Articolo 1 della Legge 6 febbraio 1958, n. 82
Articolo 2
Versione
20 marzo 1958
Art. 1.
E' fissato al 30 giugno 1958 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall' art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626 .
Entrata in vigore il 20 marzo 1958
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