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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2090 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CORDASCO MAURO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. FERRATO UMBERTO
( C.F. 1 ) P.ZZA LORETO 22/A 87100 CP_1
Parte resistente OGGETTO: Prestazione: malattia
FATTO E DIRITTO
L'istante conveniva in giudizio l' Controparte_2 lamentando l'erronea quantificazione dell'indennità di malattia richiesta ed ottenuta per l'anno 2012.
In particolare, dopo aver premesso di aver lavorato come operaia agricola per l'anno 2012, evidenziava che l'indennità di malattia liquida dall'CP_1 era stata calcolata sulla base sulla base del c.d. salario medio convenzionale, ossia la media delle retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro. Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, detta indennità andava calcolata facendo riferimento alla retribuzione media OTD
provinciale di CP_1 determinata dal D.M. per l'anno 2012.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 al pagamento della differenza tra quanto erogato nell'anno 2012 a titolo di indennità di malattia e quanto dovuto in base al calcolo, utilizzando come riferimento la retribuzione media OTD provinciale di CP_1 , pari ad € 202,54. Si costituiva in giudizio l'CP_1, contestando con varie argomentazioni la domanda della ricorrente.
All'odierna udienza, trattandosi di causa di natura documentale, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento.
Il richiamo che la ricorrente ha fatto all'art. 1, commi 4 e 5, DL n° 2/06 non è dirimente ai fini della definizione della presente controversia, atteso che tale disposizione è dettata per le prestazioni temporanee in agricoltura in generale, mentre l'odierna controversia trova la sua disciplina nelle norme che, proprio in tema di indennità di malattia, sono dettate dagli artt. 1 e 3 Legge n° 457/72, tuttora vigenti e il cui testo è il seguente:
"Art.
1. Legge n° 457/72---- L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni,
è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.-
L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria. -
I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati. Art.
3. Legge 457/72 L'indennità' di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.-
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al
30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. -
La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.".
Tale speciale normativa disciplinante la indennità di malattia in agricoltura tuttora prevede il salario medio convenzionale di cui all'articolo 28 Dpr 27 aprile
1968, n. 488 quale retribuzione di riferimento per la determinazione della prestazione di cui si discute.
Del resto la attuale vigenza della normativa del 1972 si evince, oltre che dall'ovvia considerazione per cui la norma speciale anteriore non può ritenersi abrogata da quella generale posteriore di cui all'art. 1, commi 4 e 5, DL n° 2/06, dal fatto che poco dopo l'introduzione di tale ultima norma il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l'art. 1, comma 785, Legge n° 296/06
per chiarire che il comma 4 dell'articolo 01 del decretolegge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
In buona sostanza il legislatore ha ulteriormente ribadito la vigenza in materia di lavoro in agricoltura dell'art. 28 Dpr 488/68, norma alla base del salario medio convenzionale. La perdurante vigenza di tale ultimo istituto è stata ulteriormente ribadita, successivamente al DL n° 2/06, dall'art. 2, comma 5, Legge n° 191/09 che ha disposto che "Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato." Da ciò ne deriva la correttezza del calcolo dell'indennità di malattia per come liquidata dall' CP_1 e l'infondatezza del ricorso.
Del resto, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di questo distretto, nei medesimi termini (cfr. C. App. Catanzaro, 387/2018). Le spese, in ragione della dichiarazione agli atti del giudizio, sono compensate tra le parti.
PQM
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Spese compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 10/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CORDASCO MAURO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. FERRATO UMBERTO
( C.F. 1 ) P.ZZA LORETO 22/A 87100 CP_1
Parte resistente OGGETTO: Prestazione: malattia
FATTO E DIRITTO
L'istante conveniva in giudizio l' Controparte_2 lamentando l'erronea quantificazione dell'indennità di malattia richiesta ed ottenuta per l'anno 2012.
In particolare, dopo aver premesso di aver lavorato come operaia agricola per l'anno 2012, evidenziava che l'indennità di malattia liquida dall'CP_1 era stata calcolata sulla base sulla base del c.d. salario medio convenzionale, ossia la media delle retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro. Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, detta indennità andava calcolata facendo riferimento alla retribuzione media OTD
provinciale di CP_1 determinata dal D.M. per l'anno 2012.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 al pagamento della differenza tra quanto erogato nell'anno 2012 a titolo di indennità di malattia e quanto dovuto in base al calcolo, utilizzando come riferimento la retribuzione media OTD provinciale di CP_1 , pari ad € 202,54. Si costituiva in giudizio l'CP_1, contestando con varie argomentazioni la domanda della ricorrente.
All'odierna udienza, trattandosi di causa di natura documentale, la controversia viene decisa.
***
Il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento.
Il richiamo che la ricorrente ha fatto all'art. 1, commi 4 e 5, DL n° 2/06 non è dirimente ai fini della definizione della presente controversia, atteso che tale disposizione è dettata per le prestazioni temporanee in agricoltura in generale, mentre l'odierna controversia trova la sua disciplina nelle norme che, proprio in tema di indennità di malattia, sono dettate dagli artt. 1 e 3 Legge n° 457/72, tuttora vigenti e il cui testo è il seguente:
"Art.
1. Legge n° 457/72---- L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni,
è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.-
L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria. -
I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati. Art.
3. Legge 457/72 L'indennità' di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.-
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al
30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. -
La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.".
Tale speciale normativa disciplinante la indennità di malattia in agricoltura tuttora prevede il salario medio convenzionale di cui all'articolo 28 Dpr 27 aprile
1968, n. 488 quale retribuzione di riferimento per la determinazione della prestazione di cui si discute.
Del resto la attuale vigenza della normativa del 1972 si evince, oltre che dall'ovvia considerazione per cui la norma speciale anteriore non può ritenersi abrogata da quella generale posteriore di cui all'art. 1, commi 4 e 5, DL n° 2/06, dal fatto che poco dopo l'introduzione di tale ultima norma il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l'art. 1, comma 785, Legge n° 296/06
per chiarire che il comma 4 dell'articolo 01 del decretolegge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
In buona sostanza il legislatore ha ulteriormente ribadito la vigenza in materia di lavoro in agricoltura dell'art. 28 Dpr 488/68, norma alla base del salario medio convenzionale. La perdurante vigenza di tale ultimo istituto è stata ulteriormente ribadita, successivamente al DL n° 2/06, dall'art. 2, comma 5, Legge n° 191/09 che ha disposto che "Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato." Da ciò ne deriva la correttezza del calcolo dell'indennità di malattia per come liquidata dall' CP_1 e l'infondatezza del ricorso.
Del resto, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di questo distretto, nei medesimi termini (cfr. C. App. Catanzaro, 387/2018). Le spese, in ragione della dichiarazione agli atti del giudizio, sono compensate tra le parti.
PQM
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Spese compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 10/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO