Art. 14.
Quando l'imposta sull'entrata e' dovute in abbonamento mediante il pagamento di canoni anni ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio.
I contribuenti che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno, debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio dell'attivita' stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base tiri le quali sara' provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata impossibile sara' calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.
La cessazione definitiva dell'esercizio da' diritto allo esonero dal pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si e' verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denunzia per iscritto all'Ufficio del registro competente. Quando la denunzia sia presentate oltre il detto termine, l'esonero dal pagamento dell'imposta decorrere dal giorno dalla presentazione della denunzia medesima.
Il cessionario dell'azienda e' tenuto in solidi col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per due anni precedenti.
Gli Uffici del registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.
Quando l'imposta sull'entrata e' dovute in abbonamento mediante il pagamento di canoni anni ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio.
I contribuenti che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno, debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio dell'attivita' stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base tiri le quali sara' provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata impossibile sara' calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.
La cessazione definitiva dell'esercizio da' diritto allo esonero dal pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si e' verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denunzia per iscritto all'Ufficio del registro competente. Quando la denunzia sia presentate oltre il detto termine, l'esonero dal pagamento dell'imposta decorrere dal giorno dalla presentazione della denunzia medesima.
Il cessionario dell'azienda e' tenuto in solidi col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per due anni precedenti.
Gli Uffici del registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.