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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. NO PO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 1380/2025 tra
sito in Savona, Via Firenze n. 10 C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato, assistito e difeso nel Parte_2 presente procedimento dall'avv. NO Vallarino (C.F. ), dall'avv. Sergio C.F._1 Freccero (C.F. ) e dall'avv. Marco Pastorino (C.F. ) C.F._2 C.F._3 tutti del Foro di Savona in virtù di mandato in atti.
- PARTE RICORRENTE
(C.F. , in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._4 individuale ormai cessata e cancellata in data 25.3.2025 Geom. (P. I. Controparte_1 ; C.F. , nato il [...] e residente in [...], CAP 12080
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE
*****
Oggetto: appalto – risoluzione – risarcimento danni.
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Conclusioni delle parti
Ricorrente
“Voglia l'ill.mo Tribunale Adito, previa ogni declaratoria del caso, ritenuta la propria competenza ed ogni contraria eccezione e ragione disattesa: In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto del 03.02.2023 stipulato dal e dalla Parte_1 [...]
, per le ragioni esposte nella narrativa del ricorso. Controparte_2 Controparte_1
Nuovamente in via principale e nel merito ed in conseguenza di quanto statuito sub a), dichiarare tenuto e condannare , in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa
Controparte_1 individuale ormai cessata e cancellata in data 25.3.2025 Geom. al pagamento
Controparte_1 del risarcimento del danno cagionato al ammontante ad € 56.504,25 Parte_1 per le causali di cui al presente atto. In via subordinata rispetto a quanto statuito sub b) e sempre in conseguenza di quanto statuito sub a), dichiarare tenuta e condannare , in proprio ed in qualità di titolare
Controparte_1 dell'impresa individuale ormai cessata e cancellata in data 25.3.2025 Geom. al
Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno cagionato al nella misura Parte_1 denegatamente minor emergenda, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..
1 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo ante causam instaurato dal ricorrente (RG 2001/2024 del Tribunale di Savona), il tutto anche visto e considerato il disposto dell'art. 96 c. 3 c.p.c..”.
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Svolgimento del processo
Il proponeva ricorso ex art. 281-decies c.p.c., a seguito dell'ATP RG Parte_1
2001/2024, chiedendo la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto stipulato con l'impresa individuale del convenuto in data 3 febbraio 2023 e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni accertati in sede tecnica, quantificati complessivamente in euro 51.367 oltre IVA, nonché alla restituzione della somma di euro 18.420 relativa a prestazioni pagate ma rimaste in tutto o in parte ineseguite.
Il ricorrente ricostruiva nel dettaglio l'intera vicenda contrattuale e tecnica, producendo il contratto, le fatture emesse dall'impresa e integralmente pagate, le comunicazioni intercorse, la perizia redatta dal nuovo direttore dei lavori ing. la messa in mora del 9 ottobre 2024 rimasta priva di Tes_1 qualsiasi riscontro, nonché le fotografie datate attestanti che alla predetta data il cantiere risultava ancora aperto e le opere non ultimate.
All'udienza del 14 novembre 2025 lo scrivente, presa visione del fascicolo dell'ATP e dato atto della contumacia del resistente, riteneva la causa matura per la decisione e assegnava termine alle parti per il deposito di note conclusive con precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il depositava le proprie note conclusive richiamando puntualmente le risultanze Parte_1 dell'istruttoria preventiva e insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie domande. Non essendovi costituzione del convenuto, non venivano depositate note difensive di parte resistente.
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Motivi della decisione
La domanda è integralmente fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e, soprattutto, dalla relazione del CTU geom. Per_1
depositata il 3 aprile 2025 nell'ambito del procedimento RG 2001/2024, emerge con assoluta
[...] chiarezza un grave e reiterato inadempimento dell'impresa individuale del sig. CP_1 nell'esecuzione delle opere appaltate.
Il CTU, dopo aver effettuato sopralluogo in data 20 dicembre 2024, ha descritto uno stato dei luoghi caratterizzato da infiltrazioni diffuse ai piani sottostanti, muffe, sfarinamenti e distacchi di intonaco nelle abitazioni del quarto piano, infiltrazioni nel vano scala e persino al piano terra. Ha evidenziato che tali pregiudizi erano direttamente riconducibili alla non perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere di impermeabilizzazione della copertura e del cornicione. Ha accertato l'esistenza di fessurazioni, sfogliature della guaina liquida, risvolti irregolari sulle canne fumarie, guaina non correttamente risvoltata, mancata sostituzione dei “messicani”, porzioni di cornicione incomplete con rete dell'intonaco visibile.
La CTU ha inoltre verificato che parte delle opere previste dall'offerta dell'impresa non sono state affatto eseguite, mentre altre risultano soltanto parzialmente realizzate in misura pari al 40%, con difetti tali da comprometterne la funzionalità. Ciò ha determinato le infiltrazioni denunciate sin
2 dall'inizio del 2024 e documentate sia dal direttore lavori ing. sia dallo stesso ausiliario Tes_1 giudiziale.
Sulla base del computo metrico allegato alla relazione, il CTU ha quantificato in euro 23.710,90 oltre IVA il costo necessario a ripristinare la copertura e le parti comuni e private danneggiate. Ha inoltre accertato che il aveva già versato all'impresa euro 38.600 oltre IVA Parte_1 CP_1 per lavorazioni dal valore di euro 37.700 oltre IVA solo parzialmente (per il 40%) eseguite, con un costo in eccesso a carico del committente pari a euro 18.420. Ha infine determinato in euro 9.236,60 oltre IVA il costo degli interventi urgenti resisi necessari per la messa in sicurezza della guaina divelta dal vento, operazione autorizzata dal Giudice con provvedimento del 3 gennaio 2025.
L'elaborato peritale è completo, logicamente coerente e immune da contraddizioni;
è stato redatto all'esito di sopralluoghi, verifiche materiali e confronto con il CTP del ricorrente, che peraltro non ha formulato osservazioni critiche. Nessuna contestazione è provenuta dal convenuto, il quale non solo non ha contestato la CTU, ma non si è neppure costituito nel giudizio di merito. L'elaborato del CTU deve pertanto essere integralmente recepito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
È altresì pacifico, sulla scorta della documentazione prodotta, che il non ha mai Parte_1 accettato le opere ex art. 1665 c.c., essendo emersi gravi vizi sin dai primi sopralluoghi del nuovo direttore dei lavori a fine aprile 2024. Le contestazioni rivolte all'impresa sono rimaste prive di riscontro e il cantiere è risultato ancora aperto alla data del 9 ottobre 2024. In mancanza di accettazione, l'appaltatore non è liberato dalla responsabilità per i vizi neppure se palesi e gli compete l'onere di provare l'esatto adempimento. Nel caso di specie, la contumacia del convenuto e l'assenza totale di allegazioni e prove in tal senso confermano ulteriormente la fondatezza della prospettazione attorea.
Alla luce di tale quadro, l'inadempimento dell'appaltatore deve qualificarsi come grave ex art. 1455 c.c., avendo compromesso la funzionalità essenziale delle opere commissionate e causato estesi danni agli alloggi sottostanti. Sussistono pertanto i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c., nonché per la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno, da determinarsi sulla base delle risultanze della CTU, pari a euro 23.710,90 oltre IVA per i lavori di ripristino, euro 9.236,60 oltre IVA per gli interventi urgenti e euro 18.420 oltre IVA per le somme indebitamente percepite a fronte di opere eseguite solo in minima parte o non eseguite affatto.
Il totale del pregiudizio accertato ammonta dunque a euro 51.367,00 oltre IVA al 10%, cui si sommano le spese di CTU già sostenute dal Condominio e documentate in euro 1.052,38.
Il convenuto, rimasto contumace e totalmente inerte sia nella fase preventiva sia in quella di merito, deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio nella misura liquidaa in dispositivo ex DM 147/22
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PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1380/2025, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di appalto stipulato tra il Parte_1
e l'impresa individuale Geom. ;
[...] Controparte_1
3 2) condanna , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale cessata, al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di euro 32.947,50 oltre IVA al Parte_1
10%, quale risarcimento dei danni accertati in sede di CTU, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria fino al saldo
3) condanna , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale cessata, al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di euro 18.420 oltre IVA a Parte_1 titolo di restituzione delle somme pagate per opere rimaste in tutto o in parte ineseguite oltre interessi di legge dalla domanda al saldo
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CTU, già sostenute dal Condominio, pari a euro 1.052,38;
4) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 7.500,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
Savona, 3.12.2025
Il Giudice
NO PO
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