Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cap Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Angelo Varisco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cap Holding S.p.A. il 15/3/2022:
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, Cap Holding S.p.a. ha domandato l’annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente, della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- con i motivi aggiunti ha impugnato domandandone l’annullamento la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
Rilevato che in prossimità dell’udienza pubblica, con memoria depositata il 21 maggio 2025, la ricorrente ha manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione;
Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO