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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 02/04/2025, alle ore 11.10, innanzi al Giudice Onorario,
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG
1594/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte attrice l'Avv. Giuseppe Antonio Nizzari per delega dell'avv.
NIZZARI FRANCESCO
per parte il convenuto l'Avv. PAVIGLIANITI ANNA MARIA
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa
L'avv. Nizzari insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi in fase istruttoria, ed in particolare sulla CTU, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi, le ultime note difensive depositate e alle deduzioni e domande di cui ai verbali di causa, e discute richiamando le argomentazioni ivi svolte
L'avv. Paviglianiti precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusionali, da intendersi integralmente trascritti, si oppone alla allegazione della nota prot. 234769 del
30.07.2012 prodotta unitamente alle note conclusionali di parte attrice, in quanto tardive e inammissibili, e se ne chiede l'espulsione dal giudizio;
si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice e in particolare alla richiesta di CTU, non essendo stata articolata nell'atto di citazione o nelle memorie ex art. 183 cpc, ma solo all'udienza del 29.02.2024 dopo l'assunzione della prova testimoniale, trattandosi di richieste già rigettate dalla dott.ssa e confermate dalla Dott.ssa Per_1
che ha rinviato per la precisazione LE conclusioni;
discute richiamando Per_2
tutte le argomentazioni e difese spiegate negli atti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
in caso di eventuale accoglimento LE richieste istruttorie formulate da parte attrice, chiede di essere ammessa alla prova testi articolata nelle memorie ex art. 183 , secondo termine, cpc con i testi ivi indicati.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,30, letti gli atti, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'udienza di precisazione LE conclusioni e discussione, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,30, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. emette la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1594/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] e residente Parte_1
in Gioia Tauro (RC) via Due Pompe n. 49, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco NIZZARI del Foro di LM (C.F
) (fax 0966/411091 – PEC avv. ) C.F._2 Email_1
giusta procura in atti;
-attore-
NEI CONFRONTI DI
C.F. Controparte_2
, che è subentrata alla ai sensi della legge P.IVA_1 Controparte_3
n.56 del 07 aprile 2014, in persona del Vice Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Paviglianiti Controparte_4 dell'ufficio legale dell'Ente, Pec t giusta Email_2
procura alle liti allegata al presente atto ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente Via Mons. - . CP_5 Controparte_1
-convenuto-
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni, ex art. 2051, derivanti da esondazione torrente causata da omessa manutenzione e omessa esecuzione di opere idrauliche per il contenimento e la regimentazione del corso d'acque;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore adiva questo TR al fine di ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni subiti, in data 02.11.2010, sull'immobile di sua proprietà sito in Gioia Tauro (RC) alla via Nazionale 18 “località Valleamena, censito al N.C.E.U. del Comune di Gioia Tauro al Foglio 28, particella 636 sub 4,”a causa dell'esondazione del Fiume EL ivi adiacente che attraversa il Comune di Gioia
Tauro, lamentando in particolare che “le cause del disastro erano determinate dal cattivo stato di manutenzione dell'alveo del fiume che, a seguito dell'imperversare LE piogge, non era messo in condizioni di trattenere l'acqua nei propri margini, tracimando inevitabilmente” e che l'amministrazione provinciale non avrebbe preso adeguati provvedimenti, ancorchè “ il fiume EL sia stato sempre un corso d'acqua a rischio, avendo, in regime normale, una notevole e costante portata dovuta alle sorgive ed agli scoli LE campagne circostanti, attraverso le quali scorre per circa 15 Km, e, nel caso di pioggia subisce un incremento della massa liquida che, per la limitatezza dell'alveo, supera gli argini e si riversa sui terreni limitrofi alle rive.”
Individuata nella , già , quale Controparte_2 CP_3
“ente gestore/proprietario della condotta idrica, il quale non ne ha curato adeguatamente, la manutenzione e/o la immediata riparazione della stessa”, la responsabilità per i danni da esondazione LE acque, chiedeva all'adito TR la sua condanna , ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei lamentati danni, quantificati in € 11.598,73 più IVA (come da perizia asseverata del 02/02/2011 allegata agli atti di causa).
Si costituiva in giudizio la , deducendo: Controparte_2
- la propria carenza di legittimazione passiva, facente capo invece al Comune di
Gioia Tauro, all e ai Consorzi di bonifica, quali enti Controparte_6
competenti ad eseguire le opere di manutenzione LE opere idrauliche sul
OR EL;
- l'esimente del caso fortuito, considerato che l'esondazione del OR EL era avvenuta in occasione di un dichiarato stato di calamità naturale , quindi, chiedeva a questo TR di volere rigettare la domanda attrice, per mancanza di responsabilità in capo alla e per infondatezza della Controparte_2
domanda stessa nel merito.
In via pregiudiziale questo TR deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione essendo competente a conoscere della domanda, ai sensi dell'art. 140 lett. e), r.d. 1775/33, il TR Regionale LE CQ, competente per territorio, al quale è espressamente devoluta la competenza a conoscere LE "controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione".
La portata interpretativa della citata norma, ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e TR LE CQ , è stata oggetto di compiuta analisi
(resa necessaria dalle incertezze applicative ed interpretative della stessa da parte della giurisprudenza di merito) da parte LE SS.UU. della Corte di Cassazione, che si è pronunciata , mettendo fine all'annosa questione, con sentenza n. 23332, del 29 agosto 2024.
Le SS.UU., partendo dal dato testuale dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, che affida ai Tribunali Regionali LE CQ "le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n.
774" hanno chiarito che “Perché sorga la competenza del TR Regionale LE
CQ è necessario dunque un nesso di causa tra "l'opera eseguita" dalla p.a. e il danno.” Nesso di causalità fondato sull'indiscusso “criterio condizionalistico”, secondo il quale è necessario stabilire che cosa sarebbe successo se “ l'opera idraulica non fosse esistita (teoria della condicio sine qua non), e va temperato - per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d.
"imprevedibilità oggettiva" (Sez. Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del
03/04/2024, Rv. 670700 - 02)”.
“Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di "causalità materiale" è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di "danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.": e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del TR Regionale LE CQ in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c. […]
La ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto LE competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a
Pertanto, l'interpretazione che volesse distinguere i danni causati dall'opera
"in connessione col regime LE acque", ed i danni causati dall'opera "senza connessione col regime LE acque" non sarebbe coerente con tale ratio.
Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende, per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio, tutti i danni causati "dall'opera" idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta. L'ancoraggio della competenza del TR Regionale LE
CQ all'esistenza d'un nesso di causa (ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze.”
E conclusivamente ha affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del TR Regionale LE CQ tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta".
Orbene nel caso di specie, i danni lamentanti da parte attrice, secondo la ricostruzione dei fatti offerta, sarebbero stati causati dal modo in cui l'opera idraulica
è stata realizzata, gestita e mantenuta, anche in senso omissivo (mancata adozione di quelle opere e di quella manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie ad evitare l'esondazione causa del danno), comportando in capo all'ente preposto alla gestione e manutenzione LE opre idrauliche la responsabilità di cui all'art. 2051.
Pertanto, considerate le argomentazioni addotte da parte attrice, e lo stretto nesso causale individuato fra opere idrauliche, loro manutenzione e pulizia del corso d'acqua, e l'assenza di opere idonee per il contenimento LE acque, appare evidente che i danni di cui si chiede il risaricmento sono dipendenti dall'opera idraulica, legati da una causalità materiale, poiché l'esondazione del OR EL , secondo parte attrice, è dipesa da omessa manutenzione e da mancata realizzazione di opere idrauliche necessarie ad impedirla.
Quindi, mutuando le argomentazioni LE Sezioni Unite della Corte di
Cassazione citata, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito
TR Ordinario Civile di LM, in favore del TR Regionale LE CQ, presso la Corte d'Appello territorialmente competente.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti visti i dubbi interpretativi sul riparto di giurisdizione definitivamente dissipati dalle SS.UU. con la citata sentenza del 2024, successiva all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TR Ordinario civile di LM , in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Dott.ssa Maria Elena Giovannella: - dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del TR
Regionale LE CQ presso la Corte d'Appello territorialmente competente, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi all'autorità giudiziaria competente;
- compensa le spese di lite.
LM, 02.04.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 02/04/2025, alle ore 11.10, innanzi al Giudice Onorario,
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG
1594/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte attrice l'Avv. Giuseppe Antonio Nizzari per delega dell'avv.
NIZZARI FRANCESCO
per parte il convenuto l'Avv. PAVIGLIANITI ANNA MARIA
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa
L'avv. Nizzari insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi in fase istruttoria, ed in particolare sulla CTU, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi, le ultime note difensive depositate e alle deduzioni e domande di cui ai verbali di causa, e discute richiamando le argomentazioni ivi svolte
L'avv. Paviglianiti precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusionali, da intendersi integralmente trascritti, si oppone alla allegazione della nota prot. 234769 del
30.07.2012 prodotta unitamente alle note conclusionali di parte attrice, in quanto tardive e inammissibili, e se ne chiede l'espulsione dal giudizio;
si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte attrice e in particolare alla richiesta di CTU, non essendo stata articolata nell'atto di citazione o nelle memorie ex art. 183 cpc, ma solo all'udienza del 29.02.2024 dopo l'assunzione della prova testimoniale, trattandosi di richieste già rigettate dalla dott.ssa e confermate dalla Dott.ssa Per_1
che ha rinviato per la precisazione LE conclusioni;
discute richiamando Per_2
tutte le argomentazioni e difese spiegate negli atti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
in caso di eventuale accoglimento LE richieste istruttorie formulate da parte attrice, chiede di essere ammessa alla prova testi articolata nelle memorie ex art. 183 , secondo termine, cpc con i testi ivi indicati.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,30, letti gli atti, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'udienza di precisazione LE conclusioni e discussione, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,30, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. emette la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1594/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] e residente Parte_1
in Gioia Tauro (RC) via Due Pompe n. 49, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco NIZZARI del Foro di LM (C.F
) (fax 0966/411091 – PEC avv. ) C.F._2 Email_1
giusta procura in atti;
-attore-
NEI CONFRONTI DI
C.F. Controparte_2
, che è subentrata alla ai sensi della legge P.IVA_1 Controparte_3
n.56 del 07 aprile 2014, in persona del Vice Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Paviglianiti Controparte_4 dell'ufficio legale dell'Ente, Pec t giusta Email_2
procura alle liti allegata al presente atto ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente Via Mons. - . CP_5 Controparte_1
-convenuto-
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni, ex art. 2051, derivanti da esondazione torrente causata da omessa manutenzione e omessa esecuzione di opere idrauliche per il contenimento e la regimentazione del corso d'acque;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore adiva questo TR al fine di ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni subiti, in data 02.11.2010, sull'immobile di sua proprietà sito in Gioia Tauro (RC) alla via Nazionale 18 “località Valleamena, censito al N.C.E.U. del Comune di Gioia Tauro al Foglio 28, particella 636 sub 4,”a causa dell'esondazione del Fiume EL ivi adiacente che attraversa il Comune di Gioia
Tauro, lamentando in particolare che “le cause del disastro erano determinate dal cattivo stato di manutenzione dell'alveo del fiume che, a seguito dell'imperversare LE piogge, non era messo in condizioni di trattenere l'acqua nei propri margini, tracimando inevitabilmente” e che l'amministrazione provinciale non avrebbe preso adeguati provvedimenti, ancorchè “ il fiume EL sia stato sempre un corso d'acqua a rischio, avendo, in regime normale, una notevole e costante portata dovuta alle sorgive ed agli scoli LE campagne circostanti, attraverso le quali scorre per circa 15 Km, e, nel caso di pioggia subisce un incremento della massa liquida che, per la limitatezza dell'alveo, supera gli argini e si riversa sui terreni limitrofi alle rive.”
Individuata nella , già , quale Controparte_2 CP_3
“ente gestore/proprietario della condotta idrica, il quale non ne ha curato adeguatamente, la manutenzione e/o la immediata riparazione della stessa”, la responsabilità per i danni da esondazione LE acque, chiedeva all'adito TR la sua condanna , ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei lamentati danni, quantificati in € 11.598,73 più IVA (come da perizia asseverata del 02/02/2011 allegata agli atti di causa).
Si costituiva in giudizio la , deducendo: Controparte_2
- la propria carenza di legittimazione passiva, facente capo invece al Comune di
Gioia Tauro, all e ai Consorzi di bonifica, quali enti Controparte_6
competenti ad eseguire le opere di manutenzione LE opere idrauliche sul
OR EL;
- l'esimente del caso fortuito, considerato che l'esondazione del OR EL era avvenuta in occasione di un dichiarato stato di calamità naturale , quindi, chiedeva a questo TR di volere rigettare la domanda attrice, per mancanza di responsabilità in capo alla e per infondatezza della Controparte_2
domanda stessa nel merito.
In via pregiudiziale questo TR deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione essendo competente a conoscere della domanda, ai sensi dell'art. 140 lett. e), r.d. 1775/33, il TR Regionale LE CQ, competente per territorio, al quale è espressamente devoluta la competenza a conoscere LE "controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione".
La portata interpretativa della citata norma, ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e TR LE CQ , è stata oggetto di compiuta analisi
(resa necessaria dalle incertezze applicative ed interpretative della stessa da parte della giurisprudenza di merito) da parte LE SS.UU. della Corte di Cassazione, che si è pronunciata , mettendo fine all'annosa questione, con sentenza n. 23332, del 29 agosto 2024.
Le SS.UU., partendo dal dato testuale dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, che affida ai Tribunali Regionali LE CQ "le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n.
774" hanno chiarito che “Perché sorga la competenza del TR Regionale LE
CQ è necessario dunque un nesso di causa tra "l'opera eseguita" dalla p.a. e il danno.” Nesso di causalità fondato sull'indiscusso “criterio condizionalistico”, secondo il quale è necessario stabilire che cosa sarebbe successo se “ l'opera idraulica non fosse esistita (teoria della condicio sine qua non), e va temperato - per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d.
"imprevedibilità oggettiva" (Sez. Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del
03/04/2024, Rv. 670700 - 02)”.
“Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di "causalità materiale" è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di "danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.": e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del TR Regionale LE CQ in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c. […]
La ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto LE competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a
Pertanto, l'interpretazione che volesse distinguere i danni causati dall'opera
"in connessione col regime LE acque", ed i danni causati dall'opera "senza connessione col regime LE acque" non sarebbe coerente con tale ratio.
Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende, per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio, tutti i danni causati "dall'opera" idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta. L'ancoraggio della competenza del TR Regionale LE
CQ all'esistenza d'un nesso di causa (ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze.”
E conclusivamente ha affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del TR Regionale LE CQ tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta".
Orbene nel caso di specie, i danni lamentanti da parte attrice, secondo la ricostruzione dei fatti offerta, sarebbero stati causati dal modo in cui l'opera idraulica
è stata realizzata, gestita e mantenuta, anche in senso omissivo (mancata adozione di quelle opere e di quella manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie ad evitare l'esondazione causa del danno), comportando in capo all'ente preposto alla gestione e manutenzione LE opre idrauliche la responsabilità di cui all'art. 2051.
Pertanto, considerate le argomentazioni addotte da parte attrice, e lo stretto nesso causale individuato fra opere idrauliche, loro manutenzione e pulizia del corso d'acqua, e l'assenza di opere idonee per il contenimento LE acque, appare evidente che i danni di cui si chiede il risaricmento sono dipendenti dall'opera idraulica, legati da una causalità materiale, poiché l'esondazione del OR EL , secondo parte attrice, è dipesa da omessa manutenzione e da mancata realizzazione di opere idrauliche necessarie ad impedirla.
Quindi, mutuando le argomentazioni LE Sezioni Unite della Corte di
Cassazione citata, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito
TR Ordinario Civile di LM, in favore del TR Regionale LE CQ, presso la Corte d'Appello territorialmente competente.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti visti i dubbi interpretativi sul riparto di giurisdizione definitivamente dissipati dalle SS.UU. con la citata sentenza del 2024, successiva all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TR Ordinario civile di LM , in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Dott.ssa Maria Elena Giovannella: - dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del TR
Regionale LE CQ presso la Corte d'Appello territorialmente competente, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi all'autorità giudiziaria competente;
- compensa le spese di lite.
LM, 02.04.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella