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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1080/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1080/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], _1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. TERRENZI FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2025, e _1 CP_1
esponevano che in data 28/07/2017 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1522/2023 pubbl. il 16/11/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi _1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in COLLECORVINO il
28/07/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2017 atto numero 16 parte II, serie C, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 26/06/2025:
A. Sui diritti e doveri reciproci dei coniugi.
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno per proprio conto.
B. Sulle questioni economiche.
La casa familiare, ubicata in Montesilvano, alla Via Luigi Cadorna n.45, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE) al fg.2, part.82, sub 44, categ.
A/2, cl. 2, z.c. 1, vani 7,5, r.c. 542,28, di proprietà del sig. , resta CP_1 assegnata a quest'ultimo unitamente ai mobili ed alle suppellettili.
La sig.ra si è trasferita presso altra abitazione sita in Montesilvano _1
(PE) alla via Alberto D'Andrea n. 9, unitamente al figlio minore , con Per_1
l'obbligo di comunicare futuri cambi di domicilio e residenza al sig. entro 7 CP_1
(sette) giorni.
La sig.ra ha già prelevato dalla casa familiare tutti gli indumenti ed _1 effetti personali propri e del minore – questi ultimi necessari alla vita quotidiana del bambino stesso nella nuova residenza.
Il sig. assume l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di CP_1 mantenimento per il figlio minore , la complessiva somma di € 350,00=(Euro Per_1
Trecentocinquanta/00=), da versare entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra , le cui coordinate sono _1 già note al sig. ; somma che sarà oggetto di rivalutazione annuale così come CP_1 statuito in sede di omologa della separazione. L'assegno unico e universale sarà interamente riscosso dalla sig.ra in quanto collocataria del figlio _1 minore, secondo la normativa vigente in materia.
In aggiunta all'importo di cui sopra, il sig. si impegna a versare la CP_1 somma di € 150,00= (Euro Centocinquanta/00=), a titolo di contributo per la pagina 3 di 6 locazione della nuova abitazione del figlio minore ed esclusivamente in Per_1 ragione di essa. Inoltre, il sig. si dichiara disponibile, sempre per la tutela del CP_1 benessere del proprio figlio, a costituirsi garante della sig.ra per il _1 citato contratto di locazione, maturando tuttavia il diritto al rimborso delle somme che dovesse essere eventualmente tenuto a versare in ragione di tale posizione. La sig.ra riconosce di essere debitrice, nei confronti del sig. _1 CP_1
della somma di € 20.000,00= (Euro Ventimila/00=), a vario titolo a lei
[...] prestata dal sig. , che si obbliga a restituire mediante versamento di n.100 CP_1
(cento) rate mensili e costanti di € 200,00= (Euro Duecento/00=), a decorrere dal
01/10/2023 e fino al 01/02/2034 o, comunque, fino alla integrale restituzione del prestito. Ogni rata verrà versata entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese.
Le spese di carattere straordinario per la salute del figlio non coperte dal SSN, quelle scolastiche e quelle di carattere ludico-ricreativo saranno poste al 50% a carico dei coniugi, e saranno previamente concordate e successivamente documentate secondo le disposizioni contenute nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Pescara, che si intende parte integrante del presente accordo.
I coniugi sono dotati entrambi di reddito proprio e, pertanto, economicamente autosufficienti. Gli stessi dichiarano, inoltre, di rinunciare ad avanzare, ciascuno nei riguardi dell'altro, qualsiasi rivendicazione a titolo di mantenimento e di aver regolato tra loro ogni questione di carattere patrimoniale.
C. Sull'affidamento del figlio minore.
I genitori stabiliscono di comune accordo che il figlio minore continui ad Per_1 abitare con la madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima, ma verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime vigente in materia di affidamento condiviso.
pagina 4 di 6 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con modalità preventivamente Per_1 concordate di volta in volta con la madre, che tengano conto delle preminenti esigenze del minore e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a) tutti i martedì e giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00;
b) durante i fine settimana, in modo alternato con l'altro genitore, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, avendo cura di prendere e poi riaccompagnare il figlio presso la casa dell'altro coniuge.
Eventuali oggettivi impedimenti, da parte di un genitore, agli incontri nei termini sopra specificati, così come eventuali richieste di modifica degli orari di visita dovranno essere comunicati all'altro (anche tramite messaggio Whatsapp) almeno due giorni prima del giorno stabilito per la visita, salvo comprovati e non previsti motivi;
c) durante le vacanze natalizie, in modo alternato con l'altro genitore, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 24 dicembre;
dalle ore 8.00 del 25 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre;
dalle ore 8.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 1°gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, in modo alternato con l'altro genitore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua;
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo;
e) durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
f) durante i ponti festivi, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza e sempre nell'orario 8.00-20.00.
Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
pagina 5 di 6 Ogni genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località italiane e/o estere, allorquando abbia con sé il figlio minore, fornendo i dettagli di viaggio e pernottamento.
I coniugi stabiliscono che, per la tutela dell'equilibrio psicofisico del minore e garantirne la massima serenità, gli eventuali nuovi rispettivi partner possano frequentare il bambino in modo graduale ed opportuno e solo dopo che la relazione sia oggettivamente ritenuta stabile e duratura, purché ciò non arrechi disagio al minore e non interferisca nell'esercizio della potestà genitoriale, rimanendo esclusivamente a carico dei soli genitori le decisioni in merito al bambino.
D. Consenso all'espatrio.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'11/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1080/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], _1 assistita e difesa dall'avv. TERRENZI FEDERICO
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. TERRENZI FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2025, e _1 CP_1
esponevano che in data 28/07/2017 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1522/2023 pubbl. il 16/11/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi _1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in COLLECORVINO il
28/07/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2017 atto numero 16 parte II, serie C, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 26/06/2025:
A. Sui diritti e doveri reciproci dei coniugi.
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno per proprio conto.
B. Sulle questioni economiche.
La casa familiare, ubicata in Montesilvano, alla Via Luigi Cadorna n.45, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE) al fg.2, part.82, sub 44, categ.
A/2, cl. 2, z.c. 1, vani 7,5, r.c. 542,28, di proprietà del sig. , resta CP_1 assegnata a quest'ultimo unitamente ai mobili ed alle suppellettili.
La sig.ra si è trasferita presso altra abitazione sita in Montesilvano _1
(PE) alla via Alberto D'Andrea n. 9, unitamente al figlio minore , con Per_1
l'obbligo di comunicare futuri cambi di domicilio e residenza al sig. entro 7 CP_1
(sette) giorni.
La sig.ra ha già prelevato dalla casa familiare tutti gli indumenti ed _1 effetti personali propri e del minore – questi ultimi necessari alla vita quotidiana del bambino stesso nella nuova residenza.
Il sig. assume l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di CP_1 mantenimento per il figlio minore , la complessiva somma di € 350,00=(Euro Per_1
Trecentocinquanta/00=), da versare entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra , le cui coordinate sono _1 già note al sig. ; somma che sarà oggetto di rivalutazione annuale così come CP_1 statuito in sede di omologa della separazione. L'assegno unico e universale sarà interamente riscosso dalla sig.ra in quanto collocataria del figlio _1 minore, secondo la normativa vigente in materia.
In aggiunta all'importo di cui sopra, il sig. si impegna a versare la CP_1 somma di € 150,00= (Euro Centocinquanta/00=), a titolo di contributo per la pagina 3 di 6 locazione della nuova abitazione del figlio minore ed esclusivamente in Per_1 ragione di essa. Inoltre, il sig. si dichiara disponibile, sempre per la tutela del CP_1 benessere del proprio figlio, a costituirsi garante della sig.ra per il _1 citato contratto di locazione, maturando tuttavia il diritto al rimborso delle somme che dovesse essere eventualmente tenuto a versare in ragione di tale posizione. La sig.ra riconosce di essere debitrice, nei confronti del sig. _1 CP_1
della somma di € 20.000,00= (Euro Ventimila/00=), a vario titolo a lei
[...] prestata dal sig. , che si obbliga a restituire mediante versamento di n.100 CP_1
(cento) rate mensili e costanti di € 200,00= (Euro Duecento/00=), a decorrere dal
01/10/2023 e fino al 01/02/2034 o, comunque, fino alla integrale restituzione del prestito. Ogni rata verrà versata entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese.
Le spese di carattere straordinario per la salute del figlio non coperte dal SSN, quelle scolastiche e quelle di carattere ludico-ricreativo saranno poste al 50% a carico dei coniugi, e saranno previamente concordate e successivamente documentate secondo le disposizioni contenute nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Pescara, che si intende parte integrante del presente accordo.
I coniugi sono dotati entrambi di reddito proprio e, pertanto, economicamente autosufficienti. Gli stessi dichiarano, inoltre, di rinunciare ad avanzare, ciascuno nei riguardi dell'altro, qualsiasi rivendicazione a titolo di mantenimento e di aver regolato tra loro ogni questione di carattere patrimoniale.
C. Sull'affidamento del figlio minore.
I genitori stabiliscono di comune accordo che il figlio minore continui ad Per_1 abitare con la madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima, ma verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime vigente in materia di affidamento condiviso.
pagina 4 di 6 Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con modalità preventivamente Per_1 concordate di volta in volta con la madre, che tengano conto delle preminenti esigenze del minore e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
a) tutti i martedì e giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00;
b) durante i fine settimana, in modo alternato con l'altro genitore, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, avendo cura di prendere e poi riaccompagnare il figlio presso la casa dell'altro coniuge.
Eventuali oggettivi impedimenti, da parte di un genitore, agli incontri nei termini sopra specificati, così come eventuali richieste di modifica degli orari di visita dovranno essere comunicati all'altro (anche tramite messaggio Whatsapp) almeno due giorni prima del giorno stabilito per la visita, salvo comprovati e non previsti motivi;
c) durante le vacanze natalizie, in modo alternato con l'altro genitore, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 24 dicembre;
dalle ore 8.00 del 25 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre;
dalle ore 8.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 1°gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, in modo alternato con l'altro genitore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di Pasqua;
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo;
e) durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
f) durante i ponti festivi, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza e sempre nell'orario 8.00-20.00.
Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
pagina 5 di 6 Ogni genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località italiane e/o estere, allorquando abbia con sé il figlio minore, fornendo i dettagli di viaggio e pernottamento.
I coniugi stabiliscono che, per la tutela dell'equilibrio psicofisico del minore e garantirne la massima serenità, gli eventuali nuovi rispettivi partner possano frequentare il bambino in modo graduale ed opportuno e solo dopo che la relazione sia oggettivamente ritenuta stabile e duratura, purché ciò non arrechi disagio al minore e non interferisca nell'esercizio della potestà genitoriale, rimanendo esclusivamente a carico dei soli genitori le decisioni in merito al bambino.
D. Consenso all'espatrio.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'11/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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