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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1171/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Paola Di Paolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni,
Strada San Martino n. 104, giusta procura in calce a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione
- attori in prosecuzione
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro OR CP_2
CI e AL OR CI BR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Perugia, Via Danzetta n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Paola Di Paolo, per gli attori in prosecuzione: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis: a) accertare l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la polizza in atti, in violazione degli artt. 122 e ss Dlgvo 209/2005; b) accertare quindi l'obbligo della convenuta a risarcire i patiti dall'istante in conseguenza dell'infortunio stradale sopra descritto […] nella misura di euro 72.451,50, in subordine euro 58.881,50, per le motivazioni dispiegate nella parte in diritto e secondo i conteggi ivi esplicati, ovvero in quella diversa […] determinata dalla CTU richiesta o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal giorno del sinistro;
c) condannare quindi la convenuta a corrispondere le suindicate somme, maggiorate delle spese mediche, da documentare, oltre a euro 1.122,00 per rimborso spese sostenute per la perizia di parte che si produce in atti;
d) dichiarare nulle, comunque disapplicare/annullare, qualsiasi clausola limitativa della responsabilità della compagnia nei confronti del terzo trasportato assicurato;
e) condannare la convenuta alla refusione delle spese legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
- Gli avv.ti Mauro OR CI e AL OR CI BR, per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2
e dichiarare l'odierno giudizio interrotto a far data
[...] Parte_3 dall'avvenuto deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di morte di Persona_1 sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, con ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti della perché infondate in Controparte_1 fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della circostanza che alla guida della
Toyota Auris targata EP556JZ fosse ridurre la domanda Parte_1 attorea nella misura ritenuta di giustizia, anche in considerazione dell'avvenuto decesso di in data 21.7.2022 per cause indipendenti dal sinistro per cui Persona_1
è causa, e anche ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. in quanto il danneggiato non faceva uso dei presidi di sicurezza;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, CP e IVA come per Legge, e con aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Persona_1
(d'ora in avanti, per brevità: ), Controparte_1 CP_1 chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente avvenuto alle ore 11:30 circa del 16/02/2022 in qualità di trasportato a bordo della propria autovettura Toyota Auris 1.8 targata EP556JZ
(assicurata per la r.c.a. con la ), condotta nell'occasione da sua moglie CP_1 Pt_1
la quale, mentre impegnava la rampa di uscita dal garage della propria abitazione in
[...]
San Venanzo (TR), Viale IV Novembre n. 2, aveva perso il controllo del mezzo urtando violentemente contro il muro di recinzione, con conseguente apertura di tutti gli airbag anteriori e laterali. L'attore, premesso di aver riportato a causa del sinistro gravi lesioni poi refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, quantificava i danni nel complessivo importo di € 73.573,50 (di cui
€ 72.451,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale e personalizzato nella misura massima, ed € 1.122,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo. Con comparsa depositata in data 20/07/2023 si costituiva la convenuta , la quale CP_1 eccepiva che, in realtà, alla guida del veicolo in occasione del sinistro vi era lo stesso Per_1
(con conseguente esclusione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 129, co. 1, d.lgs. 209/05),
[...]
e contestava l'avversa quantificazione dei danni, da ridursi anche in ragione del fatto che Per_ alcune lesioni erano imputabili ad un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dello stesso per non aver indossato la cintura di sicurezza.
Con comparsa depositata in data 23/08/2023 si costituivano in prosecuzione Pt_1
in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
(deceduto in data 23/07/2023), insistendo per l'accoglimento della domanda svolta dal de cuius con l'atto di citazione.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., rifiutata da entrambe le parti – nell'assunzione di prove orali, nell'acquisizione di documenti mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 17/09/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 18/09/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Vanno invero anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta a seguito della costituzione di Parte_1 Parte_2 la cui domanda risarcitoria iure hereditatis – al di là del persistente Parte_3 riferimento, nelle conclusioni, ai danni “patiti dall'istante” (che è evidentemente il frutto di un mero refuso) – è sufficientemente chiara e determinata, e la cui qualità di eredi di Per_1 può desumersi dalla documentazione in atti, avuto riguardo non solo alla dichiarazione
[...] sostitutiva di atto di notorietà e alla denuncia di successione (aventi, di per sé, valenza meramente indiziaria), ma anche al certificato di morte del de cuius (nel quale è attestato che era sua moglie) e alle registrazioni audio prodotte dalla stessa Parte_1 convenuta (dalle quali emerge la conferma del fatto che e Parte_2 Pt_3 sono i due figli di e di .
[...] Persona_1 Parte_1
3. Quanto al merito, deve rilevarsi che gli attori, avendo coltivato la domanda originariamente proposta da ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/05 in qualità di Persona_1 terzo trasportato sul proprio veicolo (come tale, assimilabile a qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente: v. per tutte Cass., SS.UU., 35318/2022), avevano l'onere di provare che il de cuius fosse effettivamente trasportato sull'autovettura al momento del sinistro, e non ne fosse invece il conducente (come tale, privo – ai sensi dell'art. 129, co. 1, d.lgs. 209/05 – della possibilità di invocare i benefici del contratto di assicurazione).
4. Tale circostanza, all'esito dell'istruttoria espletata, non può ritenersi adeguatamente provata.
5. Giova anzitutto evidenziare che sia nel verbale di Pronto Soccorso (che l'attore aveva prodotto senza la prima pagina;
condotta, questa, senz'altro valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.), sia nella scheda di intervento redatta dagli operatori del 118 (v. il doc. 9, nonché la documentazione depositata in data 20/06/2024 a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.) non vi è alcun riferimento al fatto che alla guida del veicolo vi fosse la Pt_1 essendo stato riferito ai sanitari che l'evento era consistito in un “incidente in strada” e in particolare in uno scontro dell'auto contro un ostacolo fisso, in occasione del quale erano Per_ esplosi gli airbag e lo non indossava la cintura di sicurezza (sulla possibilità di valorizzare le incongruenze e le contraddizioni tra le allegazioni attoree e le risultanze del verbale di Pronto Soccorso, v. ex multis Cass. 2118/2022).
6. La stessa peraltro, nel colloquio con il perito della compagnia convenuta, Pt_1 pur affermando di esser stata alla guida al momento del sinistro, non ha saputo descrivere neppure sommariamente la dinamica dello stesso, limitandosi a riferire che l'autovettura era in moto ma non era ancora partita, e che all'uscita dal cancello avrebbe “sentito una botta” (v. la conversazione contenuta nel file audio di cui al doc. 6, nella quale la tra Pt_1
l'altro, afferma: “non lo so come è capitato”).
7. A supportare la tesi della convenuta secondo cui alla guida del veicolo vi fosse lo stesso vi sono anche le fotografie (che l'attore aveva prodotto in bianco e nero e in Persona_1 formato di bassa qualità: condotta, questa, parimenti valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2,
c.p.c.) allegate alla comparsa di costituzione e risposta, nelle quali (v. il doc. 2 di parte convenuta, e, in particolare, la fotografia denominata “29 IMG_E9531_0014.jpg”) si vede che sull'airbag lato guida vi sono vistose macchie di sangue, all'evidenza compatibili con le Per_ lesioni riportate dallo e non, invece, con quelle riferite dalla Peraltro, Pt_1 proprio con riferimento alle lesioni che la avrebbe asseritamente riportato in Pt_1 conseguenza del sinistro, si rinvengono in atti versioni notevolmente diverse, dal momento che: il figlio nel colloquio telefonico con il perito della compagnia Parte_2 convenuta (doc. 5 allegato alla comparsa), ha riferito che sua madre aveva dei “taglietti” e si era fatta male a una gamba, e che al Pronto Soccorso, in mancanza di un preventivo “triage”, la avrebbero “visitata di straforo”, senza rilasciarle però alcun documento (circostanza evidentemente inverosimile); il figlio nel colloquio telefonico con il perito Parte_3 della compagnia convenuta (doc. 6 allegato alla comparsa), ha invece affermato che a sua madre faceva male una mano, pur confermando che al Pronto Soccorso non le sarebbe stato rilasciato alcun referto;
nel medesimo colloquio telefonico, la stessa ha Pt_1 dichiarato di aver riportato lesioni a un dito e una mano, sulla quale “un ragazzo che stava lì” le avrebbe messo due punti senza però lasciare alcuna traccia documentale di tale intervento
(circostanza ancor più inverosimile). D'altra parte, l' ha Controparte_3 smentito le suddette ricostruzioni, attestando che la non risulta esser stata Pt_1 visitata – né, evidentemente, curata – presso il Pronto Soccorso nelle ore successive al sinistro
(v. il doc. 7 di parte convenuta).
8. Deve poi aggiungersi che nell'esporre all'operatrice telefonica del 118 la CP_4 dinamica del sinistro (doc. 8 di parte convenuta), ha affermato che suo cognato Persona_1 aveva “sbattuto con la macchina” mentre “tirava fuori la macchina dal garage”, senza fare alcun riferimento alla presenza – men che meno alla guida del veicolo – della e Pt_1 Per_ che tale dinamica è stata poi confermata dalla (come riferitale dallo il quale le CP_4 avrebbe detto che “non si ricordava come aveva fatto a sbagliare”, e dalla al Pt_1 perito della compagnia assicurativa, salva la successiva – e, invero, inspiegabile –
“ritrattazione” nella successiva chiamata da lei stessa effettuata poco dopo (v. i doc. 12 e 13 di parte convenuta).
9. Anche al fine di giustificare la presenza delle copiose macchie di sangue sull'airbag lato guida, la ha riferito al perito della compagnia convenuta che subito dopo Pt_1
l'impatto suo marito sarebbe svenuto cadendole sulle ginocchia, ma tale affermazione risulta smentita dal verbale di Pronto Soccorso, nel quale viene riportato che il paziente “nega perdita di coscienza”.
10. In un siffatto quadro probatorio, non appaiono sufficienti a supportare la tesi attorea le deposizioni rese all'udienza del 27/03/2024 dai vicini di casa e Parte_4 Testimone_1
Premesso, infatti, che è pacifico che entrambi non abbiano assistito al sinistro, essendo intervenuti solo dopo l'evento, e che, pertanto, non può escludersi che nelle more Per_1
(il quale, come detto, ha negato perdite di conoscenza) si fosse spostato sul lato
[...] passeggero prima del loro intervento, le loro deposizioni appaiono scarsamente attendibili anche perché in contrasto con la versione fornita dalla la quale ha dichiarato (v. Pt_1 ancora il doc. 6) di essere rimasta incastrata in macchina e di essere stata liberata proprio dai due vicini, i quali, invece, hanno riferito che al momento del loro arrivo la ra Pt_1 già uscita dal veicolo.
11. In definitiva, stante l'incertezza sull'effettiva dinamica del sinistro, che ridonda inevitabilmente a carico degli attori onerati della relativa prova (v. ex multis Cass.
20172/2024), la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
13. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico degli attori, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della ogni altra difesa, Controparte_1 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 rifusione in favore della delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto
[...] emesso in corso di causa.
Terni, 14/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Paola Di Paolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni,
Strada San Martino n. 104, giusta procura in calce a margine della comparsa di costituzione in prosecuzione
- attori in prosecuzione
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro OR CP_2
CI e AL OR CI BR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Perugia, Via Danzetta n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Paola Di Paolo, per gli attori in prosecuzione: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis: a) accertare l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la polizza in atti, in violazione degli artt. 122 e ss Dlgvo 209/2005; b) accertare quindi l'obbligo della convenuta a risarcire i patiti dall'istante in conseguenza dell'infortunio stradale sopra descritto […] nella misura di euro 72.451,50, in subordine euro 58.881,50, per le motivazioni dispiegate nella parte in diritto e secondo i conteggi ivi esplicati, ovvero in quella diversa […] determinata dalla CTU richiesta o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal giorno del sinistro;
c) condannare quindi la convenuta a corrispondere le suindicate somme, maggiorate delle spese mediche, da documentare, oltre a euro 1.122,00 per rimborso spese sostenute per la perizia di parte che si produce in atti;
d) dichiarare nulle, comunque disapplicare/annullare, qualsiasi clausola limitativa della responsabilità della compagnia nei confronti del terzo trasportato assicurato;
e) condannare la convenuta alla refusione delle spese legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
- Gli avv.ti Mauro OR CI e AL OR CI BR, per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2
e dichiarare l'odierno giudizio interrotto a far data
[...] Parte_3 dall'avvenuto deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di morte di Persona_1 sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, con ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dagli attori nei confronti della perché infondate in Controparte_1 fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della circostanza che alla guida della
Toyota Auris targata EP556JZ fosse ridurre la domanda Parte_1 attorea nella misura ritenuta di giustizia, anche in considerazione dell'avvenuto decesso di in data 21.7.2022 per cause indipendenti dal sinistro per cui Persona_1
è causa, e anche ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. in quanto il danneggiato non faceva uso dei presidi di sicurezza;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, CP e IVA come per Legge, e con aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Persona_1
(d'ora in avanti, per brevità: ), Controparte_1 CP_1 chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente avvenuto alle ore 11:30 circa del 16/02/2022 in qualità di trasportato a bordo della propria autovettura Toyota Auris 1.8 targata EP556JZ
(assicurata per la r.c.a. con la ), condotta nell'occasione da sua moglie CP_1 Pt_1
la quale, mentre impegnava la rampa di uscita dal garage della propria abitazione in
[...]
San Venanzo (TR), Viale IV Novembre n. 2, aveva perso il controllo del mezzo urtando violentemente contro il muro di recinzione, con conseguente apertura di tutti gli airbag anteriori e laterali. L'attore, premesso di aver riportato a causa del sinistro gravi lesioni poi refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, quantificava i danni nel complessivo importo di € 73.573,50 (di cui
€ 72.451,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale e personalizzato nella misura massima, ed € 1.122,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo. Con comparsa depositata in data 20/07/2023 si costituiva la convenuta , la quale CP_1 eccepiva che, in realtà, alla guida del veicolo in occasione del sinistro vi era lo stesso Per_1
(con conseguente esclusione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 129, co. 1, d.lgs. 209/05),
[...]
e contestava l'avversa quantificazione dei danni, da ridursi anche in ragione del fatto che Per_ alcune lesioni erano imputabili ad un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dello stesso per non aver indossato la cintura di sicurezza.
Con comparsa depositata in data 23/08/2023 si costituivano in prosecuzione Pt_1
in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
(deceduto in data 23/07/2023), insistendo per l'accoglimento della domanda svolta dal de cuius con l'atto di citazione.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., rifiutata da entrambe le parti – nell'assunzione di prove orali, nell'acquisizione di documenti mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 17/09/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 18/09/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Vanno invero anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta a seguito della costituzione di Parte_1 Parte_2 la cui domanda risarcitoria iure hereditatis – al di là del persistente Parte_3 riferimento, nelle conclusioni, ai danni “patiti dall'istante” (che è evidentemente il frutto di un mero refuso) – è sufficientemente chiara e determinata, e la cui qualità di eredi di Per_1 può desumersi dalla documentazione in atti, avuto riguardo non solo alla dichiarazione
[...] sostitutiva di atto di notorietà e alla denuncia di successione (aventi, di per sé, valenza meramente indiziaria), ma anche al certificato di morte del de cuius (nel quale è attestato che era sua moglie) e alle registrazioni audio prodotte dalla stessa Parte_1 convenuta (dalle quali emerge la conferma del fatto che e Parte_2 Pt_3 sono i due figli di e di .
[...] Persona_1 Parte_1
3. Quanto al merito, deve rilevarsi che gli attori, avendo coltivato la domanda originariamente proposta da ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/05 in qualità di Persona_1 terzo trasportato sul proprio veicolo (come tale, assimilabile a qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente: v. per tutte Cass., SS.UU., 35318/2022), avevano l'onere di provare che il de cuius fosse effettivamente trasportato sull'autovettura al momento del sinistro, e non ne fosse invece il conducente (come tale, privo – ai sensi dell'art. 129, co. 1, d.lgs. 209/05 – della possibilità di invocare i benefici del contratto di assicurazione).
4. Tale circostanza, all'esito dell'istruttoria espletata, non può ritenersi adeguatamente provata.
5. Giova anzitutto evidenziare che sia nel verbale di Pronto Soccorso (che l'attore aveva prodotto senza la prima pagina;
condotta, questa, senz'altro valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.), sia nella scheda di intervento redatta dagli operatori del 118 (v. il doc. 9, nonché la documentazione depositata in data 20/06/2024 a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.) non vi è alcun riferimento al fatto che alla guida del veicolo vi fosse la Pt_1 essendo stato riferito ai sanitari che l'evento era consistito in un “incidente in strada” e in particolare in uno scontro dell'auto contro un ostacolo fisso, in occasione del quale erano Per_ esplosi gli airbag e lo non indossava la cintura di sicurezza (sulla possibilità di valorizzare le incongruenze e le contraddizioni tra le allegazioni attoree e le risultanze del verbale di Pronto Soccorso, v. ex multis Cass. 2118/2022).
6. La stessa peraltro, nel colloquio con il perito della compagnia convenuta, Pt_1 pur affermando di esser stata alla guida al momento del sinistro, non ha saputo descrivere neppure sommariamente la dinamica dello stesso, limitandosi a riferire che l'autovettura era in moto ma non era ancora partita, e che all'uscita dal cancello avrebbe “sentito una botta” (v. la conversazione contenuta nel file audio di cui al doc. 6, nella quale la tra Pt_1
l'altro, afferma: “non lo so come è capitato”).
7. A supportare la tesi della convenuta secondo cui alla guida del veicolo vi fosse lo stesso vi sono anche le fotografie (che l'attore aveva prodotto in bianco e nero e in Persona_1 formato di bassa qualità: condotta, questa, parimenti valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2,
c.p.c.) allegate alla comparsa di costituzione e risposta, nelle quali (v. il doc. 2 di parte convenuta, e, in particolare, la fotografia denominata “29 IMG_E9531_0014.jpg”) si vede che sull'airbag lato guida vi sono vistose macchie di sangue, all'evidenza compatibili con le Per_ lesioni riportate dallo e non, invece, con quelle riferite dalla Peraltro, Pt_1 proprio con riferimento alle lesioni che la avrebbe asseritamente riportato in Pt_1 conseguenza del sinistro, si rinvengono in atti versioni notevolmente diverse, dal momento che: il figlio nel colloquio telefonico con il perito della compagnia Parte_2 convenuta (doc. 5 allegato alla comparsa), ha riferito che sua madre aveva dei “taglietti” e si era fatta male a una gamba, e che al Pronto Soccorso, in mancanza di un preventivo “triage”, la avrebbero “visitata di straforo”, senza rilasciarle però alcun documento (circostanza evidentemente inverosimile); il figlio nel colloquio telefonico con il perito Parte_3 della compagnia convenuta (doc. 6 allegato alla comparsa), ha invece affermato che a sua madre faceva male una mano, pur confermando che al Pronto Soccorso non le sarebbe stato rilasciato alcun referto;
nel medesimo colloquio telefonico, la stessa ha Pt_1 dichiarato di aver riportato lesioni a un dito e una mano, sulla quale “un ragazzo che stava lì” le avrebbe messo due punti senza però lasciare alcuna traccia documentale di tale intervento
(circostanza ancor più inverosimile). D'altra parte, l' ha Controparte_3 smentito le suddette ricostruzioni, attestando che la non risulta esser stata Pt_1 visitata – né, evidentemente, curata – presso il Pronto Soccorso nelle ore successive al sinistro
(v. il doc. 7 di parte convenuta).
8. Deve poi aggiungersi che nell'esporre all'operatrice telefonica del 118 la CP_4 dinamica del sinistro (doc. 8 di parte convenuta), ha affermato che suo cognato Persona_1 aveva “sbattuto con la macchina” mentre “tirava fuori la macchina dal garage”, senza fare alcun riferimento alla presenza – men che meno alla guida del veicolo – della e Pt_1 Per_ che tale dinamica è stata poi confermata dalla (come riferitale dallo il quale le CP_4 avrebbe detto che “non si ricordava come aveva fatto a sbagliare”, e dalla al Pt_1 perito della compagnia assicurativa, salva la successiva – e, invero, inspiegabile –
“ritrattazione” nella successiva chiamata da lei stessa effettuata poco dopo (v. i doc. 12 e 13 di parte convenuta).
9. Anche al fine di giustificare la presenza delle copiose macchie di sangue sull'airbag lato guida, la ha riferito al perito della compagnia convenuta che subito dopo Pt_1
l'impatto suo marito sarebbe svenuto cadendole sulle ginocchia, ma tale affermazione risulta smentita dal verbale di Pronto Soccorso, nel quale viene riportato che il paziente “nega perdita di coscienza”.
10. In un siffatto quadro probatorio, non appaiono sufficienti a supportare la tesi attorea le deposizioni rese all'udienza del 27/03/2024 dai vicini di casa e Parte_4 Testimone_1
Premesso, infatti, che è pacifico che entrambi non abbiano assistito al sinistro, essendo intervenuti solo dopo l'evento, e che, pertanto, non può escludersi che nelle more Per_1
(il quale, come detto, ha negato perdite di conoscenza) si fosse spostato sul lato
[...] passeggero prima del loro intervento, le loro deposizioni appaiono scarsamente attendibili anche perché in contrasto con la versione fornita dalla la quale ha dichiarato (v. Pt_1 ancora il doc. 6) di essere rimasta incastrata in macchina e di essere stata liberata proprio dai due vicini, i quali, invece, hanno riferito che al momento del loro arrivo la ra Pt_1 già uscita dal veicolo.
11. In definitiva, stante l'incertezza sull'effettiva dinamica del sinistro, che ridonda inevitabilmente a carico degli attori onerati della relativa prova (v. ex multis Cass.
20172/2024), la domanda risarcitoria deve essere integralmente rigettata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
13. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico degli attori, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della ogni altra difesa, Controparte_1 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 rifusione in favore della delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto
[...] emesso in corso di causa.
Terni, 14/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)