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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25750/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/07/2023 promossa da
1) Parte_1
Nato il 12/05/1977 a NAPOLI (NA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]77 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. COSSAR LAURA elettivamente domiciliato VIA C. RAVIZZA, 16 20149 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 05/02/1976 a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 3 20152 MILANO ITALIA
Parte convenuta
e con l'intervento di
nata in [...], il [...] (C.F. ) in persona del curatore CP_2 C.F._3 speciale Avv. Massimo Schirò che la rappresenta e difende in proprio ex art 86 c.p.c. CONCLUSIONI Per il ricorrente, conclusioni come da foglio di precisazione depositato in data 9 maggio 2025; Per la resistente, conclusioni come da foglio di precisazione depositato in data 9 maggio 2025; Per il curatore speciale, conclusioni come da foglio di precisazione del 9 maggio 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Svolgimento del processo Le parti hanno convissuto dal 2018 al 2021; dalla loro relazione è nata, in data 23.3.2019, CP_2 riconosciuta da entrambi.
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2023 ha agito in giudizio chiedendo disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso di il collocamento prevalente presso di sé e la calendarizzazione delle CP_2 frequentazioni con la bambina con la mamma secondo una precisa scansione;
sotto il profilo economico, poi, il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori secondo i giorni di permanenza della stessa presso ciascuno e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a proprio carico e del 40% a carico della resistente. Nel medesimo atto il padre ha poi chiesto, ex art. 473bis 15 c.p.c., di inibire l'imminente viaggio della bambina nella città natale dell'ex convivente, RE di ST (NA), temendo che la sig.
, con la scusa di ivi trascorrere con la figlia le sole vacanze estive, intendesse invece CP_1 stabilmente radicarsi nella città napoletana, impedendo così di fatto al ricorrente di esercitare il proprio ruolo di genitore. Il Giudice Delegato, con provvedimento del 21 luglio 2023, ha respinto l'istanza ex art. 473bis 15 c.p.c., rilevando, da un lato, che le allegazioni paterne in ordine alla volontà della madre di trasferire definitivamente la minore in Castellamare di ST fossero sfornite di supporto probatorio e, dall'altro, in ogni caso, che le stesse non fossero tali da delineare un pregiudizio grave ed irreparabile per come imposto dall'art. 473bis 15 c.p.c. ai fini dell'adozione di un provvedimento CP_2 indifferibile inaudita altera parte. Ha fissato dunque udienza di comparizione innanzi a sé. Con istanza del 27 settembre 2023, ha reiterato la domanda ex art.473bis 15 c.p.c., Parte_1 chiedendo che il Giudice Delegato ordinasse il rientro immediato - da RE di ST - di Sophia, lamentando che nel mese di agosto 2023 gli fosse stato praticamente impedito dall'ex convivente di vedere la propria figlia. Con provvedimento del 29 settembre 2023, il Giudice Delegato ha nuovamente respinto l'istanza ex art. 473bis 15 c.p.c. avanzata dal ricorrente, escludendo che la condotta materna - consistita nel trasferimento di a RE di ST senza il consenso del padre - per quanto CP_2 censurabile, determinasse un pregiudizio irreparabile per la minore in assenza di difesa della genitrice sul punto. Rilevando tuttavia, sotto altro profilo, la temporanea incapacità dei genitori di offrire una rappresentazione unitaria del benessere della minore, con il medesimo provvedimento il Giudice Delegato ha nominato un curatore speciale per ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis. 8 CP_2
c.p.c., individuandolo nella persona dell'avv. Massimo Schirò. A questi è stato delegato il compito di rappresentare in giudizio l'interesse della minore, di interfacciarsi con le sue insegnanti, nonché con gli operatori dell'Istituito ON GN presso cui la bambina era stata presa in carico, al fine di raccogliere elementi conoscitivi su e di assicurare che, nel tempo necessario per CP_2
l'insaturazione del contradditorio, venissero quantomeno garantiti contatti telefonici/videochiamate della bambina – attualmente domiciliata a RE di ST - con il padre, residente a [...]. La resistente si è costituita ritualmente con memoria del 30 novembre 2025, chiedendo l'affido condiviso di il suo collocamento prevalente in RE di ST, presso la madre, CP_2 attualmente ospite dalla di lei sorella e la regolamentazione dei diritti di visita paterni come da disponibilità del sig. . Pt_1
Rispetto alle prospettazioni attoree secondo cui la resistente avrebbe impedito all'ex convivente di frequentare la figlia, la sig. ha motivato il proprio comportamento ostativo riferendo di aver CP_1 temuto che il padre riconducesse nuovamente la bambina a Milano. Il curatore speciale si è ritualmente costituito in giudizio con memoria del 7 dicembre 2023 e ha chiesto disporsi: i. affido provvisorio di al Comune di Milano, ii. inchiesta psicosociale CP_2 urgente;
iii. predisposizione di incontri protetti tra ed il padre, ordinando alla madre di CP_2 collaborare;
iv. collocazione provvisoria presso la madre con riserva di modificare la richiesta;
CP_2
v. CTU sul nucleo famigliare. All'udienza del 9 gennaio 2024, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, le parti hanno raggiunto il seguente accordo, recepito poi - a margine della medesima udienza - in un provvedimento temporaneo ed urgente ex art. 473bis 22 c.p.c. del seguente tenore:
- affido condiviso;
- collocamento provvisorio presso la madre in RE di ST;
- diritti di visita paterni per tre week end al mese, dal mercoledì sera alla domenica alle 12, presso la nonna paterna in con onere della madre di portare e riprendere la Persona_1 minore;
- assegno base di euro 250,00, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo;
- mandato di indagine ai SS del Comune di Milano, comune di residenza della minore e dei genitori (la mamma e erano infatti formalmente residenti in [...], CP_2
20152 Milano), in collaborazione con i SS di RE di ST (luogo in cui la diade madre/figlia era attualmente domiciliata) e di (città natale del padre, in cui Persona_1 questi, nei periodi di frequentazione della bambina in Campania, avrebbe individuato il proprio domicilio, presso l'abitazione dei suoi genitori), in collaborazione con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale, di:
• garantire il rispetto del calendario minimo di frequentazioni con il padre, tenuto conto dell'evoluzione degli interventi disposti e dell'interesse della bambina di modificarlo;
• attivare colloqui conoscitivi con i genitori ed attivare quanto prima un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
• osservare la qualità della relazione della bambina con entrambi i genitori anche nei contesti domiciliari verificando anche quale dei due genitori consenta un maggior accesso mentale di all'altro; CP_2
• prendere contatti con i professionisti che hanno seguito la bambina ( don GN, scuola di Milano) e con gli operatori della Ludoteca Favoliamo;
• evidenziare gli interventi necessari a supporto dei genitori e della bambina;
• depositare una relazione di aggiornamento entro l'8 giugno 2023 o immediatamente in caso di pregiudizi.
Nonostante il provvedimento del Tribunale, la conflittualità in atto tra le parti non si è sopita ma, al contrario, si è esacerbata, determinando uno stallo decisionale dei genitori in relazione a qualunque profilo legato alla crescita della bambina. In quest'ottica, a fronte dell'incapacità delle parti di accordarsi sull'iscrizione di alla scuola CP_2 materna, il curatore speciale ha adito il Tribunale ex art. 473bis 38 c.p.c. chiedendo di essere autorizzato – in relazione all'anno scolastico 2024-25 - all'iscrizione presso la scuola dell'infanzia di via Narcisi a Milano e, in via prudenziale, presso altra Scuola materna in RE di ST, così da assicurare alla minore la frequentazione scolastica a prescindere da quella che sarebbe stata la determinazione del Tribunale;
il curatore ha chiesto poi disporsi l'affido provvisorio di al CP_2
Comune di Milano.
All'udienza del 6 marzo 2024, il curatore speciale, a fronte dell'incapacità delle parti di raggiungere un accordo sull'iscrizione della bambina alla scuola d'infanzia, ha insistito per l'affido provvisorio all'Ente. Il Giudice Delegato, con provvedimento del 14 marzo 2024, ha così provveduto: Osserva La conflittualità genitoriale -ben presente negli scritti difensivi e manifestata in udienza- si è infine tradotta in stalli decisionali che sono di pregiudizio per la minore. Come richiesto anche dal curatore speciale deve essere, pertanto, limitata la responsabilità genitoriale e disposto l'affidamento di
al Comune di Milano ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 come meglio dettagliato in CP_2 dispositivo.
ha residenza anagrafica in Milano (in via Sella Nuova 10) unitamente alla madre ed in Milano CP_2 ha vissuto fino alla unilaterale decisione materna di trasferirsi con lei in Castellamare di ST: da ciò deriva l'affidamento della minore al Comune di Milano e la previsione che, nel caso in cui la madre dovesse trasferire formalmente la propria residenza in altro Comune, la minore acquisterà la residenza anagrafica presso il padre in via Angelo Inganni 77. Fermi i poteri decisori e di intervento delegati ai SS affidatari, nell'interesse di devono essere CP_2 adottate decisioni relative alle imminenti visite mediche (oculistica e valutazione NPI) a cui entrambi i genitori ritengono la minore debba essere sottoposta divergendo, però, sulla struttura e/o lo specialista a cui delegare la visita. Nel richiamare e fare proprie le osservazioni verbalizzate dal curatore speciale all'udienza del 6 marzo 2024 per cui il dissenso è totale e che è legato al fatto che il professionista è stato scelto dall'altro tenuto conto della storia clinica della minore e nel suo esclusivo interesse così provvede:
- La madre deve essere autorizzata a sottoporre a visita oculistica con il dott. CP_2 Per_2 che ha già visitato la minore, nei limiti in cui si impegni a sostenerne integralmente i costi. In difetto farà visita oculistica presso struttura pubblica con termine fino al 10 aprile CP_2
2024 per formalizzare l'impegno a sostenere integralmente i costi della visita medica
- Il padre deve essere autorizzato a sottoporre a valutazione NPI presso il Centro ON CP_2
GN di Milano che già conosce la minore nei limiti in cui si impegni a sostenerne integralmente i costi con termine fino al 10 aprile 2024 per formalizzare l'impegno a sostenere integralmente i costi della visita medica. In difetto verrà sottoposta a CP_2 valutazione NPI presso struttura pubblica Tanto premesso, confermata l'udienza del 19 giugno 2024, deve essere assegnato alle parti termini ex art 473 bis. 27 c.p.c. fino al 17 giugno 2024 h 12.00 per il deposito di memorie
P.Q.M.
A parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti ex art 473 bis. 22 adottati in data 10 gennaio 2024 così provvede 1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento di al Servizio Sociale del CP_2
Comune di Milano;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con entrambi i genitori come già dettagliate nella misura minima e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
4) Incarica i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione della bambina con i genitori con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario di , sentito il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di CP_2 benessere psicofisico della figlia, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore della minore e dei genitori;
5) I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria della figlia minore;
12) Incarica l'Ente Affidatario, in collaborazione con i SS del e Controparte_3 di in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di Persona_1 rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari già delegati con provvedimento del 9 gennaio 2024
13) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori
15) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse di e in quanto funzionale CP_2 ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale
16) Conferma la richiesta di trasmettere la relazione richiesta entro l'8 giugno 2024
17) Assegna alle parti termine fino al 17 giugno 2024 ore 12.00 per il deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
18) Conferma l'udienza del 19 giugno 2024 ore 12.30
Si comunichi alla parti ed ai SS del Comune di Milano, di e di Castellamare di ST Persona_1
All'udienza del 19 giugno 2024, il curatore sociale, dopo ampia discussione e confronto con il Tribunale, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
- rientro della diade madre/figlia a Milano a partire dai primi di settembre, ferma la disposta regolamentazione delle vacanze estive;
- messa disposizione della diade madre/figlia di uno degli immobili di sua proprietà da parte del padre, senza pagamento di corrispettivo e con assegnazione alla sig. CP_1 dell'immobile.
Il Giudice, rilevando la conformità della proposta avanzata dal curatore all'interesse di “in CP_2 quanto solo la vicinanza geografica tra i due contesti di residenza dei genitori renderebbe possibile iniziare quanto prima percorsi di supporto nell'esercizio della genitorialità” e, tenuto che
“qualunque decisione verrà assunta dal Tribunale sul collocamento della minore nelle opposte prospettazioni genitoriali e nella esasperata conflittualità tra i due genitori (agita in tutti i contesti, compresa l'udienza) si tradurrà nell'impossibilità di un lavoro sistemico sul nucleo con conseguente esasperamento delle attuali posizioni e pregiudizio della bambina”, ha invitato le parti a riflettere sulla proposta formulata dal curatore speciale. I genitori hanno dichiarato la propria disponibilità in tal senso, pertanto il procedimento è stato rinviato, con sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per consentire alle parti di coltivare le trattative. I procuratori, con rispettive note, hanno comunicato il fallimento delle trattative e hanno chiesto disporsi CTU.
Il Giudice Delegato, con provvedimento del 25 luglio 2024, ha disposto la CTU richiesta nominando proprio consulente la dott.ssa e, preso atto delle difficoltà paterne di intrattenere Persona_3 rapporti con la figlia secondo l'attuale calendario di visite, vi ha apportato modifiche prevedendo tempi più ampi di frequentazione che contemplassero la permanenza di presso il padre a CP_2
Milano per una settimana al mese, sì da consentire anche al CTU l'espletamento del proprio incarico, Le operazioni peritali, iniziate nell'ottobre 2024, sono terminate in data 26 febbraio 2025. La relazione conclusiva è stata depositata in data 27 marzo 2025. All'udienza del 9 aprile 2025, le parti sono state nuovamente ascoltate dal Giudice Delegato, ribadendo le proprie posizioni. Il curatore, esperendo l'ennesimo tentativo di conciliazione delle parti ha avanzato la seguente proposta conciliativa:
- “Conferma dell'affido di ai SS con gli interventi suggeriti dalla CTU;
CP_2
- rientra a Milano con le tempistiche indicate dal CTU anche con riferimento al periodo CP_2 estivo;
- Tempi di frequentazioni paritetici con entrambi i genitori su base due, due tre;
- Messa a disposizione della madre dell'immobile di Via Inganni 77 perché possa andarci a vivere con con tutte le spese condominiali -ordinarie e straordinarie- a carico del CP_2 padre;
- Tutto l'AUU a favore della madre - Spese extra come nell'attualità 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
- Eventuale valutazione, da parte del Tribunale, di un eventuale contributo perequativo a carico del padre che la madre sembra richiedere”.
Il Giudice Delegato, ritenuto necessario ai fini della decisione disporre un aggiornamento delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha rinviato il procedimento, assegnando un termine per la comunicazione di eventuali determinazioni condivise sulla falsariga della proposta formulata dal curatore speciale. Attesa l'impossibilità di trovare un accordo, su istanza congiunta delle parti, il Giudice Delegato ha dichiarato esaurita l'istruzione della causa e fissato udienza, ex artt. 473 bis. 28 c.p.c. e 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di sintetiche note di udienza, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali. Con provvedimento del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
**** II. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale: l'affidamento di all'Ente CP_2
Il presente procedimento ha messo in luce, sin dalla sua instaurazione, una profonda conflittualità tra le parti che non si è sopita nemmeno con l'intervento, nelle rispettive dinamiche relazionali, di “attori terzi”. Nonostante il pregevole lavoro di mediazione svolto tanto dal curatore speciale, quanto dal CTU, i sig. e sono rimasti infatti arroccati sulle rispettive posizioni, mostrandosi del tutto Pt_1 CP_1 insensibili alle esigenze della figlia minore e per questo incapaci di adottare concordemente anche le decisioni basilari per la vita della bambina. Esemplificativo di tale stallo decisionale è l'episodio concernente l'iscrizione di alla scuola CP_2 materna e le visite mediche: nonostante i tentativi, dapprima del curatore speciale e poi dello stesso Giudice in udienza, di sollecitare le parti all'adozione di una soluzione ragionevolmente concordata, i genitori non sono riusciti ad addivenire ad alcun accordo, determinando così il Tribunale a modificare i precedenti provvedimenti temporanei ed urgenti e limitare, sia pur in via provvisoria, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Tale provvedimento va qui confermato: alla luce della perdurante ostilità tra le parti, protrattasi e manifestatasi per tutto il tempo del giudizio: non è ipotizzabile infatti disporre l'affidamento condiviso dei genitori il cui presupposto - prima logico che giuridico - è la sussistenza di un canale comunicativo tra i diretti interessati, allo stato inesistente o comunque la capacità di “ farsi da parte nell'interesse della figlia”. D'altra parte, l'affidamento di all'Ente è l'unico aspetto su cui i genitori si trovino concordi;
CP_2
a riguardo, tuttavia, così come ha puntualmente evidenziato il curatore speciale, tale comunione d'intenti dei sig. e in ordine alla comune limitazione nell'esercizio della propria Pt_1 CP_1 responsabilità genitoriale non sembra essere dettata dall'esigenza di tutelare gli interessi della bambina, quanto piuttosto dalla malcelata volontà di “sottrarla” all'altro genitore, in una logica di forte polarizzazione del conflitto che rafforza perciò la presente determinazione del Tribunale. In ordine all'individuazione dell'Ente affidatario, esso – come noto – coincide con il di CP_3 residenza abituale del minore, la cui determinazione costituisce il vero oggetto del contendere nel presente giudizio. I compiti decisori e di indirizzo da attribuirsi ai SS affidatari vengono puntualmente declinati in dispositivo sulla falsariga delle indicazioni del CTU e dei SS, come da richiesta di genitori e curatore speciale.
III. Sul collocamento di : il rientro a Milano come soluzione maggiormente CP_2 rispondente al suo best interest Come accennato, l'odierno procedimento trae origine dall'improvvida decisione, assunta nel giugno 2023 dalla sig. - all'esito dell'interruzione della relazione sentimentale con il padre di CP_1 CP_2
- di portare con sé a RE di ST la bambina, così di fatto precludendo al ricorrente l'esercizio del suo ruolo genitoriale e dunque la possibilità di coltivare un rapporto continuativo ed equilibrato con la propria figlia. In proposito, preliminarmente, occorre chiarire che la prospettazione della resistente, secondo la quale la decisione del trasferimento in Campania della figlia sarebbe stata concordata preventivamente con l'ex convivente, è risultata del tutto priva di riscontro probatorio.
Al contrario, militano per l'unilateralità della scelta della sig. diversi elementi, puntualmente CP_1 evidenziati dalla CTU e di seguito riportati, tali da dimostrare che, almeno sino al maggio 2023 e dunque fino ad un mese prima del trasferimento al sud della diade madre/figlia, il sig. fosse Pt_1 del tutto all'oscuro delle intenzioni dell'ex convivente:
- “entrambi i genitori decisero di iscrivere alla scuola materna di Milano per l'anno CP_2 scolastico 2023/2024; - il signor dichiara di aver firmato nel marzo/aprile 2023 un preliminare per l'immobile in Pt_1 via Sain Bon, dove aveva intenzione di trasferirsi in vista della separazione;
- dalla relazione del maggio 2023 redatta dal ON GN, emerge che i genitori prima del 22 maggio 2023 avevano condiviso l'idea della separazione e in quella sede avevano comunicato alle operatrici del ON GN di aver raggiunto un accordo per procedere alla separazione. È, quindi, evidente che almeno fino al 22 maggio (data in cui è stata redatta la relazione), non vi era alcun progetto di trasferimento in Campania poiché certamente se ci fosse stato sarebbe stato condiviso con la dottoressa e la dottoressa ”1. Per_4 Per_5
Chiarita la monolateralità della decisione assunta dalla sig. , il Tribunale, all'esito dell'intricato CP_1 svolgimento del procedimento in epigrafe – che ha messo in plastica evidenza l'inadeguatezza delle parti a farsi interpreti dei reali bisogni di - è chiamato a valutare quale assetto abitativo sia CP_2 maggiormente corrispondente al best interest della minore coinvolta, seguendo a tale determinazione ogni altra relativa al suo mantenimento economico. Ebbene, a tal fine, occorre verificare se il processo decisionale che ha condotto la resistente ad assumere la determinazione di sradicare dal proprio contesto d'origine ed a reiterare oggi tale CP_2 richiesta sia stato motivato e sia oggi motivato dall'esigenza di tutelare realmente l'effettivo benessere della figlia. Nel condurre tale valutazione, a fronte di prospettazioni simmetricamente opposte delle parti – che, in una cornice di animoso conflitto hanno patrocinato, rispettivamente, la maggiore rispondenza all'interesse di dell'uno o dell'altro assetto abitativo - devono necessariamente individuarsi CP_2 parametri oggettivi cui ancorare la determinazione del Tribunale. All'uopo, facendosi integralmente proprie le conclusioni cui è giunta la CTU, si ritiene di richiamare i seguenti criteri coniati dalla giurisprudenza di legittimità2:
1. analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere “sostanziali” ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chances lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta;
2. valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, tali da non costringere il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi;
3. accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore;
4. accertare la manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale;
benché il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di saggiare la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole;
5. verificare come e con quali modalità sono salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali;
6. analisi delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali: dalla distanza alla diversità della lingua, dal sistema culturale all'organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare (con particolare riguardo alla sua struttura e stabilità) in cui il minore verrà inserito, ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende;
7. considerare l'età dei figli: minore è l'età, minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età del bambino non gli abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori;
8. considerare la volontà del minore di volersi trasferire (ove l'età lo consenta come stabilito dall'art. 337-octies c.c.): maggiore sarà l'età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri.
Esclusa l'applicabilità del parametro di cui al n. 8) stante la tenera età di il vaglio della CP_2 determinazione della sig. di trasferirsi in Sud Italia alla luce degli illustrati criteri non pare CP_1 rispondente al best interest della minore, da ciò derivando dunque la necessità di disporre il suo rientro a Milano Di seguito la analisi della decisione materna di stabilire a RE di ST alla luce CP_2 di ciascuno dei criteri evidenziati con la precisazione che tutte le valutazioni sono effettuate dal
“punto di vista della minore” in quanto, nella contrapposizione degli adulti, il focus sui diritti e sull'interesse della bambina è l'unico indicatore certo, ferma la sua valutazione (anche) in bilanciamento con i diritti e gli interessi di entrambi i genitori.
1) Analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere “sostanziali” ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chances lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta. Quanto al primo criterio, preliminarmente giova precisare che la scelta della sig. non è stata CP_1 dettata da ragioni di carattere professionale, avendo al contrario il trasferimento al Sud determinato un demansionamento della resistente, che da insegnante di scuola primaria è passata a svolgere l'attività di insegnante di scuola d'infanzia, con conseguente decurtazione dello stipendio. Né, tantomeno, la decisione di stabilirsi a RE di ST è stata dettata da più agiate prospettive di vita, sotto il profilo ad esempio abitativo: a tal proposito, la relazione dei SS di RE di ST, così come la CTU, hanno messo in luce la precarietà abitativa della diade madre-figlia, che ha cambiato spesso abitazione, così come l'inadeguatezza, per una bambina dell'età di della CP_2 soluzione abitativa provvisoriamente individuata presso l'appartamento della sorella della madre, risultato troppo piccolo alla luce della famiglia numerosa – composta da ben sei membri - che già lo occupava. La motivazione sottesa alla scelta della sig. di trasferirsi, all'esito dei colloqui svolti con la CP_1
CTU e delle dichiarazioni rese in udienza, è risultata piuttosto duplice: da un lato, la resistente ha espresso il desiderio di riavvicinarsi alla propria famiglia d'origine sì da avere un sostegno emotivo e materiale nella crescita della bambina e, dall'altro, ha manifestato l'esigenza di allontanarsi dal clima conflittuale maturatosi con l'ex convivente, frapponendo una distanza fisica oltre che emotiva con lo stesso. Com'è evidente, entrambe le ragioni illustrate non paiono ritagliate sull'interesse della bambina ma su quello della madre: quanto alla prima motivazione, sebbene anche per sarebbe senz'altro CP_2 arricchente beneficiare della vicinanza della famiglia materna, tale “vantaggio” non può tuttavia dirsi prevalente rispetto all'esigenza della bambina di coltivare un rapporto continuativo ed equilibrato con il proprio padre, rapporto quest'ultimo che sarebbe chiaramente neutralizzato a fronte dello stabile collocamento di in Campania. CP_2
Per quanto riguarda la seconda motivazione, essa appare del tutto in linea con il profilo personologico delineato dalla dott.ssa nella propria relazione psicodiagnostica, richiamata dalla CTU: Per_6 quivi, specie con l'ausilio del test di , è stata tratteggiata una personalità “fortemente Per_7 ancorat(a) a modalità e meccanismi meno maturi di quanto atteso, che vengono attivati per proteggersi dagli aspetti negativi della realtà, da vissuti di frustrazione e delusione”. Nel caso di specie, la sig. nel tentativo di porsi a riparo dalla comprensibile sofferenza derivata CP_1 dalla fine del rapporto con il sig. , ha deciso di frapporre una distanza fisica significativa tra Pt_1 sé e la fonte della propria frustrazione, cioè l'ex convivente, così confermando le conclusioni psicodiagnostiche cui è giunta la dott.ssa secondo cui “Alla luce dei dati complessivi si Per_6 può ipotizzare che la signora stia cercando di distanziare vissuti di stampo depressivo legati in particolar modo ad un senso di scarsa sicurezza e forza del sé, ma anche proteggersi da intense sollecitazioni più recenti, laddove lo scenario del conflitto post separativo, frustrante e deludente, sta generando tensione, preoccupazione, paura che la situazione sfugga alla sua capacità di determinarla (m, y, D= -1). Il contesto attuale sta generando un sovraccarico da stress che aumenta il senso di insicurezza, con il rischio di intensificare modalità passivo dipendenti e spinte regressive, poiché la paura di “non farcela” può intensificare il bisogno di rifugiarsi in contesti rassicuranti e supportivi”3.
Ebbene, è evidente come l'attivazione di meccanismi protettivi di tal fatta da parte della madre non ha nulla a che vedere con l'interesse di ma è espressione, piuttosto, di una fragilità emotiva CP_2 che non può e non deve riverberarsi negativamente sulla condizione della minore.
2. Valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, tali da non costringere il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi. Anche sotto tale profilo la decisione della sig. non pare essere in linea con il reale interesse di CP_1
CP_2 Le difficoltà riscontrate dal sig. nel proseguire la propria attività professionale in regime di Pt_1 smart working4 – sì da poter coltivare la relazione con la figlia stanziata ad 800 km dal luogo di lavoro
– nonché la circostanza che comunque, anche quando in Campania, il padre non dimora a RE di ST, ma piuttosto nella propria città natale – - distante dalla prima Persona_1
75 km e quindi non agevolmente raggiungibile, non sembrano essere state debitamente tenute in considerazione dalla sig. . Quest'ultima, si è mostrata infatti piuttosto indifferente rispetto alle CP_1 legittime rimostranze dell'ex convivente, ipotizzando calendarizzazioni della sua frequentazione con la figlia di scarsa fattibilità5e sovente adottando comportamenti ostativi persino rispetto all'attuazione degli impegni assunti in ordine agli incontri padre/figlia6.
Né tantomeno tali ultime condotte paiono potersi comprendere alla luce della giustificazione addotta dalla donna a loro sostegno, ovvero il timore che il padre riportasse la bambina a Milano: trattasi di una motivazione egoistica ed impositiva che è espressione della totale noncuranza della sig. CP_1 rispetto al naturale bisogno della sua bambina di trascorrere del tempo con il proprio padre.
3. Accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore Sotto tale profilo, coerentemente a quanto affermato dalla CTU, la decisione della sig. di CP_1 trasferire la figlia a RE di ST non sembra essere stata motivata da spinte ritorsive nei confronti del ma piuttosto dalla già citata attivazione, da parte della resistente, di un Pt_1 meccanismo protettivo, consistente nell'allontanamento immediato della fonte di stress rappresentata dalle acredini proprie di un rapporto interrotto e nel rifugio in un ambiente conosciuto e supportivo, come quello della città natale della sig. . CP_1
4. Accertare la manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale;
benché il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di saggiare la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole. Tale aspetto non è stato affatto preso in considerazione dalla sig. nella decisione di trasferirsi CP_1 lontano da Milano: pur sapendo, infatti, la resistente che il mai avrebbe potuto ottenere un Pt_1 trasferimento e che mai egli avesse coltivato tale desiderio, ella non ha esitato a mettere in atto la propria volontà, deliberatamente accettando, come ovvia conseguenza, lo svilimento del rapporto tra la figlia ed il padre.
5. Verificare come e con quali modalità sono salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali;
Parimenti tale criterio non sembra essere stato preso in considerazione nella scelta di trasferire CP_2 in Sud Italia: l'unica figura significativa emersa nel nucleo familiare d'origine del padre, infatti - cioè la nonna paterna - abita a 75 km da RE di ST rendendo così difficile ipotizzare la costruzione di un rapporto stabile e duraturo con la bambina, anche tenuto conto della circostanza che la sig. non guida l'automobile e dunque non potrebbe accompagnare la figlia dalla nonna CP_1 paterna.
6. Analisi delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali: dalla distanza alla diversità della lingua, dal sistema culturale all'organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare (con particolare riguardo alla sua struttura e stabilità) in cui il minore verrà inserito, ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende;
Le evidenze emerse dalla relazione dei Servizi Sociali di RE di ST7, nonché dalle indagini espletate dalla CTU evidenziano la positività dell'ambiente familiare in cui la sig. ha CP_1 inteso radicare la propria figlia: specie la figura della zia materna si è rivelata infatti una risorsa preziosa nella gestione e nella crescita di Tuttavia, ancora una volta, i vantaggi di cui la CP_2 bambina godrebbe a fronte della vicinanza della famiglia materna non sembrano potersi dire prevalenti rispetto ai benefici che ella trarrebbe dalla costruzione di una relazione solida e continuativa con il proprio padre, relazione quest'ultima che – attesa l'età anagrafica di e la CP_2 distanza geografica tra la Lombardia e la Campania – sarebbe destinata a dissolversi ove si optasse per il collocamento della bambina a RE di ST.
7. Considerare l'età dei figli: minore è l'età, minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età del bambino non gli abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori Da ultimo, considerato che il best interest di coincide con quello di mantenere una relazione CP_2 equilibrata con entrambi i genitori, la scelta di trasferire stabilmente la bambina in Campania non appare in linea con il suo interesse, specie avuto riguardo alla sua tenera età. La circostanza, infatti, che la minore abbia solo 6 anni e che la stessa abbia vissuto, per volontà unilaterale della madre, lontana dal padre per quasi due anni, renderebbe ancor più difficile, ove si optasse per il suo collocamento a RE di ST, la costruzione di un rapporto stabile e significativo con il sig. , residente ad 800 km di distanza. Pt_1
Inoltre, ove si optasse per il collocamento di a RE di ST, l'accesa conflittualità CP_2 tra gli ex conviventi – che ha avuto modo di manifestarsi chiaramente anche durante il corso del procedimento – mal si concilierebbe con la necessaria mediazione che la sig. dovrebbe operare CP_1 al fine di consentire i contatti – anche telefonici – tra padre e figlia: i litigi, screzi o tensioni, cui si è già assistito, che si genererebbero in tali momenti di contatto tra i genitori finirebbero senza dubbio per riverberarsi negativamente sulla bambina, rendendola parte attiva del conflitto. Chiarita la necessità di disporre il rientro a Milano di con riferimento ai tempi di CP_2 frequentazioni con i genitori, preso atto dell'impegno della madre a seguire la figlia a Milano in caso di decisione in questo senso del Tribunale, devono essere recepite in provvedimento, con le specifiche e gli automatismi sotto dettagliati necessitati dalla conflittualità genitoriale, le richieste avanzate dal curatore speciale che, sulla falsariga delle indicazioni della CTU, ha tratteggiato uno schema di frequentazione quasi paritetico – di seguito riportato - pienamente idoneo ad attuare il principio di bigenitorialità, Gestione ordinaria starà con il papà CP_2
- a week end alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle 19.
- Tutte le settimane dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
Gestione festività
- Sospensione scolastica estiva, mensilità luglio ed agosto: due slot da 15 giorni alternati tra i due genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo: le prime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto con un genitore le restanti con l'altro con alternanza per le annualità successive. Estate 2025 la bambina starà con il padre le prime due settimane;
- Festività natalizie potranno essere divise in due periodi: dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 17.00 con un genitore, dal 30 dicembre ore 17.00 alla ripresa della scuola con l'altro, alternando di anno in anno. In caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con il papà
- Festività pasquali: l'intero periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso di anno in anno con ciascun genitore. In caso di disaccordo Pasqua 2026 con la mamma.
- ponti scolastici: seguono i fine settimana di spettanza;
- Festa della Mamma e del Papà, compleanno della mamma o compleanno del padre: verranno festeggiate dal relativo genitore a prescindere dal giorno di spettanza, per l'intera giornata se nel fine settimana o dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento il giorno successivo (a scuola o dall'altro genitore) se in settimana
- Compleanno di auspicabilmente insieme o, in caso di disaccordo, con il criterio CP_2 dell'alternanza a prescindere dal calendario ordinario.
Giorni di malattia di CP_2
Verranno gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza.
IV. Sulla casa familiare Definito il regime di affidamento e le frequentazioni dei genitori, occorre a questo punto affrontare i profili economici della vicenda in esame e, in particolare, la controversa questione dell'assegnazione della casa familiare, richiesta dalla resistente in via subordinata nell'ipotesi in cui il Tribunale si fosse determinato per il rientro di a Milano. CP_2
Preliminarmente, giova precisare di quale immobile si discuta, tenuto conto della titolarità – da parte dell'odierno di ricorrente – di due diversi appartamenti a Milano e cioè, un trilocale sito in Via Inganni 77 e un bilocale sito in Via Saint Bon 16, attualmente abitato dal sig. e dal sig. Pt_1 Per_9
a cui il primo ha locato una stanza in virtù del contratto di locazione, regolarmente registrato in
[...] data 31.10.2024 (cfr. produzioni documentali del ricorrente del 23.4.2025), con scadenza prevista per ottobre 2025. Ebbene, l'immobile della cui assegnazione alla sig. si discorre è quello sito in Via Inganni 77. CP_1 Al fine di dirimere la questione portata all'attenzione del Tribunale, occorre chiarire se l'appartamento in questione possa o meno ritenersi casa familiare e se la sua eventuale assegnazione al genitore collocatario prevalente di cioè la sig. , risponda o meno all'interesse della CP_2 CP_1 bambina. Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha a lungo indugiato sulla definizione di casa familiare, intendendola come “luogo destinato e finalizzato alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”8 nonché come “centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, ossia
l'ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l'insieme organizzato dei beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso psicologico, l'habitat domestico e che deve continuare a svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole”9.
In quest'ottica, la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare è stata individuata nell'esigenza di evitare “l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva l'esistenza della prole e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare”10.
Se questa è la definizione di casa familiare, allora pare senz'altro che la stessa possa attagliarsi, nel caso di specie, all'immobile sito in via Inganni 77. Quivi, il nucleo familiare - e per ciò che in tal sede interessa – ha vissuto dalla nascita, nel CP_2
2019, sino al trasferimento a RE di ST avvenuto nel luglio 2023; per quattro anni, dunque, la bambina ha individuato quell'abitazione come la proiezione spaziale dei propri affetti familiari, in cui ha coltivato abitudini e maturato ricordi. Successivamente alla crisi, la bambina ha abitato nell'appartamento di Via Inganni 77 per una settimana a marzo e giugno 2024, e poi – da settembre 2024 sino ad oggi – per una settimana al mese. Nonostante i periodi limitati in cui, nell'ultimo periodo, la minore ha soggiornato nell'immobile in questione, ella ha dimostrato di essere a proprio agio e molto inserita nel contesto abitativo: durante la visita domiciliare dei Servizi Sociali di Milano11, si è mostrata infatti serena e aperta al CP_2 dialogo, interagendo con spontaneità e disinvoltura con le operatrici. Né osta alla qualificazione dell'immobile in questione come casa familiare la circostanza dell'allontanamento dall'abitazione da parte della diade madre-figlia, a seguito della disgregazione della coppia genitoriale: in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come il tempo trascorso dall'allontanamento dalla casa familiare – dettato dalla crisi genitoriale – non abbia rilevanza ai fini della sua assegnazione, finanche al membro della coppia che per primo l'abbia lasciata portando con sé la prole12: le acredini, i litigi e le condotte censurabili dei genitori, infatti, mai devono andare a detrimento dei figli. Chiarita la natura di casa familiare ascrivibile all'immobile sito in Via Inganni 77, occorre da ultimo valutare se la sua assegnazione alla sig. , richiesta dal curatore speciale e in subordine dalla CP_1 are nella opposizione del padre proprietario, risponda all'interesse prevalente di quest'ultima, a norma di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c. La risposta a tale ultimo quesito è certamente affermativa e ciò per più ordini di motivi: 1) l'assegnazione della casa familiare sita in via Inganni 77 alla diade madre-figlia consentirà l'agevole attuazione dello schema di frequentazione della bambina con il genitore non collocatario delineato dalla CTU, fatto proprio dal curatore speciale e dal Tribunale;
2) la bambina individua nell'abitazione di Via Inganni un luogo familiare e intimo, la cui pregressa conoscenza attenuerà il comprensibile senso di disorientamento derivato dal nuovo trasferimento a Milano e dall'alterazione delle abitudini di vita finora coltivate;
3) l'immobile di Via Inganni dista solo 800 mt dall'appartamento di Via Saint Bon in cui attualmente abita il sig. : tale vicinanza consentirà la costruzione di un rapporto Pt_1 padre-figlia continuativo ed agevole da coltivare, rapporto questo che sarebbe ostacolato ove si imponesse alla sig. di individuare un alloggio alternativo distante dall'attuale CP_1 residenza dell'ex convivente;
tale ultimo scenario sarebbe ulteriormente complicato da due fattori: il primo rappresentato dalla conflittualità dei genitori che, necessariamente dovrebbero interagire per organizzare gli spostamenti della bambina, aumentando così le occasioni di scontro;
il secondo rappresentato dalla circostanza per cui la sig. non guida CP_1
l'automobile, rendendo così ancor più difficoltosa l'organizzazione delle frequentazioni. Né osta all'assegnazione della casa familiare alla sig. la censurabile decisione del sig. CP_1
di porre in vendita l'immobile sito in via Inganni 77 successivamente, si badi, all'esito delle Pt_1 indagini peritali che avevano concluso per l'opportunità del rientro di a Milano e che dunque CP_2 già consentivano di prevedere il presente esito giudiziale. Fintantoché, infatti, l'appartamento rimarrà nella titolarità del sig. ben potrà lo stesso essere assegnato “tenendo prioritariamente conto Pt_1 dell'interesse dei figli”13.
La casa familiare di via Inganni 77 deve, pertanto essere assegnata alla madre perché la abiti con la minore che in quell'immobile avrà residenza anagrafica con la mamma.
V. Sul mantenimento di CP_2
Per quanto concerne il mantenimento della minore, si osserva quanto segue. Con produzioni documentali del 23.4.2024, il ricorrente ha aggiornato le proprie informazioni reddituali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis 18 c.p.c., dichiarando di percepire, al 2023, un reddito annuo netto complessivo pari 35.455,00, destinato tuttavia a subire una decurtazione per l'effetto “dell'eliminazione del patto permanenza 6000 euro ed eliminazione variabile 8000 euro”14 e di sostenere la rata di 17.269,02 euro annui, in relazione ai contratti di mutuo conclusi per l'acquisto degli immobili di Via Inganni 77 e Via Saint Bon 16. La resistente ha dichiarato invece di percepire, al 2023, un reddito netto complessivo pari ad euro 22.628,19, comprensivi dell'assegno unico per la famiglia da lei integralmente percepito. Ebbene, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla sig. e del relativo valore CP_1 economico - particolarmente significativo in una città come Milano in cui i costi abitativi sono decisamente elevati - avuto riguardo alla verosimile perdita, da parte del sig. , degli introiti Pt_1 mensili derivanti dalla locazione di una stanza del suo immobile - sito in Via Saint Bon 16 - attesa la destinazione della camera a nei giorni in cui permarrà presso il padre, ciascun genitore CP_2 provvederà al mantenimento diretto della minore nei tempi in cui la terrà con sé. L'AUU dovrà essere percepito nella misura del 50% dai genitori mentre il padre, genitore economicamente più solido, dovrà contribuire nel mantenimento della figlia sostenendo in via diretta il pagamento delle spese condominiali ordinarie anche all'auspicato fine di evitare ulteriori ragioni di frizione tra le parti. Le spese extra assegno dovranno continuare ad essere ripartite nella misura stabilita dal Giudice Delegato (60% il padre e 40% la madre) come dettagliato in dispositivo in applicazione delle recenti Linee guida approvate il 10 giugno 2025..
VI. Sulle spese di lite Il collegio osserva:
- l'instaurazione del presente giudizio è stata determinata dalla censurabile decisione della sig.
di sradicare la figlia minore dal proprio contesto abitativo per condurla, senza il CP_1 consenso paterno e in spregio alle più basilari regole di genitorialità condivisa, nella città di RE di ST, a ben 800 km dal Comune di abituale residenza;
- Il padre ha tenuto una condotta extraprocessuale censurabile in quanto, il 31 marzo 2025, depositata la relazione del CTU e fallita la definizione conciliativa patrocinata dal curatore speciale, in totale spregio degli interessi della figlia minore ha negato (rectius: tentato di negare) alla bambina la possibilità di tornare a Milano con la mamma nella maggiore serenità possibile mettendo in vendita la casa familiare al fine di sottrarla al provvedimento di assegnazione patrocinato dal curatore fin dagli esordi del procedimento e, si badi, anche dallo stesso sig. ; Pt_1
- La condotta di entrambi i genitori è censurabile non solo perché, nonostante i pregevoli sforzi del curatore speciale e della CTU nominata, si sono mostrati noncuranti del superiore interesse di ma anche e soprattutto perché hanno rifiutato a più riprese proposte di definizione CP_2 concertata del curatore fatte proprie dal Giudice delegato e dal Collegio ora, così risultando entrambi soccombenti in giudizio proprio con riferimento alle due domande interdipendenti (rientro della minore in Milano ed assegnazione della casa familiare alla madre) in applicazione di quanto previsto dall'art. 92 co. 2 c.p.c. - stante la soccombenza reciproca alle domande avanzate in sede di precisazione delle conclusioni – le spese di lite devono essere compensate. Entrambi i genitori devono essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale di avv. Massimo Schirò, CP_2 ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da congrua nota spese per l'importo di 4.950.40 euro liquidato in separato decreto, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. I genitori devono, infine essere condannati al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto nell'importo complessivo di 3.500,00 euro oltre oneri accessori nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Conferma l'affido di , nata a [...] il [...], al Comune di Milano, CP_2 regolamentando ex art 5 bis L 184/1983 l'esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo di due anni, prevedendo che almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
3) Dispone il rientro della minore in Milano e che abbia residenza anagrafica presso e con la mamma in Milano in via Inganni 77;
4) Dispone che salve diverse indicazioni dei SS come sotto dettagliate stia con i genitori CP_2 secondo il seguente schema:
Gestione ordinaria starà con il papà CP_2
- a week end alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle 19.
- Tutte le settimane dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
Gestione festività
- Sospensione scolastica estiva, mensilità luglio ed agosto: due slot da 15 giorni alternati tra i due genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo: le prime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto con un genitore le restanti con l'altro con alternanza per le annualità successive. Estate 2025 la bambina starà con il padre le prime due settimane;
- Festività natalizie potranno essere divise in due periodi: dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 17.00 con un genitore, dal 30 dicembre ore 17.00 alla ripresa della scuola con l'altro, alternando di anno in anno. In caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con il papà
- Festività pasquali: l'intero periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso di anno in anno con ciascun genitore. In caso di disaccordo Pasqua 2026 con la mamma.
- ponti scolastici: seguono i fine settimana di spettanza;
- Festa della Mamma e del Papà, compleanno della mamma o compleanno del padre: verranno festeggiate dal relativo genitore a prescindere dal giorno di spettanza, per l'intera giornata se nel fine settimana o dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento il giorno successivo (a scuola o dall'altro genitore) se in settimana
- Compleanno di auspicabilmente insieme o, in caso di disaccordo, con il criterio CP_2 dell'alternanza a prescindere dal calendario ordinario.
Giorni di malattia di CP_2
Verranno gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza. 5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria di CP_2
6) Dispone che ciascuno dei genitori, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, , assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito la minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, ciascun genitore possa provvedere al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
11) Dispone che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provveda a:
- Attivare per i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità;
- Garantire per l'attivazione di un percorso di psicomotricità, ove possibile, presso Per_10
l'Istituto ON GN di Milano o in struttura dallo stesso segnalata.;
- Verificare che la bambina possa essere iscritta ad un'attività sportiva di gruppo;
- Attivare un percorso di COGE;
- Valutare alla luce dell'evoluzione degli interventi indicati la attivazione di un ADM in entrambi i contesti abitativi per garantire alla bambina un ponte tra i due mondi genitoriali;
- Modificare, alla luce degli interventi attivati e nell'esclusivo interesse della bambina, il calendario di frequentazioni oggi stabilito;
- Segnalare situazioni di pregiudizio che rendano necessario l'inetrvento del Tribunale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
12) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse di e in quanto CP_2 funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
13) Assegna alla sig. la casa familiare sita in Milano, alla Via Inganni 77, Controparte_1 perché la abiti con CP_2
14) Dispone che il padre contribuisca nel manteniemnto della figlia sostenendo per intero le spese condominiali dell'immobile di sua proprietà assegnato alla madre;
15) Dispone che ciascun genitore, a far data dall'effetivo rientro di in Milano, provveda al Per_11 manteniemnto diretto della minore nei periodi in cui la ha con sé;
16) Dispone che a far data dall'effetivo rientro di in Milano l'AUU sia percepito nella Per_11 misura del 50% dai genitori;
17) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 60% ed a carico della madre nella misura del 40%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
18) Compensa tra i genitori le spese di lite;
19) Condanna i genitori al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese dell'avv Massimo Schirò, curatore speciale della minore, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 4.950.40 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
20) Condanna i genitori al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese di CTU liquidate in separato decreto nell'importo di 3.500,00 euro oltre oneri accessori Si Comunichi ai SS del Comune di Milano Giudice rel. Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 32 Relazione CTU 2 Cass., 21.9.07, n. 19406 3 Cfr. Relazione psicodiagnostica a firma della dott.ssa pag. 15 Per_6 4 Difficoltà queste che hanno condotto il Tribunale, a modificare il calendario delle frequentazioni e prevedere la Per_ permanenza di una settimana al mese di a Milano 5Cfr. Relazione CTU, pag 35: si fa qui riferimento, ad esempio, all'ipotesi formulata dalla sig. per cui il sig. CP_1
avrebbe potuto soggiornare presso la sua abitazione a RE di ST nei weekend in cui fosse venuto Pt_1 a trovare la figlia. 6 Si fa qui riferimento agli episodi di cui dà conto il curatore speciale, tra gli altri atti, nella propria comparsa conclusionale verificatisi durante le vacanze natalizie del 2023. 7 Cfr. Relazione SS di RE di ST, pag. 3. 8 Cass. 2.2.2006, n. 2338 9 Cass. 9.9.2002, n. 13065 10 Cass. 2.2.2006, n. 2338 11 Cfr. relazione SS di Milano del 9 giugno 2024 12 Cass. n. 18603/2021; Cass. 32231/2018 13 Cfr. art. 337 sexies c.c. 14 Cfr. dichiarazione ex art. 473bis 18 all. 23.4.2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/07/2023 promossa da
1) Parte_1
Nato il 12/05/1977 a NAPOLI (NA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]77 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. COSSAR LAURA elettivamente domiciliato VIA C. RAVIZZA, 16 20149 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 05/02/1976 a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 3 20152 MILANO ITALIA
Parte convenuta
e con l'intervento di
nata in [...], il [...] (C.F. ) in persona del curatore CP_2 C.F._3 speciale Avv. Massimo Schirò che la rappresenta e difende in proprio ex art 86 c.p.c. CONCLUSIONI Per il ricorrente, conclusioni come da foglio di precisazione depositato in data 9 maggio 2025; Per la resistente, conclusioni come da foglio di precisazione depositato in data 9 maggio 2025; Per il curatore speciale, conclusioni come da foglio di precisazione del 9 maggio 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Svolgimento del processo Le parti hanno convissuto dal 2018 al 2021; dalla loro relazione è nata, in data 23.3.2019, CP_2 riconosciuta da entrambi.
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2023 ha agito in giudizio chiedendo disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso di il collocamento prevalente presso di sé e la calendarizzazione delle CP_2 frequentazioni con la bambina con la mamma secondo una precisa scansione;
sotto il profilo economico, poi, il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori secondo i giorni di permanenza della stessa presso ciascuno e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a proprio carico e del 40% a carico della resistente. Nel medesimo atto il padre ha poi chiesto, ex art. 473bis 15 c.p.c., di inibire l'imminente viaggio della bambina nella città natale dell'ex convivente, RE di ST (NA), temendo che la sig.
, con la scusa di ivi trascorrere con la figlia le sole vacanze estive, intendesse invece CP_1 stabilmente radicarsi nella città napoletana, impedendo così di fatto al ricorrente di esercitare il proprio ruolo di genitore. Il Giudice Delegato, con provvedimento del 21 luglio 2023, ha respinto l'istanza ex art. 473bis 15 c.p.c., rilevando, da un lato, che le allegazioni paterne in ordine alla volontà della madre di trasferire definitivamente la minore in Castellamare di ST fossero sfornite di supporto probatorio e, dall'altro, in ogni caso, che le stesse non fossero tali da delineare un pregiudizio grave ed irreparabile per come imposto dall'art. 473bis 15 c.p.c. ai fini dell'adozione di un provvedimento CP_2 indifferibile inaudita altera parte. Ha fissato dunque udienza di comparizione innanzi a sé. Con istanza del 27 settembre 2023, ha reiterato la domanda ex art.473bis 15 c.p.c., Parte_1 chiedendo che il Giudice Delegato ordinasse il rientro immediato - da RE di ST - di Sophia, lamentando che nel mese di agosto 2023 gli fosse stato praticamente impedito dall'ex convivente di vedere la propria figlia. Con provvedimento del 29 settembre 2023, il Giudice Delegato ha nuovamente respinto l'istanza ex art. 473bis 15 c.p.c. avanzata dal ricorrente, escludendo che la condotta materna - consistita nel trasferimento di a RE di ST senza il consenso del padre - per quanto CP_2 censurabile, determinasse un pregiudizio irreparabile per la minore in assenza di difesa della genitrice sul punto. Rilevando tuttavia, sotto altro profilo, la temporanea incapacità dei genitori di offrire una rappresentazione unitaria del benessere della minore, con il medesimo provvedimento il Giudice Delegato ha nominato un curatore speciale per ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis. 8 CP_2
c.p.c., individuandolo nella persona dell'avv. Massimo Schirò. A questi è stato delegato il compito di rappresentare in giudizio l'interesse della minore, di interfacciarsi con le sue insegnanti, nonché con gli operatori dell'Istituito ON GN presso cui la bambina era stata presa in carico, al fine di raccogliere elementi conoscitivi su e di assicurare che, nel tempo necessario per CP_2
l'insaturazione del contradditorio, venissero quantomeno garantiti contatti telefonici/videochiamate della bambina – attualmente domiciliata a RE di ST - con il padre, residente a [...]. La resistente si è costituita ritualmente con memoria del 30 novembre 2025, chiedendo l'affido condiviso di il suo collocamento prevalente in RE di ST, presso la madre, CP_2 attualmente ospite dalla di lei sorella e la regolamentazione dei diritti di visita paterni come da disponibilità del sig. . Pt_1
Rispetto alle prospettazioni attoree secondo cui la resistente avrebbe impedito all'ex convivente di frequentare la figlia, la sig. ha motivato il proprio comportamento ostativo riferendo di aver CP_1 temuto che il padre riconducesse nuovamente la bambina a Milano. Il curatore speciale si è ritualmente costituito in giudizio con memoria del 7 dicembre 2023 e ha chiesto disporsi: i. affido provvisorio di al Comune di Milano, ii. inchiesta psicosociale CP_2 urgente;
iii. predisposizione di incontri protetti tra ed il padre, ordinando alla madre di CP_2 collaborare;
iv. collocazione provvisoria presso la madre con riserva di modificare la richiesta;
CP_2
v. CTU sul nucleo famigliare. All'udienza del 9 gennaio 2024, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, le parti hanno raggiunto il seguente accordo, recepito poi - a margine della medesima udienza - in un provvedimento temporaneo ed urgente ex art. 473bis 22 c.p.c. del seguente tenore:
- affido condiviso;
- collocamento provvisorio presso la madre in RE di ST;
- diritti di visita paterni per tre week end al mese, dal mercoledì sera alla domenica alle 12, presso la nonna paterna in con onere della madre di portare e riprendere la Persona_1 minore;
- assegno base di euro 250,00, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo;
- mandato di indagine ai SS del Comune di Milano, comune di residenza della minore e dei genitori (la mamma e erano infatti formalmente residenti in [...], CP_2
20152 Milano), in collaborazione con i SS di RE di ST (luogo in cui la diade madre/figlia era attualmente domiciliata) e di (città natale del padre, in cui Persona_1 questi, nei periodi di frequentazione della bambina in Campania, avrebbe individuato il proprio domicilio, presso l'abitazione dei suoi genitori), in collaborazione con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale, di:
• garantire il rispetto del calendario minimo di frequentazioni con il padre, tenuto conto dell'evoluzione degli interventi disposti e dell'interesse della bambina di modificarlo;
• attivare colloqui conoscitivi con i genitori ed attivare quanto prima un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
• osservare la qualità della relazione della bambina con entrambi i genitori anche nei contesti domiciliari verificando anche quale dei due genitori consenta un maggior accesso mentale di all'altro; CP_2
• prendere contatti con i professionisti che hanno seguito la bambina ( don GN, scuola di Milano) e con gli operatori della Ludoteca Favoliamo;
• evidenziare gli interventi necessari a supporto dei genitori e della bambina;
• depositare una relazione di aggiornamento entro l'8 giugno 2023 o immediatamente in caso di pregiudizi.
Nonostante il provvedimento del Tribunale, la conflittualità in atto tra le parti non si è sopita ma, al contrario, si è esacerbata, determinando uno stallo decisionale dei genitori in relazione a qualunque profilo legato alla crescita della bambina. In quest'ottica, a fronte dell'incapacità delle parti di accordarsi sull'iscrizione di alla scuola CP_2 materna, il curatore speciale ha adito il Tribunale ex art. 473bis 38 c.p.c. chiedendo di essere autorizzato – in relazione all'anno scolastico 2024-25 - all'iscrizione presso la scuola dell'infanzia di via Narcisi a Milano e, in via prudenziale, presso altra Scuola materna in RE di ST, così da assicurare alla minore la frequentazione scolastica a prescindere da quella che sarebbe stata la determinazione del Tribunale;
il curatore ha chiesto poi disporsi l'affido provvisorio di al CP_2
Comune di Milano.
All'udienza del 6 marzo 2024, il curatore speciale, a fronte dell'incapacità delle parti di raggiungere un accordo sull'iscrizione della bambina alla scuola d'infanzia, ha insistito per l'affido provvisorio all'Ente. Il Giudice Delegato, con provvedimento del 14 marzo 2024, ha così provveduto: Osserva La conflittualità genitoriale -ben presente negli scritti difensivi e manifestata in udienza- si è infine tradotta in stalli decisionali che sono di pregiudizio per la minore. Come richiesto anche dal curatore speciale deve essere, pertanto, limitata la responsabilità genitoriale e disposto l'affidamento di
al Comune di Milano ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 come meglio dettagliato in CP_2 dispositivo.
ha residenza anagrafica in Milano (in via Sella Nuova 10) unitamente alla madre ed in Milano CP_2 ha vissuto fino alla unilaterale decisione materna di trasferirsi con lei in Castellamare di ST: da ciò deriva l'affidamento della minore al Comune di Milano e la previsione che, nel caso in cui la madre dovesse trasferire formalmente la propria residenza in altro Comune, la minore acquisterà la residenza anagrafica presso il padre in via Angelo Inganni 77. Fermi i poteri decisori e di intervento delegati ai SS affidatari, nell'interesse di devono essere CP_2 adottate decisioni relative alle imminenti visite mediche (oculistica e valutazione NPI) a cui entrambi i genitori ritengono la minore debba essere sottoposta divergendo, però, sulla struttura e/o lo specialista a cui delegare la visita. Nel richiamare e fare proprie le osservazioni verbalizzate dal curatore speciale all'udienza del 6 marzo 2024 per cui il dissenso è totale e che è legato al fatto che il professionista è stato scelto dall'altro tenuto conto della storia clinica della minore e nel suo esclusivo interesse così provvede:
- La madre deve essere autorizzata a sottoporre a visita oculistica con il dott. CP_2 Per_2 che ha già visitato la minore, nei limiti in cui si impegni a sostenerne integralmente i costi. In difetto farà visita oculistica presso struttura pubblica con termine fino al 10 aprile CP_2
2024 per formalizzare l'impegno a sostenere integralmente i costi della visita medica
- Il padre deve essere autorizzato a sottoporre a valutazione NPI presso il Centro ON CP_2
GN di Milano che già conosce la minore nei limiti in cui si impegni a sostenerne integralmente i costi con termine fino al 10 aprile 2024 per formalizzare l'impegno a sostenere integralmente i costi della visita medica. In difetto verrà sottoposta a CP_2 valutazione NPI presso struttura pubblica Tanto premesso, confermata l'udienza del 19 giugno 2024, deve essere assegnato alle parti termini ex art 473 bis. 27 c.p.c. fino al 17 giugno 2024 h 12.00 per il deposito di memorie
P.Q.M.
A parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti ex art 473 bis. 22 adottati in data 10 gennaio 2024 così provvede 1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento di al Servizio Sociale del CP_2
Comune di Milano;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con entrambi i genitori come già dettagliate nella misura minima e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
4) Incarica i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione della bambina con i genitori con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario di , sentito il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di CP_2 benessere psicofisico della figlia, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore della minore e dei genitori;
5) I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria della figlia minore;
12) Incarica l'Ente Affidatario, in collaborazione con i SS del e Controparte_3 di in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di Persona_1 rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari già delegati con provvedimento del 9 gennaio 2024
13) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori
15) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse di e in quanto funzionale CP_2 ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale
16) Conferma la richiesta di trasmettere la relazione richiesta entro l'8 giugno 2024
17) Assegna alle parti termine fino al 17 giugno 2024 ore 12.00 per il deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
18) Conferma l'udienza del 19 giugno 2024 ore 12.30
Si comunichi alla parti ed ai SS del Comune di Milano, di e di Castellamare di ST Persona_1
All'udienza del 19 giugno 2024, il curatore sociale, dopo ampia discussione e confronto con il Tribunale, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
- rientro della diade madre/figlia a Milano a partire dai primi di settembre, ferma la disposta regolamentazione delle vacanze estive;
- messa disposizione della diade madre/figlia di uno degli immobili di sua proprietà da parte del padre, senza pagamento di corrispettivo e con assegnazione alla sig. CP_1 dell'immobile.
Il Giudice, rilevando la conformità della proposta avanzata dal curatore all'interesse di “in CP_2 quanto solo la vicinanza geografica tra i due contesti di residenza dei genitori renderebbe possibile iniziare quanto prima percorsi di supporto nell'esercizio della genitorialità” e, tenuto che
“qualunque decisione verrà assunta dal Tribunale sul collocamento della minore nelle opposte prospettazioni genitoriali e nella esasperata conflittualità tra i due genitori (agita in tutti i contesti, compresa l'udienza) si tradurrà nell'impossibilità di un lavoro sistemico sul nucleo con conseguente esasperamento delle attuali posizioni e pregiudizio della bambina”, ha invitato le parti a riflettere sulla proposta formulata dal curatore speciale. I genitori hanno dichiarato la propria disponibilità in tal senso, pertanto il procedimento è stato rinviato, con sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per consentire alle parti di coltivare le trattative. I procuratori, con rispettive note, hanno comunicato il fallimento delle trattative e hanno chiesto disporsi CTU.
Il Giudice Delegato, con provvedimento del 25 luglio 2024, ha disposto la CTU richiesta nominando proprio consulente la dott.ssa e, preso atto delle difficoltà paterne di intrattenere Persona_3 rapporti con la figlia secondo l'attuale calendario di visite, vi ha apportato modifiche prevedendo tempi più ampi di frequentazione che contemplassero la permanenza di presso il padre a CP_2
Milano per una settimana al mese, sì da consentire anche al CTU l'espletamento del proprio incarico, Le operazioni peritali, iniziate nell'ottobre 2024, sono terminate in data 26 febbraio 2025. La relazione conclusiva è stata depositata in data 27 marzo 2025. All'udienza del 9 aprile 2025, le parti sono state nuovamente ascoltate dal Giudice Delegato, ribadendo le proprie posizioni. Il curatore, esperendo l'ennesimo tentativo di conciliazione delle parti ha avanzato la seguente proposta conciliativa:
- “Conferma dell'affido di ai SS con gli interventi suggeriti dalla CTU;
CP_2
- rientra a Milano con le tempistiche indicate dal CTU anche con riferimento al periodo CP_2 estivo;
- Tempi di frequentazioni paritetici con entrambi i genitori su base due, due tre;
- Messa a disposizione della madre dell'immobile di Via Inganni 77 perché possa andarci a vivere con con tutte le spese condominiali -ordinarie e straordinarie- a carico del CP_2 padre;
- Tutto l'AUU a favore della madre - Spese extra come nell'attualità 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
- Eventuale valutazione, da parte del Tribunale, di un eventuale contributo perequativo a carico del padre che la madre sembra richiedere”.
Il Giudice Delegato, ritenuto necessario ai fini della decisione disporre un aggiornamento delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha rinviato il procedimento, assegnando un termine per la comunicazione di eventuali determinazioni condivise sulla falsariga della proposta formulata dal curatore speciale. Attesa l'impossibilità di trovare un accordo, su istanza congiunta delle parti, il Giudice Delegato ha dichiarato esaurita l'istruzione della causa e fissato udienza, ex artt. 473 bis. 28 c.p.c. e 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di sintetiche note di udienza, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali. Con provvedimento del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
**** II. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale: l'affidamento di all'Ente CP_2
Il presente procedimento ha messo in luce, sin dalla sua instaurazione, una profonda conflittualità tra le parti che non si è sopita nemmeno con l'intervento, nelle rispettive dinamiche relazionali, di “attori terzi”. Nonostante il pregevole lavoro di mediazione svolto tanto dal curatore speciale, quanto dal CTU, i sig. e sono rimasti infatti arroccati sulle rispettive posizioni, mostrandosi del tutto Pt_1 CP_1 insensibili alle esigenze della figlia minore e per questo incapaci di adottare concordemente anche le decisioni basilari per la vita della bambina. Esemplificativo di tale stallo decisionale è l'episodio concernente l'iscrizione di alla scuola CP_2 materna e le visite mediche: nonostante i tentativi, dapprima del curatore speciale e poi dello stesso Giudice in udienza, di sollecitare le parti all'adozione di una soluzione ragionevolmente concordata, i genitori non sono riusciti ad addivenire ad alcun accordo, determinando così il Tribunale a modificare i precedenti provvedimenti temporanei ed urgenti e limitare, sia pur in via provvisoria, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Tale provvedimento va qui confermato: alla luce della perdurante ostilità tra le parti, protrattasi e manifestatasi per tutto il tempo del giudizio: non è ipotizzabile infatti disporre l'affidamento condiviso dei genitori il cui presupposto - prima logico che giuridico - è la sussistenza di un canale comunicativo tra i diretti interessati, allo stato inesistente o comunque la capacità di “ farsi da parte nell'interesse della figlia”. D'altra parte, l'affidamento di all'Ente è l'unico aspetto su cui i genitori si trovino concordi;
CP_2
a riguardo, tuttavia, così come ha puntualmente evidenziato il curatore speciale, tale comunione d'intenti dei sig. e in ordine alla comune limitazione nell'esercizio della propria Pt_1 CP_1 responsabilità genitoriale non sembra essere dettata dall'esigenza di tutelare gli interessi della bambina, quanto piuttosto dalla malcelata volontà di “sottrarla” all'altro genitore, in una logica di forte polarizzazione del conflitto che rafforza perciò la presente determinazione del Tribunale. In ordine all'individuazione dell'Ente affidatario, esso – come noto – coincide con il di CP_3 residenza abituale del minore, la cui determinazione costituisce il vero oggetto del contendere nel presente giudizio. I compiti decisori e di indirizzo da attribuirsi ai SS affidatari vengono puntualmente declinati in dispositivo sulla falsariga delle indicazioni del CTU e dei SS, come da richiesta di genitori e curatore speciale.
III. Sul collocamento di : il rientro a Milano come soluzione maggiormente CP_2 rispondente al suo best interest Come accennato, l'odierno procedimento trae origine dall'improvvida decisione, assunta nel giugno 2023 dalla sig. - all'esito dell'interruzione della relazione sentimentale con il padre di CP_1 CP_2
- di portare con sé a RE di ST la bambina, così di fatto precludendo al ricorrente l'esercizio del suo ruolo genitoriale e dunque la possibilità di coltivare un rapporto continuativo ed equilibrato con la propria figlia. In proposito, preliminarmente, occorre chiarire che la prospettazione della resistente, secondo la quale la decisione del trasferimento in Campania della figlia sarebbe stata concordata preventivamente con l'ex convivente, è risultata del tutto priva di riscontro probatorio.
Al contrario, militano per l'unilateralità della scelta della sig. diversi elementi, puntualmente CP_1 evidenziati dalla CTU e di seguito riportati, tali da dimostrare che, almeno sino al maggio 2023 e dunque fino ad un mese prima del trasferimento al sud della diade madre/figlia, il sig. fosse Pt_1 del tutto all'oscuro delle intenzioni dell'ex convivente:
- “entrambi i genitori decisero di iscrivere alla scuola materna di Milano per l'anno CP_2 scolastico 2023/2024; - il signor dichiara di aver firmato nel marzo/aprile 2023 un preliminare per l'immobile in Pt_1 via Sain Bon, dove aveva intenzione di trasferirsi in vista della separazione;
- dalla relazione del maggio 2023 redatta dal ON GN, emerge che i genitori prima del 22 maggio 2023 avevano condiviso l'idea della separazione e in quella sede avevano comunicato alle operatrici del ON GN di aver raggiunto un accordo per procedere alla separazione. È, quindi, evidente che almeno fino al 22 maggio (data in cui è stata redatta la relazione), non vi era alcun progetto di trasferimento in Campania poiché certamente se ci fosse stato sarebbe stato condiviso con la dottoressa e la dottoressa ”1. Per_4 Per_5
Chiarita la monolateralità della decisione assunta dalla sig. , il Tribunale, all'esito dell'intricato CP_1 svolgimento del procedimento in epigrafe – che ha messo in plastica evidenza l'inadeguatezza delle parti a farsi interpreti dei reali bisogni di - è chiamato a valutare quale assetto abitativo sia CP_2 maggiormente corrispondente al best interest della minore coinvolta, seguendo a tale determinazione ogni altra relativa al suo mantenimento economico. Ebbene, a tal fine, occorre verificare se il processo decisionale che ha condotto la resistente ad assumere la determinazione di sradicare dal proprio contesto d'origine ed a reiterare oggi tale CP_2 richiesta sia stato motivato e sia oggi motivato dall'esigenza di tutelare realmente l'effettivo benessere della figlia. Nel condurre tale valutazione, a fronte di prospettazioni simmetricamente opposte delle parti – che, in una cornice di animoso conflitto hanno patrocinato, rispettivamente, la maggiore rispondenza all'interesse di dell'uno o dell'altro assetto abitativo - devono necessariamente individuarsi CP_2 parametri oggettivi cui ancorare la determinazione del Tribunale. All'uopo, facendosi integralmente proprie le conclusioni cui è giunta la CTU, si ritiene di richiamare i seguenti criteri coniati dalla giurisprudenza di legittimità2:
1. analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere “sostanziali” ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chances lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta;
2. valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, tali da non costringere il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi;
3. accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore;
4. accertare la manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale;
benché il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di saggiare la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole;
5. verificare come e con quali modalità sono salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali;
6. analisi delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali: dalla distanza alla diversità della lingua, dal sistema culturale all'organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare (con particolare riguardo alla sua struttura e stabilità) in cui il minore verrà inserito, ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende;
7. considerare l'età dei figli: minore è l'età, minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età del bambino non gli abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori;
8. considerare la volontà del minore di volersi trasferire (ove l'età lo consenta come stabilito dall'art. 337-octies c.c.): maggiore sarà l'età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri.
Esclusa l'applicabilità del parametro di cui al n. 8) stante la tenera età di il vaglio della CP_2 determinazione della sig. di trasferirsi in Sud Italia alla luce degli illustrati criteri non pare CP_1 rispondente al best interest della minore, da ciò derivando dunque la necessità di disporre il suo rientro a Milano Di seguito la analisi della decisione materna di stabilire a RE di ST alla luce CP_2 di ciascuno dei criteri evidenziati con la precisazione che tutte le valutazioni sono effettuate dal
“punto di vista della minore” in quanto, nella contrapposizione degli adulti, il focus sui diritti e sull'interesse della bambina è l'unico indicatore certo, ferma la sua valutazione (anche) in bilanciamento con i diritti e gli interessi di entrambi i genitori.
1) Analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere “sostanziali” ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chances lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta. Quanto al primo criterio, preliminarmente giova precisare che la scelta della sig. non è stata CP_1 dettata da ragioni di carattere professionale, avendo al contrario il trasferimento al Sud determinato un demansionamento della resistente, che da insegnante di scuola primaria è passata a svolgere l'attività di insegnante di scuola d'infanzia, con conseguente decurtazione dello stipendio. Né, tantomeno, la decisione di stabilirsi a RE di ST è stata dettata da più agiate prospettive di vita, sotto il profilo ad esempio abitativo: a tal proposito, la relazione dei SS di RE di ST, così come la CTU, hanno messo in luce la precarietà abitativa della diade madre-figlia, che ha cambiato spesso abitazione, così come l'inadeguatezza, per una bambina dell'età di della CP_2 soluzione abitativa provvisoriamente individuata presso l'appartamento della sorella della madre, risultato troppo piccolo alla luce della famiglia numerosa – composta da ben sei membri - che già lo occupava. La motivazione sottesa alla scelta della sig. di trasferirsi, all'esito dei colloqui svolti con la CP_1
CTU e delle dichiarazioni rese in udienza, è risultata piuttosto duplice: da un lato, la resistente ha espresso il desiderio di riavvicinarsi alla propria famiglia d'origine sì da avere un sostegno emotivo e materiale nella crescita della bambina e, dall'altro, ha manifestato l'esigenza di allontanarsi dal clima conflittuale maturatosi con l'ex convivente, frapponendo una distanza fisica oltre che emotiva con lo stesso. Com'è evidente, entrambe le ragioni illustrate non paiono ritagliate sull'interesse della bambina ma su quello della madre: quanto alla prima motivazione, sebbene anche per sarebbe senz'altro CP_2 arricchente beneficiare della vicinanza della famiglia materna, tale “vantaggio” non può tuttavia dirsi prevalente rispetto all'esigenza della bambina di coltivare un rapporto continuativo ed equilibrato con il proprio padre, rapporto quest'ultimo che sarebbe chiaramente neutralizzato a fronte dello stabile collocamento di in Campania. CP_2
Per quanto riguarda la seconda motivazione, essa appare del tutto in linea con il profilo personologico delineato dalla dott.ssa nella propria relazione psicodiagnostica, richiamata dalla CTU: Per_6 quivi, specie con l'ausilio del test di , è stata tratteggiata una personalità “fortemente Per_7 ancorat(a) a modalità e meccanismi meno maturi di quanto atteso, che vengono attivati per proteggersi dagli aspetti negativi della realtà, da vissuti di frustrazione e delusione”. Nel caso di specie, la sig. nel tentativo di porsi a riparo dalla comprensibile sofferenza derivata CP_1 dalla fine del rapporto con il sig. , ha deciso di frapporre una distanza fisica significativa tra Pt_1 sé e la fonte della propria frustrazione, cioè l'ex convivente, così confermando le conclusioni psicodiagnostiche cui è giunta la dott.ssa secondo cui “Alla luce dei dati complessivi si Per_6 può ipotizzare che la signora stia cercando di distanziare vissuti di stampo depressivo legati in particolar modo ad un senso di scarsa sicurezza e forza del sé, ma anche proteggersi da intense sollecitazioni più recenti, laddove lo scenario del conflitto post separativo, frustrante e deludente, sta generando tensione, preoccupazione, paura che la situazione sfugga alla sua capacità di determinarla (m, y, D= -1). Il contesto attuale sta generando un sovraccarico da stress che aumenta il senso di insicurezza, con il rischio di intensificare modalità passivo dipendenti e spinte regressive, poiché la paura di “non farcela” può intensificare il bisogno di rifugiarsi in contesti rassicuranti e supportivi”3.
Ebbene, è evidente come l'attivazione di meccanismi protettivi di tal fatta da parte della madre non ha nulla a che vedere con l'interesse di ma è espressione, piuttosto, di una fragilità emotiva CP_2 che non può e non deve riverberarsi negativamente sulla condizione della minore.
2. Valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, tali da non costringere il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi. Anche sotto tale profilo la decisione della sig. non pare essere in linea con il reale interesse di CP_1
CP_2 Le difficoltà riscontrate dal sig. nel proseguire la propria attività professionale in regime di Pt_1 smart working4 – sì da poter coltivare la relazione con la figlia stanziata ad 800 km dal luogo di lavoro
– nonché la circostanza che comunque, anche quando in Campania, il padre non dimora a RE di ST, ma piuttosto nella propria città natale – - distante dalla prima Persona_1
75 km e quindi non agevolmente raggiungibile, non sembrano essere state debitamente tenute in considerazione dalla sig. . Quest'ultima, si è mostrata infatti piuttosto indifferente rispetto alle CP_1 legittime rimostranze dell'ex convivente, ipotizzando calendarizzazioni della sua frequentazione con la figlia di scarsa fattibilità5e sovente adottando comportamenti ostativi persino rispetto all'attuazione degli impegni assunti in ordine agli incontri padre/figlia6.
Né tantomeno tali ultime condotte paiono potersi comprendere alla luce della giustificazione addotta dalla donna a loro sostegno, ovvero il timore che il padre riportasse la bambina a Milano: trattasi di una motivazione egoistica ed impositiva che è espressione della totale noncuranza della sig. CP_1 rispetto al naturale bisogno della sua bambina di trascorrere del tempo con il proprio padre.
3. Accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore Sotto tale profilo, coerentemente a quanto affermato dalla CTU, la decisione della sig. di CP_1 trasferire la figlia a RE di ST non sembra essere stata motivata da spinte ritorsive nei confronti del ma piuttosto dalla già citata attivazione, da parte della resistente, di un Pt_1 meccanismo protettivo, consistente nell'allontanamento immediato della fonte di stress rappresentata dalle acredini proprie di un rapporto interrotto e nel rifugio in un ambiente conosciuto e supportivo, come quello della città natale della sig. . CP_1
4. Accertare la manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale;
benché il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di saggiare la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole. Tale aspetto non è stato affatto preso in considerazione dalla sig. nella decisione di trasferirsi CP_1 lontano da Milano: pur sapendo, infatti, la resistente che il mai avrebbe potuto ottenere un Pt_1 trasferimento e che mai egli avesse coltivato tale desiderio, ella non ha esitato a mettere in atto la propria volontà, deliberatamente accettando, come ovvia conseguenza, lo svilimento del rapporto tra la figlia ed il padre.
5. Verificare come e con quali modalità sono salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali;
Parimenti tale criterio non sembra essere stato preso in considerazione nella scelta di trasferire CP_2 in Sud Italia: l'unica figura significativa emersa nel nucleo familiare d'origine del padre, infatti - cioè la nonna paterna - abita a 75 km da RE di ST rendendo così difficile ipotizzare la costruzione di un rapporto stabile e duraturo con la bambina, anche tenuto conto della circostanza che la sig. non guida l'automobile e dunque non potrebbe accompagnare la figlia dalla nonna CP_1 paterna.
6. Analisi delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali: dalla distanza alla diversità della lingua, dal sistema culturale all'organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare (con particolare riguardo alla sua struttura e stabilità) in cui il minore verrà inserito, ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende;
Le evidenze emerse dalla relazione dei Servizi Sociali di RE di ST7, nonché dalle indagini espletate dalla CTU evidenziano la positività dell'ambiente familiare in cui la sig. ha CP_1 inteso radicare la propria figlia: specie la figura della zia materna si è rivelata infatti una risorsa preziosa nella gestione e nella crescita di Tuttavia, ancora una volta, i vantaggi di cui la CP_2 bambina godrebbe a fronte della vicinanza della famiglia materna non sembrano potersi dire prevalenti rispetto ai benefici che ella trarrebbe dalla costruzione di una relazione solida e continuativa con il proprio padre, relazione quest'ultima che – attesa l'età anagrafica di e la CP_2 distanza geografica tra la Lombardia e la Campania – sarebbe destinata a dissolversi ove si optasse per il collocamento della bambina a RE di ST.
7. Considerare l'età dei figli: minore è l'età, minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età del bambino non gli abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori Da ultimo, considerato che il best interest di coincide con quello di mantenere una relazione CP_2 equilibrata con entrambi i genitori, la scelta di trasferire stabilmente la bambina in Campania non appare in linea con il suo interesse, specie avuto riguardo alla sua tenera età. La circostanza, infatti, che la minore abbia solo 6 anni e che la stessa abbia vissuto, per volontà unilaterale della madre, lontana dal padre per quasi due anni, renderebbe ancor più difficile, ove si optasse per il suo collocamento a RE di ST, la costruzione di un rapporto stabile e significativo con il sig. , residente ad 800 km di distanza. Pt_1
Inoltre, ove si optasse per il collocamento di a RE di ST, l'accesa conflittualità CP_2 tra gli ex conviventi – che ha avuto modo di manifestarsi chiaramente anche durante il corso del procedimento – mal si concilierebbe con la necessaria mediazione che la sig. dovrebbe operare CP_1 al fine di consentire i contatti – anche telefonici – tra padre e figlia: i litigi, screzi o tensioni, cui si è già assistito, che si genererebbero in tali momenti di contatto tra i genitori finirebbero senza dubbio per riverberarsi negativamente sulla bambina, rendendola parte attiva del conflitto. Chiarita la necessità di disporre il rientro a Milano di con riferimento ai tempi di CP_2 frequentazioni con i genitori, preso atto dell'impegno della madre a seguire la figlia a Milano in caso di decisione in questo senso del Tribunale, devono essere recepite in provvedimento, con le specifiche e gli automatismi sotto dettagliati necessitati dalla conflittualità genitoriale, le richieste avanzate dal curatore speciale che, sulla falsariga delle indicazioni della CTU, ha tratteggiato uno schema di frequentazione quasi paritetico – di seguito riportato - pienamente idoneo ad attuare il principio di bigenitorialità, Gestione ordinaria starà con il papà CP_2
- a week end alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle 19.
- Tutte le settimane dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
Gestione festività
- Sospensione scolastica estiva, mensilità luglio ed agosto: due slot da 15 giorni alternati tra i due genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo: le prime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto con un genitore le restanti con l'altro con alternanza per le annualità successive. Estate 2025 la bambina starà con il padre le prime due settimane;
- Festività natalizie potranno essere divise in due periodi: dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 17.00 con un genitore, dal 30 dicembre ore 17.00 alla ripresa della scuola con l'altro, alternando di anno in anno. In caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con il papà
- Festività pasquali: l'intero periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso di anno in anno con ciascun genitore. In caso di disaccordo Pasqua 2026 con la mamma.
- ponti scolastici: seguono i fine settimana di spettanza;
- Festa della Mamma e del Papà, compleanno della mamma o compleanno del padre: verranno festeggiate dal relativo genitore a prescindere dal giorno di spettanza, per l'intera giornata se nel fine settimana o dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento il giorno successivo (a scuola o dall'altro genitore) se in settimana
- Compleanno di auspicabilmente insieme o, in caso di disaccordo, con il criterio CP_2 dell'alternanza a prescindere dal calendario ordinario.
Giorni di malattia di CP_2
Verranno gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza.
IV. Sulla casa familiare Definito il regime di affidamento e le frequentazioni dei genitori, occorre a questo punto affrontare i profili economici della vicenda in esame e, in particolare, la controversa questione dell'assegnazione della casa familiare, richiesta dalla resistente in via subordinata nell'ipotesi in cui il Tribunale si fosse determinato per il rientro di a Milano. CP_2
Preliminarmente, giova precisare di quale immobile si discuta, tenuto conto della titolarità – da parte dell'odierno di ricorrente – di due diversi appartamenti a Milano e cioè, un trilocale sito in Via Inganni 77 e un bilocale sito in Via Saint Bon 16, attualmente abitato dal sig. e dal sig. Pt_1 Per_9
a cui il primo ha locato una stanza in virtù del contratto di locazione, regolarmente registrato in
[...] data 31.10.2024 (cfr. produzioni documentali del ricorrente del 23.4.2025), con scadenza prevista per ottobre 2025. Ebbene, l'immobile della cui assegnazione alla sig. si discorre è quello sito in Via Inganni 77. CP_1 Al fine di dirimere la questione portata all'attenzione del Tribunale, occorre chiarire se l'appartamento in questione possa o meno ritenersi casa familiare e se la sua eventuale assegnazione al genitore collocatario prevalente di cioè la sig. , risponda o meno all'interesse della CP_2 CP_1 bambina. Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha a lungo indugiato sulla definizione di casa familiare, intendendola come “luogo destinato e finalizzato alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”8 nonché come “centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, ossia
l'ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l'insieme organizzato dei beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso psicologico, l'habitat domestico e che deve continuare a svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole”9.
In quest'ottica, la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare è stata individuata nell'esigenza di evitare “l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva l'esistenza della prole e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare”10.
Se questa è la definizione di casa familiare, allora pare senz'altro che la stessa possa attagliarsi, nel caso di specie, all'immobile sito in via Inganni 77. Quivi, il nucleo familiare - e per ciò che in tal sede interessa – ha vissuto dalla nascita, nel CP_2
2019, sino al trasferimento a RE di ST avvenuto nel luglio 2023; per quattro anni, dunque, la bambina ha individuato quell'abitazione come la proiezione spaziale dei propri affetti familiari, in cui ha coltivato abitudini e maturato ricordi. Successivamente alla crisi, la bambina ha abitato nell'appartamento di Via Inganni 77 per una settimana a marzo e giugno 2024, e poi – da settembre 2024 sino ad oggi – per una settimana al mese. Nonostante i periodi limitati in cui, nell'ultimo periodo, la minore ha soggiornato nell'immobile in questione, ella ha dimostrato di essere a proprio agio e molto inserita nel contesto abitativo: durante la visita domiciliare dei Servizi Sociali di Milano11, si è mostrata infatti serena e aperta al CP_2 dialogo, interagendo con spontaneità e disinvoltura con le operatrici. Né osta alla qualificazione dell'immobile in questione come casa familiare la circostanza dell'allontanamento dall'abitazione da parte della diade madre-figlia, a seguito della disgregazione della coppia genitoriale: in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come il tempo trascorso dall'allontanamento dalla casa familiare – dettato dalla crisi genitoriale – non abbia rilevanza ai fini della sua assegnazione, finanche al membro della coppia che per primo l'abbia lasciata portando con sé la prole12: le acredini, i litigi e le condotte censurabili dei genitori, infatti, mai devono andare a detrimento dei figli. Chiarita la natura di casa familiare ascrivibile all'immobile sito in Via Inganni 77, occorre da ultimo valutare se la sua assegnazione alla sig. , richiesta dal curatore speciale e in subordine dalla CP_1 are nella opposizione del padre proprietario, risponda all'interesse prevalente di quest'ultima, a norma di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c. La risposta a tale ultimo quesito è certamente affermativa e ciò per più ordini di motivi: 1) l'assegnazione della casa familiare sita in via Inganni 77 alla diade madre-figlia consentirà l'agevole attuazione dello schema di frequentazione della bambina con il genitore non collocatario delineato dalla CTU, fatto proprio dal curatore speciale e dal Tribunale;
2) la bambina individua nell'abitazione di Via Inganni un luogo familiare e intimo, la cui pregressa conoscenza attenuerà il comprensibile senso di disorientamento derivato dal nuovo trasferimento a Milano e dall'alterazione delle abitudini di vita finora coltivate;
3) l'immobile di Via Inganni dista solo 800 mt dall'appartamento di Via Saint Bon in cui attualmente abita il sig. : tale vicinanza consentirà la costruzione di un rapporto Pt_1 padre-figlia continuativo ed agevole da coltivare, rapporto questo che sarebbe ostacolato ove si imponesse alla sig. di individuare un alloggio alternativo distante dall'attuale CP_1 residenza dell'ex convivente;
tale ultimo scenario sarebbe ulteriormente complicato da due fattori: il primo rappresentato dalla conflittualità dei genitori che, necessariamente dovrebbero interagire per organizzare gli spostamenti della bambina, aumentando così le occasioni di scontro;
il secondo rappresentato dalla circostanza per cui la sig. non guida CP_1
l'automobile, rendendo così ancor più difficoltosa l'organizzazione delle frequentazioni. Né osta all'assegnazione della casa familiare alla sig. la censurabile decisione del sig. CP_1
di porre in vendita l'immobile sito in via Inganni 77 successivamente, si badi, all'esito delle Pt_1 indagini peritali che avevano concluso per l'opportunità del rientro di a Milano e che dunque CP_2 già consentivano di prevedere il presente esito giudiziale. Fintantoché, infatti, l'appartamento rimarrà nella titolarità del sig. ben potrà lo stesso essere assegnato “tenendo prioritariamente conto Pt_1 dell'interesse dei figli”13.
La casa familiare di via Inganni 77 deve, pertanto essere assegnata alla madre perché la abiti con la minore che in quell'immobile avrà residenza anagrafica con la mamma.
V. Sul mantenimento di CP_2
Per quanto concerne il mantenimento della minore, si osserva quanto segue. Con produzioni documentali del 23.4.2024, il ricorrente ha aggiornato le proprie informazioni reddituali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 473 bis 18 c.p.c., dichiarando di percepire, al 2023, un reddito annuo netto complessivo pari 35.455,00, destinato tuttavia a subire una decurtazione per l'effetto “dell'eliminazione del patto permanenza 6000 euro ed eliminazione variabile 8000 euro”14 e di sostenere la rata di 17.269,02 euro annui, in relazione ai contratti di mutuo conclusi per l'acquisto degli immobili di Via Inganni 77 e Via Saint Bon 16. La resistente ha dichiarato invece di percepire, al 2023, un reddito netto complessivo pari ad euro 22.628,19, comprensivi dell'assegno unico per la famiglia da lei integralmente percepito. Ebbene, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla sig. e del relativo valore CP_1 economico - particolarmente significativo in una città come Milano in cui i costi abitativi sono decisamente elevati - avuto riguardo alla verosimile perdita, da parte del sig. , degli introiti Pt_1 mensili derivanti dalla locazione di una stanza del suo immobile - sito in Via Saint Bon 16 - attesa la destinazione della camera a nei giorni in cui permarrà presso il padre, ciascun genitore CP_2 provvederà al mantenimento diretto della minore nei tempi in cui la terrà con sé. L'AUU dovrà essere percepito nella misura del 50% dai genitori mentre il padre, genitore economicamente più solido, dovrà contribuire nel mantenimento della figlia sostenendo in via diretta il pagamento delle spese condominiali ordinarie anche all'auspicato fine di evitare ulteriori ragioni di frizione tra le parti. Le spese extra assegno dovranno continuare ad essere ripartite nella misura stabilita dal Giudice Delegato (60% il padre e 40% la madre) come dettagliato in dispositivo in applicazione delle recenti Linee guida approvate il 10 giugno 2025..
VI. Sulle spese di lite Il collegio osserva:
- l'instaurazione del presente giudizio è stata determinata dalla censurabile decisione della sig.
di sradicare la figlia minore dal proprio contesto abitativo per condurla, senza il CP_1 consenso paterno e in spregio alle più basilari regole di genitorialità condivisa, nella città di RE di ST, a ben 800 km dal Comune di abituale residenza;
- Il padre ha tenuto una condotta extraprocessuale censurabile in quanto, il 31 marzo 2025, depositata la relazione del CTU e fallita la definizione conciliativa patrocinata dal curatore speciale, in totale spregio degli interessi della figlia minore ha negato (rectius: tentato di negare) alla bambina la possibilità di tornare a Milano con la mamma nella maggiore serenità possibile mettendo in vendita la casa familiare al fine di sottrarla al provvedimento di assegnazione patrocinato dal curatore fin dagli esordi del procedimento e, si badi, anche dallo stesso sig. ; Pt_1
- La condotta di entrambi i genitori è censurabile non solo perché, nonostante i pregevoli sforzi del curatore speciale e della CTU nominata, si sono mostrati noncuranti del superiore interesse di ma anche e soprattutto perché hanno rifiutato a più riprese proposte di definizione CP_2 concertata del curatore fatte proprie dal Giudice delegato e dal Collegio ora, così risultando entrambi soccombenti in giudizio proprio con riferimento alle due domande interdipendenti (rientro della minore in Milano ed assegnazione della casa familiare alla madre) in applicazione di quanto previsto dall'art. 92 co. 2 c.p.c. - stante la soccombenza reciproca alle domande avanzate in sede di precisazione delle conclusioni – le spese di lite devono essere compensate. Entrambi i genitori devono essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale di avv. Massimo Schirò, CP_2 ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da congrua nota spese per l'importo di 4.950.40 euro liquidato in separato decreto, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. I genitori devono, infine essere condannati al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto nell'importo complessivo di 3.500,00 euro oltre oneri accessori nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Conferma l'affido di , nata a [...] il [...], al Comune di Milano, CP_2 regolamentando ex art 5 bis L 184/1983 l'esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo di due anni, prevedendo che almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
3) Dispone il rientro della minore in Milano e che abbia residenza anagrafica presso e con la mamma in Milano in via Inganni 77;
4) Dispone che salve diverse indicazioni dei SS come sotto dettagliate stia con i genitori CP_2 secondo il seguente schema:
Gestione ordinaria starà con il papà CP_2
- a week end alternati dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle 19.
- Tutte le settimane dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
Gestione festività
- Sospensione scolastica estiva, mensilità luglio ed agosto: due slot da 15 giorni alternati tra i due genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo: le prime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto con un genitore le restanti con l'altro con alternanza per le annualità successive. Estate 2025 la bambina starà con il padre le prime due settimane;
- Festività natalizie potranno essere divise in due periodi: dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 17.00 con un genitore, dal 30 dicembre ore 17.00 alla ripresa della scuola con l'altro, alternando di anno in anno. In caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con il papà
- Festività pasquali: l'intero periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso di anno in anno con ciascun genitore. In caso di disaccordo Pasqua 2026 con la mamma.
- ponti scolastici: seguono i fine settimana di spettanza;
- Festa della Mamma e del Papà, compleanno della mamma o compleanno del padre: verranno festeggiate dal relativo genitore a prescindere dal giorno di spettanza, per l'intera giornata se nel fine settimana o dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento il giorno successivo (a scuola o dall'altro genitore) se in settimana
- Compleanno di auspicabilmente insieme o, in caso di disaccordo, con il criterio CP_2 dell'alternanza a prescindere dal calendario ordinario.
Giorni di malattia di CP_2
Verranno gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza. 5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria di CP_2
6) Dispone che ciascuno dei genitori, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, , assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito la minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, ciascun genitore possa provvedere al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
11) Dispone che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provveda a:
- Attivare per i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità;
- Garantire per l'attivazione di un percorso di psicomotricità, ove possibile, presso Per_10
l'Istituto ON GN di Milano o in struttura dallo stesso segnalata.;
- Verificare che la bambina possa essere iscritta ad un'attività sportiva di gruppo;
- Attivare un percorso di COGE;
- Valutare alla luce dell'evoluzione degli interventi indicati la attivazione di un ADM in entrambi i contesti abitativi per garantire alla bambina un ponte tra i due mondi genitoriali;
- Modificare, alla luce degli interventi attivati e nell'esclusivo interesse della bambina, il calendario di frequentazioni oggi stabilito;
- Segnalare situazioni di pregiudizio che rendano necessario l'inetrvento del Tribunale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
12) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse di e in quanto CP_2 funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
13) Assegna alla sig. la casa familiare sita in Milano, alla Via Inganni 77, Controparte_1 perché la abiti con CP_2
14) Dispone che il padre contribuisca nel manteniemnto della figlia sostenendo per intero le spese condominiali dell'immobile di sua proprietà assegnato alla madre;
15) Dispone che ciascun genitore, a far data dall'effetivo rientro di in Milano, provveda al Per_11 manteniemnto diretto della minore nei periodi in cui la ha con sé;
16) Dispone che a far data dall'effetivo rientro di in Milano l'AUU sia percepito nella Per_11 misura del 50% dai genitori;
17) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 60% ed a carico della madre nella misura del 40%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
18) Compensa tra i genitori le spese di lite;
19) Condanna i genitori al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese dell'avv Massimo Schirò, curatore speciale della minore, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 4.950.40 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
20) Condanna i genitori al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese di CTU liquidate in separato decreto nell'importo di 3.500,00 euro oltre oneri accessori Si Comunichi ai SS del Comune di Milano Giudice rel. Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 32 Relazione CTU 2 Cass., 21.9.07, n. 19406 3 Cfr. Relazione psicodiagnostica a firma della dott.ssa pag. 15 Per_6 4 Difficoltà queste che hanno condotto il Tribunale, a modificare il calendario delle frequentazioni e prevedere la Per_ permanenza di una settimana al mese di a Milano 5Cfr. Relazione CTU, pag 35: si fa qui riferimento, ad esempio, all'ipotesi formulata dalla sig. per cui il sig. CP_1
avrebbe potuto soggiornare presso la sua abitazione a RE di ST nei weekend in cui fosse venuto Pt_1 a trovare la figlia. 6 Si fa qui riferimento agli episodi di cui dà conto il curatore speciale, tra gli altri atti, nella propria comparsa conclusionale verificatisi durante le vacanze natalizie del 2023. 7 Cfr. Relazione SS di RE di ST, pag. 3. 8 Cass. 2.2.2006, n. 2338 9 Cass. 9.9.2002, n. 13065 10 Cass. 2.2.2006, n. 2338 11 Cfr. relazione SS di Milano del 9 giugno 2024 12 Cass. n. 18603/2021; Cass. 32231/2018 13 Cfr. art. 337 sexies c.c. 14 Cfr. dichiarazione ex art. 473bis 18 all. 23.4.2024