Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 1333/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Parte_1 CodiceFiscale_1
Cellini (CF. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CodiceFiscale_2
Catanzaro alla via M. Jannelli, 9 giusta procura in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
E
in persona del l.r.p.t., (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Valerio Zimatore (C.F. ) in forza di procura generale a rogito CodiceFiscale_3 notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 ed elettivamente domiciliata Per_1 presso il suo studio in Catanzaro alla via Buccarelli, 49.
- parte convenuta -
E in persona del l.r.p.t., (C.F., partita IVA e numero di iscrizione Controparte_2 nel registro Imprese di Milano n. , rappresentata e difesa giusta procura speciale, P.IVA_2 asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con forma digitale ex art 10.
D.P.R. 123/01, che si allega alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Calogero Lanza
(C.F. ), dall'Avv. Matteo Giarratana (C.F. e C.F._4 C.F._5 dall'Avv. Raimondo Giarratana (C.F. con studio in 20122 Milano, via C.F._6
San Martino n. 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Carnovale
Scalzo corrente in Lamezia Terme via T. Fusco n. 37.
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1 R.G. n. 1333/2018
Lamentava la sig.ra di avere appreso della pregiudizievole segnalazione in Parte_1 occasione della richiesta (che non veniva accolta) avanzata dalla stessa e dal coniuge di un mutuo arancio presso la ING Direct di € 100.000,00 per l'acquisto di un immobile.
Premetteva (i) di avere contratto un prestito con la mediazione della COFIDI, per l'importo di €
10.000,00 nel maggio del 2014, in occasione dell'apertura di una piccola attività commerciale;
(ii) che nell'anno 2016, a causa delle difficoltà economiche, aveva rallentato i pagamenti, tanto che al 31/12/2016 aveva cessato l'attività; (iii) che si era premurata di prendere contatti con il direttore dell'istituto di credito, il quale a fronte della situazione rappresentata, l'aveva invitata ad effettuare i pagamenti anche per importi inferiori così da evitare la segnalazione (iv) che, tuttavia,
l'Istituto di credito aveva ceduto, nelle more, la posizione alla che aveva Controparte_2 inviato diffida e messa in mora finalizzate al recupero (v) che, stante il pregiudizio arrecatole all'esito della bocciatura del mutuo, aveva adito una prima volta il Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c. (che veniva rigettato sol perché carente di documentazione) e che aveva introdotto il presente giudizio dopo avere reperito la documentazione a sostegno della pretesa.
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva pregiudizialmente dichiararsi CP_1
l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ovvero in subordine ordinare a parte ricorrente di esperire la mediazione entro il termine che a tal fine sarebbe stato concesso;
nel merito chiedeva che (i) venissero rigettate integralmente tutte le domande contenute nell'atto di citazione, in quanto assolutamente inammissibili e/o infondate
(ii) in via subordinata e salvo gravame, che venisse ridotta a più equa misura l'entità della richiesta di risarcimento danni, tenuto conto della condotta inerte ed inadempiente della GN , Pt_1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 II comma, cpc. Con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la convenuta impugnando e contestando ogni Controparte_4 avversa eccezione e deduzione, eccepiva, pregiudizialmente, la carenza di legittimazione passiva assumendo (i) di non essere in alcun modo cessionaria del credito vantato da ma Controparte_1 di aver ricevuto incarico da (soggetto diverso da di attivare i CP_5 Controparte_1 canali di recupero stragiudiziale del credito relativo ai ratei non pagati;
(ii) di non aver mai segnalato parte attrice presso CRIF come peraltro risultava dalla visura CRIF ex adverso prodotta.
Puntualizzava, per completezza, la convenuta che CRIF è il gestore del principale CP_2
2 R.G. n. 1333/2018 Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), che dunque è una banca dati privata a cui possono contribuire ed accedere soltanto i soggetti che, liberamente (e non è il caso di , CP_2 decidono di aderire a tale sistema di informazioni creditizie. Contestava, pertanto, anche nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati
(sostenendo, in ogni caso, che, atteso il riconoscimento da parte della sig.ra , di non aver Pt_1 provveduto al pagamento di alcuni ratei a causa di difficoltà derivanti dalla stessa chiusura dell'attività, la segnalazione sarebbe potuta apparire corretta) - ogni proprio coinvolgimento, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e condanna ex articolo 96 c.p.c.
Instauratosi il contradditorio, il diverso giudicante rilevata la necessità di esperire la procedura di mediazione, onerava la parte più diligente ad avviare il procedimento di mediazione entro il termine di legge e rinviava ad altra udienza per il prosieguo. All'udienza del 13 dicembre 2018, le parti davano atto che la mediazione era stata esperita con esito negativo ed il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti questo giudice ultimo assegnatario, ritenuto che la causa alla luce del contesto generale delle argomentazioni svolte, in uno con il quadro probatorio documentale si presentava matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 marzo 2021, quindi, da ultimo, dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, al 23 gennaio 2025. Alla detta udienza, disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
3 R.G. n. 1333/2018 piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Preliminarmente, in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta questo giudicante ritiene necessario esaminare la questione Controparte_2 della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in uno con la differenza con la legittimazione ad agire e/o a contraddire (Cfr. Cass. ord. 16814/2018, che richiama precedente Cass. SU 2951/2016).
Nel caso che ci occupa, la difesa sollevata da che ha eccepito il difetto di legittimazione CP_4 pone in rilievo non una questione di legittimazione processuale (passiva) (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo) costituente condizione dell'azione il cui esame può condurre ad una pronuncia di rito preclusiva dell'esame nel merito, ma la diversa questione di titolarità sostanziale del rapporto, rispondendo al consolidato principio secondo cui la legittimazione ad agire o a contraddire consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione di parte attrice. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. Nel caso che ci occupa la questione deve essere affrontata in termini di titolarità sostanziale del rapporto che comporta l'esame della vicenda.
Nel merito, ritiene questo giudice, esaminate le argomentazioni e deduzioni delle parti, in uno al corredo probatorio documentale, che la domanda di risarcimento danni sia inammissibile nei confronti della attesa la riscontrata estraneità rispetto alla segnalazione attraverso CP_4 quanto documentato ex adverso e sia infondata nel merito nei confronti della difettando CP_1
4 R.G. n. 1333/2018 il corredo probatorio a supporto che avrebbe, inter alia, consentito di dimostrare l'esistenza di un effettivo pregiudizio in tal senso (cfr. Cass. 18 marzo 2022, n. 8941).
Al riguardo questo giudice rileva che dirimente ed assorbente per la decisione sia la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale subordinata all'assolvimento dell'onere di allegare e provare, anche attraverso presunzioni, il concreto pregiudizio che ne sia derivato. Onere che grava sul soggetto che assume di essere stato illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi o che lamenta – come nel caso che ci occupa - vizi formali e di contenuto riguardanti il previo avviso.
Sul punto si richiama l'orientamento ormai consolidato di legittimità che esclude che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente secondo la tesi del danno in re ipsa poiché questo snaturerebbe “la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (cfr. Cass.
26438/2022; Cass. 6589/2023; Cass. 11732/2024). Nel caso che ci occupa, parte attrice non ha assolto agli oneri sulla stessa gravanti che dimostrino che la asserita pregiudizievole vicenda abbia arrecato un danno non patrimoniale, non essendo stata, la asserita perdita, oggetto di alcuna proporzionata ed adeguata deduzione.
Analogamente non può ritenersi raggiunta la prova del danno patrimoniale da perdita di chance ancorato alla asserita mancata correlata erogazione del mutuo, atteso che, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità parte attrice non ha dimostrato (non potendo attribuire valenza in tal senso alle email dalle quali è dato evincere soltanto che la ING Direct informava la resistente della necessità di contattarla telefonicamente in relazione alla sua domanda di mutuo in uno alla mancata produzione di qualsivoglia documentazione che dimostrasse la solidità patrimoniale di parte attrice), che la segnalazione in CRIF abbia avuto un ruolo determinante nel dinego.
Per completezza, questo giudice richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che nel caso di imprenditore può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti ( cfr. Cass
n. 15609/2014 ) e per il soggetto che non svolge attività imprenditoriale “ può consistere, anche, nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito” (cfr. Cass n. 3133/2020 confermata dalla recentissima Ordinanza n 29252 depositata il 13 novembre 2024 ).
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
5 R.G. n. 1333/2018 Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali e oneri di legge a favore di ciascuna parte convenuta.
Catanzaro, 11 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
6 R.G. n. 1333/2018