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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2530 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.07.1977, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Pillon e Sara Napoleoni, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 71, presso lo studio dell'avv. Simone Pillon (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Egidia Guarducci e
Pietro Gigliotti, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n. 39, pagina 1 di 12 presso lo studio dei suoi difensori (pec: e Email_2
; Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 7.6.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio la coniuge , esponendo: di avere contratto con Controparte_1
lei matrimonio a Massa Martana (PG) il 27.09.2014; che dall'unione nasceva il
27.11.2014 la figlia che con decreto di omologa del 15.2.2022 era stata Per_1
omologata la separazione consensuale tra i coniugi prevedendo l'affidamento condiviso della minore, con tempi di permanenza paritari, a settimane alterne, presso ciascuno e mantenimento diretto.
Ha aggiunto di aver promosso un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, relativamente all'affido e collocamento della figlia minore, evidenziando, non solo la trascuratezza della minore durante il periodo di permanenza con la madre, sia dal punto di vista igienico-sanitario sia scolastico, ma anche l'insorgenza di atteggiamenti sessualizzati della figlia, come toccarsi il petto ammiccando e chiedere al padre di “toccarle la pisellina”. Il ricorrente, in particolare, ha riferito di aver scoperto che la bambina era in possesso di un cellulare della madre sul quale pagina 2 di 12 erano presenti centinaia di foto pornografiche (immagini di nudo) ritraenti la SI.ra
; che dopo aver dato incarico alla ditta “ConSIlio e Innovazioni srl” per CP_1
redigere una perizia, aveva quindi chiesto l'affido esclusivo (rafforzato) della minore con collocamento presso di lui;
che il procedimento di modifica era pendente, in fase istruttoria, e con ordinanza del 25 gennaio 2023 era stato disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali di Corciano del nucleo familiare, con invito alle parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sotto il profilo economico, il ricorrente ha riferito che nulla era cambiato rispetto alla separazione, essendo i coniugi economicamente indipendenti;
ha dichiarato di svolgere attività libero professionale sul settore informatico in modalità smart working;
di non essere più dipendente della società con cui lavorava al momento della separazione, ma di essere in procinto di costituire una società di servizi;
mentre la SI.ra risultava consulente libera professionista nel settore CP_1
fiscale con autonoma partita iva.
Ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quanto alle condizioni accessorie, l'affido esclusivo e collocamento della minore presso di sé con incontri protetti con la madre;
e in via subordinata, fermo l'affido esclusivo, possibilità per la madre di vedere e tenere la figlia a week end alternati;
in via subordinata, in caso di conferma dell'affido condiviso, la collocazione prevalente presso la sua abitazione, con possibilità per la madre di vedere e tenere la figlia a week end alternati, un giorno durante la settimana in cui la teneva nel fine settimana e due giorni nella settimana in cui il fine settimana la bambina rimaneva con il padre;
in via ulteriormente subordinata, in caso di conferma di affido condiviso e collocazione alternata, con residenza presso il padre, la consegna della pagina 3 di 12 bambina il venerdì all'uscita di scuola o, in caso di vacanza, nella prima mattinata;
mantenimento in forma diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
4.11.2023, contestando la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso. Ha dedotto in particolare di aver a sua volta chiesto la modifica delle condizioni di separazione, sussistendo una serie di criticità nel regime attuale, consistenti essenzialmente nella incomunicabilità della coppia genitoriale e nel tentativo del marito e della sua nuova compagna di demolire la figura materna, oltre al disagio vissuto da proprio Per_1
per la presenza di tale nuova compagna e della figlia , di poco più grande Per_2
di lei, nella ex casa familiare. La resistente ha contestato di aver tenuto condotte trascuranti o addirittura maltrattanti nei confronti della minore, esponendo che la denuncia querela presentata dall'ex coniuge era stata archiviata;
ha riferito che le riproduzioni fotografiche appartenevano agli anni di matrimonio e rientravano in una sorta di gioco di coppia tra lei e il marito che reciprocamente si scambiavano foto in atteggiamenti più o meno provocanti. Ha aggiunto che dopo il ricorso divorzile, il marito aveva proposto ricorso ex art. 473 bis 40-41 cpc, corredato da denuncia-querela, esponendo condotte maltrattanti da parte della madre nei confronti della figlia, con percosse, calci, schiaffi;
ha riferito che nell'ambito di tale procedimento erano stati attivati i servizi sociali che avevano relazionato sul nucleo familiare, evidenziando tra l'altro la difficoltà di nel condividere la Per_1
quotidianità con la compagna del padre e la figlia;
la chiusura comunicativa tra i due contesti di vita della minore;
e la non adeguatezza del collocamento alternato ai bisogni della bambina. Ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di visita pagina 4 di 12 del padre, contributo paterno di mantenimento di € 350,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., e disposta la riunione del procedimento n. RG 3589/2023 al presente procedimento, all'esito dell'udienza del
7.12.2023, il giudice disponeva l'acquisizione dell'audio dell'ascolto della minore svolto nel fascicolo 3589/23, rinviando la causa e invitando la
[...]
a depositare copia del supporto Parte_2
informatico contenente l'audioregistrazione dell'ascolto effettuato il 14.11.2023.
Con provvedimento del 15.12.2023, verificata la trasmissione della registrazione audio dell'ascolto della minore, veniva disposta l'acquisizione di copia dei disegni realizzati dalla minore nel corso dell'attività di valutazione affidata al servizio SREE dell'ASL Umbria 1.
All'esito dell'udienza del 21.12.2023, il giudice si riservava sui provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Nelle more, il ricorrente depositava una nuova istanza, chiedendo “l'emissione di provvedimenti che tutelino la bambina e la pongano in una situazione di sicurezza, stante il reiterarsi di situazioni pregiudizievoli documentate”, riferendo che la figlia avrebbe palesato disagio nel rapporto con la madre, rifiutandosi ad esempio di salutarla alla recita scolastica, riferendo di episodi di aggressione con urla e percosse – avvenute nei giorni 8, 10 e 12 gennaio, dopo che l'educatrice domiciliare era andata via – raccontando in un tema scolastico che la madre la percuoterebbe senza motivo e di avere molta paura delle sue “urla da strega” e “scatti da matta”.
Con ordinanza del 17.1.2024, il giudice sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, nominando tutore della minore l'avv. CP_2
pagina 5 di 12 disponeva l'affido al Servizio Sociale del Comune di Corciano, con CP_3
prosecuzione del monitoraggio della situazione della minore, e del servizio di educativa domiciliare presso le due abitazioni;
attribuiva ai genitori collocatari il potere di adottare le scelte di ordinaria amministrazione, e al tutore le scelte di straordinaria amministrazione;
disponeva la presa in carico della minore presso i servizi specialistici dell'USL Umbria 1 per un supporto psicologico;
incaricava i servizi sociali affidatari di svolgere un'approfondita indagine sulla esistenza di ulteriori familiari di (es. nonni, zii), riferendo nel più breve tempo possibile Per_1
sulla loro idoneità e sulla relazione dai medesimi instaurata con disponeva Per_1
il collocamento provvisorio presso l'abitazione della madre, con svolgimento da parte dei servizi degli opportuni accertamenti, anche tramite accessi non previamente comunicati, circa il benessere psicofisico della minore, riferendo immediatamente al giudice in caso di accertato grave pericolo per l'incolumità fisica per la minore i servizi sociali, ferma la possibilità di adottare gli interventi ex art. 403 c.c.; regolamentava il diritto di visita del padre per due pomeriggi ogni settimana, e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino al riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina;
poneva a carico del padre assegno di mantenimento di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria per la valutazione delle competenze genitoriali delle parti e per la valutazione psicologica della minore, nominava CTU la dott.ssa formulando il quesito e Persona_3
rinviando la causa per il prosieguo.
Venivano acquisiti i certificati del casellario e dei carichi pendenti, attestazione ex art. 335 c.p.c., e gli atti relativi al proc. pen. n. RGNR 5255/23.
pagina 6 di 12 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'11.5.2024 l'avv. CP_4
tutrice della minore, riferendo che la Corte d'Appello di Perugia aveva
[...]
rigettato il reclamo presentato dal SI. avverso l'ordinanza del 17.1.2024; Parte_1
e dopo aver esposto lo stato di malessere vissuto dalla minore anche alla luce di quanto emerso dall'ascolto della minore da parte del servizio specialistico, chiedeva la conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza del 17.1.2024.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Corciano del 24.6.2024, venivano trasmessi l'11.7.2024 gli atti dei procedimenti penali n. 5233/23, 523/23,
5193/23, per i quali era stata rispettivamente disposta l'archiviazione dei procedimenti.
In data 17.7.2024 venivano depositate l'osservazione delle relazioni diadiche e la relazione di consulenza tecnica d'ufficio da parte della CTU nominata dott.ssa
. Persona_4
A seguito di istanza urgente della tutrice del 18.7.2024 per la modifica dei provvedimenti relativi alla minore alla luce delle risultanze della Ctu che aveva evidenziato il rischio di deriva psicopatologica della minore derivante dal vigente assetto di frequentazione della figlia con il padre, si apriva il procedimento cautelare n. RG 2530-1/23, nel cui ambito, con decreto inaudita altera parte del 21.7.2024, veniva disposto l'avvio immediato di un trattamento psicoterapeutico per la minore con un professionista psicoterapeuta infantile con incarico da parte della tutrice e con oneri economici posti a carico dei genitori della minore nella misura del 50% ciascuno;
veniva revocata l'ordinanza del 17.1.2024 nella parte in cui regolava tempi e modalità di frequentazione di con il padre e, conseguentemente veniva Per_1
disposto l'avvio immediato di incontri della minore con il padre in forma protetta-
pagina 7 di 12 assistita in spazio neutro per la durata di due ore a settimana e per un periodo non inferiore ad 8 mesi;
veniva incaricato il Servizio di Neuropsichiatria infantile della
Ausl Umbria1 di svolgere l'attività di coordinamento degli incontri nell'ambito del quale si sarebbero decisi i tempi del progetto, le modalità di attuazione, la frequenza e gli obiettivi, con riunioni di coordinamento mensili, tanto nella fase di progettazione che di realizzazione, condiviso con il Servizio Sociale e con il Servizio
Specialistico; veniva disposto che, per permettere gli incontri della minore con il padre, le vacanze estive di 15 giorni con la madre avrebbero potuto svolgersi anche in modo non consecutivo;
veniva disposta la prosecuzione dell'affido della minore al
Servizio Sociale del Comune di Corciano ed il collocamento presso la madre, con prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna con gli obiettivi indicati dal CTU, e relazioni periodiche da depositarsi ogni 3 mesi;
venivano invitati entrambi i genitori a effettuare un percorso personale di psicoterapia personale come indicato in CTU;
veniva fissata l'udienza di comparizione per la conferma, revoca o modifica del decreto.
A seguito della costituzione delle parti, all'esito dell'udienza del 20.8.2024, con ordinanza ex art. 473bis.15 c.p.c. e 473bis.23 c.p.c. del 22.8.2024, veniva confermato integralmente il decreto del 21.7.2024, e a integrazione dello stesso, veniva previsto che laddove gli incontri padre-figlia non potessero essere attivati immediatamente dal Servizio Sociale, lo stesso si sarebbe dovuto coordinare con il
Servizio Specialistico per lo svolgimento iniziale degli incontri presso quest'ultimo servizio;
veniva disposto che il padre potesse effettuare chiamate/video chiamate alla figlia solo alla presenza dell'operatore del servizio di educativa domiciliare presso la casa materna, nei giorni del mercoledì dalle 14 alle 16.30, e il venerdì dalle 16:00-
pagina 8 di 12 16:30 alle 18:00, fermo restando che nei report dell'educativa domiciliare si sarebbe dovuto dare conto dell'andamento di tali contatti e dell'atteggiamento generale di venivano fissati termini per il deposito delle rispettive relazioni al Servizio Per_1
Sociale e al Servizio Specialistico sull'avvio dei nuovi incontri padre-figlia e sul loro andamento;
alla Tutrice sull'eventuale avvio del trattamento psicoterapeutico per la minore con una professionista psicoterapeuta infantile;
al Servizio di educativa domiciliare, anche circa i contatti telefonici padre-figlia; nonchè relazione sull'eventuale avvio da parte dei coniugi di un percorso personale di psicoterapia.
Nell'ambito del procedimento ordinario, venivano acquisite le relazioni del Servizio
Specialistico del 6.9.2024, e del Servizio Sociale di Corciano del 9.9.2024, con relativa integrazione del 16.9.2024, relazione della tutrice del 13.9.2024, relazione della SI.ra del 13.9.2024, e all'esito dell'udienza del 17.9.2024, Controparte_1
venivano autorizzati l'Avv. Pillon e l'Avv. Guarducci al deposito della documentazione esibita in cartaceo con riferimento allo spazio neutro, con riserva su tutte le altre richieste formulate dalle parti.
A seguito di istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. con cui la resistente chiedeva contributo paterno di mantenimento pari a € 500,00, percezione integrale in suo favore di assegno unico, e autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica della figlia presso di sé, si apriva il procedimento cautelare 2530-2/23, tutt'ora pendente, ove, costituite le parti, all'esito dell'udienza del 15.4.2025, il giudice, rilevando la necessità di integrare la documentazione in atti, ordinava il deposito di documentazione reddituale, estratti conto, titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili e di quote sociali, polizze o strumenti di investimento mobiliare, e visure ipotecarie.
pagina 9 di 12 Nell'ambito del procedimento ordinario, acquisite le relazioni del Servizio Sociale di
Corciano di aggiornamento sul servizio di educativa domiciliare del 24.11.2024, sulla tutela della minore del 10.3.2025, con l'allegata relazione dell'educatrice sugli incontri protetti, la relazione del Servizio Specialistico sul trattamento psicoterapico della minore del 5.3.2025, la relazione della tutrice del 6.3.2025, la relazione psicoterapica relativa al ricorrente del 10.4.2025, all'esito dell'udienza del
15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio sulla sola questione di stato.
****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2 legge 1.12.70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione e il tenore delle difese delle parti rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della
L. 898/70, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione.
pagina 10 di 12 Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa
Martana, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Le parti saranno rimesse davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa
Martana (PG) il 27.9.2014, tra nato a [...] il Parte_1
24.07.1977, e , nata a [...] il [...], trascritto sul Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa Martana (PG) al n. 38, parte II, S. A, anno 2014, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
3) Spese con la sentenza definitiva.
pagina 11 di 12 Perugia, 20/06/2025
Il Giudice estensore
dott. Elena Stramaccioni
Il Presidente
dott. Loredana Giglio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2530 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.07.1977, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Pillon e Sara Napoleoni, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 71, presso lo studio dell'avv. Simone Pillon (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Egidia Guarducci e
Pietro Gigliotti, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n. 39, pagina 1 di 12 presso lo studio dei suoi difensori (pec: e Email_2
; Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 7.6.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio la coniuge , esponendo: di avere contratto con Controparte_1
lei matrimonio a Massa Martana (PG) il 27.09.2014; che dall'unione nasceva il
27.11.2014 la figlia che con decreto di omologa del 15.2.2022 era stata Per_1
omologata la separazione consensuale tra i coniugi prevedendo l'affidamento condiviso della minore, con tempi di permanenza paritari, a settimane alterne, presso ciascuno e mantenimento diretto.
Ha aggiunto di aver promosso un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, relativamente all'affido e collocamento della figlia minore, evidenziando, non solo la trascuratezza della minore durante il periodo di permanenza con la madre, sia dal punto di vista igienico-sanitario sia scolastico, ma anche l'insorgenza di atteggiamenti sessualizzati della figlia, come toccarsi il petto ammiccando e chiedere al padre di “toccarle la pisellina”. Il ricorrente, in particolare, ha riferito di aver scoperto che la bambina era in possesso di un cellulare della madre sul quale pagina 2 di 12 erano presenti centinaia di foto pornografiche (immagini di nudo) ritraenti la SI.ra
; che dopo aver dato incarico alla ditta “ConSIlio e Innovazioni srl” per CP_1
redigere una perizia, aveva quindi chiesto l'affido esclusivo (rafforzato) della minore con collocamento presso di lui;
che il procedimento di modifica era pendente, in fase istruttoria, e con ordinanza del 25 gennaio 2023 era stato disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali di Corciano del nucleo familiare, con invito alle parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sotto il profilo economico, il ricorrente ha riferito che nulla era cambiato rispetto alla separazione, essendo i coniugi economicamente indipendenti;
ha dichiarato di svolgere attività libero professionale sul settore informatico in modalità smart working;
di non essere più dipendente della società con cui lavorava al momento della separazione, ma di essere in procinto di costituire una società di servizi;
mentre la SI.ra risultava consulente libera professionista nel settore CP_1
fiscale con autonoma partita iva.
Ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quanto alle condizioni accessorie, l'affido esclusivo e collocamento della minore presso di sé con incontri protetti con la madre;
e in via subordinata, fermo l'affido esclusivo, possibilità per la madre di vedere e tenere la figlia a week end alternati;
in via subordinata, in caso di conferma dell'affido condiviso, la collocazione prevalente presso la sua abitazione, con possibilità per la madre di vedere e tenere la figlia a week end alternati, un giorno durante la settimana in cui la teneva nel fine settimana e due giorni nella settimana in cui il fine settimana la bambina rimaneva con il padre;
in via ulteriormente subordinata, in caso di conferma di affido condiviso e collocazione alternata, con residenza presso il padre, la consegna della pagina 3 di 12 bambina il venerdì all'uscita di scuola o, in caso di vacanza, nella prima mattinata;
mantenimento in forma diretta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
4.11.2023, contestando la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso. Ha dedotto in particolare di aver a sua volta chiesto la modifica delle condizioni di separazione, sussistendo una serie di criticità nel regime attuale, consistenti essenzialmente nella incomunicabilità della coppia genitoriale e nel tentativo del marito e della sua nuova compagna di demolire la figura materna, oltre al disagio vissuto da proprio Per_1
per la presenza di tale nuova compagna e della figlia , di poco più grande Per_2
di lei, nella ex casa familiare. La resistente ha contestato di aver tenuto condotte trascuranti o addirittura maltrattanti nei confronti della minore, esponendo che la denuncia querela presentata dall'ex coniuge era stata archiviata;
ha riferito che le riproduzioni fotografiche appartenevano agli anni di matrimonio e rientravano in una sorta di gioco di coppia tra lei e il marito che reciprocamente si scambiavano foto in atteggiamenti più o meno provocanti. Ha aggiunto che dopo il ricorso divorzile, il marito aveva proposto ricorso ex art. 473 bis 40-41 cpc, corredato da denuncia-querela, esponendo condotte maltrattanti da parte della madre nei confronti della figlia, con percosse, calci, schiaffi;
ha riferito che nell'ambito di tale procedimento erano stati attivati i servizi sociali che avevano relazionato sul nucleo familiare, evidenziando tra l'altro la difficoltà di nel condividere la Per_1
quotidianità con la compagna del padre e la figlia;
la chiusura comunicativa tra i due contesti di vita della minore;
e la non adeguatezza del collocamento alternato ai bisogni della bambina. Ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di visita pagina 4 di 12 del padre, contributo paterno di mantenimento di € 350,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., e disposta la riunione del procedimento n. RG 3589/2023 al presente procedimento, all'esito dell'udienza del
7.12.2023, il giudice disponeva l'acquisizione dell'audio dell'ascolto della minore svolto nel fascicolo 3589/23, rinviando la causa e invitando la
[...]
a depositare copia del supporto Parte_2
informatico contenente l'audioregistrazione dell'ascolto effettuato il 14.11.2023.
Con provvedimento del 15.12.2023, verificata la trasmissione della registrazione audio dell'ascolto della minore, veniva disposta l'acquisizione di copia dei disegni realizzati dalla minore nel corso dell'attività di valutazione affidata al servizio SREE dell'ASL Umbria 1.
All'esito dell'udienza del 21.12.2023, il giudice si riservava sui provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Nelle more, il ricorrente depositava una nuova istanza, chiedendo “l'emissione di provvedimenti che tutelino la bambina e la pongano in una situazione di sicurezza, stante il reiterarsi di situazioni pregiudizievoli documentate”, riferendo che la figlia avrebbe palesato disagio nel rapporto con la madre, rifiutandosi ad esempio di salutarla alla recita scolastica, riferendo di episodi di aggressione con urla e percosse – avvenute nei giorni 8, 10 e 12 gennaio, dopo che l'educatrice domiciliare era andata via – raccontando in un tema scolastico che la madre la percuoterebbe senza motivo e di avere molta paura delle sue “urla da strega” e “scatti da matta”.
Con ordinanza del 17.1.2024, il giudice sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, nominando tutore della minore l'avv. CP_2
pagina 5 di 12 disponeva l'affido al Servizio Sociale del Comune di Corciano, con CP_3
prosecuzione del monitoraggio della situazione della minore, e del servizio di educativa domiciliare presso le due abitazioni;
attribuiva ai genitori collocatari il potere di adottare le scelte di ordinaria amministrazione, e al tutore le scelte di straordinaria amministrazione;
disponeva la presa in carico della minore presso i servizi specialistici dell'USL Umbria 1 per un supporto psicologico;
incaricava i servizi sociali affidatari di svolgere un'approfondita indagine sulla esistenza di ulteriori familiari di (es. nonni, zii), riferendo nel più breve tempo possibile Per_1
sulla loro idoneità e sulla relazione dai medesimi instaurata con disponeva Per_1
il collocamento provvisorio presso l'abitazione della madre, con svolgimento da parte dei servizi degli opportuni accertamenti, anche tramite accessi non previamente comunicati, circa il benessere psicofisico della minore, riferendo immediatamente al giudice in caso di accertato grave pericolo per l'incolumità fisica per la minore i servizi sociali, ferma la possibilità di adottare gli interventi ex art. 403 c.c.; regolamentava il diritto di visita del padre per due pomeriggi ogni settimana, e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino al riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina;
poneva a carico del padre assegno di mantenimento di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria per la valutazione delle competenze genitoriali delle parti e per la valutazione psicologica della minore, nominava CTU la dott.ssa formulando il quesito e Persona_3
rinviando la causa per il prosieguo.
Venivano acquisiti i certificati del casellario e dei carichi pendenti, attestazione ex art. 335 c.p.c., e gli atti relativi al proc. pen. n. RGNR 5255/23.
pagina 6 di 12 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'11.5.2024 l'avv. CP_4
tutrice della minore, riferendo che la Corte d'Appello di Perugia aveva
[...]
rigettato il reclamo presentato dal SI. avverso l'ordinanza del 17.1.2024; Parte_1
e dopo aver esposto lo stato di malessere vissuto dalla minore anche alla luce di quanto emerso dall'ascolto della minore da parte del servizio specialistico, chiedeva la conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza del 17.1.2024.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Corciano del 24.6.2024, venivano trasmessi l'11.7.2024 gli atti dei procedimenti penali n. 5233/23, 523/23,
5193/23, per i quali era stata rispettivamente disposta l'archiviazione dei procedimenti.
In data 17.7.2024 venivano depositate l'osservazione delle relazioni diadiche e la relazione di consulenza tecnica d'ufficio da parte della CTU nominata dott.ssa
. Persona_4
A seguito di istanza urgente della tutrice del 18.7.2024 per la modifica dei provvedimenti relativi alla minore alla luce delle risultanze della Ctu che aveva evidenziato il rischio di deriva psicopatologica della minore derivante dal vigente assetto di frequentazione della figlia con il padre, si apriva il procedimento cautelare n. RG 2530-1/23, nel cui ambito, con decreto inaudita altera parte del 21.7.2024, veniva disposto l'avvio immediato di un trattamento psicoterapeutico per la minore con un professionista psicoterapeuta infantile con incarico da parte della tutrice e con oneri economici posti a carico dei genitori della minore nella misura del 50% ciascuno;
veniva revocata l'ordinanza del 17.1.2024 nella parte in cui regolava tempi e modalità di frequentazione di con il padre e, conseguentemente veniva Per_1
disposto l'avvio immediato di incontri della minore con il padre in forma protetta-
pagina 7 di 12 assistita in spazio neutro per la durata di due ore a settimana e per un periodo non inferiore ad 8 mesi;
veniva incaricato il Servizio di Neuropsichiatria infantile della
Ausl Umbria1 di svolgere l'attività di coordinamento degli incontri nell'ambito del quale si sarebbero decisi i tempi del progetto, le modalità di attuazione, la frequenza e gli obiettivi, con riunioni di coordinamento mensili, tanto nella fase di progettazione che di realizzazione, condiviso con il Servizio Sociale e con il Servizio
Specialistico; veniva disposto che, per permettere gli incontri della minore con il padre, le vacanze estive di 15 giorni con la madre avrebbero potuto svolgersi anche in modo non consecutivo;
veniva disposta la prosecuzione dell'affido della minore al
Servizio Sociale del Comune di Corciano ed il collocamento presso la madre, con prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna con gli obiettivi indicati dal CTU, e relazioni periodiche da depositarsi ogni 3 mesi;
venivano invitati entrambi i genitori a effettuare un percorso personale di psicoterapia personale come indicato in CTU;
veniva fissata l'udienza di comparizione per la conferma, revoca o modifica del decreto.
A seguito della costituzione delle parti, all'esito dell'udienza del 20.8.2024, con ordinanza ex art. 473bis.15 c.p.c. e 473bis.23 c.p.c. del 22.8.2024, veniva confermato integralmente il decreto del 21.7.2024, e a integrazione dello stesso, veniva previsto che laddove gli incontri padre-figlia non potessero essere attivati immediatamente dal Servizio Sociale, lo stesso si sarebbe dovuto coordinare con il
Servizio Specialistico per lo svolgimento iniziale degli incontri presso quest'ultimo servizio;
veniva disposto che il padre potesse effettuare chiamate/video chiamate alla figlia solo alla presenza dell'operatore del servizio di educativa domiciliare presso la casa materna, nei giorni del mercoledì dalle 14 alle 16.30, e il venerdì dalle 16:00-
pagina 8 di 12 16:30 alle 18:00, fermo restando che nei report dell'educativa domiciliare si sarebbe dovuto dare conto dell'andamento di tali contatti e dell'atteggiamento generale di venivano fissati termini per il deposito delle rispettive relazioni al Servizio Per_1
Sociale e al Servizio Specialistico sull'avvio dei nuovi incontri padre-figlia e sul loro andamento;
alla Tutrice sull'eventuale avvio del trattamento psicoterapeutico per la minore con una professionista psicoterapeuta infantile;
al Servizio di educativa domiciliare, anche circa i contatti telefonici padre-figlia; nonchè relazione sull'eventuale avvio da parte dei coniugi di un percorso personale di psicoterapia.
Nell'ambito del procedimento ordinario, venivano acquisite le relazioni del Servizio
Specialistico del 6.9.2024, e del Servizio Sociale di Corciano del 9.9.2024, con relativa integrazione del 16.9.2024, relazione della tutrice del 13.9.2024, relazione della SI.ra del 13.9.2024, e all'esito dell'udienza del 17.9.2024, Controparte_1
venivano autorizzati l'Avv. Pillon e l'Avv. Guarducci al deposito della documentazione esibita in cartaceo con riferimento allo spazio neutro, con riserva su tutte le altre richieste formulate dalle parti.
A seguito di istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. con cui la resistente chiedeva contributo paterno di mantenimento pari a € 500,00, percezione integrale in suo favore di assegno unico, e autorizzazione al trasferimento della residenza anagrafica della figlia presso di sé, si apriva il procedimento cautelare 2530-2/23, tutt'ora pendente, ove, costituite le parti, all'esito dell'udienza del 15.4.2025, il giudice, rilevando la necessità di integrare la documentazione in atti, ordinava il deposito di documentazione reddituale, estratti conto, titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili e di quote sociali, polizze o strumenti di investimento mobiliare, e visure ipotecarie.
pagina 9 di 12 Nell'ambito del procedimento ordinario, acquisite le relazioni del Servizio Sociale di
Corciano di aggiornamento sul servizio di educativa domiciliare del 24.11.2024, sulla tutela della minore del 10.3.2025, con l'allegata relazione dell'educatrice sugli incontri protetti, la relazione del Servizio Specialistico sul trattamento psicoterapico della minore del 5.3.2025, la relazione della tutrice del 6.3.2025, la relazione psicoterapica relativa al ricorrente del 10.4.2025, all'esito dell'udienza del
15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio sulla sola questione di stato.
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La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2 legge 1.12.70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione e il tenore delle difese delle parti rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della
L. 898/70, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione.
pagina 10 di 12 Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa
Martana, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Le parti saranno rimesse davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa
Martana (PG) il 27.9.2014, tra nato a [...] il Parte_1
24.07.1977, e , nata a [...] il [...], trascritto sul Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa Martana (PG) al n. 38, parte II, S. A, anno 2014, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
3) Spese con la sentenza definitiva.
pagina 11 di 12 Perugia, 20/06/2025
Il Giudice estensore
dott. Elena Stramaccioni
Il Presidente
dott. Loredana Giglio
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