Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6/2025 RG P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
dott. Claudio Michelucci Presidente
dott.ssa NT CC Giudice rel.
dott.ssa Caterina Sinico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. 6/2025 P.U.
Promosso da rappresentata ed assistita dagli avv.ti Elisa Mauri, Luca Guaglione e Fabio Marchetti, e Parte_1 domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in Milano, Via della Commenda n. 35, come da procura allegata al ricorso
Ricorrente
nei confronti di:
(c.f.: ) in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_2 CodiceFiscale_1
(P.iva: ), con sede legale in Baveno (VB), Via Oltrefiume n. 37, cancellata dal registro delle P.IVA_1 imprese in data 06.08.2024, difeso e rappresentato dall'avv. Alessandra Marchioni, come da procura agli atti resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “insiste per l'apertura della liquidazione giudiziale”;
parte resistente: “si rimette alla decisione del Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la regolare notifica ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII, all'udienza del 4 marzo 2025, alla presenza del debitore costituito che nulla opponeva la creditrice ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il Collegio si riservava.
***
Devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in quanto:
– questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII perché nel suo circondario si trova la sede legale ed effettiva dell'impresa debitrice e pertanto il centro degli interessi principali della debitrice;
– è incontroverso che l'impresa debitrice sia soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale non risultando il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII: in particolare, dall'ultima dichiarazione dei redditi 2024 – relativa ai redditi 2023 – risultano dichiarati ricavi per euro 254.300.
Nessuna diversa prova circa l'insussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale è stata d'altronde fornita dall'intimato;
- l'imprenditore si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 2 lett. b) CCII come può evincersi dall'esito negativo dei pignoramenti richiesti dall'istante e come d'altronde ammesso dal medesimo debitore;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori è complessivamente superiore a
30.000 euro, come dimostrato, in particolare, dai debiti tributari iscritti a ruolo e già affidati all'Ente
[...]
per oltre 284.000 euro, risultando così soddisfatta anche la condizione prevista dall'art. 49 CP_1 comma 5 CCII per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- l'impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 6.8.2024 e, pertanto, sussiste la condizione temporale di cui all'art. 33 CCII.
Ritiene pertanto il Collegio che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
PQM
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(c.f.: ) in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_2 CodiceFiscale_1
(P.iva: ), con sede legale in Baveno (VB), Via Oltrefiume n. 37, cancellata dal registro delle P.IVA_1 imprese in data 06.08.2024;
nomina Giudice delegato la dott.ssa NT CC;
nomina curatore il dr. , con Studio in Borgomanero (NO), Viale Marazza 30. Persona_1
Ordina al debitore di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del codice civile -, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale entro tre giorni.
FISSA Al 22 luglio 2025 ore 10.00 presso Tribunale di Verbania, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato.
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 del codice della crisi.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre sigilli dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.
Ordina al curatore di procedere, ai sensi dell'art. 195 CCII, rimossi se in precedenza apposti i sigilli, alla redazione nel più breve termine possibile all'inventario secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori se nominato.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, pubblicata e trasmessa al competente Ufficio del Registro delle
Imprese ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cosi deciso in Verbania il 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
NT CC Claudio Michelucci