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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 108/2024 emessa dal Tribunale di Genova
promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, (C.F. Parte_1
) quale socio accomandatario C.F._1
illimitatamente responsabile della Parte_1 Pt_1
, e (C.F.
[...] Parte_2
) quale socia accomandataria C.F._2 illimitatamente responsabile della di Parte_1 Pt_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Di Furia, ed
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Notaresco (TE),
Via Giardino n. 21, come da procura in atti
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margaira ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 16, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 108/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Genova, Sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Dott.
Alessandro Mauceri – R.G. n. 6882/2023, pubblicata il
12.01.2024, notificata il 18.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- condannare l'appellata a restituire alla odierna società appellante quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.
108/2024 del 12.01.2024 Tribunale di Genova (RG 6882/2023)
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- adiva il Tribunale di Genova Controparte_1
chiedendo che fosse ingiunto a i Parte_1 Pt_1
, nonché personalmente ai soci accomandatari, di
[...]
pagare la somma di euro 8.993,12 a fronte delle fatture n.
00120FT00676261 del 13.10.2020, n. 00121FG00239472 del
24.08.2021, n. 00121FG00449629 del 30.12.2021, n.
00121FT00222058 del 14.04.2021 e n. 00121FT00651256 del 16.08.2021 (nota di credito), emesse per la fornitura di energia elettrica e gas.
Il Tribunale di Genova accoglieva la richiesta monitoria ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 1306/2023 per l'importo di euro
8.993,12, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione, Parte_1
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
per ottenere l'annullamento del decreto Controparte_1
ingiuntivo e deducevano l'inesistenza del credito e la mancanza di prova.
si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'avversaria opposizione e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 108/2024, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1306/2023, ne dichiarava l'esecutorietà e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva che la società opponente non era legittimata a contestare le misurazioni dei consumi, né nei confronti di che non era responsabile delle Controparte_1
misurazioni, né nei confronti di E-ON e di AL, con le quali il cliente non aveva rapporti diretti e che non erano state chiamate in causa.
Pertanto, secondo il primo Giudice, l'unica verifica ammissibile era quella relativa alla corrispondenza degli importi fatturati da rispetto alle misurazioni dei consumi effettuate Controparte_1
da E-ON e da AL.
Circa l'eccezione della di avvenuta Parte_1
estinzione del debito mediante il pagamento del Contributo di
Mora al nuovo fornitore Enel Energia S.p.A., il Tribunale sottolineava che la richiesta di era relativa ad Parte_3
un importo superiore a quello ingiunto di euro 8.993,12.
Inoltre, evidenziava che il difensore degli opponenti aveva precisato che, dopo l'interruzione del rapporto con CP_1
la aveva instaurato un nuovo rapporto con
[...] Parte_1
il fornitore Pegaso, prima di quello con Enel Energia.
Pertanto, quanto l'opponente aveva documentato di aver pagato a titolo di Contributo di Mora doveva riferirsi ad una richiesta di indennizzo presentata dal successivo fornitore Pegaso (e non da
). Controparte_1
2.- Avverso detta sentenza proponevano appello Parte_1
e , affidando il gravame
[...] Parte_1 Parte_2
ai seguenti motivi:
2.1- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto provato il credito azionato da Controparte_1
[...]
Ad avviso degli appellanti sarebbe onere del venditore di energia provare l'esistenza del proprio credito e, in caso di contestazioni sui consumi, provare la corrispondenza tra i consumi esposti nelle bollette e quelli risultanti dal contatore. 2.2- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha respinto l'eccezione di estinzione del debito relativo alla fornitura di energia elettrica per avvenuto pagamento del
CMOR.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che il Contributo di Mora (CMOR) corrisponderebbe ad una somma di denaro che viene richiesta al cliente dal nuovo fornitore, per conto di quello precedente, successivamente ad una pratica di switch (cambio fornitore).
A dimostrazione di aver estinto il debito con , la Controparte_1
avrebbe depositato nel giudizio di primo grado Parte_1
la bolletta n. 4299072127 del 19.1.2023 di euro 12.972,16, ove risulta pagata la somma di euro 9.945,00 a titolo di CMOR.
Vista la decisione del Tribunale di Genova, gli appellanti avrebbero successivamente richiesto al servizio CP_2
dello il nominativo del fornitore che Controparte_3
ha richiesto il CMOR di cui alla fattura n. 4299072127 del
19.1.2023, e chiedono alla Corte di poter depositare tale documentazione, indispensabile ai fini della decisione della causa, stante l'impossibilità di depositarla in primo grado.
3.- si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello avversario ed eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di contenuto e forma di cui all'articolo 342 c.p.c..
Nel merito l'appellata deduceva che: - gli appellanti si sarebbero limitati a ribadire che il credito dell'esponente sarebbe fondato solo su fatture e che questo non sarebbe sufficiente nel caso di specie avendo l'appellata prodotto più documenti ( contratto di fornitura, fatture, estratto autentico, certificazioni delle letture PDR e POD AL Reti s.pa. e E-
ON cfr. fascicolo 1° grado) ;
- Inoltre aveva dimostrato l'esatta Controparte_1
corrispondenza tra i consumi fatturati al cliente e quelli misurati dai distributori locali E-ON e AL, come indicato nella sentenza impugnata;
- le ricevute di bonifico prodotte in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c., da per l'importo di euro 8.820,98 Parte_1
del 6.11.2023 a favore dell'attuale fornitore Enel Energia a saldo del residuo dovuto in forza della fattura n. 429907217 del
19.01.2023 ( rispetto al maggior importo di euro 12.972,16), con l'intento di provare il pagamento di un Contributo di Mora asseritamente richiesto da sarebbero tardive in Controparte_1
quanto depositate dopo la scadenza dei termini delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., che gli opponenti nemmeno avevano depositato;
- il nuovo documento che gli appellanti si riservano di produrre sarebbe inammissibile in quanto tale prova avrebbe potuto essere dedotta nei termini del giudizio di primo grado.
4.- All'esito dell'udienza del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
(previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
5.- Deve preliminarmente ritenersi ammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. essendo facilmente evincibile dal corpo dell'atto d'impugnazione i motivi di gravame e le parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma, nonché le specifiche domande.
6.- Tanto premesso, l'appello è infondato.
6.1- Non si ritiene meritevole di accoglimento il primo motivo di impugnazione.
Non sono condivisibili le doglianze svolte da parte appellante in ordine alla contestazione del credito di relativo Controparte_1
alla fornitura di energia elettrica e gas in favore di Parte_1
Infatti, non risulta che parte appellante abbia contestato l'esecuzione della fornitura o dedotto il malfunzionamento dei contatori.
Anzi, si rileva che ha sostanzialmente confermato Parte_1
l'effettiva debenza delle somme di cui alle fatture emesse da eccependo l'avvenuta estinzione del debito Controparte_1
attraverso il pagamento di un Contributo di Mora al suo nuovo fornitore Enel Energia S.p.A..
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024;
Cass. Sentenza n. 299 del 12/01/2016;).
Nel caso di specie oltre alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, ha prodotto il Controparte_1
contratto di fornitura, l'estratto autentico delle scritture contabili e le certificazioni delle letture PDR e POD AL Reti s.pa. e E-
ON ( v. fascicolo 1° grado ) . CP_1
In particolare si rileva che il contratto di fornitura di energia elettrica e gas del 24.02.2020 (doc. 1 parte appellata ) non risulta contestato dall'odierna appellante, la quale non ha neppure espressamente contestato nel corso del rapporto le forniture ricevute, ma anzi - come anzidetto – ha eccepito l'avvenuta estinzione del debito nei confronti di mediante Controparte_1
il pagamento di un Contributo di Mora.
D'altra parte, ha anche provato la precisa Controparte_1
corrispondenza tra i consumi fatturati da ( oggetto del CP_1
Decreto ingiuntivo opposto) e quelli effettivi comunicati dai
Distributori Locali, mediante la produzione dei dati relativi alla lettura dei contatori effettuata da E-ON e da AL (v. doc. 5 parte appellata).
Alla luce di tali considerazioni ed in particolare dei plurimi elementi indiziari su riportati, gravi precisi e concordanti
(fatture, mancata contestazione dell'esistenza del contratto di fornitura, mancata contestazione delle forniture ricevute nel corso del rapporto, eccezione di avvenuta estinzione del debito) devono ritenersi provati l'esistenza e l'ammontare del credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
6.2- Non è meritevole di accoglimento neanche il secondo motivo di impugnazione.
A sostegno dell'assunta estinzione del debito vantato da CP_1
l'opponente ha depositato nel giudizio di primo grado
[...]
la bolletta di Enel Energia n. 4299072127 del 19.01.2023 di euro
12.972,16 e la ricevuta di bonifico del 6.11.2023 per l'importo di euro 8.820,98 residuo.
Tuttavia, si rileva che l'opponente in primo grado ha eccepito l'estinzione del debito solamente alla prima udienza ex art. 183
c.p.c., e che i predetti documenti sono tardivi e inammissibili.
In particolare, la bolletta di Enel Energia del 19.01.2023 e la ricevuta di bonifico del 6.11.2023 sono stati prodotti in giudizio in data 19.12.2023, quindi dopo il decorso del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., che scadevano rispettivamente il 10.11.2023, il 30.11.2023 e il
7.12.2023. Quindi il predetto documento del 19.01.2023 e la ricevuta di bonifico del 6.11.2023 sono di formazione antecedente alla scadenza dei termini menzionati, per cui potevano e dovevano esser depositati nel rispetto di essi.
Con riguardo alla comunicazione di Enel Energia del 2.01.2024 da cui risulterebbe che la richiesta di Cmor in data 19.1.2023 fosse relativa ad un importo di euro 9.945,00, si osserva che non è possibile affermare con certezza che tale pagamento sia avvenuto ad estinzione del debito per cui è causa.
Infatti, se anche tutta la documentazione prodotta da Parte_1
nel giudizio di primo grado fosse ammissibile, non sarebbe sufficiente a raggiungere la prova dell'avvenuta estinzione del debito de quo in quanto dall'esame della comunicazione di Enel
Energia si evince che la richiesta di Cmor (Contributo di Mora) in argomento, in data 19.01.2023 sia afferente ad una somma di euro 9.945,00 e risulti quindi diversa e superiore rispetto all'importo ingiunto di euro 8.993,12 .
Anche la nuova documentazione che ha chiesto Parte_1
di produrre nel presente giudizio di appello è inammissibile in quanto questa Corte è chiamata, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.
Infatti, l'art. 345, comma 3, c.p.c. dispone che nel giudizio d'appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
Nel caso in esame i documenti in questione ( compreso quello indicato a pag. 6 di questa sentenza e a pag. 6 atto d'appello) avrebbero potuto essere depositati nel rispetto dei termini del giudizio di primo grado. Non è stata poi oggetto di censura in appello quanto rilevato dal
Tribunale nella sentenza impugnata e cioè che “il CMOR, acronimo di corrispettivo Morosità è un indennizzo che serve ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi . E' stato introdotto dall'ARERA per contrastare quello che a volte viene definito turismo energetico, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare la riscossione delle bollette non pagate. In una situazione di CMOR, infatti il nuovo fornitore è obbligato a riscuotere gli insoluti per conto di quello vecchio” ( v. pagg. 9 e
10 sentenza impugnata).
Inoltre, come rilevato dal primo Giudice, lo stesso difensore di parte opponente, ha riferito che “dopo l'interruzione del rapporto con , ha instaurato un nuovo CP_1 Parte_1
rapporto con il fornitore Pegaso, che ha preceduto quello con il fornitore Enel Energia” (v. pag. 10 e 11 sentenza impugnata e verbale d'udienza del 12/1/2024).
Pertanto, avuto riguardo alle discrasie evidenziate quanto all' ammontare del predetto importo Cmor rispetto al debito in questione, il primo giudice ha correttamente ritenuto che il
Contributo di Mora pagato da sia stato richiesto Parte_1
da Enel Energia per conto del precedente fornitore Pegaso, e non per conto della Controparte_1
Alla luce di tali considerazioni le suddette istanze istruttorie dell'appellante sono inammissibili e l'istanza di CTU risulta superflua ed esplorativa.
7.- L'appello deve quindi essere respinto. A ciò consegue la condanna dell'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese processuali del grado liquidate in dispositivo, secondo il valore della causa ( parametri minimi attesa la semplicità della causa), ai sensi del D.M. 13.8.2022 n.
147.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da di Parte_1 Pt_1
, nonché da e avverso
[...] Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 108/2024 emessa dal Tribunale di Genova che per l'effetto conferma;
- Condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente grado Controparte_1
di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/3/2025
Il Presidente Est. Dott.ssa Rossella Atzeni