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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CI PI Presidente dr.ssa LA Di DI Giudice relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...] il [...], CF , residente Parte_1 C.F._1 a 38095 Tre Ville (Tn) Via Filippo Serafini n. 62, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Bonapace Antonella del Foro di Trento, C.F. (la quale dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa Email_1 in Pinzolo (TN), Via 27 Giugno n. 2, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 co.3 c.p.c.
e
, nato a [...] il [...], CF Parte_2
, residente a [...], cittadino C.F._3 italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Gilardoni del Foro di Trento, C.F.
(la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente C.F._4 procedimento al seguente indirizzo PEC ) ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo Studio della stessa in Tione di Trento Viale Dante n. 24, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 co.3 c.p.c.
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 7 agosto 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 5 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 7.08.2025. All'udienza del 5.11.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. Responsabilità genitoriale Le figlie ed sono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le questioni di ordinaria amministrazione relative alle figlie verranno assunte autonomamente dal genitore che le avranno con sé nel momento in cui la decisione andrà assunta. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
3. Assegnazione della casa coniugale La casa coniugale, sita in 38095 Tre Ville (Tn), Via Filippo Serafini n. 62, tavolarmente C.C. Preore, p.ed. 45, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa che ivi vivrà Parte_1 con le figlie che presso la madre avranno la loro collocazione prevalente;
4. Tempi di permanenza
Vi è impegno reciproco dei ricorrenti di favorire in ogni modo il rapporto genitori-figlie. Nel periodo scolastico: Il padre vedrà le figlie a fine settimana alterni, andandole a prendere il sabato mattina alle 09.00 e stando con loro sino alla domenica sera, con rientro presso la madre entro le ore 21.00 della domenica. Per quanto riguarda i giorni festivi, qualora questi cadano di lunedì o venerdì, le bambine rimarranno con il genitore che le ha con se quel fine settimana. In caso di giorni festivi infrasettimanali, i genitori provvederanno a confrontarsi non appena sarà disponibile ogni anno il calendario scolastico in modo da poter decidere con largo anticipo in linea di massima come gestirli cercando di dare preferenza al padre che, salvo nei giorni festivi, per motivi di lavoro, non riesce a frequentare le figlie durante la settimana lavorativa. Nel periodo natalizio e pasquale: e Per_2
trascorreranno metà vacanze presso ciascun genitore alternando ogni anno Natale e Pasqua Per_1 con l'uno o l'altro genitore e capodanno con il genitore con il quale non trascorreranno il Natale. Nel periodo non scolastico: si manterrà lo stesso calendario del periodo scolastico. Ogni genitore potrà stare con e due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione Per_1 Per_2 all'altro genitore e da concordare tra le parti entro al fine del mese di marzo di ogni anno.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento delle figlie: Il sig. verserà entro il 10 Parte_2 del mese di competenza alla sig.ra sul conto corrente alla stessa Intestato Parte_1
[...], a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, e Per_1 : -fino a dicembre 2025 (compreso) la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per Per_2 ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese per la baby-sitter che la sig.ra gli comunicherà Pt_1 a fine di ciascun mese (riferite ovviamente al mese appena trascorso). Somme che il sig.
[...]
ha continuato a versare da quando si è trasferito e sta regolarmente versando. - da Parte_2 gennaio 2026 ad agosto 2026 (compreso) la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese per la baby-sitter che la sig.ra gli comunicherà a fine di Pt_1 ciascun mese (riferite ovviamente al mese appena trascorso). -da settembre 2026: la somma di € 600,00 (euro seicento/00) per ciascuna figlia. Detta somma dovrà essere annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT e la variazione verrà calcolata da settembre 2027. Da settembre 2026 le eventuali spese per la baby sitter nel periodo scolastico restano a carico esclusivo della sig.ra
. L'assegno familiare nazionale verrà richiesto e riscosso dalla madre e si è tenuto Parte_1 conto di ciò nel determinare l'importo del mantenimento a carico del padre.
6. I genitori affronteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie. Per spese straordinarie intendendo: spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese quelle da sostenere a titolo di ticket;
spese sportive e per il tempo libero (quali: iscrizione a corsi, attrezzatura ed abbigliamento sportivo, viaggi relativi a dette attività se praticate a livello agonistico e/o organizzate dal gruppo sportivo di appartenenza,), spese scolastiche (quali: libri, materiale didattico di inizio anno, trasporti, buoni mensa, gite, viaggi di studio etc.) ed eventuali campi scuola estivi. Fermo restando quanto in merito sopra previsto, da settembre 2026 tutte le spese relative alla gestione delle bambine (per esempio baby sitter, campi estivi, ecc.) nei mesi estivi di sospensione scolastica verranno sostenute dalla signora e dal signor rispettivamente nella misura del 70% e del 30%. A maggior Pt_1 Pt_2 chiarimento di quanto sopra e per quanto eventualmente sopra non previsto relativamente alle spese straordinarie, si rinvia al protocollo del CNF.
7. Le spese straordinarie dovranno venire previamente concordate se superano ciascuna la somma di € 100,00, fatta eccezione per quelle aventi oggettivo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il genitore che affronta le spese straordinarie sarà rimborsato dall'altro per la metà di sua competenza e previa presentazione della relativa documentazione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
8. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al 50% a carico di ciascun genitore.
9. I coniugi autorizzano il reciproco separato espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto per le figlie minori. 10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. 11. Ciascuno dei coniugi provvederà a pagare il proprio legale in merito alle competenze professionali e le spese per la presente procedura”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume o all'ordine pubblico né agli interessi della prole, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 7 agosto 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 8 settembre 2012 in Preore (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Preore (TN) al N. 2 P. II serie A anno 2012); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
LA Di DI CI PI