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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8482/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CAROPPO NICOLA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni da usura-psicofisica;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 19.07.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato dal 01.08.1992 al 01.12.2021 alle dipendenze dell' Controparte_1 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera Professionale, e di aver effettuato, nel periodo da settembre 2017 a gennaio 2020, n. 17 turni di pronta disponibilità attiva, ovvero seguiti dall'effettiva chiamata in servizio, ricadenti nei giorni festivi, come analiticamente indicati in ricorso, ha lamentato di non aver goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore, nonostante la perdita di fruizione dei giorni festivi e, di conseguenza, del dovuto riposo. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito, commisurato per ogni giornata di mancato riposo alla retribuzione giornaliera, così quantificato nella complessiva somma di € 1.049,09, ovvero, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Benché ritualmente evocata nel presente giudizio, l' Controparte_1 convenuta è rimasta contumace.
[...]
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'Istituto della pronta disponibilità è regolamentato dall'art. 7 del CCNL personale sanità del 7.4.1999, sottoscritto il 20.9.2001, il quale prevede:
“1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.
12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura: a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B
e Bs;
b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds. 13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
15. È disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87”.
L'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dunque, come visto, dopo aver previsto al comma 1 che
“il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Altresì, giova ricordare che, a mente dell'art. 9 del C.C.N.L. di settore applicabile, “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, redistribuendole sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 6491/16; n. 5465/16; n. 9316/14; n.11730/13; n.
4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
È bene precisare che i turni cui fa riferimento la ricorrente sono quelli di c.d. “reperibilità attiva” coincidenti con la domenica o i giorni festivi, laddove la pronta disponibilità non si esaurisce nel mero obbligo di attesa di un'eventuale chiamata, ma nella avvenuta chiamata a seguito della quale il dipendente ha raggiunto il posto di lavoro per rendere la prestazione lavorativa (reperibilità attiva).
Ciò posto, nel caso di specie, rileva il comma 9 della disposizione contrattuale richiamata, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del
CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n. 6491/16).
Tanto osservato, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la ricorrente ha lamentato di non aver fruito del dovuto riposo compensativo, in relazione a n. 17 turni in pronta disponibilità attiva, ovvero seguiti dall'effettiva chiamata in servizio, ricadenti nei giorni festivi effettuati nel periodo da settembre 2017 a gennaio 2020, come analiticamente indicati in ricorso. Difatti, è chiaro che la domanda attorea abbia ad oggetto il risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale, atteso che l'istante ha più volte invocato l'irrinunciabilità dello stesso.
Ebbene, le circostanze fattuali risultano comprovate dalla documentazione prodotta (cfr. cartellini presenze in atti).
In punto di diritto, al riguardo, mette conto segnalare quanto osservato dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884) in fattispecie in cui il dipendente, per le ipotesi di servizio di pronta disponibilità (cioè di reperibilità attiva), aveva rivendicato il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi, negato dalla decisione gravata.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato:
“19. le questioni poste dal ricorrente sono già state affrontate da questa Corte (Cass. n. 33550 del 2018; n. 18655 del 2017; n. 18654 del 2017; n. 6491 del 2016; n. 5465 del 2016), che, nell'escludere la nullità della disciplina dettata dalle parti collettive, ha evidenziato che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001 e l'art. 17 del CCNL 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva;
20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n.
142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016);
22. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
23. i principi appena richiamati trovano applicazione anche con riguardo alla mancata fruizione del riposo giornaliero, atteso che l'art. 26 del CCNL 7.4.1999 prevede che la durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
24. va osservato, altresì, che il D. Lgs. n. 66 del 2003 nel testo applicabile "ratione temporis" (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.
n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016);
25. la Corte territoriale nell'escludere il diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero e di quello settimanale, si è discostata dai principi sopra richiamati;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884).
A fronte del rilevato inadempimento datoriale, va affermato il diritto al risarcimento del danno. Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico-fisica da mancato riposo.
Deve, sul punto, precisarsi che sussiste inadempimento dell' anche quando il Parte_2 dipendente, nelle settimane seguenti alla domenica di pronta disponibilità attiva (o di servizio di raccolta sangue), abbia eventualmente fruito di ferie (lo stesso dicasi per i permessi ex lege 104/1992), aggiungendosi queste ultime - di diritto - al riposo per cui è causa (viceversa relativo alla settimana precedente, integralmente lavorata).
Con riguardo al criterio selezionato per determinare l'entità del pregiudizio patito può ritenersi equa e congrua l'applicazione della misura della retribuzione del lavoro ordinario, come da prospettazione e conclusioni di cui al ricorso.
Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa non festiva per ogni riposo non goduto, nei termini di cui al ricorso, per il periodo da settembre 2017 a gennaio 2020, oltre a interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ogni riposo perduto.
Per la quantificazione del dovuto, può farsi riferimento ai conteggi di cui al ricorso sufficientemente analitici, essendo superfluo l'espletamento di ctu.
Peraltro, parte resistente, rimanendo contumace, non ha inteso nemmeno fornire una ricostruzione contabile alternativa.
Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.049,09, oltre ad accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 19.07.2023, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l Controparte_1 al risarcimento del danno da usura psico-fisica in favore della parte ricorrente nella
[...] misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale non goduto da settembre 2017
a gennaio 2020, da quantificarsi nella somma di € 1.049,09, oltre a interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto;
- condanna l a rifondere le spese Controparte_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella