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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5863/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Erika Pasi del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Ciancio del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni dei ricorrenti:
“confermano le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto iscritto a ruolo il
24.04.2025, insistendo per l'accoglimento delle stesse e chiedendo l'omologazione degli accordi intervenuti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di avere intrattenuto una relazione affettiva dalla quale sono
[...]
nati a Bologna i figli minori e rispettivamente, Persona_1 Persona_2
il 3 marzo 2016 e l'11 febbraio 2019, riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori, hanno affermato che per insanabili contrasti hanno posto fine alla propria relazione e hanno deciso di interrompere la loro convivenza ed hanno chiesto che il Tribunale disciplini i rapporti tra i genitori e i figli secondo la volontà congiunta dei ricorrenti formalizzata nel ricorso.
Entro l'udienza fissata e sostituita, su richiesta dei ricorrenti, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state depositate le note autorizzate, contenenti le conclusioni sopra riportate ed alle quali sono stati allegati i documenti di cui all'art. 473 bis.12, co. 3, lett. c), c.p.c., non precedentemente prodotti, nonché una dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte in cui la stessa ha rinunciato espressamente a comparire all'udienza ed ha confermato le condizioni rassegnate nel ricorso e nelle note depositate. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale, quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che le pattuizioni concordate dai ricorrenti e riportate in dispositivo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo e rispondono agli interessi morali e materiali dei figli minori della coppia, ai quali è garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali.
La natura del presente procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
2 A) omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
2) I minori avranno collocazione prevalente presso la madre e con quest'ultima, a far data dal 12.05.2025, si trasferiranno presso altro immobile di proprietà paterna sito in
Bologna via Di Corticella n. 216/8, ove tutti fisseranno la loro residenza. In conseguenza di ciò tale abitazione viene assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337- sexies c.c., alla sig.ra nell'interesse dei figli minori sino al Parte_2
raggiungimento della maggiore età ovvero sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, mentre il sig. permarrà Parte_1
nell'abitazione di Bologna via Bortolotti n. 51.
3) In un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, i genitori si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi e con le rispettive famiglie d'origine. In via generale e salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé ed con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1 Per_2
• fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio preoccupandosi di prelevarli all'uscita da scuola (o presso l'abitazione della madre nei periodi extrascolastici), al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola (o a casa della madre nei periodi extrascolastici);
• quando il fine settimana verrà trascorso dai bimbi con la mamma: nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio preoccupandosi di prelevarli all'uscita da scuola (o
3 presso l'abitazione della madre nei periodi extrascolastici) e ivi riaccompagnandoli dopo cena alle ore 20,30; invece, quando il fine settimana verrà trascorso dai bimbi con il papà, quest'ultimo trascorrerà con loro solo il mercoledì pomeriggio preoccupandosi di prelevarli all'uscita da scuola (o presso l'abitazione della madre nei periodi extrascolastici) e ivi riaccompagnandoli dopo cena alle ore 20,30;
• durante le vacanze estive i minori trascorreranno tre settimane con ciascun genitore
(consecutive o non consecutive) da concordare entro il 15 del mese di giugno;
qualora i genitori non dovessero trovare un accordo in punto alla scelta della settimana, gli anni pari deciderà la madre e gli anni dispari il padre;
• Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno le vacanze natalizie, da intendersi dal giorno successivo alla chiusura delle scuole e sino al giorno antecedente la riapertura, con ciascun genitore in tempi paritetici, alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno. Nel periodo di vacanza unitamente ai figli, da intendersi dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura. Nel 2026 i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre;
4) Si precisa che sarà cura di ciascun genitore, nei giorni di rispettiva pertinenza, accompagnare i bimbi a corsi didattici, sportivi e/o ludici;
nel caso in cui sopravvengano impegni di lavoro tali da non consentire ai genitori di attendere personalmente a questo impegno, ciascuno potrà delegare persona di fiducia previo assenso dell'altro. Sarà facoltà dei genitori nei giorni di rispettiva competenza e in caso di impegni lavorativi attivare il servizio post scuola per entrambi i minori. Si precisa, altresì, che il signor dovendo frequentare corsi di aggiornamento/formazione lavoro, necessita Parte_1
di recarsi fuori città per brevi periodi non superiori a cinque giorni, facendo sempre rientro nel fine settimana;
ciò accade due, massimo tre volte ogni anno. Nelle giornate di assenza del Sig. che coincidano con i suoi tempi di permanenza con i Parte_1
minori, questi ultimi saranno affidati alla madre;
qualora la Sig.ra sia Parte_2
impossibilitata, per impegni lavorativi e/o personali, a prendersi cura dei minori nelle
4 suddette giornate, il Sig. potrà proporre una persona di sua fiducia per Parte_1
l'accudimento dei bambini, previo assenso della madre. In alternativa, o in caso di mancato assenso della madre sulla persona proposta, il Sig. si farà Parte_1
integralmente carico delle spese per una baby sitter;
La scelta della baby sitter dovrà avvenire di comune accordo tra i genitori, privilegiando, ove possibile, figure già conosciute dai minori.
5) Entrambi i genitori concordano che, durante le ferie estive, natalizie e pasquali i bambini, se lo desiderano, possano continuare a trascorrere alcuni giorni con la zia materna , residente in Varignana – Castel San Pietro (BO) sempre previa intesa Per_3
e salvo pregressi impegni con i genitori;
6) A partire dal 15 maggio 2025 il sig. inizierà a contribuire al Parte_1
mantenimento ordinario dei bambini corrispondendo alla sig.ra Parte_2
l'importo di euro 400,00 da versare mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT fino all'autosufficienza economica dei figli. Il signor acconsente che l'assegno unico venga percepito interamente dalla signor Parte_1
Le parti si danno reciprocamente atto che, secondo quanto previsto dal Parte_2
Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.08.2017, sono spese ricomprese nel contributo ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona.
7) I genitori si faranno carico, per il 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, così come previste nel protocollo del
Tribunale di Bologna del 09.08.2017 e segnatamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita
5 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa;
a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni sia paterni, che materni etc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
6 la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
8) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio per i minori.
9) Le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo”;
B) “le spese legali si intendono compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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