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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1278/2024 L.P. DE STEFANO VA contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; Con preso atto della costituzione di;
preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BERTOLINI ALESSANDRO per la parte ricorrente e dell'Avv. TOMASSINI ANDREA per parte resistente;
CP_3 C dalla D.ssa per conto di CP_4 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1278 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA DE STEFANO GI (C.F. = ), C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bertolini (C.F.: ), p.e.c. CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato nello studio Email_1
o De Maria n. 10, nonché presso il domicilio telematico dello stesso risultante dal registro ReGIndE “ rdineavvoca- Email_2 tigrosseto.com” in ordine a procura rilasciata su foglio nitamente al ricorso introduttivo. RICORRENTE E
(C.F./P.I. = ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, in qualità di Responsabile Gestione del Parte_1
Contenzioso , a ciò autorizzat eciale, autenticata per atto Notaio CP_5 [...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Per_1 [...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 001 Controparte_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni CP_6 Controparte_7 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Andrea Tomassini, c.f.
, con studio in Roma, via di Tor Firoenza n. 36, 0773/481618, domiciliata C.F._3 all'indirizzo pec: Email_3
RESISTENTE NONCHE'
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_2 in persona del Direttore p.t. Dott.ssa elettivamente domiciliata per la carica Controparte_9 presso la propria sede, sita in via Sab C: t), CP_8 Email_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa , dalla CP_4 dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionarie in ser edetto Controparte_10 CP_11 Ufficio, giusta delega a margine della memoria di parte. CHIAMATO IN CAUSA OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.9.2024 ha proposto opposizione alla Parte_2 intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 notificata in data 9 luglio 2024 recante una pretesa complessiva pari a € 341.875,58 di cui euro 20.635,25 inerente alla cartella di pagamento n. 125200900102702430000 emessa per un credito rivendicato dall' Controparte_8
. A sostegno della propria opposizione ha eccepito
[...]
a) la nullità e/o inefficacia della intimazione di pagamento in conseguenza della omessa notifica dell'atto ad esso presupposto (da intendersi individuato, delle conclusioni formulate in ricorso, sia nella cartella di pagamento n. 125200900102702430000 di euro 20.635,25 (in ricorso si afferma che "La intimazione di pagamento a cui si resiste trova fondamento, per quanto qui interessa, nella cartella di pagamento n. 125200900102702430000 in realtà mai notificata al ricorrente");
b) la prescrizione quinquennale del credito (questione apparentemente riferita al solo credito di cui alla cartella n. 12520090011066003001). Ha quindi concluso chiedendo "previa sospensione della intimazione di pagamento, disponga con decreto l'audizione delle parti e, previa verifica di eventuale conciliazione, ovvero, in alternativa, dichiarandosi competente, emetta sentenza sulle seguenti conclusioni 1. dichiararsi illegittimo e/o inefficace l'atto di intimazione di pagamento n. 125 2024 90050553 85/000 emesso da di per essere stato emesso Controparte_1 CP_8 in difetto di rituale ed efficace notifica della cartella di pagamento n. n. 12520090011066003001 da essa intimazione di pagamento presupposta;
2. dichiararsi comunque estinta per prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 1986/1981 la pretesa di euro 20.635,25 relativa alla suddetta cartella di pagamento n. 12520090011066003001; 3. condannare il creditore procedente, se ulteriormente resistente oltre l'udienza fissanda, a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio di opposizione, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e C.P.I. come per Legge".
si è costituita deducendo l'inammissibilità della domanda perché Controparte_1 on atto di citazione;
nel merito ha dedotto la regolarità della notifica (della cartella n. 125200900102702430000) in data 23.10.2015 ed assumendo essersi fondata acquiescenza riguardo ai restanti tioli. In ultimo ha eccepito la carenza di legittimazione passiva quanto alla prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12520090011066003001 assumendone la notifica in data 27.10.2009. Ha conseguentemente concluso chiedendo "
1. in via preliminare l'improcedibilità della domanda;
2. rigettare la richiesta di sospensione avanzata dal debitore;
3. rigettare l'opposizione;
4. in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento parziale, riconoscere l'efficacia dell'atto impugnato per le somme non contestate. Con vittoria di spese competenze ed onorari in via antistataria". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
, essendosi ritenuta proposta, con l'eccezione di prescri Controparte_8 questione attinente al merito della pretesa sulla quale va riconosciuta la legittimazione a contraddire dell'ente impositore. L' si è costituito chiedendo “- In via principale, CP_8 pronunciare la estromissione dell' di dal presente giudizio, stante il suo difetto di legittimazione CP_2 CP_8 passiva;
- In via subordinata, re il , per l'effetto, confermare la cartella esattoriale opposta, con Co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in favore della di - In via CP_8 ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale, esclu la da parte dell'Amministrazione resistente di qualsivoglia refusione di spese legali e processuali. Con vittoria di spese processuali da liquidarsi, ex art. 9 del D. Lgs n. 149/2015, in favore dell' Controparte_8
.
[...] rito il ricorso è parzialmente fondato. L'eccezione di eccezione di invalidità derivata della intimazione di pagamento per effetto per omessa notifica dell'atto presupposto (identificato nella cartella n. 125200900102702430000) è inammissibile. Costituisce orientamento consolidato che una tale opposizione attenendo alla regolarità della procedura di riscossione debba essere proposta nelle forme dell'art. 617 c.p.c. e 29 d.lgs 46/99 nonché nel corrispondente termine di venti giorni dalla notifica dell'atto. Nella specie il ricorrente riferisce di aver ricevuto la notifica dell''intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 in data 9 luglio 2024 ma introduce il giudizio con ricorso depositato solo in data 5.9.2024. La relativa domanda deve quindi dichiararsi inammissibile. In merito alla eccezione di prescrizione del credito di cui alla cartella n. 12520090011066003001 pari ad € 35.901,48 (di cui non può ritenersi contestata la notifica avendo il ricorrente limitato l'eccezione alla cartella di pagamento n. 125200900102702430000), che si assume eseguita in data 27.10.2009, si limita a dedurre la carenza di legittimazione passiva e a depositare precedenti CP_3 atti di intimazione tra cui intimazione n. 12520199005080954/000 formato il 27.9.2019 intimazione n. 12520219002415557/000 formata in data 17.12.2021 e intimazione n. 12520249005055385/000 formata il 28.6.2024 che pur riguardando (ad eccezione della prima) anche la cartella in questione (ovvero la cartella n. 12520090011066003001) devono ritenersi indiscutibilmente emessi oltre che formati in data successiva alla maturazione della prescrizione (avvenuta al più tardi in data 27.10.2014). Di tali intimazioni – che si assumevano avere efficacia interruttiva della prescrizione - non è stata peraltro neanche fornita prova della notifica. Se ne deve desumere l'estinzione per prescrizione del credito di € 35.901,48 portato dalla cartella n. 12520090011066003001 ancorché notificata in data 27.10.2009. L'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da riguardo alla questione della CP_3 prescrizione del credito appare per un verso fondata investendo essa il merito della pretesa e Con giustificando quindi l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore ( ). E tuttavia non vi è dubbio che la prescrizione del credito contributivo implichi anche l'illegittimità – quanto meno parziale - della intimazione di pagamento, la quale risulta emessa per un complessivo credito comprensivo anche di quello estinto portato dalla cartella n. 12520090011066003001. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto dichiarando la prescrizione del credito portato dalla predetta cartella e la conseguente parziale illegittimità della intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 notificata in data 9 luglio 2024 nella parte concernente la richiesta di pagamento della somma di € 35.901,48 portata dalla cartella di pagamento n. 12520090011066003001. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste nella misura liquidata in dispositivo a carico di (che sarebbe stata tenuta allo svolgimento dell'attività di riscossione mediante l'adozione CP_3 di atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione). Le spese di lite vanno invece compensate nei CP_1 riguardi dell'
P.Q.M.
. Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da DE STEFANO GI nei confronti di CP_1
ed e per l'effetto dichiara l'estinzione Controparte_1 ata artella di pagamento n. 125 2009 0011066003 001 e conseguentemente dichiara l'illegittimità parziale della intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 notificata in data 9 luglio 2024 nella parte concernente la richiesta di pagamento della predetta somma. CP_1 dichiara compensate per intero le spese di lite tra il ricorrente e l' condanna al pagamento delle spese in favore Controparte_1 del ricorre ensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 25 giougno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1278/2024 L.P. DE STEFANO VA contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; Con preso atto della costituzione di;
preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BERTOLINI ALESSANDRO per la parte ricorrente e dell'Avv. TOMASSINI ANDREA per parte resistente;
CP_3 C dalla D.ssa per conto di CP_4 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1278 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA DE STEFANO GI (C.F. = ), C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bertolini (C.F.: ), p.e.c. CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato nello studio Email_1
o De Maria n. 10, nonché presso il domicilio telematico dello stesso risultante dal registro ReGIndE “ rdineavvoca- Email_2 tigrosseto.com” in ordine a procura rilasciata su foglio nitamente al ricorso introduttivo. RICORRENTE E
(C.F./P.I. = ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, in qualità di Responsabile Gestione del Parte_1
Contenzioso , a ciò autorizzat eciale, autenticata per atto Notaio CP_5 [...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Per_1 [...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 001 Controparte_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni CP_6 Controparte_7 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Andrea Tomassini, c.f.
, con studio in Roma, via di Tor Firoenza n. 36, 0773/481618, domiciliata C.F._3 all'indirizzo pec: Email_3
RESISTENTE NONCHE'
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_2 in persona del Direttore p.t. Dott.ssa elettivamente domiciliata per la carica Controparte_9 presso la propria sede, sita in via Sab C: t), CP_8 Email_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa , dalla CP_4 dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionarie in ser edetto Controparte_10 CP_11 Ufficio, giusta delega a margine della memoria di parte. CHIAMATO IN CAUSA OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.9.2024 ha proposto opposizione alla Parte_2 intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 notificata in data 9 luglio 2024 recante una pretesa complessiva pari a € 341.875,58 di cui euro 20.635,25 inerente alla cartella di pagamento n. 125200900102702430000 emessa per un credito rivendicato dall' Controparte_8
. A sostegno della propria opposizione ha eccepito
[...]
a) la nullità e/o inefficacia della intimazione di pagamento in conseguenza della omessa notifica dell'atto ad esso presupposto (da intendersi individuato, delle conclusioni formulate in ricorso, sia nella cartella di pagamento n. 125200900102702430000 di euro 20.635,25 (in ricorso si afferma che "La intimazione di pagamento a cui si resiste trova fondamento, per quanto qui interessa, nella cartella di pagamento n. 125200900102702430000 in realtà mai notificata al ricorrente");
b) la prescrizione quinquennale del credito (questione apparentemente riferita al solo credito di cui alla cartella n. 12520090011066003001). Ha quindi concluso chiedendo "previa sospensione della intimazione di pagamento, disponga con decreto l'audizione delle parti e, previa verifica di eventuale conciliazione, ovvero, in alternativa, dichiarandosi competente, emetta sentenza sulle seguenti conclusioni 1. dichiararsi illegittimo e/o inefficace l'atto di intimazione di pagamento n. 125 2024 90050553 85/000 emesso da di per essere stato emesso Controparte_1 CP_8 in difetto di rituale ed efficace notifica della cartella di pagamento n. n. 12520090011066003001 da essa intimazione di pagamento presupposta;
2. dichiararsi comunque estinta per prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 1986/1981 la pretesa di euro 20.635,25 relativa alla suddetta cartella di pagamento n. 12520090011066003001; 3. condannare il creditore procedente, se ulteriormente resistente oltre l'udienza fissanda, a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio di opposizione, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e C.P.I. come per Legge".
si è costituita deducendo l'inammissibilità della domanda perché Controparte_1 on atto di citazione;
nel merito ha dedotto la regolarità della notifica (della cartella n. 125200900102702430000) in data 23.10.2015 ed assumendo essersi fondata acquiescenza riguardo ai restanti tioli. In ultimo ha eccepito la carenza di legittimazione passiva quanto alla prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12520090011066003001 assumendone la notifica in data 27.10.2009. Ha conseguentemente concluso chiedendo "
1. in via preliminare l'improcedibilità della domanda;
2. rigettare la richiesta di sospensione avanzata dal debitore;
3. rigettare l'opposizione;
4. in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento parziale, riconoscere l'efficacia dell'atto impugnato per le somme non contestate. Con vittoria di spese competenze ed onorari in via antistataria". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con l'
[...]
, essendosi ritenuta proposta, con l'eccezione di prescri Controparte_8 questione attinente al merito della pretesa sulla quale va riconosciuta la legittimazione a contraddire dell'ente impositore. L' si è costituito chiedendo “- In via principale, CP_8 pronunciare la estromissione dell' di dal presente giudizio, stante il suo difetto di legittimazione CP_2 CP_8 passiva;
- In via subordinata, re il , per l'effetto, confermare la cartella esattoriale opposta, con Co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in favore della di - In via CP_8 ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale, esclu la da parte dell'Amministrazione resistente di qualsivoglia refusione di spese legali e processuali. Con vittoria di spese processuali da liquidarsi, ex art. 9 del D. Lgs n. 149/2015, in favore dell' Controparte_8
.
[...] rito il ricorso è parzialmente fondato. L'eccezione di eccezione di invalidità derivata della intimazione di pagamento per effetto per omessa notifica dell'atto presupposto (identificato nella cartella n. 125200900102702430000) è inammissibile. Costituisce orientamento consolidato che una tale opposizione attenendo alla regolarità della procedura di riscossione debba essere proposta nelle forme dell'art. 617 c.p.c. e 29 d.lgs 46/99 nonché nel corrispondente termine di venti giorni dalla notifica dell'atto. Nella specie il ricorrente riferisce di aver ricevuto la notifica dell''intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 in data 9 luglio 2024 ma introduce il giudizio con ricorso depositato solo in data 5.9.2024. La relativa domanda deve quindi dichiararsi inammissibile. In merito alla eccezione di prescrizione del credito di cui alla cartella n. 12520090011066003001 pari ad € 35.901,48 (di cui non può ritenersi contestata la notifica avendo il ricorrente limitato l'eccezione alla cartella di pagamento n. 125200900102702430000), che si assume eseguita in data 27.10.2009, si limita a dedurre la carenza di legittimazione passiva e a depositare precedenti CP_3 atti di intimazione tra cui intimazione n. 12520199005080954/000 formato il 27.9.2019 intimazione n. 12520219002415557/000 formata in data 17.12.2021 e intimazione n. 12520249005055385/000 formata il 28.6.2024 che pur riguardando (ad eccezione della prima) anche la cartella in questione (ovvero la cartella n. 12520090011066003001) devono ritenersi indiscutibilmente emessi oltre che formati in data successiva alla maturazione della prescrizione (avvenuta al più tardi in data 27.10.2014). Di tali intimazioni – che si assumevano avere efficacia interruttiva della prescrizione - non è stata peraltro neanche fornita prova della notifica. Se ne deve desumere l'estinzione per prescrizione del credito di € 35.901,48 portato dalla cartella n. 12520090011066003001 ancorché notificata in data 27.10.2009. L'eccezione di carenza di legittimazione sollevata da riguardo alla questione della CP_3 prescrizione del credito appare per un verso fondata investendo essa il merito della pretesa e Con giustificando quindi l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore ( ). E tuttavia non vi è dubbio che la prescrizione del credito contributivo implichi anche l'illegittimità – quanto meno parziale - della intimazione di pagamento, la quale risulta emessa per un complessivo credito comprensivo anche di quello estinto portato dalla cartella n. 12520090011066003001. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto dichiarando la prescrizione del credito portato dalla predetta cartella e la conseguente parziale illegittimità della intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 notificata in data 9 luglio 2024 nella parte concernente la richiesta di pagamento della somma di € 35.901,48 portata dalla cartella di pagamento n. 12520090011066003001. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste nella misura liquidata in dispositivo a carico di (che sarebbe stata tenuta allo svolgimento dell'attività di riscossione mediante l'adozione CP_3 di atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione). Le spese di lite vanno invece compensate nei CP_1 riguardi dell'
P.Q.M.
. Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da DE STEFANO GI nei confronti di CP_1
ed e per l'effetto dichiara l'estinzione Controparte_1 ata artella di pagamento n. 125 2009 0011066003 001 e conseguentemente dichiara l'illegittimità parziale della intimazione di pagamento n. 12520249005055385/000 notificata in data 9 luglio 2024 nella parte concernente la richiesta di pagamento della predetta somma. CP_1 dichiara compensate per intero le spese di lite tra il ricorrente e l' condanna al pagamento delle spese in favore Controparte_1 del ricorre ensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 25 giougno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO