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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9149/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege Parte_1 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentata dall'avv. AGERLI MASSIMO, in forza di Controparte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Torino n. 3469/2023, depositata il 22 novembre 2023 e non notificata, con la quale
è stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra e annullato l'avviso di addebito ex art. 4 sexies, CP_1
comma 3, D.L. 44/2021 per aver violato l'obbligo vaccinale.
pagina 1 di 3 ha proposto i seguenti motivi di appello: Pt_1
a) erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui il GdP ha affermato che non si fosse Pt_1
costituita in giudizio;
b) violazione dell'art. 4 sexies D.L. 44/2021, nella parte in cui è stata negata la legittimazione di a irrogare la sanzione prevista da tale norma;
Pt_1
c) nullità della sentenza per motivazione generica e contraddittoria, in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
, costituendosi, ha chiesto preliminarmente “che il Tribunale voglia Controparte_1
sospendere ogni valutazione di merito in attesa di conoscere quali saranno le decisioni del legislatore sulle sanzioni oggetto di causa”.
Con le note scritte depositate il 1.2.25 le parti, preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 21 D.L.
27 dicembre 2024 n. 202, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
*
L'art. 21 commi 4 e 5 D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 dispone: “
4. L'articolo 4-sexies del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...]
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti Controparte_2
sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Tale norma è entrata in vigore il 18 dicembre 2024.
In applicazione della norma sopra richiamata e in conformità alle conclusioni assunte da entrambi le parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Torino, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9149/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege Parte_1 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentata dall'avv. AGERLI MASSIMO, in forza di Controparte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Torino n. 3469/2023, depositata il 22 novembre 2023 e non notificata, con la quale
è stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra e annullato l'avviso di addebito ex art. 4 sexies, CP_1
comma 3, D.L. 44/2021 per aver violato l'obbligo vaccinale.
pagina 1 di 3 ha proposto i seguenti motivi di appello: Pt_1
a) erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui il GdP ha affermato che non si fosse Pt_1
costituita in giudizio;
b) violazione dell'art. 4 sexies D.L. 44/2021, nella parte in cui è stata negata la legittimazione di a irrogare la sanzione prevista da tale norma;
Pt_1
c) nullità della sentenza per motivazione generica e contraddittoria, in violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
, costituendosi, ha chiesto preliminarmente “che il Tribunale voglia Controparte_1
sospendere ogni valutazione di merito in attesa di conoscere quali saranno le decisioni del legislatore sulle sanzioni oggetto di causa”.
Con le note scritte depositate il 1.2.25 le parti, preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 21 D.L.
27 dicembre 2024 n. 202, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
*
L'art. 21 commi 4 e 5 D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 dispone: “
4. L'articolo 4-sexies del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...]
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti Controparte_2
sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Tale norma è entrata in vigore il 18 dicembre 2024.
In applicazione della norma sopra richiamata e in conformità alle conclusioni assunte da entrambi le parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Torino, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 3 di 3