Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 8387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8387 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4504 del 2024, proposto da
AVV. LUCA TOZZI, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Toledo n. 323 presso lo studio legale Tozzi & Partners e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- COMUNE DI OTTAVIANO, non costituito in giudizio;
nei confronti
GPN S.r.l. e DM TECHNOLOGY S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania Napoli, Sezione Terza, n. 5946 del 27 settembre 2022, nella parte in cui ha condannato il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata – Sede di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente quale difensore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2865 del 7 aprile 2025 in tema di prova dell’attuale esecutività o del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, come successivamente adempiuta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RL LLOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, nella parte in cui il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata – Sede di Napoli (d’ora in seguito per brevità anche “Provveditorato”) è stato condannato al pagamento nei suoi confronti, quale difensore antistatario della Ecoce S.r.l., delle spese processuali, liquidate in “€ 3000,00 tremila/00”, oltre al pagamento, in solido con la DM Technology S.r.l., “del contributo unificato e degli accessori di legge”.
In dettaglio, il medesimo chiede che sia dichiarato l’obbligo del Provveditorato di provvedere al pagamento in suo favore della suddetta somma con i relativi accessori indicati in sentenza, disponendosi contestualmente la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione statale, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Provveditorato;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza di questo TAR azionata è esecutiva e passata in giudicato, come risulta da attestazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi di pagamento delle spese processuali derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe per quanto di interesse, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Provveditorato dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma liquidata nel suddetto titolo giudiziale per spese processuali (€ 3.000,00), maggiorata dell’importo del contributo unificato versato (€ 6.000,00) e delle voci accessorie di legge, ossia dell’IVA e del CPA nella misura legale nonché del rimborso spese generali nella misura del 15%;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Provveditorato, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e dell’importo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata – Sede di Napoli di dare esecuzione alla sentenza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 800,00 (ottocento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata – Sede di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL LLOL, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL LLOL |
IL SEGRETARIO