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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2283 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 20 giugno 2025 avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Portici alla via Parte_1 C.F._1
Diaz, 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Palomba che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Portici alla via Controparte_1 C.F._2
Diaz, 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Palomba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2025, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale con il resistente (nato a [...] il [...]), dalla
1 R.G. n. 2283/2025
Per_ quale è nata una figlia - (nata a Giugliano in [...] il [...]) - chiedeva di regolamentare i rapporti inerenti alla genitorialità alle condizioni in atti indicate.
In particolare, deducendo l'abbandono della casa familiare del resistente e lamentando il disinteresse per la vita della figlia, chiedeva l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso di sé in Melito di Napoli alla via G. Puccini, 53; un mantenimento per la minore a carico del resistente di 300,00 euro mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o postale, oltre la rivalutazione Istat;
il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord di concerto con il COA;
la regolamentazione del diritto di visita come disciplinata nel libello introduttivo.
All'udienza del 20 giugno 2025 comparivano innanzi al Giudice delegato parte ricorrente con il procuratore ed il sig. personalmente il quale dichiarava di concordare alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso, conferendo mandato al medesimo difensore di parte ricorrente.
All'esito della lettura in udienza delle condizioni, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il
Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In ordine alle condizioni inerenti la genitorialità le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: Per_ 1. in relazione all'affidamento della prole, disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre-ricorrente con residenza in Melito di Napoli alla
Via G. Puccini 53;
2. le parti vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
3. Disporre a carico del sig. la somma di Euro 300,00 a titolo di mantenimento Controparte_1
Per_ a favore della figlia minore entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario
e/o postale, oltre la rivalutazione Istat e il al 50% delle spese straordinarie quali: spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, materiale scolastico, gite scolastiche, viaggi e tasse
Universitarie, materiale scolastico (libri scolastici, materiale cancelleria, ticket, mense), ludiche, sportive, viaggi e Tasse Universitarie, assegno familiare come da protocollo del Tribunale di
Napoli Nord di concerto con il COA;
4. Disporre, relativamente alla regolamentazione del diritto di visita, quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con se la figlia nei giorni di Martedì dalle ore 18.00 alle 21.00 e Venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00, ovvero a weekend alternati con pernotto, dal sabato ore 10.30 fino alle ore
2 R.G. n. 2283/2025
19.00 della domenica, anche compatibilmente con gli impegni scolastici dei predetti, previo accordo con la sig.ra Pt_1
5. Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di
Natale ed il giorno di Natale ed il trentuno dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'altro coniuge e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà dieci giorni del mese di Agosto con il padre e gli altri giorni con la madre, nonché per i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari la figlia trascorrerà con la madre ovvero con il padre, alternandosi;
6. La ricorrente dichiara che la figlia minore, frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo.
7. Spese compensate
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore di parte ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2283 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 20 giugno 2025 avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Portici alla via Parte_1 C.F._1
Diaz, 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Palomba che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Portici alla via Controparte_1 C.F._2
Diaz, 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Palomba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2025, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale con il resistente (nato a [...] il [...]), dalla
1 R.G. n. 2283/2025
Per_ quale è nata una figlia - (nata a Giugliano in [...] il [...]) - chiedeva di regolamentare i rapporti inerenti alla genitorialità alle condizioni in atti indicate.
In particolare, deducendo l'abbandono della casa familiare del resistente e lamentando il disinteresse per la vita della figlia, chiedeva l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso di sé in Melito di Napoli alla via G. Puccini, 53; un mantenimento per la minore a carico del resistente di 300,00 euro mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o postale, oltre la rivalutazione Istat;
il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord di concerto con il COA;
la regolamentazione del diritto di visita come disciplinata nel libello introduttivo.
All'udienza del 20 giugno 2025 comparivano innanzi al Giudice delegato parte ricorrente con il procuratore ed il sig. personalmente il quale dichiarava di concordare alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso, conferendo mandato al medesimo difensore di parte ricorrente.
All'esito della lettura in udienza delle condizioni, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il
Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In ordine alle condizioni inerenti la genitorialità le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: Per_ 1. in relazione all'affidamento della prole, disporre l'affido condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre-ricorrente con residenza in Melito di Napoli alla
Via G. Puccini 53;
2. le parti vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
3. Disporre a carico del sig. la somma di Euro 300,00 a titolo di mantenimento Controparte_1
Per_ a favore della figlia minore entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario
e/o postale, oltre la rivalutazione Istat e il al 50% delle spese straordinarie quali: spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, materiale scolastico, gite scolastiche, viaggi e tasse
Universitarie, materiale scolastico (libri scolastici, materiale cancelleria, ticket, mense), ludiche, sportive, viaggi e Tasse Universitarie, assegno familiare come da protocollo del Tribunale di
Napoli Nord di concerto con il COA;
4. Disporre, relativamente alla regolamentazione del diritto di visita, quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con se la figlia nei giorni di Martedì dalle ore 18.00 alle 21.00 e Venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00, ovvero a weekend alternati con pernotto, dal sabato ore 10.30 fino alle ore
2 R.G. n. 2283/2025
19.00 della domenica, anche compatibilmente con gli impegni scolastici dei predetti, previo accordo con la sig.ra Pt_1
5. Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di
Natale ed il giorno di Natale ed il trentuno dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'altro coniuge e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà dieci giorni del mese di Agosto con il padre e gli altri giorni con la madre, nonché per i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari la figlia trascorrerà con la madre ovvero con il padre, alternandosi;
6. La ricorrente dichiara che la figlia minore, frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo.
7. Spese compensate
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore di parte ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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