competenze in materia di pianificazione urbanistica ».
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la possibilità che l’Amministrazione procedesse ad un supplemento istruttorio risulta espressamente contemplata dalla sentenza invocata – in ragione del tempo trascorso – laddove si specifica che « [n]ell’adempimento di tale obbligo di rivalutazione l’Amministrazione potrà tener conto delle procedure pianificatorie in itinere ».
11. Le ulteriori questioni poste in via subordinata per difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione del principio di non aggravamento, attenendo a profili di annullabilità del provvedimento gravato, dovranno essere esaminate nell’idonea sede di cognizione.
La trattazione di tali censure deve, difatti, avvenire a seguito di giudizio celebrato secondo il rito ordinario, ragione per cui va preliminarmente disposto il mutamento del rito (C.d.S., A.P., 15 gennaio 2013, n. 2), previa rimessione della causa sul ruolo della udienza pubblica per la discussione del merito.
12. Per quanto esposto, la domanda di ottemperanza deve essere rigettata, disponendosi, per la discussione in udienza pubblica delle censure volte all’annullamento dell’atto impugnato, la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., e la fissazione, per il prosieguo della trattazione, l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Ogni statuizione sulle spese della presente fase è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta la domanda di ottemperanza proposta in via principale;
b) ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., dispone il mutamento del rito per la trattazione della domanda di annullamento formulata in via subordinata;
c) fissa per il prosieguo della trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
IE RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RR | ES GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.