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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 992/2023 R.G. promossa da
quale titolare della ditta individuale F.C. Parte_1
COSTRUZIONI DI IO DI nato in [...] il [...] elettivamente domiciliato presso il difensore: rappresentato e difeso dall'Avv.
OR SA
appellante nei confronti di
nata in [...] il [...] elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il difensore;
rappresentata e difesa dall'Avv. STATARI MARCO
1 appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'On.le Corte d'Appello, Parte_1
contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 256/2023 emessa dal Tribunale di Imperia,
Sezione Civile, Giudice Dott. Alessandro Cento, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1999/2020, depositata in cancelleria in data 11.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare, in ragione delle argomentazioni esposte nella narrativa del presente atto e delle risultanze dell'espletanda attività istruttoria, la domanda avanzata dalla ricorrente e volta a conseguire il pagamento della somma di € Controparte_1
28.689,38 oltre interessi e rivalutazione”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.”
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) nell'interesse dell'appellante si deducono a prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi le seguenti circostanze, premesso il Controparte_1
“Vero che” d'uso.
1) Al di là dei lavori preventivati, la maggior parte degli interventi sono stati eseguiti, seguendo le “direttive” formulate – personalmente – dalla Sig.ra la quale, CP_1
quotidianamente, richiedeva alla FC Costruzioni di RI DI sempre nuove ed ulteriori opere, non solo all'interno dell'immobile, ma, anche e soprattutto, nelle aree esterne, come documentato dalle fotografie che si producono in copia.
2 2) Ai fini della effettuazione dei predetti interventi la resistente si avvaleva – in CP_2
considerazione della relativa quantità e specificità – dell'opera di terzi, i quali venivano saldati, direttamente, dal Sig. Pt_1
3) Quest'ultimo, inoltre, procedeva all'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione degli interventi stessi.
4) Gli interventi, eseguiti dalla all'interno Controparte_3
della proprietà della Sig.ra sono – esattamente – quelli elencati nella CP_1
relativa distinta versata in atti.
B) Si richiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare, in base alle vigenti tariffe del prezziario regionale, la correttezza e la congruità del complessivo importo, pari ad € 60.000,00, corrisposto alla Controparte_3
, rispetto ai lavori complessivamente eseguiti, in particolare in merito
[...]
a quelli non preventivati”.
Per l'appellata : “In via principale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Genova, contrariis rejectis, respingere l'appello e le domande tutte formulate anche in via istruttoria, dal sig. , in qualità di titolare della Parte_1
ditta individuale F.C. Costruzioni di RI DI, e, per l'effetto, confermare le statuizioni e la sentenza n. 256/2023 emessa dal Tribunale di Imperia in data
11.04.2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
29.10.2020 e ritualmente notificato – premesso di avere Controparte_1
affidato a , titolare della omonima impresa di costruzioni, Parte_1
l'esecuzione, in regime di appalto, di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia presso un immobile sito in Ventimiglia, in Via Delle Otto Case n. 131; che per i lavori de quibus era stato concordato un compenso di € 19.800,00 oltre IVA;
che all'appaltatore
3 erano stati affidati anche altri lavori extra-preventivo (esterni all'immobile); che in corso di esecuzione delle opere essa committente aveva corrisposto all'appaltatore la complessiva somma di € 60.000,00; che i lavori erano stati sospesi in quanto molte opere non erano state eseguite e quelle eseguite presentavano vizi e difetti – tanto premesso, esaurita la fase di ATP, adiva questo Tribunale per sentir condannare l'appaltatore alla restituzione della somma di € 28.669,38, oltre interessi, pari alla differenza tra l'importo già corrisposto (€ 60.000,00) e quello corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti (€ 31.330,45).
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice di cui Parte_1
invocava il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, il convenuto ribadiva di avere eseguito, su incarico e per conto dell'attrice, i lavori di ristrutturazione, interni ed esterni, indicati in ricorso il cui valore era certamente superiore a quello conteggiato dal CTU e pari all'importo (di € 60.000,00) versato.
Disposto il mutamento di rito, acquisiti i documenti e precisate conclusioni, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza del 11.4.2023 nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.” (sentenza impugnata pagg. 1 ed s.).
Con sentenza definitiva n. 256/2023 del 11/04/2023, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, così decideva: “1. condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 27.354,32, oltre interessi dalla data della domanda e sino al saldo;
nonché alla corresponsione della ulteriore somma di € 1.315,23 oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.520,00, di cui € 259,00 per spese ed € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 08/11/2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
4 Con ordinanza del 16.05.2024 il CI formulava proposta conciliativa che veniva accolta solo da parte appellata.
Con ordinanza in data 15.11.2024, il C.I., visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 15.11.2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2
c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al.
19.11.2025
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte appellante agisce esclusivamente in proprio.
La ditta individuale, alla quale si riferiscono espressamente gli artt. 2563 e 2566 cod. civ., è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'attività di impresa, tanto è vero che essa contiene riferimenti al nome dell'imprenditore, al solo cognome di questi oppure, in omaggio al principio cosiddetto della verità, può ridursi all'indicazione della sola sigla dello stesso imprenditore. Essa, anche se è giuridicamente autonoma nei confronti del soggetto contraddistinto, al punto da poter essere separata da quest'ultimo nei casi consentiti dalla legge (art. 2565 cod. civ.), non è, un soggetto giuridico autonomo, ne' è l'impresa in quanto tale: tanto, sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello processuale( Cass ex multis: Cass.13 febbraio 2006, n. 3052 19 gennaio 2005, n. 1092).
1. Sul motivo di appello
UNICO MOTIVO: “I. Errata decisione del Giudice di prime cure e lesione del diritto di difesa del Sig. , avendo il Tribunale di Imperia rigettato Parte_1
genericamente tutte le istanze istruttorie avanzate dall'esponente, in merito alla quantificazione dei lavori eseguiti dalla . Parte_2
5 L'appellante con l'unico motivo lamenta che il giudice di prime cure: i) abbia rigettato tutte le istanze istruttorie in modo generico senza pronunciarsi in modo specifico sulle stesse;
ii) abbia rigettato l'istanza volta ad espletare una nuova CTU, basando il proprio giudizio sull'ATP svoltasi ante causam durante la quale era stato leso il diritto di difesa del convenuto al quale non era stato consentito l'ingresso nella proprietà dell'attrice.
“Il Giudice di prime cure, alla luce del fatto che il Sig. non abbia potuto Pt_1
partecipare personalmente al sopralluogo del CTU durante l'ATP, avrebbe dovuto rimediare a questa lesione del diritto di difesa accogliendo le domande istruttorie del ivi compresa il licenziamento di una nuova CTU”. (appello pagg. 11 ed s.). Pt_1
Il motivo è, ad avviso della Corte infondato.
I) Quanto al lamentato rigetto delle istanze istruttorie, costituisce insegnamento costante della Giurisprudenza che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”.
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 - 01).
Si legge, infatti, nell'atto di appello che “Ciò meglio evidenziato, con il presente atto d'appello verranno reiterate specificatamente le domande istruttorie già richieste in primo grado e rigettate dal Giudice di prime cure a nulla rilevando che il difensore del non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie” Pt_1
(appello pag. 10).
L'istanza è dunque, per stessa ammissione della parte appellante, inammissibile.
A ciò si aggiunga, in ogni caso che, il giudice di prime ha esaminato, con ordinanza del 10.04.2022, le istanze istruttorie ritenendole per un verso superflue (attesa la documentazione in atti) irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio, inammissibili demandando valutazioni ai testi e, in ultimo, trattandosi di capitoli formulati in modo
6 generico. Tale valutazione appare corretta alla luce della formulazione delle istanze probatorie tutte prive di indicazione di tempo e di luogo.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
(Cass. Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015, Rv. 634290 - 01)
“L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3708, Rv. 652821 - 01)
Si osserva al riguardo, che la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto.
Ciò precisato si deve rilevare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un
7 terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011 e anche Cass. 22 aprile 2009 n. 9547).
II) Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa per essere stato impedito alla parte personalmente l'accesso all'immobile oggetto dei lavori contestati durante lo svolgimento delle operazioni peritali la Corte osserva che la questione è dedotta per la prima volta nel giudizio di appello.
In ogni caso, sussiste nullità della consulenza tecnica, per violazione del principio del contradditorio, ove non sia dato avvisto ai difensori delle parti.
“Infatti, quando la parte sta in giudizio con il ministero del difensore, è in relazione a quest'ultimo che deve essere valutata l'effettiva possibilità, nonostante l'omissione dei prescritti avvisi, di assistere alle indagini, mentre alle comunicazioni o notificazioni dovute al medesimo non può essere equiparata la conoscenza che la parte personalmente abbia dell'atto o dell'operazione di cui avrebbe dovuto essere informato il difensore, atteso che proprio il difetto delle necessarie cognizioni tecniche può impedire alla parte di valutare il significato o la Rilevanza processuale dell'atto o dell'operazione, ai fini dell'Esercizio del diritto di difesa, e la stessa necessità di renderne edotto il proprio difensore. ( V 7173/86, mass n 449244; ( V
5889/83, mass n 430732; ( V 5889/83, mass n 430733).* (Cass. Sez. L., 30/07/1987,
n. 6612,).
Peraltro, nel caso in esame non è neppure dedotto che non siano stati effettuati gli avvisi e comunque “l'omesso avviso dell'inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91 disp. att. cod. proc. civ., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità (Cass. Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 ). In ogni caso, emerge per
8 tabulas che il convenuto odierno appellante abbia rinunciato a partecipare alle operazioni peritali (cfr. CTU pag. 3 doc. 18 appellata).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori
[...]
medi e precisamente:
valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
e così complessivamente € 5.077,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.077,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
9 Genova, 19/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
10
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 992/2023 R.G. promossa da
quale titolare della ditta individuale F.C. Parte_1
COSTRUZIONI DI IO DI nato in [...] il [...] elettivamente domiciliato presso il difensore: rappresentato e difeso dall'Avv.
OR SA
appellante nei confronti di
nata in [...] il [...] elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il difensore;
rappresentata e difesa dall'Avv. STATARI MARCO
1 appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'On.le Corte d'Appello, Parte_1
contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 256/2023 emessa dal Tribunale di Imperia,
Sezione Civile, Giudice Dott. Alessandro Cento, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1999/2020, depositata in cancelleria in data 11.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare, in ragione delle argomentazioni esposte nella narrativa del presente atto e delle risultanze dell'espletanda attività istruttoria, la domanda avanzata dalla ricorrente e volta a conseguire il pagamento della somma di € Controparte_1
28.689,38 oltre interessi e rivalutazione”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.”
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) nell'interesse dell'appellante si deducono a prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi le seguenti circostanze, premesso il Controparte_1
“Vero che” d'uso.
1) Al di là dei lavori preventivati, la maggior parte degli interventi sono stati eseguiti, seguendo le “direttive” formulate – personalmente – dalla Sig.ra la quale, CP_1
quotidianamente, richiedeva alla FC Costruzioni di RI DI sempre nuove ed ulteriori opere, non solo all'interno dell'immobile, ma, anche e soprattutto, nelle aree esterne, come documentato dalle fotografie che si producono in copia.
2 2) Ai fini della effettuazione dei predetti interventi la resistente si avvaleva – in CP_2
considerazione della relativa quantità e specificità – dell'opera di terzi, i quali venivano saldati, direttamente, dal Sig. Pt_1
3) Quest'ultimo, inoltre, procedeva all'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione degli interventi stessi.
4) Gli interventi, eseguiti dalla all'interno Controparte_3
della proprietà della Sig.ra sono – esattamente – quelli elencati nella CP_1
relativa distinta versata in atti.
B) Si richiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare, in base alle vigenti tariffe del prezziario regionale, la correttezza e la congruità del complessivo importo, pari ad € 60.000,00, corrisposto alla Controparte_3
, rispetto ai lavori complessivamente eseguiti, in particolare in merito
[...]
a quelli non preventivati”.
Per l'appellata : “In via principale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Genova, contrariis rejectis, respingere l'appello e le domande tutte formulate anche in via istruttoria, dal sig. , in qualità di titolare della Parte_1
ditta individuale F.C. Costruzioni di RI DI, e, per l'effetto, confermare le statuizioni e la sentenza n. 256/2023 emessa dal Tribunale di Imperia in data
11.04.2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
29.10.2020 e ritualmente notificato – premesso di avere Controparte_1
affidato a , titolare della omonima impresa di costruzioni, Parte_1
l'esecuzione, in regime di appalto, di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia presso un immobile sito in Ventimiglia, in Via Delle Otto Case n. 131; che per i lavori de quibus era stato concordato un compenso di € 19.800,00 oltre IVA;
che all'appaltatore
3 erano stati affidati anche altri lavori extra-preventivo (esterni all'immobile); che in corso di esecuzione delle opere essa committente aveva corrisposto all'appaltatore la complessiva somma di € 60.000,00; che i lavori erano stati sospesi in quanto molte opere non erano state eseguite e quelle eseguite presentavano vizi e difetti – tanto premesso, esaurita la fase di ATP, adiva questo Tribunale per sentir condannare l'appaltatore alla restituzione della somma di € 28.669,38, oltre interessi, pari alla differenza tra l'importo già corrisposto (€ 60.000,00) e quello corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti (€ 31.330,45).
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice di cui Parte_1
invocava il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, il convenuto ribadiva di avere eseguito, su incarico e per conto dell'attrice, i lavori di ristrutturazione, interni ed esterni, indicati in ricorso il cui valore era certamente superiore a quello conteggiato dal CTU e pari all'importo (di € 60.000,00) versato.
Disposto il mutamento di rito, acquisiti i documenti e precisate conclusioni, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza del 11.4.2023 nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.” (sentenza impugnata pagg. 1 ed s.).
Con sentenza definitiva n. 256/2023 del 11/04/2023, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, così decideva: “1. condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 27.354,32, oltre interessi dalla data della domanda e sino al saldo;
nonché alla corresponsione della ulteriore somma di € 1.315,23 oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.520,00, di cui € 259,00 per spese ed € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 08/11/2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
4 Con ordinanza del 16.05.2024 il CI formulava proposta conciliativa che veniva accolta solo da parte appellata.
Con ordinanza in data 15.11.2024, il C.I., visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 15.11.2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2
c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al.
19.11.2025
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte appellante agisce esclusivamente in proprio.
La ditta individuale, alla quale si riferiscono espressamente gli artt. 2563 e 2566 cod. civ., è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'attività di impresa, tanto è vero che essa contiene riferimenti al nome dell'imprenditore, al solo cognome di questi oppure, in omaggio al principio cosiddetto della verità, può ridursi all'indicazione della sola sigla dello stesso imprenditore. Essa, anche se è giuridicamente autonoma nei confronti del soggetto contraddistinto, al punto da poter essere separata da quest'ultimo nei casi consentiti dalla legge (art. 2565 cod. civ.), non è, un soggetto giuridico autonomo, ne' è l'impresa in quanto tale: tanto, sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello processuale( Cass ex multis: Cass.13 febbraio 2006, n. 3052 19 gennaio 2005, n. 1092).
1. Sul motivo di appello
UNICO MOTIVO: “I. Errata decisione del Giudice di prime cure e lesione del diritto di difesa del Sig. , avendo il Tribunale di Imperia rigettato Parte_1
genericamente tutte le istanze istruttorie avanzate dall'esponente, in merito alla quantificazione dei lavori eseguiti dalla . Parte_2
5 L'appellante con l'unico motivo lamenta che il giudice di prime cure: i) abbia rigettato tutte le istanze istruttorie in modo generico senza pronunciarsi in modo specifico sulle stesse;
ii) abbia rigettato l'istanza volta ad espletare una nuova CTU, basando il proprio giudizio sull'ATP svoltasi ante causam durante la quale era stato leso il diritto di difesa del convenuto al quale non era stato consentito l'ingresso nella proprietà dell'attrice.
“Il Giudice di prime cure, alla luce del fatto che il Sig. non abbia potuto Pt_1
partecipare personalmente al sopralluogo del CTU durante l'ATP, avrebbe dovuto rimediare a questa lesione del diritto di difesa accogliendo le domande istruttorie del ivi compresa il licenziamento di una nuova CTU”. (appello pagg. 11 ed s.). Pt_1
Il motivo è, ad avviso della Corte infondato.
I) Quanto al lamentato rigetto delle istanze istruttorie, costituisce insegnamento costante della Giurisprudenza che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”.
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 - 01).
Si legge, infatti, nell'atto di appello che “Ciò meglio evidenziato, con il presente atto d'appello verranno reiterate specificatamente le domande istruttorie già richieste in primo grado e rigettate dal Giudice di prime cure a nulla rilevando che il difensore del non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie” Pt_1
(appello pag. 10).
L'istanza è dunque, per stessa ammissione della parte appellante, inammissibile.
A ciò si aggiunga, in ogni caso che, il giudice di prime ha esaminato, con ordinanza del 10.04.2022, le istanze istruttorie ritenendole per un verso superflue (attesa la documentazione in atti) irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio, inammissibili demandando valutazioni ai testi e, in ultimo, trattandosi di capitoli formulati in modo
6 generico. Tale valutazione appare corretta alla luce della formulazione delle istanze probatorie tutte prive di indicazione di tempo e di luogo.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
(Cass. Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015, Rv. 634290 - 01)
“L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3708, Rv. 652821 - 01)
Si osserva al riguardo, che la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto.
Ciò precisato si deve rilevare che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un
7 terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011 e anche Cass. 22 aprile 2009 n. 9547).
II) Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa per essere stato impedito alla parte personalmente l'accesso all'immobile oggetto dei lavori contestati durante lo svolgimento delle operazioni peritali la Corte osserva che la questione è dedotta per la prima volta nel giudizio di appello.
In ogni caso, sussiste nullità della consulenza tecnica, per violazione del principio del contradditorio, ove non sia dato avvisto ai difensori delle parti.
“Infatti, quando la parte sta in giudizio con il ministero del difensore, è in relazione a quest'ultimo che deve essere valutata l'effettiva possibilità, nonostante l'omissione dei prescritti avvisi, di assistere alle indagini, mentre alle comunicazioni o notificazioni dovute al medesimo non può essere equiparata la conoscenza che la parte personalmente abbia dell'atto o dell'operazione di cui avrebbe dovuto essere informato il difensore, atteso che proprio il difetto delle necessarie cognizioni tecniche può impedire alla parte di valutare il significato o la Rilevanza processuale dell'atto o dell'operazione, ai fini dell'Esercizio del diritto di difesa, e la stessa necessità di renderne edotto il proprio difensore. ( V 7173/86, mass n 449244; ( V
5889/83, mass n 430732; ( V 5889/83, mass n 430733).* (Cass. Sez. L., 30/07/1987,
n. 6612,).
Peraltro, nel caso in esame non è neppure dedotto che non siano stati effettuati gli avvisi e comunque “l'omesso avviso dell'inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91 disp. att. cod. proc. civ., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità (Cass. Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 ). In ogni caso, emerge per
8 tabulas che il convenuto odierno appellante abbia rinunciato a partecipare alle operazioni peritali (cfr. CTU pag. 3 doc. 18 appellata).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei valori
[...]
medi e precisamente:
valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
e così complessivamente € 5.077,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.077,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
9 Genova, 19/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
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La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri