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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/07/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5660/2019
TRA
Parte_1
c.f. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gianesini con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Schio (VI), via I. Nievo n. 7/E
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
p.via P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Martini con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, via Trieste n. 33
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da note scritte Parte_1 depositate in data 11.04.2025:
1 NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1424 del 17.09.2019 emesso dal Tribunale di Padova e per l'effetto procedere alla revoca dello stesso per i motivi tutti indicati nei propri scritti difensivi (illiceità della causa e/o contrarietà a norme imperative e/o inesistenza e/o impossibilità illiceità dell'oggetto).
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...] sui capitoli di cui all'atto di citazione in Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo preceduti dal “Vero che”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Infine, considerata la giurisprudenza e la complessità della materia è da escludere l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA
CONCEZIONE ONLUS come da note scritte depositate in data 11.04.2025:
Richiamati i precedenti atti difensivi si contesta integralmente tutte le argomentazioni svolte da controparte nelle sue note conclusive e si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19 marzo 2019, la
[...]
d'ora in poi chiedeva che fosse Controparte_1 CP_2 ingiunto a di pagare l'importo di euro 13.607,95 relativo alle rette Parte_1 dovute da ospite del Centro Residenziale “G.M. Bonomo” di Controparte_3
Asiago, via Anelli n. 30, struttura di proprietà dell' oltre agli interessi legali CP_2 dalla domanda al saldo.
L' allegava nel ricorso che l'ingiunta con atto in data 3.6.2015 si era costituita CP_2 fideiussore di fino alla concorrenza della somma di euro Controparte_3
2 26.513,60 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contratte dalla debitrice principale nei suoi confronti, in virtù del rapporto di ospitalità.
Il Tribunale di Padova, in data 17.05.2019, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della minor somma di euro
12.412,95, oltre agli interessi come da domanda e spese del monitorio.
La ha proposto opposizione sostenendo che il rapporto tra l'ospite e gli enti Pt_1 che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime di convenzione ha natura pubblicistica, è disciplinato da norme pubblicistiche e non può essere regolamentato da convenzioni private. Eventuali accordi di natura privata costituirebbero un ostacolo al diritto del cittadino a fruire dell'assistenza sanitaria quale mezzo di attuazione del diritto costituzionale alla salute. Ha eccepito la nullità del negozio di garanzia per contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 c.c. e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la la quale ha contestato l'assunto attoreo e ha chiesto il rigetto CP_2 dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*
1.
Preliminarmente si rileva che sulla questione della nullità della fideiussione prestata a garanzia del pagamento della quota alberghiera della retta in un caso identico a quello in esame, si è già pronunciato il Tribunale di Padova con sentenza n.
560/2018 del 12.3.2018 (doc. 3 attrice), confermata dalla Corte di Appello di
Venezia con sentenza n. 2879/2020 del 20.9.2020 pubblicata il 4.11.2020 (allegata alle note scritte depositate dall'O.I.C. in data 12.05.2021).
L' ha impugnato la sentenza e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed CP_2 ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame (v. Cass., sez. 1, Ordinanza n. 5869/2025 pubblicata il 05.03.2025 e depositata dalla convenuta-opposta in data 06.03.2025, nella quale la S.C. ha affermato, per quanto qui interessa, che la Corte di merito
3 non aveva considerato che sul punto vi erano suoi precedenti arresti, precisamente l'Ordinanza n.
28321/2017 e la Sentenza n. 17234/2017).
2.
2.1.
Ciò premesso si rileva che il precedente difensore di l'avv. Stefania Parte_1
Cerasoli, ha comunicato di aver rinunciato al mandato in data 14.06.2021 e che il nuovo difensore, avv. Marco Gianesini, si è costituito in data 22.06.2021, quando ormai era preclusa ogni attività assertiva (v. verbale d'udienza del 08.10.2020 nel corso della quale l'ingiunta non è comparsa e su richiesta della convenuta-opposta è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15.02.2021).
Pertanto, ai fini della decisione, si terrà conto solo delle allegazioni e contestazioni svolte in citazione, essendo le ulteriori allegazioni e/o contestazioni svolte dal nuovo difensore per la prima volta nella nota conclusionale autorizzata, inammissibili in quanto tardive.
2.2.
Ci si riferisce in particolare alla circostanza dedotta per la prima volta da Pt_1
che la madre era affetta da plurime patologie per cui necessitava di
[...] assistenza sanitaria elevata (v. pag. 2 in cui l'ingiunta testualmente scrive: “La SVaMA attesta la situazione sanitaria complessiva della sig.ra (demenza senile, melanoma Controparte_3 maligno vulvare e asma allergico: necessità di assistenza sanitaria elevata”); e ai plurimi richiami giurisprudenziali a sostegno della tesi, mai prospettata prima, che le prestazioni di natura socioassistenziale erogate a erano inscindibilmente Controparte_3 legate alle prestazioni di natura sanitaria e per tale ragione soggette al regime di gratuità proprio di queste ultime.
2.3.
Tale assunto è inammissibile in quanto, non solo l'ingiunta nella prima difesa utile
(la citazione) non ha contestato che le prestazioni erogate dall'O.I.C. non erano scindibili in una componente alberghiera-assistenziale (a carico dell'ospite) e in una componente sanitaria (a carico del SSN) ovvero che la convenuta-opposta aveva reso prestazioni sanitarie strettamente ed inscindibilmente correlate con l'attività
4 assistenziale;
ma neppure ha chiesto i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto co. c.p.c. e, quindi, non ha contestato nella prima difesa utile (la memoria n. 1 non depositata) quanto specificamente allegato dalla convenuta-opposta in comparsa di costituzione e cioè che le prestazioni oggetto della pretesa di pagamento erano di ospitalità alberghiera (vitto, alloggio, etc.) e non prestazioni sanitarie coperte dal S.S.N. o prestazioni sanitarie inscindibili da quelle socio- assistenziali anch'esse quindi gratuite con la conseguenza che la natura delle prestazioni oggetto della domanda monitoria non costituiva una circostanza controversa necessitante di prova da parte dell'O.I.C. (art. 115 c.p.c. – v. infra).
2.4.
Non solo.
L'assunto tardivo e inammissibile della anche del tutto sfornito di prova in Pt_1 quanto non risulta prodotto nessun documento che dimostri che alla madre erano erogate prestazioni essenzialmente sanitarie o perché sanitarie pure o perché avvinte a quelle socio-assistenziali, non essendo sufficiente un qualunque tipo di prestazione sanitaria per trasformare le prestazioni assistenziali (in questo caso la pura quota alberghiera residenziale) in prestazioni di carattere sanitario da porsi interamente a carico del SSN.
L'ingiunta, infatti, non ha fornito alcuna prova che le patologie da cui era affetta richiedevano un trattamento sanitario strettamente e Controparte_3 inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale (cfr. Cass. sez. 3 Ordinanza
13714/2023 che, dopo aver espressamente richiamato la motivazione di un suo precedente arresto,
- l'Ordinanza n. 28231/2017 -, ha chiarito che il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate da una struttura siano o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente ricoverato, ed in una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN,
“è quello della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul SSN ai sensi del DPCM 14.02.2001 art. 3 co. 3).
Pertanto, anche ipotizzando che già in citazione l'ingiunta avesse affermato che le prestazioni di cui l' pretendeva il pagamento erano a carico del Servizio CP_2
5 Sanitario , - il che come si è detto non è -, in ogni caso, si tratta di affermazione del tutto sfornita di prova.
2.5.
Ulteriore questione prospettata dall'ingiunta per la prima volta in nota conclusionale autorizzata è che, a suo dire, la fideiussione avrebbe garantito anche il pagamento della quota sanitaria.
Anche tale affermazione, oltre ad essere inammissibile, è destituita di fondamento per le seguenti ragioni.
La retta per l'accoglienza nei centri servizi residenziali per persone non autosufficienti si articola in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario.
Il costo della quota di rilievo sanitario per i servizi sanitari erogati all'interno della struttura residenziale è sostenuto dal attraverso lo strumento Controparte_4 dell'impegnativa di residenzialità.
Nella “domanda di accoglimento” (doc. 1 monit.) risulta espressamente previsto che l'importo “di attuali € 20.02” a titolo di “partecipazione alla copertura della quota sanitaria” è dovuto dall'ospite solo “in assenza di impegnativa di residenzialità rilasciata dall' ”. Pt_2
Nella “domanda di accoglimento”, quindi, risulta espressamente escluso che la quota sanitaria fosse a carico della madre dell'ingiunta se titolare di impegnativa di residenzialità, ipotesi che ricorreva nel caso in esame.
3.
3.1.
Ciò stabilito, il Tribunale ritiene che costituiscono circostanze incontroverse (art. 115
c.p.c.):
- l'iter che ha preceduto l'ingresso di , madre dell'ingiunta, Controparte_3 soggetto ultrasessantacinquenne e non autosufficiente, nella struttura residenziale dell' (valutazione multidimensionale da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale CP_2
Distrettuale (U.V.M.D.) su domanda dell'anziano; emissione della scheda SVAMA ("Scheda per la
Valutazione Multidimensionale dell'Anziano" da parte dell' ; inserimento dell'anziano nel CP_5
R.U.R. (Registro Unico della Residenzialità); emissione da parte dell' di residenza Parte_3
6 dell'impegnativa di residenzialità; presentazione della domanda di accoglimento in una delle Strutture
Residenziali scelta dall'utente tra quelle presenti nell'elenco predisposto dal distretto socio-sanitario di residenza). L'inserimento nella struttura residenziale è, quindi, avvenuto seguendo la procedura prevista dall'allegato A della D.G.R. del Veneto n. 456 del 27 febbraio
2007;
- che le prestazioni che l'O.I.C. ha erogato in favore di Controparte_6 rientrano nelle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” (v. art. 3 DPCM del 14.02.2001) per le quali è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del S.S.N. e del 50% a carico dell'ospite con la compartecipazione del Comune, se del caso (art.11 dell'allegato A alla D.G.R. Veneto n. 456 del 27 febbraio 2007 che stabilisce che la quota di retta di residenzialità qualificata “alberghiera” è a carico della persona ospite o del Comune nel caso di indigenza della persona).
- che l'ospite ha assunto l'obbligazione di pagare la quota Controparte_3 della retta c.d. alberghiera in cui rientrano il vitto, l'alloggio, la pulizia, etc.;
- l'ammontare del credito vantato dalla convenuta.
3.2.
La causa in concreto del contratto tra l'O.I.C. e è, quindi, Controparte_3
l'ospitalità alberghiera offerta dalla struttura a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito, ospitalità alberghiera che varia in base alla qualità dei servizi offerti dalla singola struttura scelta dal singolo utente in base anche alla propria disponibilità economica (v. art. 1 allegato A del D.G.R. 456 del 27.02.2007 “principio di libera scelta”, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro
Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell' di residenza”). Parte_3
L'obbligazione assunta da è dunque sorretta da valida Controparte_3 causa, non contrastando con alcuna norma imperativa.
3.3.
7 Infatti, solo nel caso di prestazioni sanitarie pure o inscindibili con quelle socio- sanitarie il contratto tra privati sarebbe nullo per difetto genetico di causa intesa come regione giustificativa, in concreto, del contratto (v. Cass. 17234/2017).
3.4.
Al di fuori di tale ipotesi, la struttura residenziale e l'ospite (o un terzo) possono concludere un valido contratto di residenzialità “le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio della autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale” (cf. Cass. 28321/2017).
3.4.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va, conseguentemente rigettata.
4.
La domanda riconvenzionale proposta dall'O.I.C. è inammissibile in quanto si tratta di domanda nuova, non “connessa per incompatibilità” con quella già azionata in via monitoria in quanto non si sostituisce a quest'ultima nè risulta proposta in via subordinata, bensì si aggiunge alla medesima (cfr. S.U., sent. 15 giugno 2015, n. 12310 e S.U., sent. 13 settembre 2018, n. 22404 che hanno stabilito che è consentito, a chi agisce in giudizio, proporre una
“nuova” domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria,
o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione;
v. anche Cass., sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633 e
Cass., sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22.09.2023 che hanno stabilito, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo
8 e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
5.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
6.
Le spese di lite, liquidate in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 5660/2019 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1424/2019 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 17 maggio 2019;
2. condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5660/2019
TRA
Parte_1
c.f. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gianesini con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Schio (VI), via I. Nievo n. 7/E
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
p.via P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Martini con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, via Trieste n. 33
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da note scritte Parte_1 depositate in data 11.04.2025:
1 NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 1424 del 17.09.2019 emesso dal Tribunale di Padova e per l'effetto procedere alla revoca dello stesso per i motivi tutti indicati nei propri scritti difensivi (illiceità della causa e/o contrarietà a norme imperative e/o inesistenza e/o impossibilità illiceità dell'oggetto).
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...] sui capitoli di cui all'atto di citazione in Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo preceduti dal “Vero che”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Infine, considerata la giurisprudenza e la complessità della materia è da escludere l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA
CONCEZIONE ONLUS come da note scritte depositate in data 11.04.2025:
Richiamati i precedenti atti difensivi si contesta integralmente tutte le argomentazioni svolte da controparte nelle sue note conclusive e si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19 marzo 2019, la
[...]
d'ora in poi chiedeva che fosse Controparte_1 CP_2 ingiunto a di pagare l'importo di euro 13.607,95 relativo alle rette Parte_1 dovute da ospite del Centro Residenziale “G.M. Bonomo” di Controparte_3
Asiago, via Anelli n. 30, struttura di proprietà dell' oltre agli interessi legali CP_2 dalla domanda al saldo.
L' allegava nel ricorso che l'ingiunta con atto in data 3.6.2015 si era costituita CP_2 fideiussore di fino alla concorrenza della somma di euro Controparte_3
2 26.513,60 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contratte dalla debitrice principale nei suoi confronti, in virtù del rapporto di ospitalità.
Il Tribunale di Padova, in data 17.05.2019, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della minor somma di euro
12.412,95, oltre agli interessi come da domanda e spese del monitorio.
La ha proposto opposizione sostenendo che il rapporto tra l'ospite e gli enti Pt_1 che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime di convenzione ha natura pubblicistica, è disciplinato da norme pubblicistiche e non può essere regolamentato da convenzioni private. Eventuali accordi di natura privata costituirebbero un ostacolo al diritto del cittadino a fruire dell'assistenza sanitaria quale mezzo di attuazione del diritto costituzionale alla salute. Ha eccepito la nullità del negozio di garanzia per contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 c.c. e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la la quale ha contestato l'assunto attoreo e ha chiesto il rigetto CP_2 dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*
1.
Preliminarmente si rileva che sulla questione della nullità della fideiussione prestata a garanzia del pagamento della quota alberghiera della retta in un caso identico a quello in esame, si è già pronunciato il Tribunale di Padova con sentenza n.
560/2018 del 12.3.2018 (doc. 3 attrice), confermata dalla Corte di Appello di
Venezia con sentenza n. 2879/2020 del 20.9.2020 pubblicata il 4.11.2020 (allegata alle note scritte depositate dall'O.I.C. in data 12.05.2021).
L' ha impugnato la sentenza e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed CP_2 ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame (v. Cass., sez. 1, Ordinanza n. 5869/2025 pubblicata il 05.03.2025 e depositata dalla convenuta-opposta in data 06.03.2025, nella quale la S.C. ha affermato, per quanto qui interessa, che la Corte di merito
3 non aveva considerato che sul punto vi erano suoi precedenti arresti, precisamente l'Ordinanza n.
28321/2017 e la Sentenza n. 17234/2017).
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2.1.
Ciò premesso si rileva che il precedente difensore di l'avv. Stefania Parte_1
Cerasoli, ha comunicato di aver rinunciato al mandato in data 14.06.2021 e che il nuovo difensore, avv. Marco Gianesini, si è costituito in data 22.06.2021, quando ormai era preclusa ogni attività assertiva (v. verbale d'udienza del 08.10.2020 nel corso della quale l'ingiunta non è comparsa e su richiesta della convenuta-opposta è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15.02.2021).
Pertanto, ai fini della decisione, si terrà conto solo delle allegazioni e contestazioni svolte in citazione, essendo le ulteriori allegazioni e/o contestazioni svolte dal nuovo difensore per la prima volta nella nota conclusionale autorizzata, inammissibili in quanto tardive.
2.2.
Ci si riferisce in particolare alla circostanza dedotta per la prima volta da Pt_1
che la madre era affetta da plurime patologie per cui necessitava di
[...] assistenza sanitaria elevata (v. pag. 2 in cui l'ingiunta testualmente scrive: “La SVaMA attesta la situazione sanitaria complessiva della sig.ra (demenza senile, melanoma Controparte_3 maligno vulvare e asma allergico: necessità di assistenza sanitaria elevata”); e ai plurimi richiami giurisprudenziali a sostegno della tesi, mai prospettata prima, che le prestazioni di natura socioassistenziale erogate a erano inscindibilmente Controparte_3 legate alle prestazioni di natura sanitaria e per tale ragione soggette al regime di gratuità proprio di queste ultime.
2.3.
Tale assunto è inammissibile in quanto, non solo l'ingiunta nella prima difesa utile
(la citazione) non ha contestato che le prestazioni erogate dall'O.I.C. non erano scindibili in una componente alberghiera-assistenziale (a carico dell'ospite) e in una componente sanitaria (a carico del SSN) ovvero che la convenuta-opposta aveva reso prestazioni sanitarie strettamente ed inscindibilmente correlate con l'attività
4 assistenziale;
ma neppure ha chiesto i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto co. c.p.c. e, quindi, non ha contestato nella prima difesa utile (la memoria n. 1 non depositata) quanto specificamente allegato dalla convenuta-opposta in comparsa di costituzione e cioè che le prestazioni oggetto della pretesa di pagamento erano di ospitalità alberghiera (vitto, alloggio, etc.) e non prestazioni sanitarie coperte dal S.S.N. o prestazioni sanitarie inscindibili da quelle socio- assistenziali anch'esse quindi gratuite con la conseguenza che la natura delle prestazioni oggetto della domanda monitoria non costituiva una circostanza controversa necessitante di prova da parte dell'O.I.C. (art. 115 c.p.c. – v. infra).
2.4.
Non solo.
L'assunto tardivo e inammissibile della anche del tutto sfornito di prova in Pt_1 quanto non risulta prodotto nessun documento che dimostri che alla madre erano erogate prestazioni essenzialmente sanitarie o perché sanitarie pure o perché avvinte a quelle socio-assistenziali, non essendo sufficiente un qualunque tipo di prestazione sanitaria per trasformare le prestazioni assistenziali (in questo caso la pura quota alberghiera residenziale) in prestazioni di carattere sanitario da porsi interamente a carico del SSN.
L'ingiunta, infatti, non ha fornito alcuna prova che le patologie da cui era affetta richiedevano un trattamento sanitario strettamente e Controparte_3 inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale (cfr. Cass. sez. 3 Ordinanza
13714/2023 che, dopo aver espressamente richiamato la motivazione di un suo precedente arresto,
- l'Ordinanza n. 28231/2017 -, ha chiarito che il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate da una struttura siano o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente ricoverato, ed in una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN,
“è quello della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul SSN ai sensi del DPCM 14.02.2001 art. 3 co. 3).
Pertanto, anche ipotizzando che già in citazione l'ingiunta avesse affermato che le prestazioni di cui l' pretendeva il pagamento erano a carico del Servizio CP_2
5 Sanitario , - il che come si è detto non è -, in ogni caso, si tratta di affermazione del tutto sfornita di prova.
2.5.
Ulteriore questione prospettata dall'ingiunta per la prima volta in nota conclusionale autorizzata è che, a suo dire, la fideiussione avrebbe garantito anche il pagamento della quota sanitaria.
Anche tale affermazione, oltre ad essere inammissibile, è destituita di fondamento per le seguenti ragioni.
La retta per l'accoglienza nei centri servizi residenziali per persone non autosufficienti si articola in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario.
Il costo della quota di rilievo sanitario per i servizi sanitari erogati all'interno della struttura residenziale è sostenuto dal attraverso lo strumento Controparte_4 dell'impegnativa di residenzialità.
Nella “domanda di accoglimento” (doc. 1 monit.) risulta espressamente previsto che l'importo “di attuali € 20.02” a titolo di “partecipazione alla copertura della quota sanitaria” è dovuto dall'ospite solo “in assenza di impegnativa di residenzialità rilasciata dall' ”. Pt_2
Nella “domanda di accoglimento”, quindi, risulta espressamente escluso che la quota sanitaria fosse a carico della madre dell'ingiunta se titolare di impegnativa di residenzialità, ipotesi che ricorreva nel caso in esame.
3.
3.1.
Ciò stabilito, il Tribunale ritiene che costituiscono circostanze incontroverse (art. 115
c.p.c.):
- l'iter che ha preceduto l'ingresso di , madre dell'ingiunta, Controparte_3 soggetto ultrasessantacinquenne e non autosufficiente, nella struttura residenziale dell' (valutazione multidimensionale da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale CP_2
Distrettuale (U.V.M.D.) su domanda dell'anziano; emissione della scheda SVAMA ("Scheda per la
Valutazione Multidimensionale dell'Anziano" da parte dell' ; inserimento dell'anziano nel CP_5
R.U.R. (Registro Unico della Residenzialità); emissione da parte dell' di residenza Parte_3
6 dell'impegnativa di residenzialità; presentazione della domanda di accoglimento in una delle Strutture
Residenziali scelta dall'utente tra quelle presenti nell'elenco predisposto dal distretto socio-sanitario di residenza). L'inserimento nella struttura residenziale è, quindi, avvenuto seguendo la procedura prevista dall'allegato A della D.G.R. del Veneto n. 456 del 27 febbraio
2007;
- che le prestazioni che l'O.I.C. ha erogato in favore di Controparte_6 rientrano nelle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” (v. art. 3 DPCM del 14.02.2001) per le quali è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del S.S.N. e del 50% a carico dell'ospite con la compartecipazione del Comune, se del caso (art.11 dell'allegato A alla D.G.R. Veneto n. 456 del 27 febbraio 2007 che stabilisce che la quota di retta di residenzialità qualificata “alberghiera” è a carico della persona ospite o del Comune nel caso di indigenza della persona).
- che l'ospite ha assunto l'obbligazione di pagare la quota Controparte_3 della retta c.d. alberghiera in cui rientrano il vitto, l'alloggio, la pulizia, etc.;
- l'ammontare del credito vantato dalla convenuta.
3.2.
La causa in concreto del contratto tra l'O.I.C. e è, quindi, Controparte_3
l'ospitalità alberghiera offerta dalla struttura a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito, ospitalità alberghiera che varia in base alla qualità dei servizi offerti dalla singola struttura scelta dal singolo utente in base anche alla propria disponibilità economica (v. art. 1 allegato A del D.G.R. 456 del 27.02.2007 “principio di libera scelta”, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro
Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell' di residenza”). Parte_3
L'obbligazione assunta da è dunque sorretta da valida Controparte_3 causa, non contrastando con alcuna norma imperativa.
3.3.
7 Infatti, solo nel caso di prestazioni sanitarie pure o inscindibili con quelle socio- sanitarie il contratto tra privati sarebbe nullo per difetto genetico di causa intesa come regione giustificativa, in concreto, del contratto (v. Cass. 17234/2017).
3.4.
Al di fuori di tale ipotesi, la struttura residenziale e l'ospite (o un terzo) possono concludere un valido contratto di residenzialità “le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio della autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale” (cf. Cass. 28321/2017).
3.4.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va, conseguentemente rigettata.
4.
La domanda riconvenzionale proposta dall'O.I.C. è inammissibile in quanto si tratta di domanda nuova, non “connessa per incompatibilità” con quella già azionata in via monitoria in quanto non si sostituisce a quest'ultima nè risulta proposta in via subordinata, bensì si aggiunge alla medesima (cfr. S.U., sent. 15 giugno 2015, n. 12310 e S.U., sent. 13 settembre 2018, n. 22404 che hanno stabilito che è consentito, a chi agisce in giudizio, proporre una
“nuova” domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria,
o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione;
v. anche Cass., sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633 e
Cass., sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22.09.2023 che hanno stabilito, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo
8 e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
5.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
6.
Le spese di lite, liquidate in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 5660/2019 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1424/2019 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 17 maggio 2019;
2. condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
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