Sentenza 29 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/05/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03834/2025REG.PROV.COLL.
N. 05800/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5800 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Savito, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
AG - Agenzia per Le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda) n. 13594 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 13 marzo 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado era il provvedimento prot. n. UCCU.2015-3346 del 20 maggio 2015, con cui AG accertava il credito relativo all’indebita percezione di contributi comunitari di aiuto alla produzione dell’olio di oliva ed intimava alla parte privata, ricorrente in primo grado, la restituzione della relativa somma.
2.1.- Con un primo motivo il ricorrente prospettava dinanzi al T.a.r. i vizi di violazione di legge (reg. n. 1469/95/CE e art. 33 d. lgs. n. 228 del 2001), carenza di potere e dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto l’accertamento ‘definitivo’ dell’insussistenza del credito avrebbe richiesto che i fatti posti a fondamento dello stesso fossero «definitivamente accertati»: tale requisito, nel caso di specie, non sarebbe stato configurabile nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Reggio Calabria; AG, pertanto, avrebbe dovuto adire l’Autorità giudiziaria per ottenere una sentenza definitiva di accertamento del credito e non avrebbe potuto, in tesi, procedere autonomamente alla compensazione, come, del resto, previsto dall’art. 14 reg. n. 659/99/CE.
2.2.- Con un secondo motivo il ricorrente censurava la violazione dell’art. 4 reg. n. 1469/95/CE e degli artt. 7, 8, 10 l. n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento né avrebbe indicato i fatti nuovi sopravvenuti rispetto all’originario atto di sospensione dell’erogazione dei contributi e, comunque, sarebbe stato emanato in assenza del previo accertamento giudiziale dell’indebito.
2.3.- Una terza doglianza era volta a censurare la mancata prova dell’indebito.
2.4.- Il quarto motivo riguardava l’illegittimità degli interessi richiesti in quanto calcolati fino alla data di emissione del provvedimento impugnato nonostante AG avesse proceduto alla compensazione trattenendo sin dal 2006 le somme spettanti al -OMISSIS-.
3.- AG si opponeva all’accoglimento del ricorso.
4.- Il T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, con sentenza n. 1359 del 2021, statuiva l’infondatezza del ricorso con un iter argomentativo – in via di estrema sintesi – così articolato:
a) quanto al primo motivo:
- AG, oltre ad erogare le provvidenze comunitarie, è anche titolare del potere (espressamente previsto dall’art. 33 d. lgs. n. 228 del 2001) di sospendere le erogazioni, e, in via definitiva, di accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire;
- il dato normativo non può essere interpretato, come preteso da parte ricorrente, nel senso che la sospensione cautelare spettante ad AG sia strumentale al solo accertamento giurisdizionale del carattere indebito del contributo; tale limitazione, infatti, non sarebbe desumibile dal dettato primario il quale, allorché utilizza la locuzione generica di «fatti…definitivamente accertati», dovrebbe intendersi riferito anche all’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento consegua al consolidamento, derivante dalla mancata impugnazione o dalla reiezione del ricorso giurisdizionale con sentenza avente efficacia di giudicato, di un provvedimento amministrativo autoritativo quale è quello impugnato nella fattispecie;
- da ciò deriverebbe che AG è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate a coloro che, a tal fine, hanno posto in essere condotte illegittime;
- nel caso di specie, poi, non sarebbe ravvisabile alcun nesso di necessaria pregiudizialità tra il procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente e il procedimento amministrativo di accertamento dell’indebita percezione dei contributi, ciò anche perché il procedimento penale in questione è stato definito con sentenza n. 796/14 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe dichiarato l’estinzione dei reati contestati al -OMISSIS- per intervenuta prescrizione: «la “sentenza di non luogo a procedere” ex art. 531 c.p.p., quale è quella nella fattispecie emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, proprio perché fondata su una causa estintiva del reato e non sull’accertamento dei fatti contestati, non rientra nell’ambito delle “sentenze di assoluzione”, disciplinate dall’art. 530 c.p.p., alle quali, a determinate condizioni, l’art. 654 c.p.p. riconosce efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo avente ad oggetto i medesimi fatti»;
b) quanto al secondo motivo:
- la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata inviata e comunque la sua omissione non avrebbe avuto effetti invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990;
c) quanto al terzo motivo:
- le irregolarità indicate da AG rientrerebbero nell’ambito di una pluralità di condotte contestate al -OMISSIS- in relazione all’indebita fruizione di contributi comunitari quali desumibili da una molteplicità di atti del procedimento penale, acquisiti in giudizio;
- «AG ha ritenuto non riconoscibili, ai fini dell’aiuto, 1.100 piante relative al contratto stipulato in data 01/04/04 con -OMISSIS-, deceduto il 09.12.75. Il modus procedendi di AG risulta corretto in quanto l’avvenuto decesso del titolare dei fondi in data di gran lunga antecedente alla stipula, a suo nome, del contratto di locazione comprova che il -OMISSIS- non disponeva di un titolo idoneo ai fini del possesso del terreno su cui insistevano le piante, tale non potendosi certamente ritenere il contratto stipulato dal figlio a nome del padre deceduto. L’inesistenza di un titolo idoneo ai fini del possesso del fondo giustifica, di per sé, il disconoscimento del contributo a nulla rilevando, in contrario, l’effettiva esistenza del fondo e delle piante;
- AG ha contestato al -OMISSIS- di avere dichiarato nella domanda di aiuto i terreni, di proprietà di -OMISSIS-, di cui alle particelle 61 del foglio 14 e 287 del foglio 13 del Comune di Sellia nonostante le stesse fossero state locate a -OMISSIS-. La tesi di parte ricorrente, la quale deduce che nella campagna olearia 2004/2005 non avrebbe mai indicato nella denuncia di coltivazione i fondi del -OMISSIS-, risulta smentita dalle dichiarazioni rese in data 12/10/07 ai Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Salerno da -OMISSIS- il quale ha riferito che il -OMISSIS- aveva inserito nella sua denuncia alcune particelle in suo possesso, motivo per cui egli non le ha computate tra quelle per cui ha presentato la domanda di aiuto relativa alla campagna 2004/2005. Del resto, qualora la circostanza prospettata dal -OMISSIS- fosse veritiera, lo stesso non avrebbe alcun interesse a coltivare la censura relativa al mancato riconoscimento delle 72 piante che egli stesso deduce di non avere dichiarato;
- AG ha contestato al -OMISSIS- di non avere mai raccolto le olive delle piante situate sul terreno preso in affitto da -OMISSIS-o. La circostanza è confermata dalle concordanti dichiarazioni rese dal -OMISSIS-in date 27/01/07 e 21/03/17 ai Carabinieri di Cropani aventi ad oggetto non supposizioni, come prospettato dal ricorrente, ma circostanze di fatto (ovvero proprio la mancata raccolta delle olive);
- per quanto riguarda i terreni situati nel Comune di Bagnara Calabra l’accertamento di AG, fondato sull’improduttività di 1950 piante ivi situate in ragione della loro giovane età, è confermato proprio dalla consulenza allegata da parte ricorrente (allegato 9) la quale dà atto dell’esistenza di n. 1975 piante dell’età di 8 anni circa alla data dell’accertamento (24 marzo 2009). La consulenza, pertanto, risulta congruente con le risultanze del sopralluogo del 10/02/05 richiamato nell’atto impugnato in cui è stata accertata la presenza di piante di ulivo da considerarsi non produttive perché di età compresa tra i due e i tre anni. Quanto alla coerenza dei contributi erogati con le piante produttive di maggiore età esistenti sul terreno, la stessa risulta smentita dal rapporto tra numero di piante produttive dichiarate dal ricorrente (comprensive di quelle successivamente ritenute non ammissibili al beneficio) e quantità di olio dichiarata come prodotta. Del resto, dall’esame dell’atto impugnato risulta che il contributo è stato da AG ridotto in proporzione del numero delle piante da essa ritenute non riconoscibili ai fini dell’aiuto seguendo la metodologia prospettata dai Carabinieri del Nucleo Antifrodi di Salerno con la nota prot. n. 6275 del 12/05/08 (allegato 11 alla documentazione depositata da AG il 29/09/21). Inoltre, la rilevanza della documentazione richiamata da parte ricorrente (pesature delle olive dal 05/10/04 al 13/05/05, buoni di consegna e fatture relative alla sansa: pag. 12 dell’atto introduttivo) è smentita dagli accertamenti trasfusi nella nota di Agecontrol prot. n. 4493 del 10/03/15 (allegato 11 alla documentazione depositata da AG il 29/09/21)»;
d) quanto al quarto motivo, i contributi indebitamente erogati oggetto del gravato provvedimento del 20.08.15 erano stati recuperati solo nel 2014 da Arcea, organismo pagatore della Regione Calabria succeduto ad AG; ne conseguiva che risultava corretto il calcolo degli interessi riferito sino alla data di recupero delle somme.
5.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base delle seguenti doglianze:
1) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata; violazione art. 33 d. lgs. n. 228 del 2001 e reg. 1469/95/CE; carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, carenza di potere. Sostiene l’appellante che mentre AG è titolare di poteri cautelari in presenza di situazioni di irregolarità, l’applicazione di sanzioni definitive sarebbe ammessa solo all’esito di un accertamento «definitivo», in assenza del quale non avrebbe potuto essere emesso il provvedimento impugnato in prime cure. Il titolare di un aiuto comunitario sarebbe titolare di una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire determinazioni unilaterali da parte del soggetto pagatore il quale avrebbe potuto agire solo se in possesso di un titolo giurisdizionale;
2) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata; inammissibilità del procedimento utilizzato e del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa della parte; violazione art. 4 Reg. CEE 1469/95 e artt. 7, 8 e 10 l. n. 241 del 1990. L’Amministrazione avrebbe precluso la partecipazione procedimentale del privato, così violando anche la disciplina sovranazionale in tema di contraddittorio;
3) Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata; mancanza di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e per travisamento dei fatti; infondatezza ed insussistenza della contestazione di indebito effettuata da AGEA.
Sostiene l’appellante che il T.a.r. avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale e, nel caso di specie, avrebbe attribuito una non corretta lettura delle dichiarazioni rese dagli informatori alla polizia giudiziaria. Ha evidenziato la parte privata che:
- quanto alla dichiarazione di -OMISSIS-, anche ad ammettere che il sig. -OMISSIS- fosse già deceduto al momento della stipula del contratto di fitto in questione, non può ritenersi che tale fondo sia rimasto senza proprietario; l’avvenuta stipula del contratto di fitto a nome del genitore defunto, da parte di suo figlio, avrebbe comportato l’esercizio di un diritto di gestione da parte dell’erede, che implicava, in tesi, necessariamente la volontà di accettare l’eredità del genitore (in altre parole, il contratto in questione conteneva solo un’erronea indicazione del nominativo del proprietario del suolo);
- quanto alla dichiarazione riguardante -OMISSIS-, per la campagna olearia 2004/2005 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-non avrebbe indicato nella denuncia di coltivazione i fondi olivicoli di pertinenza del sig. -OMISSIS-, sicché egli non avrebbe chiesto alcun contributo alla produzione dell’olio di oliva per tali fondi. Un contratto di affitto tra il ricorrente ed il -OMISSIS-sarebbe stato stipulato il 10.09.2001, con scadenza in data 31.07.2004, ossia anteriormente all’avvio della campagna agricola 2004/05; la contestazione in esame, invece, sarebbe sorta solo perché -OMISSIS-, nuovo affittuario del fondo del -OMISSIS-, aveva dichiarato di aver constatato un « supero particellare » nella denuncia di coltivazione da lui presentata il 30.11.2004, sebbene lo stesso avesse anche ammesso che i contributi per tale annata agricola gli fossero stati effettivamente corrisposti dall’AGEA. Trattavasi di 72 piante, per le quali il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-non avrebbe chiesto, né ottenuto contributi, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe mai percepito detti contributi;
- quanto alla dichiarazione riguardante -OMISSIS-o, costui, pur avendo disconosciuto la sua firma sul contratto in occasione delle prime dichiarazioni a SIT, nulla avrebbe dichiarato, invece, in relazione a tale disconoscimento nelle successive informative a SIT; la firma apposta sul contratto dal soggetto in questione sarebbe perfettamente identica a quelle apposte sui verbali delle sommarie informazioni; le dichiarazioni sarebbero state inattendibili;
- sulla improduttività del fondo, la produttività residua delle altre piante sarebbe stata
sufficiente per coprire quanto prodotto, ossia Kg. 712.840 di olive; i contributi chiesti dal -OMISSIS- -OMISSIS-si sarebbero fondati sulla produzione effettiva di olive e di olio dichiarati e non sul numero delle piante.
7.- L’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive con memoria e ha depositato atto di replica in prossimità della trattazione del ricorso.
8.- All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.
9.- L’appello alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
10.- Il primo motivo di appello è infondato.
10.1.- In via preliminare – fermo quanto di seguito si dirà – va detto che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, acquisita agli atti del giudizio con ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 10121 del 2024, sebbene dichiarativa della prescrizione dei reati, ha restituito un assetto della vicenda in cui il Giudice penale ha espressamente dato atto del carattere fraudolento, sotto vari profili, della condotta dell’appellante: ciò che oggi ci conferma, come si dirà, la correttezza sul piano sostanziale, del provvedimento di AG, quantunque adottato anteriormente alla definizione del giudizio penale, impugnato in prime cure .
Correttamente il T.a.r. ha evidenziato che « il potere di accertamento definitivo del carattere indebito dei contributi erogati deve ritenersi attribuito ad AG come corollario delle funzioni e delle potestà di cui la stessa è espressamente titolare (tra cui il potere di sospensione delle erogazioni di cui all’art. 33 d. lgs. n. 228/01) e, comunque, come conseguenza dell’autoritatività dei suoi provvedimenti » e che « AGEA è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate a coloro che, a tal fine, hanno posto in essere condotte illegittime ».
A ciò va aggiunto che non è neppure invocabile una sorta di esimente per il fatto che nessuna pronuncia di condanna penale sarebbe intervenuta stante l’accertamento dei fatti ivi indicati, irrilevanti in questa sede i profili processuali penali evidenziati da parte appellante con memoria.
11.- Infondata è pure la doglianza, veicolata con il secondo motivo di appello, involgente la omessa comunicazione di avvio del procedimento. In primo luogo va rilevato che detta comunicazione risulta essere stata notificata (cfr. nota n. 4318/2010, doc. n. 2, produzione AG in primo grado del 29 settembre 2021); per altro verso va considerato, ove pure fosse necessario, che parte appellante non ha evidenziato, sul versante sostanziale, se e come potesse mutare l’esito del procedimento in presenza del suo, invocato, apporto endoprocedimentale.
12.- Le critiche rivolte alla sentenza con il terzo motivo d’appello sono destituite di giuridica fondatezza.
12.1.- Il T.a.r. ha compiutamente e dettagliatamente ricostruito l’assetto delle evidenze discendenti dalle dichiarazioni dei terzi emerse nel corso delle indagini penali e rispetto a tali dichiarazioni ha tratto conseguenze del tutto conformi – sul piano logico e inferenziale – all’assetto fattuale dalle stesse emergenti. Ad una lettura complessiva degli elementi che parte appellante, attraverso un approccio quantomeno parziale delle risultanze, invoca quale parametro di erroneità delle considerazioni del T.a.r., emerge come la sentenza penale di cui si è detto ha restituito un assetto, non solo fattuale, della vicenda in ragione del quale, quantunque in presenza del solo atto di fissazione dell’udienza penale, AG prudentemente (e correttamente) ha disposto il recupero parziale delle somme. Né, nel caso di specie, in linea con il principio sostanzialistico dell’agire amministrativo emergeva un’utile e rilevanza dell’invocato apporto partecipativo dell’appellante nel configurare una possibile legittimazione all’erogazione, in suo favore, del contestato beneficio finanziario.
12.2.- La nitidezza delle risultanze penali esclude la condivisibilità della doglianza relativa alla ammissibilità della prova testimoniale, sicché la nuova richiesta di ammissione del mezzo istruttorio, in presenza di una causa matura per la decisione, non può essere accolta.
12.3.- Anche per tale parte, la domanda caducatoria di primo grado della parte privata è stata correttamente rigettata.
13.- Conclusivamente l’appello, poiché infondato, va rigettato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
14.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore di AG, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO