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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4292/2019
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4292/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. CASABONA MARIO Parte_1
Per l'avv. Berardi Sofia in sostituzione del collega ORRU' AN CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 20/01/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4292 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASABONA MARIO elettivamente domiciliato in Viale Piacenza n.
4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA MARIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. ORRU' AN , elettivamente domiciliato in Via
FLAMINIA 171 47923 RIMINI presso il difensore avv. ORRU'
AN
CONVENUTO
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio richiedendo la Parte_1 CP_1 condanna della convenuta al risarcimento del danno riportato a seguito di fatto illecito, l'aggressione subita dalla convenuta in data 6 giugno 2028 dalla quale l'attrice ha riportato lesioni quantificate in € 37.481,20. Si costituiva con comparsa la convenuta richiedendo in via principale CP_1
l'applicazione della scriminante di cui all'art. 2044 c.c. con conseguente dichiarazione di non responsabilità della convenuta per i fatti contestati e il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata chiedeva di limitare la condanna ai danni eventualmente accertati secondo il grado di responsabilità effettiva della convenuta. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva accertarsi la responsabilità della parte attrice ex art. 2043 c.c. e conseguentemente condannarla al risarcimento della somma quantificata in € 34.114 o di quella accertata in giudizio oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, interrogatorio formale della convenuta e prova per testi ed infine CTU medico legale su entrambe le parti.
Occorre previamente inquadrare la presente causa nell'ambito della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c.c. che onera la parte attrice a fornire la prova della condotta colposa della convenuta che le ha cagionato un danno ingiusto. Pertanto ai fini della affermazione della responsabilità a tale titolo l'elemento materiale è costituito dalla condotta che si pone in rapporto causale con il danno. Il danno oggetto della obbligazione risarcitoria è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo.
La domanda attorea merita di essere accolta
Nello specifico circa la costruzione del fatto le prove orali, i testi escussi e l'interpello di parte convenuta hanno confermato il litigio avvenuto tra le parti in data 6.6.2018.
In merito alla dinamica, ad eccezione dei coniugi delle parti, nessun teste indifferente ha potuto vedere l'alterco e l'aggressione in qualità di testimone oculare . Tuttavia la teste vicina di casa riferisce di avere sentito le grida di aiuto della attrice e di Tes_1 averla vista sotto shock immediatamente dopo, conseguentemente a fronte di ciò e della prova dei postumi immediatamente riportati da parte attrice questo giudice ritiene che l'istruttoria orale abbia fornito prova del fatto e della sua dinamica, d'altro lato non è stata fornita la prova dell'esistenza della esimente di cui all'art. 2044 c.c. dovendosi affermare la responsabilità della convenuta.
pagina 3 di 5 In merito alla quantificazione del danno alla salute riportato dalla attrice si ritiene che la perizia medica sia stata sufficientemente esaustiva ed esente da vizi logici nella quale è stato clinicamente rilevato anche il danno biologico di natura psichica, risultando accertato in danno alla attrice un Disturbo dell'Adattamento di media entità rapportabile cronologicamente ed eziopatologicamente all'evento . E' stato conseguentemente accertato un danno non patrimoniale subito dalla attrice quale conseguenza della aggressione subita quantificato in una invalidità Parte_1 temporanea totale di giorni 1, di giorni 10 al 75%, di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25% nell'ambito di un quadro di postumi invalidanti permanenti pari al 7 %. Sono inoltre state accertate come congrue spese mediche pari a € 1.098.
Tali esiti tradotti monetariamente mediante l'utilizzo delle tabelle del tribunale di Milano del 2024 basate sul punto tabellare, considerato che l'attrice all'epoca dei fatti (giugno 2018) aveva 61 anni, si quantificano in relazione al danno biologico in complessivi € 12.512,25 cosi determinati : €2.271,25 per invalidità temporanea ed € 10.241,00 per lesione permanente . A tale importo a titolo di danno patrimoniale vanno a sommarsi le spese mediche sopraindicate e di CTP per € 1.220,00 per totali € 14.830,25. Non risulta provata altra voce di danno.
Il debito di valore così liquidato secondo l'accertamento della domanda attorea diventa debito di valuta e deve essere risarcito a mezzo degli interessi c.d. compensativi secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale . Il danno non patrimoniale sopra quantificato andrà quindi svalutato alla data del sinistro e su di esso andranno applicati gli interessi nella misura legale quantificati dalla data della cessazione della inabilità temporanea e contabilizzati sulla somma rivalutata anno per anno sino alla data della presente decisione.
In merito alla domanda riconvenzionale ed all'entità dei danni riportati dalla convenuta in conseguenza del litigio, non risulta provata la colpa della attrice, ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c.. In merito alla quantificazione del ritenuto danno, il CTU ha accertato un rilevante scostamento dai valori allegati dalla convenuta, rinvenendo la sola invalidità temporanea di sei giorni. Con motivazione che si condivide ed esente da vizi logici, la CTU afferma che la convenuta non presenta una sintomatologia psichiatrica: le lesioni allegate non sono riconducibili all'evento lesivo, non essendone prova la relazione psichiatrica redatta ad oltre un anno dagli accadimenti oggetto di causa. La CTU ha precisato che quanto allegato dalla convenuta non determina valore di malattia, valutando le spese sostenute per visite cui si è sottoposta la convenuta ad un anno dal litigio non pertinenti con il medesimo e giudicando guarito senza postumi il trauma del rachide cervicale riferito dalla convenuta .
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il decisium, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori prossimi ai minimi per ogni fase. Le spese di CTU cosi come liquidate devono essere poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Accerta la responsabilità della convenuta nella CP_1
causazione del sinistro del 6.6.2018 in danno alla attrice
; Parte_1
Condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 14.830,25 oltre interessi nella misura legale,
contabilizzati come indicato in narrativa, sino alla data della presente sentenza, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo .
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice CP_1
delle spese legali che liquida in € 2.540 per compensi oltre alle spese generali 15%, Cpa, Iva e spese.
Pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4292/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. CASABONA MARIO Parte_1
Per l'avv. Berardi Sofia in sostituzione del collega ORRU' AN CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 20/01/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4292 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASABONA MARIO elettivamente domiciliato in Viale Piacenza n.
4 47838 Riccione ITALIA presso il difensore avv. CASABONA MARIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. ORRU' AN , elettivamente domiciliato in Via
FLAMINIA 171 47923 RIMINI presso il difensore avv. ORRU'
AN
CONVENUTO
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio richiedendo la Parte_1 CP_1 condanna della convenuta al risarcimento del danno riportato a seguito di fatto illecito, l'aggressione subita dalla convenuta in data 6 giugno 2028 dalla quale l'attrice ha riportato lesioni quantificate in € 37.481,20. Si costituiva con comparsa la convenuta richiedendo in via principale CP_1
l'applicazione della scriminante di cui all'art. 2044 c.c. con conseguente dichiarazione di non responsabilità della convenuta per i fatti contestati e il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata chiedeva di limitare la condanna ai danni eventualmente accertati secondo il grado di responsabilità effettiva della convenuta. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva accertarsi la responsabilità della parte attrice ex art. 2043 c.c. e conseguentemente condannarla al risarcimento della somma quantificata in € 34.114 o di quella accertata in giudizio oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, interrogatorio formale della convenuta e prova per testi ed infine CTU medico legale su entrambe le parti.
Occorre previamente inquadrare la presente causa nell'ambito della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c.c. che onera la parte attrice a fornire la prova della condotta colposa della convenuta che le ha cagionato un danno ingiusto. Pertanto ai fini della affermazione della responsabilità a tale titolo l'elemento materiale è costituito dalla condotta che si pone in rapporto causale con il danno. Il danno oggetto della obbligazione risarcitoria è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo.
La domanda attorea merita di essere accolta
Nello specifico circa la costruzione del fatto le prove orali, i testi escussi e l'interpello di parte convenuta hanno confermato il litigio avvenuto tra le parti in data 6.6.2018.
In merito alla dinamica, ad eccezione dei coniugi delle parti, nessun teste indifferente ha potuto vedere l'alterco e l'aggressione in qualità di testimone oculare . Tuttavia la teste vicina di casa riferisce di avere sentito le grida di aiuto della attrice e di Tes_1 averla vista sotto shock immediatamente dopo, conseguentemente a fronte di ciò e della prova dei postumi immediatamente riportati da parte attrice questo giudice ritiene che l'istruttoria orale abbia fornito prova del fatto e della sua dinamica, d'altro lato non è stata fornita la prova dell'esistenza della esimente di cui all'art. 2044 c.c. dovendosi affermare la responsabilità della convenuta.
pagina 3 di 5 In merito alla quantificazione del danno alla salute riportato dalla attrice si ritiene che la perizia medica sia stata sufficientemente esaustiva ed esente da vizi logici nella quale è stato clinicamente rilevato anche il danno biologico di natura psichica, risultando accertato in danno alla attrice un Disturbo dell'Adattamento di media entità rapportabile cronologicamente ed eziopatologicamente all'evento . E' stato conseguentemente accertato un danno non patrimoniale subito dalla attrice quale conseguenza della aggressione subita quantificato in una invalidità Parte_1 temporanea totale di giorni 1, di giorni 10 al 75%, di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25% nell'ambito di un quadro di postumi invalidanti permanenti pari al 7 %. Sono inoltre state accertate come congrue spese mediche pari a € 1.098.
Tali esiti tradotti monetariamente mediante l'utilizzo delle tabelle del tribunale di Milano del 2024 basate sul punto tabellare, considerato che l'attrice all'epoca dei fatti (giugno 2018) aveva 61 anni, si quantificano in relazione al danno biologico in complessivi € 12.512,25 cosi determinati : €2.271,25 per invalidità temporanea ed € 10.241,00 per lesione permanente . A tale importo a titolo di danno patrimoniale vanno a sommarsi le spese mediche sopraindicate e di CTP per € 1.220,00 per totali € 14.830,25. Non risulta provata altra voce di danno.
Il debito di valore così liquidato secondo l'accertamento della domanda attorea diventa debito di valuta e deve essere risarcito a mezzo degli interessi c.d. compensativi secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale . Il danno non patrimoniale sopra quantificato andrà quindi svalutato alla data del sinistro e su di esso andranno applicati gli interessi nella misura legale quantificati dalla data della cessazione della inabilità temporanea e contabilizzati sulla somma rivalutata anno per anno sino alla data della presente decisione.
In merito alla domanda riconvenzionale ed all'entità dei danni riportati dalla convenuta in conseguenza del litigio, non risulta provata la colpa della attrice, ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c.. In merito alla quantificazione del ritenuto danno, il CTU ha accertato un rilevante scostamento dai valori allegati dalla convenuta, rinvenendo la sola invalidità temporanea di sei giorni. Con motivazione che si condivide ed esente da vizi logici, la CTU afferma che la convenuta non presenta una sintomatologia psichiatrica: le lesioni allegate non sono riconducibili all'evento lesivo, non essendone prova la relazione psichiatrica redatta ad oltre un anno dagli accadimenti oggetto di causa. La CTU ha precisato che quanto allegato dalla convenuta non determina valore di malattia, valutando le spese sostenute per visite cui si è sottoposta la convenuta ad un anno dal litigio non pertinenti con il medesimo e giudicando guarito senza postumi il trauma del rachide cervicale riferito dalla convenuta .
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il decisium, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori prossimi ai minimi per ogni fase. Le spese di CTU cosi come liquidate devono essere poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Accerta la responsabilità della convenuta nella CP_1
causazione del sinistro del 6.6.2018 in danno alla attrice
; Parte_1
Condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 14.830,25 oltre interessi nella misura legale,
contabilizzati come indicato in narrativa, sino alla data della presente sentenza, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo .
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice CP_1
delle spese legali che liquida in € 2.540 per compensi oltre alle spese generali 15%, Cpa, Iva e spese.
Pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
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