CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 360 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Partanna (TP), nella via Palermo n. 88, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nastasi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte appellante
CONTRO
(partita Controparte_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Gibellina, nella via Nino Martoglio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonanno, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 487/2021 pubblicata il 9 dicembre 2021, ha rigettato la domanda di revocazione ex artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c. dell'ordinanza n. 143/2018 emessa il 17/03/2018 all'esito del giudizio n. 1325/2017 R.G. proposta da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 03.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., del termine di giorni cinquantatré dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
❖ Motivi di appello
Con unico, articolato, motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di revocazione per mancanza dei requisiti cui al punto n. 3 dell'art. 395 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
L'appellante propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di sentire condannare
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 30.474,00.
[...]
In particolare, , che svolge la professione di commercialista, sosteneva di avere Parte_1 stipulato con la Società , in data 2 Controparte_2 gennaio 2009, un contratto di conferimento di incarico professionale relativo all'assistenza in materia di lavoro, continuativo e generico, diretto ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità varie paghe, contributi, ecc. Nella medesima data, le parti avrebbero, altresì, stipulato un accordo economico relativo all'espletamento di tale attività professionale.
Con ordinanza n. 143/2018 del 17/03/2018, il Tribunale di Sciacca rigettò le domande di
[...]
sul presupposto della mancata produzione del contratto di incarico professionale e del Pt_1 relativo accordo economico del 2 gennaio 2009, “citati nel corpo del ricorso, ma non rinvenuti in atti”.
ha impugnato per revocazione ex artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c. la predetta ordinanza Parte_1 in data 18 febbraio 2020. In particolare, l'attore ha precisato che il contratto di conferimento di incarico professionale e il relativo accordo economico del 2 gennaio 2009, indicati nel corpo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non venivano rinvenuti tra gli atti del procedimento né, peraltro, era stato possibile recuperarne copia all'interno dello studio professionale dell'appellante.
L'appellante esponeva, infatti, che la rag. , con la quale divide lo studio Parte_2 professionale, in un periodo di forzata assenza dello stesso appellante dovuta a motivi di salute, nell'intento di archiviare vecchie pratiche, aveva trasferito altrove la documentazione relativa alla posizione contrattuale intercorrente tra l'appellante e la società rendendo Controparte_1 irrecuperabile la necessaria documentazione citata in ricorso.
La copia dell'accordo economico sarebbe stata poi rinvenuta in data 18 febbraio 2020, ossia il giorno della proposizione dell'atto di citazione per revocazione, mentre in precedenza sarebbe stato rinvenuto il conferimento dell'incarico professionale. Secondo l'appellante, dunque, i menzionati documenti sarebbero stati dispersi non per sua colpa, di guisa che l'ordinanza impugnata andava revocata ai sensi degli artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c.
Com'è noto, infatti, ai sensi degli artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c., le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Come correttamente affermato dal Tribunale di Sciacca, tuttavia, nel caso di specie non sussistono i requisiti previsti dalla normativa citata, non potendosi ritenere che la mancata produzione in giudizio del contratto di incarico professionale e del relativo accordo economico possa essere attribuita a forza maggiore o a fatto dell'avversario. L'appellante stesso ha, infatti, chiarito che tali documenti erano stati erroneamente archiviati tra le vecchie pratiche, di guisa che una ricerca più accurata avrebbe potuto agevolmente consentire di recuperarli negli archivi dello studio, come infatti è successivamente avvenuto.
Ne consegue che anche la prova testimoniale articolata dall'appellante non è ammissibile, atteso che la rag. – anche laddove avesse confermato la ricostruzione dei fatti operata Pt_2 dall'appellante – non avrebbe in alcun modo potuto indurre il giudicante a ritenere accertata un'ipotesi di forza maggiore.
Va, altresì, respinta la censura mossa alla sentenza del Tribunale di Sciacca nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. Come noto, infatti, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere azionata quando il danneggiato abbia a disposizione un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ovvero nell'ipotesi in cui la domanda principale venga rigettata per carenza di prova del pregiudizio subito (v. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/10/2024, n. 27008). Le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa quando – come nel caso di specie – il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (Cass. civ., Sez. un., sentenza 5 dicembre 2023, n. 33954). Deve, pertanto, anche sul punto trovare conferma la sentenza di primo grado.
L'appello è, pertanto, rigettato.
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
In ragione del rigetto dell'appello l'appellante deve essere condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 3.470,00, oltre accessori di
[...] legge;
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025.
Palermo, 11 Settembre 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 360 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Partanna (TP), nella via Palermo n. 88, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nastasi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte appellante
CONTRO
(partita Controparte_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Gibellina, nella via Nino Martoglio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonanno, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 487/2021 pubblicata il 9 dicembre 2021, ha rigettato la domanda di revocazione ex artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c. dell'ordinanza n. 143/2018 emessa il 17/03/2018 all'esito del giudizio n. 1325/2017 R.G. proposta da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 03.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., del termine di giorni cinquantatré dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
❖ Motivi di appello
Con unico, articolato, motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di revocazione per mancanza dei requisiti cui al punto n. 3 dell'art. 395 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
L'appellante propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di sentire condannare
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 30.474,00.
[...]
In particolare, , che svolge la professione di commercialista, sosteneva di avere Parte_1 stipulato con la Società , in data 2 Controparte_2 gennaio 2009, un contratto di conferimento di incarico professionale relativo all'assistenza in materia di lavoro, continuativo e generico, diretto ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità varie paghe, contributi, ecc. Nella medesima data, le parti avrebbero, altresì, stipulato un accordo economico relativo all'espletamento di tale attività professionale.
Con ordinanza n. 143/2018 del 17/03/2018, il Tribunale di Sciacca rigettò le domande di
[...]
sul presupposto della mancata produzione del contratto di incarico professionale e del Pt_1 relativo accordo economico del 2 gennaio 2009, “citati nel corpo del ricorso, ma non rinvenuti in atti”.
ha impugnato per revocazione ex artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c. la predetta ordinanza Parte_1 in data 18 febbraio 2020. In particolare, l'attore ha precisato che il contratto di conferimento di incarico professionale e il relativo accordo economico del 2 gennaio 2009, indicati nel corpo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non venivano rinvenuti tra gli atti del procedimento né, peraltro, era stato possibile recuperarne copia all'interno dello studio professionale dell'appellante.
L'appellante esponeva, infatti, che la rag. , con la quale divide lo studio Parte_2 professionale, in un periodo di forzata assenza dello stesso appellante dovuta a motivi di salute, nell'intento di archiviare vecchie pratiche, aveva trasferito altrove la documentazione relativa alla posizione contrattuale intercorrente tra l'appellante e la società rendendo Controparte_1 irrecuperabile la necessaria documentazione citata in ricorso.
La copia dell'accordo economico sarebbe stata poi rinvenuta in data 18 febbraio 2020, ossia il giorno della proposizione dell'atto di citazione per revocazione, mentre in precedenza sarebbe stato rinvenuto il conferimento dell'incarico professionale. Secondo l'appellante, dunque, i menzionati documenti sarebbero stati dispersi non per sua colpa, di guisa che l'ordinanza impugnata andava revocata ai sensi degli artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c.
Com'è noto, infatti, ai sensi degli artt. 395 n. 3 e 396 c.p.c., le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Come correttamente affermato dal Tribunale di Sciacca, tuttavia, nel caso di specie non sussistono i requisiti previsti dalla normativa citata, non potendosi ritenere che la mancata produzione in giudizio del contratto di incarico professionale e del relativo accordo economico possa essere attribuita a forza maggiore o a fatto dell'avversario. L'appellante stesso ha, infatti, chiarito che tali documenti erano stati erroneamente archiviati tra le vecchie pratiche, di guisa che una ricerca più accurata avrebbe potuto agevolmente consentire di recuperarli negli archivi dello studio, come infatti è successivamente avvenuto.
Ne consegue che anche la prova testimoniale articolata dall'appellante non è ammissibile, atteso che la rag. – anche laddove avesse confermato la ricostruzione dei fatti operata Pt_2 dall'appellante – non avrebbe in alcun modo potuto indurre il giudicante a ritenere accertata un'ipotesi di forza maggiore.
Va, altresì, respinta la censura mossa alla sentenza del Tribunale di Sciacca nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c. Come noto, infatti, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere azionata quando il danneggiato abbia a disposizione un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ovvero nell'ipotesi in cui la domanda principale venga rigettata per carenza di prova del pregiudizio subito (v. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18/10/2024, n. 27008). Le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa quando – come nel caso di specie – il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (Cass. civ., Sez. un., sentenza 5 dicembre 2023, n. 33954). Deve, pertanto, anche sul punto trovare conferma la sentenza di primo grado.
L'appello è, pertanto, rigettato.
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
In ragione del rigetto dell'appello l'appellante deve essere condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 3.470,00, oltre accessori di
[...] legge;
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025.
Palermo, 11 Settembre 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo