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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, NA RC, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro nr. 468-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e dall'avv.to Alessandra
Bacci, giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.09.2025,
ricorrente
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Umfahrungsstrasse n. 31\a in 39057 Appiano (BZ), P.IVA P.IVA_1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 5 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la società , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Umfahrungsstrasse n. 31\a in 39057 Appiano (BZ),
P.IVA , al pagamento della somma di€ 287,00 per la causali indicati in P.IVA_1
narrativa nonché della mensilità di febbraio 2025 in poi e quelle maturate in corso di causa,
in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.9.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva Controparte_1
provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità di gennaio 2025, precisando che dal mese di febbraio 2025 la convenuta aveva omesso l'invio delle denunce mensili;
concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 287,00.- per il mese di gennaio.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
14.10.2025 il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali;
infine, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del 28.11.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
pagina 3 di 5 In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 287,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità di gennaio 2025. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 287,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni pagina 4 di 5 trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 468/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 2.9.2025 dalla contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Pt_1
287,00-, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data
2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 339,00.-.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cpa sulle voci gravate per legge.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA RC
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, NA RC, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro nr. 468-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e dall'avv.to Alessandra
Bacci, giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.09.2025,
ricorrente
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Umfahrungsstrasse n. 31\a in 39057 Appiano (BZ), P.IVA P.IVA_1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 5 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la società , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Umfahrungsstrasse n. 31\a in 39057 Appiano (BZ),
P.IVA , al pagamento della somma di€ 287,00 per la causali indicati in P.IVA_1
narrativa nonché della mensilità di febbraio 2025 in poi e quelle maturate in corso di causa,
in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.9.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva Controparte_1
provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità di gennaio 2025, precisando che dal mese di febbraio 2025 la convenuta aveva omesso l'invio delle denunce mensili;
concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 287,00.- per il mese di gennaio.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
14.10.2025 il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali;
infine, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del 28.11.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
pagina 3 di 5 In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 287,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità di gennaio 2025. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 287,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni pagina 4 di 5 trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 468/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 2.9.2025 dalla contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Pt_1
287,00-, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data
2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 339,00.-.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cpa sulle voci gravate per legge.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA RC
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