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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 323. Bancarotta semplice 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale , la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale , la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Commentari • 23
- 1. Bancarotta semplice: il confine tra imprudenza gestionale e responsabilità penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025 · 8.592356
[…] Struttura della fattispecie L'art. 323 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza delinea la fisionomia della bancarotta semplice, articolandola in tre grandi aree di incriminazione, ciascuna con una propria logica interna ma tutte accomunate dall'assenza di un intento fraudolento in senso stretto. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Catania, ordinanza 13/04/2023Provvedimento: […] Ed invero, soltanto a seguito della proposizione dell'eccezione di prescrizione, nelle note difensive depositate il 14.10.2022, la curatela fallimentare si è limitata ad un generico richiamo all'art. 2947, comma 3, c.c., indicando in termini del tutto generici che “gli illeciti contestati dalla curatela agli odierni resistenti configurano in maniera chiara ed inequivocabile il reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 217 l. fall. (oggi art. 323 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) che si prescrive in sei anni decorrenti dalla data dichiarativa del fallimento”. […]Leggi di più...
- responsabilità amministratori·
- periculum in mora·
- art. 146 legge fallimentare·
- danno da mancato pagamento tributi·
- danno da indebita restituzione finanziamento·
- azione sociale di responsabilità·
- fumus boni iuris·
- art. 2392 c.c.·
- sequestro conservativo·
- prescrizione azione di responsabilità·
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- azione di responsabilità creditori·
- art. 2394 c.c.