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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 28/09/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. FERRERO DEBORAH , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06/05/2025
OGGETTO: separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata il 24/02/2025; Parte_1
Per ome da nota depositata il 20/02/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28/09/2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in AN in data 14.07.2018 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del medesimo Comune di Anno 2018, atto n. 1, parte I, serie A), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Per_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, al maturare del termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La ricorrente domandava altresì l'affidamento in via esclusiva del figlio minore con Per_1 collocamento prevalente dello stesso presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione della frequentazione paterna come precisata in ricorso;
la ricorrente, infine, chiedeva un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore del figlio pari a € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un contributo al proprio mantenimento pari a € 300 mensili nonché, all'esito del giudizio, un assegno divorzile in proprio favore in misura pari a € 300 mensili.
Con comparsa depositata il 22.12.2023, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di separazione e, decorsi i termini di legge, di scioglimento del vincolo coniugale;
il resistente domandava l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, la regolamentazione delle frequentazioni con il figlio come indicate in comparsa, la quantificazione del proprio contributo al mantenimento di in misura pari a € 200 mensili (soggetto a Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre. Il resistente, infine, domandava che venisse disposta nei propri confronti l'assegnazione dell'autovettura a lui in uso, con rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti formulavano le rispettive richieste di prova orale per testi sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, autorizzati i coniugi a vivere separati, adottava in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore: “
- Affida in via esclusiva alla madre, con collocamento del minore presso la stessa, Per_1
anche ai fini della residenza anagrafica;
- Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario della prole;
- Dispone che i Servizi sociali del Comune di Crema (competenti in relazione alla residenza abituale del minore), anche in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST competente, prendano in carico il nucleo familiare, con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per il minore e per i genitori ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e in particolare delega i servizi suddetti a:
• avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché, stante il loro consenso e nei limiti dello stesso, tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori e/o percorsi di psicoterapia individuale, soprattutto per il padre al fine di fargli assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile con presa in carico dello stesso presso il SERD o NOA per accertare il suo eventuale stato di uso/ abuso (con il suo consenso)
e, in caso positivo, avviare programma di recupero;
• svolgere un accertamento diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la condizione del minore, la qualità della relazione del medesimo con ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dello stesso, e in particolare fornendo tutti gli elementi utili sull'esito anche degli interventi avviati per poter verificare la conformità all'interesse del minore dell'assetto disposto ovvero se occorra apportare delle modifiche e in generale al fine individuare il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita del minore con i suggerimenti e le indicazioni del caso;
• intervenire immediatamente per riavviare le frequentazioni con il padre, previa la verifica delle condizioni psicofisiche del minore e previa valutazione psicodiagnostica del resistente, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per lo stesso, in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, attivando ogni intervento utile per favorirne un accesso più sereno e scevro da condizionamenti, eventualmente provvedendo ad una introduzione graduale, • dispone che i servizi sociali indicati facciano pervenire una relazione restitutiva degli accertamenti effettuati entro e non oltre il 30 marzo 2024;
- Dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, euro 400 a titolo di mantenimento indiretto ordinario del figlio minore, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito del ricorso (ottobre
2023), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- Assegno Unico integralmente a favore della madre, collocataria della prole.”
Adottati i provvedimenti istruttori, alla medesima udienza, su richiesta delle parti, il Giudice ordinava la discussione orale sullo status rimettendo al collegio per la decisione.
In data 27/04/2024 veniva pubblicata la sentenza non definitiva di separazione n. 336/2024; con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del GD per la prosecuzione del giudizio. Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 02/05/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/06/2025.
*
La domanda di separazione
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale, in data 10 aprile 2024 , sentenza non definitiva n. 336/2024 di declaratoria della separazione giudiziale delle parti, pubblicata in data 27/04/2024 .
*
L'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come il comportamento prevaricante del coniuge, incurante dei doveri di assistenza materiale e morale, nonché la sua condizione di abuso di sostanze alcoliche avessero reso la convivenza intollerabile e dato causa alla crisi matrimoniale.
Orbene, in punto di diritto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre in primo luogo che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio;
in secondo luogo, occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Tanto premesso, nel caso di specie, reputa il Collegio che le allegazioni della parte ricorrente circa la violazione da parte del marito di precisi doveri coniugali e di rispetto della persona abbiano trovato sufficiente e adeguata prova e conducano all'addebito della separazione a Controparte_1
Al riguardo, innanzitutto, deve osservarsi che la narrazione della ricorrente, sfociata in una denuncia querela, ha trovato una prima e parziale conferma nelle dichiarazioni delle persone vicine alla coppia, escusse non solo nell'ambito dell'odierno procedimento in qualità di testi, ma anche come persone informate sui fatti nel parallelo procedimento penale. Tutti i familiari, infatti, hanno rappresentato un menage coniugale turbolento, contrassegnato da liti domestiche e plurimi accessi delle forze dell'ordine ( ci ha raccontato che mentre sono arrivati i Carabinieri la signora stava CP_1
uscendo dal retro con i bambini, ed i Carabinieri hanno consigliato a mio fratello di allontanarsi per un giorno e lui è venuto da nostra madre, ma i giorni successivi la signora gli ha impedito il Pt_1 rientro in casa, questo sempre riferitomi da mio fratello.” “Mio fratello mi riferiva che litigavano spesso, non ricordo il 6 marzo 2022, mio fratello non mi ha mai riferito di aver insultato la moglie anzi mi riferiva di ricevere ingiurie dalla signora durante i loro litigi” Cfr verbale del Pt_1
12/07/2024). Del resto, e hanno raccontato come in più Testimone_1 Testimone_2 occasioni vesse dormito dalla madre a causa delle plurime discussioni con il Controparte_1 coniuge, che vedevano il coinvolgimento anche dei rispettivi familiari e l'utilizzo di epiteti dispregiativi (i.e. “delinquente”). (madre del resistente), invero, ha confermato la Persona_2
circostanza, sottolineando di ricordare un'acceso litigio che ha determinato l'intervento delle forze dell'ordine ( “Ricordo dell'episodio in cui mio figlio chiamava i Carabinieri perché mio figlio mi ha chiamato in quel momento mentre la moglie stava uscendo dalla porta finestra con i bambini, così mio figlio ha chiamato i Carabinieri che hanno fermato la signora questo è quello che mi Pt_1
ha riferito mio figlio. Dal quel giorno mio figlio è venuto a dormire a casa mia e ogni tanto andava
a dormire anche presso casa di un amico , non ricordo fino a quando.” Cfr verbale del 22/11/2024).
Nondimeno, (madre della ricorrente) ha dichiarato, sotto giuramento, che :“è Testimone_3
accaduto che il sig. quando era già andato via di casa ,si è presentato a casa di mia figlia CP_1
urlando perchè era ubriaco come sempre;
ricordo che era una domenica quando mi ha telefonato mia foglia, piangevano tutti e tre (lei e i bambini) io sono andata a casa sua , il sig. era CP_1
alterato, urlava, pretendeva di prendere il figlio ed io l'ho cacciato di casa. E' stata quella volta che gli ho etto che è un delinquente” (cfr verbale del 18/10/2024). Anche nel contesto del procedimento penale, del resto, ha decritto agiti minacciosi e persecutori tenuti da Testimone_3 [...]
egli ultimi due anni di matrimonio, segnalando anche la sua condizione di uso/abuso di CP_1
sostanze alcoliche, condizione che, peraltro, trova riscontro anche nella certificazione del SERD del
16/06/2023 (nella quale viene dato atto di una presa in carico di risalente al Controparte_1
2022). Nondimeno, i minori e figlia di hanno entrambi Per_1 Per_3 Parte_1
fornito una rappresentazione della vita familiare che conferma la attitudine violenta di
[...]
collocabile negli ultimi tempi della convivenza coniugale. CP_1
Ebbene, gli accadimenti descritti non paiono rientrare nella soglia di una conflittualità ordinaria nel contesto di una crisi matrimoniale, essendo invece elementi sintomatici di una grave condotta violenta attuata dal resistente in spregio all'unione e alla solidarietà matrimoniale.
In tal senso, deve considerarsi che il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'odierno resistente in relazione a plurimi episodi aggressivi e minacciosi posti in essere nei confronti della moglie, in un contesto più ampio di maltrattamento;
invero, in virtù della evidenza della prova posta alla base della denuncia di il PM ha formulato richiesta Parte_1
di giudizio immediato per il reato ex art. 572 c.p. e, in seguito, il GIP ha applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. condannando lla pena di anni due di reclusione. Controparte_1
È bene sottolineare in punto che, come noto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall'onere della prova rispetto ai fatti accertati dal giudice penale (in termini, ex multis, Cass. n. 3643/2019; Cass. n. 30807/2022; Cass. n.
24140/2024). La sentenza emessa a carico di per i comportamenti tenuti in Controparte_1
danno della moglie, dunque, fornisce un importante e imprescindibile elemento di riscontro alla tesi della ricorrente.
Invero, considerato il contesto di riferimento e il quadro probatorio complessivo, il contegno inadeguato del marito, inottemperante agli obblighi di solidarietà familiare, trova peraltro una precisa conferma anche nella “lettera di scuse” redatta dallo stesso e da questi Controparte_1
depositata in atti;
nel testo, infatti, l'odierno resistente riconosce la condotta riprovevole tenuta nei confronti del coniuge, esprimendo rammarico e intento di ravvedimento.
I dati versati in atti, dunque, forniscono un quadro istruttorio di supporto alla precisa esposizione della ricorrente, dimostrando, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, una escalation ingravescente di comportamenti inadeguati, minacciosi e persecutori posti in essere da
[...]
nei confronti della moglie, così come già giudicati dal Giudice con la sentenza del CP_1
14/02/2024.
Ciò posto deve precisarsi che, nell'offrire la propria versione alternativa alla ricostruzione della storia familiare resa dalla ricorrente, non è stato in grado di fornire elementi tali da Controparte_1 indurre il Collegio a disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza, corroborata dalle evidenze sopra descritte. In particolare, restano inconferenti le giustificazioni di Controparte_1
secondo il quale i litigi avvenuti tra i coniugi sarebbero da ricondurre a una fase di sofferenza personale attraversata da questi dopo la morte del figlio e del padre. A parere del Collegio, Per_4
infatti, la situazione di dolore, pur certamente vissuta dal resistente, non può in alcun modo deresponsabilizzarlo per la riprovevole condotta tenuta in famiglia, così come comunque da lui ammessa.
Non paiono parimenti significative le recriminazioni del resistente circa il coevo comportamento di ritenuta biasimevole per non aver trovato una occupazione lavorativa in Parte_1
costanza di matrimonio nonché per essersi sottratta a momenti di intimità con il marito. A prescindere dall'assenza di prova in ordine a tali ultime affermazioni, deve sottolinearsi che i fatti così come ricostruiti sulla base della precisa narrazione della ricorrente, degli atti del procedimento penale, delle dichiarazioni dei familiari e degli altri atti e documenti, consentono di acclarare rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio attuate da parte del convenuto in danno della moglie e integranti un ingiustificato attacco a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità, la tranquillità e i valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio;
tale condotta , come tale, di per sé sola è da considerarsi determinante nel fallimento del matrimonio, restando irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al verificarsi della crisi (Cass. n. 7388/2017) . Infatti, l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, è condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non può mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo. Nello specifico la Suprema
Corte ha osservato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Pertanto, in applicazione del principio appena illustrato, anche considerata la scansione temporale degli avvenimenti, ritenuti sufficientemente dimostrati gli agiti aggressivi di Controparte_1
configurandosi essi alla stregua di una palese violazione dei doveri coniugali, deve affermarsi che tali comportamenti, considerata la loro rilevanza, hanno avuto diretta efficacia causale rispetto alla rottura dell'unione matrimoniale.
In conclusione, reputa il Collegio che, valutati complessivamente, tutti gli elementi di prova offerti descrivano un matrimonio logorato da gravi episodi di violenza, soprattutto a carattere psicologico.
In questo contesto, può affermarsi che le condotte violente perpetrate da Controparte_1 quantomeno da gennaio 2023 e cristallizzate nella “lettera di scuse” e nella sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. (oltre che nel capo di imputazione) hanno posto definitivamente fine alla unione morale dei coniugi, inducendo la ricorrente a domandare al Tribunale la separazione, nel mese di settembre
2023. Deve conseguentemente essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
*
Ribadito quanto sopra, il Collegio osserva che, in via riconvenzionale il resistente, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Al riguardo, è bene premettere che gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. impongono una precisa scansione processuale con la previsione di termini di decadenza per la formulazione di domande e richieste istruttorie. Dunque, pur rilevata la specialità del rito, in materia di famiglia il richiamo operato dall'art. 473 bis.16 c.p.c. all'art. 167 c.p.c. determina che, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali devono essere formulate in sede di comparsa di costituzione (tempestivamente depositata). Del resto, la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. consente unicamente di precisare e modificare le domande già proposte e non certo di formulare nuove domande quale è quella di addebito della separazione;
né al riguardo può soccorrere l'art. 473 bis.19 c.p.c. trattandosi di domanda vertente su diritto disponibile.
Alla luce della esegesi normativa, dunque, ribadito, in ogni caso, quanto sopra in merito alla non comparabilità degli agiti aggressivi rispetto alla condotta asseritamente tenuta dall'altro coniuge, la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata da in ogni caso Controparte_1
tardiva e, pertanto, inammissibile.
*
La responsabilità genitoriale
Deve premettersi in merito che il Tribunale ritiene il materiale probatorio agli atti idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte, in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di in virtù della sufficienza degli elementi acquisiti per il tramite delle Per_1
verbalizzazioni delle parti e delle relazioni dei servizi sociali nonché tenuto conto delle risultanze dell'audizione avvenuta nel contesto del procedimento penale, che appaiono esaustive (anche ai sensi dell'art. 473 bis.45, co. II, c.p.c.).
Ciò posto, nel merito, è bene rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia tenuto comportamenti aggressivi e maltrattanti anche alla presenza del figlio minore ed abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Ebbene, nel caso di specie, gli episodi di violenza (come sopra già analizzati) e il contegno inadeguato tenuto in famiglia dal resistente hanno inevitabilmente compromesso le relazioni familiari, già logorate da una irriducibile conflittualità, rendendo di fatto sin qui impossibile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale.
In siffatto contesto, i servizi sociali incaricati dal Tribunale hanno messo in luce che Parte_1
pur dimostrando qualche fragilità, anche a causa del vissuto di coppia, è apparsa adeguata
[...]
e ha dimostrato buone capacità personali e di accudimento della prole, avendo ella saputo comprendere i bisogni affettivi ed emotivi del figlio e proporsi a lui come saldo punto di riferimento
(“si mostra collaborante, adeguata nell'aspetto e nell'approccio relazionale, capace di un eloquio spontaneo e puntuale. Ella mostra aderenza alla realtà e sa attuare un pensiero critico, dimostrando consapevolezza e capacità di analizzare un problema. Si colgono in lei capacità cognitive, un approccio maturo in termini di organizzazione complessiva. (…) si coglie un controllo degli impulsi, capacità di tollerare le frustrazioni riconoscendo le emozioni che l'attraversano (..) esprime resilienza ponendosi come priorità la sua famiglia, valorizzando il proprio ruolo genitoriale, consapevole dell'importanza che riveste per i figli e la centralità dello stesso sul proprio equilibrio personale. (…) emerge quale genitore motivato al ruolo, su cui mantiene un investimento affettivo, responsivo e rispondente. si propone come riferimento affettivo e normativo. Fornisce una rappresentazione puntuale dei figli e capace di differenziazione e di riconoscere e Per_1 Per_3 rispondere ai loro bisogni, identificandone gli Stati mentali. (…) esprime una propensione a condividere affettivamente con gli stessi, capace di mantenere chiarezza del ruolo e dare un significato all'esperienza. (…) ella ha chiaro il concetto di protezione, individuando il calore, la rassicurazione e la presenza quali fattori determinanti. Al contempo favorisce una graduale autonomia nei figli, accogliendone il pensiero concedendo spazi di separazione che appaiono adeguati all'età dei minori.” cfr relazione trasmessa il 04/04/2024).
Nel colloquio con gli operatori, inoltre, la madre ha apprezzabilmente dimostrato di comprendere il bisogno del figlio in merito alla figura paterna, mantenendone una rappresentazione positiva, nonostante il proprio vissuto personale (“in merito alla figura paterna dei suoi figli e la mostra una sensibilità e una disponibilità ad accogliere un loro bisogno al riguardo” “ la signora insiste sull'importanza di una continuità della relazione col padre, leggendone il minore una mancanza di tale figura, precedentemente presente come riferimento affettivo attivo nell'organizzazione di vita dei figli” rel. 4/04/2024; “; ”la donna dimostrata volenterosa di aiutare l'uomo nella ripresa dei rapporti con il figlio, proponendosi di dargli dei consigli rispetto all'approccio migliore da utilizzare con
cfr rel. del 16/12/2024); di contro, in nessun passaggio delle relazioni acquisite si colgono Per_1
quegli aspetti ostacolanti ed escludenti apoditticamente calcati dalla parte resistente in sede di comparsa conclusionale.
Constatata dunque la complessiva adeguatezza genitoriale della madre, quanto, invece, a
[...]
deve considerarsi che egli, pur collaborante e adeguato nella relazione con gli operatori, CP_1
a tutt'oggi non appare aver pienamente rielaborato la propria condotta e le proprie responsabilità nella crisi familiare e, soprattutto, nella relazione con il figlio (si veda sul punto, la relazione del
04/04/2024: “durante i colloqui con le scriventi il sig. appare lucido ed orientato. Mostra CP_1
un atteggiamento collaborante, informato in merito alla convocazione. L'approccio è adeguato al setting. Si mostra orientato alla relazione, disponibile, rispondendo alle domande poste, meno propenso al racconto spontaneo. (…) egli circoscrive ad un periodo passato correlato allo stress un utilizzo di alcol nei termini espressi: “ho bevuto più del solito”, “la sera” e “senza far male a nessuno” (…) da un punto di vista di gestione dell'emotività dei racconti del sig. emerge CP_1
una difficoltà di regolazione emotiva correlata a situazioni stressanti che in alcune occasioni hanno portato dei gesti impulsivi espressi in forma di agiti aggressivi rivolti a sé. pur normalizzando e non problematizzando, racconta di aneddoti quali: aver dato una “testata” a un “pannello” di un garage mentre verbalmente dava sfogo circa la situazione col figlio (prendendo una denuncia da una donna presente sul posto) e rievocando il passato di coppia di aver dato un “pugno al muro” in occasione di una litigata con la moglie. (…) Egli esternalizza tutte le responsabilità della situazione escludendo sue responsabilità e negando da parte sua condotte ritenute inadeguate. In generale pare maggiormente centrato sulla propria prospettiva a discapito di una sintonizzazione e contenimento emotivo e di senso con il figlio”).
In questo quadro di riferimento, pur manifestando l'intenzione di esercitare il Controparte_1
ruolo paterno, di fatto non ha dimostrato un serio impegno nell'assunzione della responsabilità genitoriale frustrando continuamente le aspettative di e venendo meno alle promesse fatte. Per_1
Egli del resto ha palesato estrema difficoltà nell'approccio con il figlio, faticando a muoversi nel contesto degli impegni di quest'ultimo e mantenendo un atteggiamento passivo nella relazione con minore. Più in generale, con il suo contegno, ha dato prova di non avere Controparte_1 precisa contezza dell'impatto delle sue decisioni e dei suoi agiti sull'equilibrio psicofisico del minore, già ampiamente destabilizzato dalle vicende familiari degli ultimi tempi e, soprattutto, dall'aver assistito a situazioni di conflitto e violenza inappropriate per l'età (relazione del 04/04/2024: “Il bambino descrive come assente la figura paterna nella realtà quotidiana;
si sente amato, accolto e protetto dalla madre. Ha comunicato una rappresentazione paterna caratterizzata da ambivalenza relativamente ai vissuti positivi sperimentati in passato e ai vissuti di natura opposta vissuti di recente, descrivendo un padre distante e per certi versi minaccioso” “il padre non chiama più e questo lo fa soffrire”; relazione del 15/04/2025: “avuto conoscenza della sofferenza del figlio, nonostante gli impegni presi, il padre non ha saputo organizzarsi per presenziare alle partite di calcio di ovvero per trascorrere tempo con lui, causando nel minore rabbia e dispiacere;
Per_1
relazione del 16/12/2024: “Durante il colloquio è emerso che il ragazzino non desiderava incontrare la figura paterna in quanto arrabbiato perché non percepiva iniziativa da parte di quest'ultimo al di fuori del contesto di spazio neutro. ha raccontato che il padre non lo avrebbe cercato a Per_1
sufficienza, né tramite chiamate né per messaggio sul suo cellulare personale “ “gli incontri in un primo tempo avviati al fine di ricostruire il rapporto padre figlio, si sono interrotti quando il minore ha segnalato frustrazione e risentimento verso il padre a causa dei mancati contatti e continuativo impegno di questi nel riavvicinarsi al figlio”). In esito agli accertamenti svolti, pertanto, l'analisi del comportamento del padre, considerata la discontinuità e la mancanza di una seria presa di coscienza da parte di questi, impongono una conferma, allo stato, dell'affidamento esclusivo alla madre, per la quale deve essere invece formulata una prognosi complessivamente favorevole, sulla base di quanto accertato e appurato.
Difatti, nonostante gli interventi messi in campo per il tramite dei servizi sociali,
[...]
on ha dato prova di un sufficiente ed effettivo interesse per la prole, dimostrando di non CP_1
saper cogliere i bisogni emotivi e affettivi del minore;
egli, limitandosi a “incolpare” la madre delle sue difficoltà con il bambino, non ha ripensato in modo critico al proprio passato né, tantomeno, ha adeguato il proprio comportamento alle esigenze del minore. Dunque, sulla base di un giudizio prognostico, avuto riguardo alla personalità di al modo in cui egli ha svolto in Controparte_1
passato il proprio ruolo e alla sua capacità di attenzione, di comprensione e di educazione così come emergenti dagli atti di causa, ritiene il Collegio che al momento il padre non sia in grado di assumere il compito di curare e accudire il minore e, soprattutto, assicurarne il miglior sviluppo, pur auspicando che, anche con l'ausilio dei percorsi di sostegno, egli assuma un ruolo genitoriale più maturo e responsabile. resterà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere, proseguendo il Per_1
percorso in atto al fine di gradualmente recuperare una stabile frequentazione con il padre, laddove questi mostri serietà e impegno nel riavvicinamento al figlio.
Anche accogliendo i suggerimenti degli operatori che seguono il nucleo, appare necessario confermare gli incarichi già delegati ai servizi sociali competenti, che manterranno uno stretto monitoraggio sull'andamento delle frequentazioni paterne, avendo il bambino necessità di essere sostenuto e accompagnato, nel percorso di rielaborazione e recupero di un rapporto affettivo autentico, stabile e continuativo con la figura paterna, con l'auspicabile collaborazione del genitore collocatario. Del resto, anche i genitori, ampiamente provati dalla situazione familiare, devono ancora essere supportati nell'ultimazione dei percorsi (individuali e di coppia) di rielaborazione del vissuto, nel progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare.
Pertanto, all'esito del giudizio, reputa il Collegio doveroso disporre la prosecuzione dei percorsi in essere per un periodo di anni uno, da ritenersi congruo in rapporto alla situazione attuale, con incarico agli operatori del servizio, di stimolare e agevolare il progressivo superamento dell'attuale difficoltà di nel dialogo con la figura paterna, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni affettivi ed Per_1 educativi del minore medesimo e in un'ottica di progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri padre/figlio.
Dunque, nel rispetto delle condizioni psicofisiche del minore e nel suo prevalente interesse, si provvede come in dispositivo. *
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre consegue Per_1
l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in AN (di esclusiva proprietà di , ritenendosi tale provvedimento Pt_1 Parte_1
necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
* Contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Tanto premesso, nel contesto del presente giudizio deve rilevarsi che in Parte_1
costanza di unione matrimoniale non ha mai lavorato, quantomeno sino a febbraio 2023; alla prima udienza di comparizione, nondimeno, la ricorrente ha dichiarato di essere impiegata come operaia con stipendio mensile di € 1200 circa. In atti risulta che la medesima (inizialmente impiegata in somministrazione sino al 23/09/2023), in data 27/11/2023 è stata assunta con contratto a tempo determinato presso Lavorando società cooperativa per n. 40 ore settimanali e paga di € 7,2371 lordi/ora.
Resta da precisare che abita nella casa di sua proprietà sita a AN, Parte_1
unitamente ai figli e (nata da una precedente relazione) e percepisce interamente Per_1 Per_3
l'importo dell'assegno unico pari a € 137 mensili circa. dal canto suo, ha dichiarato di essere impiegato come operaio con stipendio Controparte_1 mensile di € 1800 circa. Egli ha documentato i seguenti redditi: € 31183 nel 2020 (imposta netta €
4691, addizionale regionale dovuta € 445, addizionale comunale € 156, v. Mod. 730/2021); € 35876,78 nel 2021 (imposta netta € 7290,34 v. CU 2022); € 35339,79 nel 2022 (imposta netta € 7091,
v. CU 2023).
Il resistente ha dichiarato che, da quando ha lasciato la casa familiare, coabita con la di lui madre.
Orbene, illustrati i dati a disposizione, preme osservare che entrambe le parti (specificamente ammonite dal Giudice all'udienza del 7/05/2025) non hanno dimostrato in modo esaustivo la propria attuale condizione economica, omettendo di depositare documentazione aggiornata;
ciò appare tanto più significativo atteso che, secondo quanto dichiarato, ha cambiato Controparte_1
occupazione lavorativa nel 2024.
Di tale circostanza, così come del mancato deposito della documentazione completa indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c., deve tenersi conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., a norma del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Ciò posto, all'esito del giudizio separativo, deve ritenersi equo e congruo, in rapporto alla situazione emergente dagli atti, ai tempi di frequentazione e alle attuali esigenze del figlio, porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore pari a € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, confermando la statuizione provvisoria del Giudice delegato, non essendo emersi rilevanti elementi che importino un mutamento della valutazione.
L'importo appare proporzionato ai redditi delle parti e agli oneri a loro carico nonché parametrato alle esigenze del figlio, anche in rapporto all'età, considerata la sostanziale assenza di mantenimento diretto in capo al padre.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità successiva a quella del deposito del ricorso (ottobre
2023).
*
Contributo al mantenimento del coniuge
In sede di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali, la parte ricorrente non ha insistito né nulla ha dedotto per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, di cui peraltro - sulla base di quanto emerso e delle risultanze agli atti - non sussistono i presupposti, tenuto conto della sua attuale situazione economica e reddituale. Il Tribunale, prendendo atto del comportamento dell'attore, da ritenersi incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda, in assenza di istanze e, comunque, dei presupposti, nulla disporrà in merito. *
Le ulteriori domande
Il resistente, in via riconvenzionale, ha domandato di riconoscere che l'autovettura di sua proprietà resti a lui definitivamente assegnata. Premesso che, in difetto di alcuna contestazione del diritto di proprietà ad opera della moglie, non pare sussistere l'interesse sotteso all'accertamento, rileva in ogni caso il Collegio che l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento di diritti reali o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828).
La domanda è dunque inammissibile.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che saranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che in data 10/04/2024 è stata pronunciata sentenza parziale n. n.
336/2024 di declaratoria della separazione giudiziale delle parti, pubblicata in data 27/04/2024
1) DICHIARA l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c.;
2) CONFERMA l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, che lo terrà collocato presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica;
3) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale sita in AN, via Pavese
30/b (di sua esclusiva proprietà);
4) INCARICA i Servizi sociali e specialistici competenti per territorio di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, con prosecuzione degli interventi di sostegno avviati a favore del minore e dei genitori, delegando agli operatori la regolamentazione della frequentazione di con il padre, con tutte le cautele del caso, nel rispetto delle esigenze psico-fisiche e Per_1 dei bisogni del minore e nell'ottica di progressivo e graduale ampliamento nonché in vista della liberalizzazione degli incontri;
5) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto del figlio Controparte_1
il pagamento della somma mensile di euro 400,00 (annualmente rivalutabile secondo Per_1
gli indici Istat), da corrispondersi a in via anticipata entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese (con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2023), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del
28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande del resistente;
7) RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b);
8) SPESE AL DEFINITIVO.
Si comunichi ai servizi sociali della comunità sociale cremasca
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 28/09/2023,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. FERRERO DEBORAH , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06/05/2025
OGGETTO: separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata il 24/02/2025; Parte_1
Per ome da nota depositata il 20/02/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28/09/2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in AN in data 14.07.2018 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del medesimo Comune di Anno 2018, atto n. 1, parte I, serie A), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Per_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, al maturare del termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La ricorrente domandava altresì l'affidamento in via esclusiva del figlio minore con Per_1 collocamento prevalente dello stesso presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione della frequentazione paterna come precisata in ricorso;
la ricorrente, infine, chiedeva un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore del figlio pari a € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un contributo al proprio mantenimento pari a € 300 mensili nonché, all'esito del giudizio, un assegno divorzile in proprio favore in misura pari a € 300 mensili.
Con comparsa depositata il 22.12.2023, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di separazione e, decorsi i termini di legge, di scioglimento del vincolo coniugale;
il resistente domandava l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, la regolamentazione delle frequentazioni con il figlio come indicate in comparsa, la quantificazione del proprio contributo al mantenimento di in misura pari a € 200 mensili (soggetto a Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre. Il resistente, infine, domandava che venisse disposta nei propri confronti l'assegnazione dell'autovettura a lui in uso, con rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti formulavano le rispettive richieste di prova orale per testi sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, autorizzati i coniugi a vivere separati, adottava in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore: “
- Affida in via esclusiva alla madre, con collocamento del minore presso la stessa, Per_1
anche ai fini della residenza anagrafica;
- Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario della prole;
- Dispone che i Servizi sociali del Comune di Crema (competenti in relazione alla residenza abituale del minore), anche in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST competente, prendano in carico il nucleo familiare, con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per il minore e per i genitori ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e in particolare delega i servizi suddetti a:
• avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché, stante il loro consenso e nei limiti dello stesso, tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori e/o percorsi di psicoterapia individuale, soprattutto per il padre al fine di fargli assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile con presa in carico dello stesso presso il SERD o NOA per accertare il suo eventuale stato di uso/ abuso (con il suo consenso)
e, in caso positivo, avviare programma di recupero;
• svolgere un accertamento diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la condizione del minore, la qualità della relazione del medesimo con ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dello stesso, e in particolare fornendo tutti gli elementi utili sull'esito anche degli interventi avviati per poter verificare la conformità all'interesse del minore dell'assetto disposto ovvero se occorra apportare delle modifiche e in generale al fine individuare il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita del minore con i suggerimenti e le indicazioni del caso;
• intervenire immediatamente per riavviare le frequentazioni con il padre, previa la verifica delle condizioni psicofisiche del minore e previa valutazione psicodiagnostica del resistente, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per lo stesso, in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, attivando ogni intervento utile per favorirne un accesso più sereno e scevro da condizionamenti, eventualmente provvedendo ad una introduzione graduale, • dispone che i servizi sociali indicati facciano pervenire una relazione restitutiva degli accertamenti effettuati entro e non oltre il 30 marzo 2024;
- Dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, euro 400 a titolo di mantenimento indiretto ordinario del figlio minore, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito del ricorso (ottobre
2023), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- Assegno Unico integralmente a favore della madre, collocataria della prole.”
Adottati i provvedimenti istruttori, alla medesima udienza, su richiesta delle parti, il Giudice ordinava la discussione orale sullo status rimettendo al collegio per la decisione.
In data 27/04/2024 veniva pubblicata la sentenza non definitiva di separazione n. 336/2024; con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del GD per la prosecuzione del giudizio. Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 02/05/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/06/2025.
*
La domanda di separazione
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale, in data 10 aprile 2024 , sentenza non definitiva n. 336/2024 di declaratoria della separazione giudiziale delle parti, pubblicata in data 27/04/2024 .
*
L'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come il comportamento prevaricante del coniuge, incurante dei doveri di assistenza materiale e morale, nonché la sua condizione di abuso di sostanze alcoliche avessero reso la convivenza intollerabile e dato causa alla crisi matrimoniale.
Orbene, in punto di diritto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre in primo luogo che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio;
in secondo luogo, occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Tanto premesso, nel caso di specie, reputa il Collegio che le allegazioni della parte ricorrente circa la violazione da parte del marito di precisi doveri coniugali e di rispetto della persona abbiano trovato sufficiente e adeguata prova e conducano all'addebito della separazione a Controparte_1
Al riguardo, innanzitutto, deve osservarsi che la narrazione della ricorrente, sfociata in una denuncia querela, ha trovato una prima e parziale conferma nelle dichiarazioni delle persone vicine alla coppia, escusse non solo nell'ambito dell'odierno procedimento in qualità di testi, ma anche come persone informate sui fatti nel parallelo procedimento penale. Tutti i familiari, infatti, hanno rappresentato un menage coniugale turbolento, contrassegnato da liti domestiche e plurimi accessi delle forze dell'ordine ( ci ha raccontato che mentre sono arrivati i Carabinieri la signora stava CP_1
uscendo dal retro con i bambini, ed i Carabinieri hanno consigliato a mio fratello di allontanarsi per un giorno e lui è venuto da nostra madre, ma i giorni successivi la signora gli ha impedito il Pt_1 rientro in casa, questo sempre riferitomi da mio fratello.” “Mio fratello mi riferiva che litigavano spesso, non ricordo il 6 marzo 2022, mio fratello non mi ha mai riferito di aver insultato la moglie anzi mi riferiva di ricevere ingiurie dalla signora durante i loro litigi” Cfr verbale del Pt_1
12/07/2024). Del resto, e hanno raccontato come in più Testimone_1 Testimone_2 occasioni vesse dormito dalla madre a causa delle plurime discussioni con il Controparte_1 coniuge, che vedevano il coinvolgimento anche dei rispettivi familiari e l'utilizzo di epiteti dispregiativi (i.e. “delinquente”). (madre del resistente), invero, ha confermato la Persona_2
circostanza, sottolineando di ricordare un'acceso litigio che ha determinato l'intervento delle forze dell'ordine ( “Ricordo dell'episodio in cui mio figlio chiamava i Carabinieri perché mio figlio mi ha chiamato in quel momento mentre la moglie stava uscendo dalla porta finestra con i bambini, così mio figlio ha chiamato i Carabinieri che hanno fermato la signora questo è quello che mi Pt_1
ha riferito mio figlio. Dal quel giorno mio figlio è venuto a dormire a casa mia e ogni tanto andava
a dormire anche presso casa di un amico , non ricordo fino a quando.” Cfr verbale del 22/11/2024).
Nondimeno, (madre della ricorrente) ha dichiarato, sotto giuramento, che :“è Testimone_3
accaduto che il sig. quando era già andato via di casa ,si è presentato a casa di mia figlia CP_1
urlando perchè era ubriaco come sempre;
ricordo che era una domenica quando mi ha telefonato mia foglia, piangevano tutti e tre (lei e i bambini) io sono andata a casa sua , il sig. era CP_1
alterato, urlava, pretendeva di prendere il figlio ed io l'ho cacciato di casa. E' stata quella volta che gli ho etto che è un delinquente” (cfr verbale del 18/10/2024). Anche nel contesto del procedimento penale, del resto, ha decritto agiti minacciosi e persecutori tenuti da Testimone_3 [...]
egli ultimi due anni di matrimonio, segnalando anche la sua condizione di uso/abuso di CP_1
sostanze alcoliche, condizione che, peraltro, trova riscontro anche nella certificazione del SERD del
16/06/2023 (nella quale viene dato atto di una presa in carico di risalente al Controparte_1
2022). Nondimeno, i minori e figlia di hanno entrambi Per_1 Per_3 Parte_1
fornito una rappresentazione della vita familiare che conferma la attitudine violenta di
[...]
collocabile negli ultimi tempi della convivenza coniugale. CP_1
Ebbene, gli accadimenti descritti non paiono rientrare nella soglia di una conflittualità ordinaria nel contesto di una crisi matrimoniale, essendo invece elementi sintomatici di una grave condotta violenta attuata dal resistente in spregio all'unione e alla solidarietà matrimoniale.
In tal senso, deve considerarsi che il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'odierno resistente in relazione a plurimi episodi aggressivi e minacciosi posti in essere nei confronti della moglie, in un contesto più ampio di maltrattamento;
invero, in virtù della evidenza della prova posta alla base della denuncia di il PM ha formulato richiesta Parte_1
di giudizio immediato per il reato ex art. 572 c.p. e, in seguito, il GIP ha applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. condannando lla pena di anni due di reclusione. Controparte_1
È bene sottolineare in punto che, come noto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall'onere della prova rispetto ai fatti accertati dal giudice penale (in termini, ex multis, Cass. n. 3643/2019; Cass. n. 30807/2022; Cass. n.
24140/2024). La sentenza emessa a carico di per i comportamenti tenuti in Controparte_1
danno della moglie, dunque, fornisce un importante e imprescindibile elemento di riscontro alla tesi della ricorrente.
Invero, considerato il contesto di riferimento e il quadro probatorio complessivo, il contegno inadeguato del marito, inottemperante agli obblighi di solidarietà familiare, trova peraltro una precisa conferma anche nella “lettera di scuse” redatta dallo stesso e da questi Controparte_1
depositata in atti;
nel testo, infatti, l'odierno resistente riconosce la condotta riprovevole tenuta nei confronti del coniuge, esprimendo rammarico e intento di ravvedimento.
I dati versati in atti, dunque, forniscono un quadro istruttorio di supporto alla precisa esposizione della ricorrente, dimostrando, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, una escalation ingravescente di comportamenti inadeguati, minacciosi e persecutori posti in essere da
[...]
nei confronti della moglie, così come già giudicati dal Giudice con la sentenza del CP_1
14/02/2024.
Ciò posto deve precisarsi che, nell'offrire la propria versione alternativa alla ricostruzione della storia familiare resa dalla ricorrente, non è stato in grado di fornire elementi tali da Controparte_1 indurre il Collegio a disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza, corroborata dalle evidenze sopra descritte. In particolare, restano inconferenti le giustificazioni di Controparte_1
secondo il quale i litigi avvenuti tra i coniugi sarebbero da ricondurre a una fase di sofferenza personale attraversata da questi dopo la morte del figlio e del padre. A parere del Collegio, Per_4
infatti, la situazione di dolore, pur certamente vissuta dal resistente, non può in alcun modo deresponsabilizzarlo per la riprovevole condotta tenuta in famiglia, così come comunque da lui ammessa.
Non paiono parimenti significative le recriminazioni del resistente circa il coevo comportamento di ritenuta biasimevole per non aver trovato una occupazione lavorativa in Parte_1
costanza di matrimonio nonché per essersi sottratta a momenti di intimità con il marito. A prescindere dall'assenza di prova in ordine a tali ultime affermazioni, deve sottolinearsi che i fatti così come ricostruiti sulla base della precisa narrazione della ricorrente, degli atti del procedimento penale, delle dichiarazioni dei familiari e degli altri atti e documenti, consentono di acclarare rilevanti violazioni dei doveri del matrimonio attuate da parte del convenuto in danno della moglie e integranti un ingiustificato attacco a beni fondamentali della persona, come l'onore, la dignità, la tranquillità e i valori della famiglia e, con essa, il rispetto del rapporto di coniugio;
tale condotta , come tale, di per sé sola è da considerarsi determinante nel fallimento del matrimonio, restando irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al verificarsi della crisi (Cass. n. 7388/2017) . Infatti, l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, è condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non può mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo. Nello specifico la Suprema
Corte ha osservato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Pertanto, in applicazione del principio appena illustrato, anche considerata la scansione temporale degli avvenimenti, ritenuti sufficientemente dimostrati gli agiti aggressivi di Controparte_1
configurandosi essi alla stregua di una palese violazione dei doveri coniugali, deve affermarsi che tali comportamenti, considerata la loro rilevanza, hanno avuto diretta efficacia causale rispetto alla rottura dell'unione matrimoniale.
In conclusione, reputa il Collegio che, valutati complessivamente, tutti gli elementi di prova offerti descrivano un matrimonio logorato da gravi episodi di violenza, soprattutto a carattere psicologico.
In questo contesto, può affermarsi che le condotte violente perpetrate da Controparte_1 quantomeno da gennaio 2023 e cristallizzate nella “lettera di scuse” e nella sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. (oltre che nel capo di imputazione) hanno posto definitivamente fine alla unione morale dei coniugi, inducendo la ricorrente a domandare al Tribunale la separazione, nel mese di settembre
2023. Deve conseguentemente essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
*
Ribadito quanto sopra, il Collegio osserva che, in via riconvenzionale il resistente, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Al riguardo, è bene premettere che gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. impongono una precisa scansione processuale con la previsione di termini di decadenza per la formulazione di domande e richieste istruttorie. Dunque, pur rilevata la specialità del rito, in materia di famiglia il richiamo operato dall'art. 473 bis.16 c.p.c. all'art. 167 c.p.c. determina che, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali devono essere formulate in sede di comparsa di costituzione (tempestivamente depositata). Del resto, la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. consente unicamente di precisare e modificare le domande già proposte e non certo di formulare nuove domande quale è quella di addebito della separazione;
né al riguardo può soccorrere l'art. 473 bis.19 c.p.c. trattandosi di domanda vertente su diritto disponibile.
Alla luce della esegesi normativa, dunque, ribadito, in ogni caso, quanto sopra in merito alla non comparabilità degli agiti aggressivi rispetto alla condotta asseritamente tenuta dall'altro coniuge, la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata da in ogni caso Controparte_1
tardiva e, pertanto, inammissibile.
*
La responsabilità genitoriale
Deve premettersi in merito che il Tribunale ritiene il materiale probatorio agli atti idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte, in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di in virtù della sufficienza degli elementi acquisiti per il tramite delle Per_1
verbalizzazioni delle parti e delle relazioni dei servizi sociali nonché tenuto conto delle risultanze dell'audizione avvenuta nel contesto del procedimento penale, che appaiono esaustive (anche ai sensi dell'art. 473 bis.45, co. II, c.p.c.).
Ciò posto, nel merito, è bene rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia tenuto comportamenti aggressivi e maltrattanti anche alla presenza del figlio minore ed abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Ebbene, nel caso di specie, gli episodi di violenza (come sopra già analizzati) e il contegno inadeguato tenuto in famiglia dal resistente hanno inevitabilmente compromesso le relazioni familiari, già logorate da una irriducibile conflittualità, rendendo di fatto sin qui impossibile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale.
In siffatto contesto, i servizi sociali incaricati dal Tribunale hanno messo in luce che Parte_1
pur dimostrando qualche fragilità, anche a causa del vissuto di coppia, è apparsa adeguata
[...]
e ha dimostrato buone capacità personali e di accudimento della prole, avendo ella saputo comprendere i bisogni affettivi ed emotivi del figlio e proporsi a lui come saldo punto di riferimento
(“si mostra collaborante, adeguata nell'aspetto e nell'approccio relazionale, capace di un eloquio spontaneo e puntuale. Ella mostra aderenza alla realtà e sa attuare un pensiero critico, dimostrando consapevolezza e capacità di analizzare un problema. Si colgono in lei capacità cognitive, un approccio maturo in termini di organizzazione complessiva. (…) si coglie un controllo degli impulsi, capacità di tollerare le frustrazioni riconoscendo le emozioni che l'attraversano (..) esprime resilienza ponendosi come priorità la sua famiglia, valorizzando il proprio ruolo genitoriale, consapevole dell'importanza che riveste per i figli e la centralità dello stesso sul proprio equilibrio personale. (…) emerge quale genitore motivato al ruolo, su cui mantiene un investimento affettivo, responsivo e rispondente. si propone come riferimento affettivo e normativo. Fornisce una rappresentazione puntuale dei figli e capace di differenziazione e di riconoscere e Per_1 Per_3 rispondere ai loro bisogni, identificandone gli Stati mentali. (…) esprime una propensione a condividere affettivamente con gli stessi, capace di mantenere chiarezza del ruolo e dare un significato all'esperienza. (…) ella ha chiaro il concetto di protezione, individuando il calore, la rassicurazione e la presenza quali fattori determinanti. Al contempo favorisce una graduale autonomia nei figli, accogliendone il pensiero concedendo spazi di separazione che appaiono adeguati all'età dei minori.” cfr relazione trasmessa il 04/04/2024).
Nel colloquio con gli operatori, inoltre, la madre ha apprezzabilmente dimostrato di comprendere il bisogno del figlio in merito alla figura paterna, mantenendone una rappresentazione positiva, nonostante il proprio vissuto personale (“in merito alla figura paterna dei suoi figli e la mostra una sensibilità e una disponibilità ad accogliere un loro bisogno al riguardo” “ la signora insiste sull'importanza di una continuità della relazione col padre, leggendone il minore una mancanza di tale figura, precedentemente presente come riferimento affettivo attivo nell'organizzazione di vita dei figli” rel. 4/04/2024; “; ”la donna dimostrata volenterosa di aiutare l'uomo nella ripresa dei rapporti con il figlio, proponendosi di dargli dei consigli rispetto all'approccio migliore da utilizzare con
cfr rel. del 16/12/2024); di contro, in nessun passaggio delle relazioni acquisite si colgono Per_1
quegli aspetti ostacolanti ed escludenti apoditticamente calcati dalla parte resistente in sede di comparsa conclusionale.
Constatata dunque la complessiva adeguatezza genitoriale della madre, quanto, invece, a
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deve considerarsi che egli, pur collaborante e adeguato nella relazione con gli operatori, CP_1
a tutt'oggi non appare aver pienamente rielaborato la propria condotta e le proprie responsabilità nella crisi familiare e, soprattutto, nella relazione con il figlio (si veda sul punto, la relazione del
04/04/2024: “durante i colloqui con le scriventi il sig. appare lucido ed orientato. Mostra CP_1
un atteggiamento collaborante, informato in merito alla convocazione. L'approccio è adeguato al setting. Si mostra orientato alla relazione, disponibile, rispondendo alle domande poste, meno propenso al racconto spontaneo. (…) egli circoscrive ad un periodo passato correlato allo stress un utilizzo di alcol nei termini espressi: “ho bevuto più del solito”, “la sera” e “senza far male a nessuno” (…) da un punto di vista di gestione dell'emotività dei racconti del sig. emerge CP_1
una difficoltà di regolazione emotiva correlata a situazioni stressanti che in alcune occasioni hanno portato dei gesti impulsivi espressi in forma di agiti aggressivi rivolti a sé. pur normalizzando e non problematizzando, racconta di aneddoti quali: aver dato una “testata” a un “pannello” di un garage mentre verbalmente dava sfogo circa la situazione col figlio (prendendo una denuncia da una donna presente sul posto) e rievocando il passato di coppia di aver dato un “pugno al muro” in occasione di una litigata con la moglie. (…) Egli esternalizza tutte le responsabilità della situazione escludendo sue responsabilità e negando da parte sua condotte ritenute inadeguate. In generale pare maggiormente centrato sulla propria prospettiva a discapito di una sintonizzazione e contenimento emotivo e di senso con il figlio”).
In questo quadro di riferimento, pur manifestando l'intenzione di esercitare il Controparte_1
ruolo paterno, di fatto non ha dimostrato un serio impegno nell'assunzione della responsabilità genitoriale frustrando continuamente le aspettative di e venendo meno alle promesse fatte. Per_1
Egli del resto ha palesato estrema difficoltà nell'approccio con il figlio, faticando a muoversi nel contesto degli impegni di quest'ultimo e mantenendo un atteggiamento passivo nella relazione con minore. Più in generale, con il suo contegno, ha dato prova di non avere Controparte_1 precisa contezza dell'impatto delle sue decisioni e dei suoi agiti sull'equilibrio psicofisico del minore, già ampiamente destabilizzato dalle vicende familiari degli ultimi tempi e, soprattutto, dall'aver assistito a situazioni di conflitto e violenza inappropriate per l'età (relazione del 04/04/2024: “Il bambino descrive come assente la figura paterna nella realtà quotidiana;
si sente amato, accolto e protetto dalla madre. Ha comunicato una rappresentazione paterna caratterizzata da ambivalenza relativamente ai vissuti positivi sperimentati in passato e ai vissuti di natura opposta vissuti di recente, descrivendo un padre distante e per certi versi minaccioso” “il padre non chiama più e questo lo fa soffrire”; relazione del 15/04/2025: “avuto conoscenza della sofferenza del figlio, nonostante gli impegni presi, il padre non ha saputo organizzarsi per presenziare alle partite di calcio di ovvero per trascorrere tempo con lui, causando nel minore rabbia e dispiacere;
Per_1
relazione del 16/12/2024: “Durante il colloquio è emerso che il ragazzino non desiderava incontrare la figura paterna in quanto arrabbiato perché non percepiva iniziativa da parte di quest'ultimo al di fuori del contesto di spazio neutro. ha raccontato che il padre non lo avrebbe cercato a Per_1
sufficienza, né tramite chiamate né per messaggio sul suo cellulare personale “ “gli incontri in un primo tempo avviati al fine di ricostruire il rapporto padre figlio, si sono interrotti quando il minore ha segnalato frustrazione e risentimento verso il padre a causa dei mancati contatti e continuativo impegno di questi nel riavvicinarsi al figlio”). In esito agli accertamenti svolti, pertanto, l'analisi del comportamento del padre, considerata la discontinuità e la mancanza di una seria presa di coscienza da parte di questi, impongono una conferma, allo stato, dell'affidamento esclusivo alla madre, per la quale deve essere invece formulata una prognosi complessivamente favorevole, sulla base di quanto accertato e appurato.
Difatti, nonostante gli interventi messi in campo per il tramite dei servizi sociali,
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on ha dato prova di un sufficiente ed effettivo interesse per la prole, dimostrando di non CP_1
saper cogliere i bisogni emotivi e affettivi del minore;
egli, limitandosi a “incolpare” la madre delle sue difficoltà con il bambino, non ha ripensato in modo critico al proprio passato né, tantomeno, ha adeguato il proprio comportamento alle esigenze del minore. Dunque, sulla base di un giudizio prognostico, avuto riguardo alla personalità di al modo in cui egli ha svolto in Controparte_1
passato il proprio ruolo e alla sua capacità di attenzione, di comprensione e di educazione così come emergenti dagli atti di causa, ritiene il Collegio che al momento il padre non sia in grado di assumere il compito di curare e accudire il minore e, soprattutto, assicurarne il miglior sviluppo, pur auspicando che, anche con l'ausilio dei percorsi di sostegno, egli assuma un ruolo genitoriale più maturo e responsabile. resterà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere, proseguendo il Per_1
percorso in atto al fine di gradualmente recuperare una stabile frequentazione con il padre, laddove questi mostri serietà e impegno nel riavvicinamento al figlio.
Anche accogliendo i suggerimenti degli operatori che seguono il nucleo, appare necessario confermare gli incarichi già delegati ai servizi sociali competenti, che manterranno uno stretto monitoraggio sull'andamento delle frequentazioni paterne, avendo il bambino necessità di essere sostenuto e accompagnato, nel percorso di rielaborazione e recupero di un rapporto affettivo autentico, stabile e continuativo con la figura paterna, con l'auspicabile collaborazione del genitore collocatario. Del resto, anche i genitori, ampiamente provati dalla situazione familiare, devono ancora essere supportati nell'ultimazione dei percorsi (individuali e di coppia) di rielaborazione del vissuto, nel progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare.
Pertanto, all'esito del giudizio, reputa il Collegio doveroso disporre la prosecuzione dei percorsi in essere per un periodo di anni uno, da ritenersi congruo in rapporto alla situazione attuale, con incarico agli operatori del servizio, di stimolare e agevolare il progressivo superamento dell'attuale difficoltà di nel dialogo con la figura paterna, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni affettivi ed Per_1 educativi del minore medesimo e in un'ottica di progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri padre/figlio.
Dunque, nel rispetto delle condizioni psicofisiche del minore e nel suo prevalente interesse, si provvede come in dispositivo. *
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre consegue Per_1
l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in AN (di esclusiva proprietà di , ritenendosi tale provvedimento Pt_1 Parte_1
necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
* Contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Tanto premesso, nel contesto del presente giudizio deve rilevarsi che in Parte_1
costanza di unione matrimoniale non ha mai lavorato, quantomeno sino a febbraio 2023; alla prima udienza di comparizione, nondimeno, la ricorrente ha dichiarato di essere impiegata come operaia con stipendio mensile di € 1200 circa. In atti risulta che la medesima (inizialmente impiegata in somministrazione sino al 23/09/2023), in data 27/11/2023 è stata assunta con contratto a tempo determinato presso Lavorando società cooperativa per n. 40 ore settimanali e paga di € 7,2371 lordi/ora.
Resta da precisare che abita nella casa di sua proprietà sita a AN, Parte_1
unitamente ai figli e (nata da una precedente relazione) e percepisce interamente Per_1 Per_3
l'importo dell'assegno unico pari a € 137 mensili circa. dal canto suo, ha dichiarato di essere impiegato come operaio con stipendio Controparte_1 mensile di € 1800 circa. Egli ha documentato i seguenti redditi: € 31183 nel 2020 (imposta netta €
4691, addizionale regionale dovuta € 445, addizionale comunale € 156, v. Mod. 730/2021); € 35876,78 nel 2021 (imposta netta € 7290,34 v. CU 2022); € 35339,79 nel 2022 (imposta netta € 7091,
v. CU 2023).
Il resistente ha dichiarato che, da quando ha lasciato la casa familiare, coabita con la di lui madre.
Orbene, illustrati i dati a disposizione, preme osservare che entrambe le parti (specificamente ammonite dal Giudice all'udienza del 7/05/2025) non hanno dimostrato in modo esaustivo la propria attuale condizione economica, omettendo di depositare documentazione aggiornata;
ciò appare tanto più significativo atteso che, secondo quanto dichiarato, ha cambiato Controparte_1
occupazione lavorativa nel 2024.
Di tale circostanza, così come del mancato deposito della documentazione completa indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c., deve tenersi conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., a norma del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
Ciò posto, all'esito del giudizio separativo, deve ritenersi equo e congruo, in rapporto alla situazione emergente dagli atti, ai tempi di frequentazione e alle attuali esigenze del figlio, porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore pari a € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, confermando la statuizione provvisoria del Giudice delegato, non essendo emersi rilevanti elementi che importino un mutamento della valutazione.
L'importo appare proporzionato ai redditi delle parti e agli oneri a loro carico nonché parametrato alle esigenze del figlio, anche in rapporto all'età, considerata la sostanziale assenza di mantenimento diretto in capo al padre.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità successiva a quella del deposito del ricorso (ottobre
2023).
*
Contributo al mantenimento del coniuge
In sede di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali, la parte ricorrente non ha insistito né nulla ha dedotto per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, di cui peraltro - sulla base di quanto emerso e delle risultanze agli atti - non sussistono i presupposti, tenuto conto della sua attuale situazione economica e reddituale. Il Tribunale, prendendo atto del comportamento dell'attore, da ritenersi incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda, in assenza di istanze e, comunque, dei presupposti, nulla disporrà in merito. *
Le ulteriori domande
Il resistente, in via riconvenzionale, ha domandato di riconoscere che l'autovettura di sua proprietà resti a lui definitivamente assegnata. Premesso che, in difetto di alcuna contestazione del diritto di proprietà ad opera della moglie, non pare sussistere l'interesse sotteso all'accertamento, rileva in ogni caso il Collegio che l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento di diritti reali o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828).
La domanda è dunque inammissibile.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che saranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che in data 10/04/2024 è stata pronunciata sentenza parziale n. n.
336/2024 di declaratoria della separazione giudiziale delle parti, pubblicata in data 27/04/2024
1) DICHIARA l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c.;
2) CONFERMA l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, che lo terrà collocato presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica;
3) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale sita in AN, via Pavese
30/b (di sua esclusiva proprietà);
4) INCARICA i Servizi sociali e specialistici competenti per territorio di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, con prosecuzione degli interventi di sostegno avviati a favore del minore e dei genitori, delegando agli operatori la regolamentazione della frequentazione di con il padre, con tutte le cautele del caso, nel rispetto delle esigenze psico-fisiche e Per_1 dei bisogni del minore e nell'ottica di progressivo e graduale ampliamento nonché in vista della liberalizzazione degli incontri;
5) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto del figlio Controparte_1
il pagamento della somma mensile di euro 400,00 (annualmente rivalutabile secondo Per_1
gli indici Istat), da corrispondersi a in via anticipata entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese (con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2023), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del
28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande del resistente;
7) RIMETTE con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b);
8) SPESE AL DEFINITIVO.
Si comunichi ai servizi sociali della comunità sociale cremasca
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato