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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 629/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 gennaio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Nicosia, via Fratelli Parte_1
Testa, n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Arianna Pagliazzo che lo rappresenta e difende;
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.05.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. OI- 000040787 del
21 marzo 2022 – protocollo n. 0042112, notificata il 13 aprile 2022 – con la quale l'INPS gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 19.006,60 per la violazione dell'art. 2
comma 1bis d. Lgs. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre
1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso..
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giu ridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che “In ogni caso, questa difesa ha chiesto al competente Ufficio
della Sede Inps di Enna di valutare la necessità di rideterminare la sanzione amministrativa sulla base delle istruzioni fornite dall'Inps con il Messaggio Inps n. 3516 del 27/09/2022, e ove l'Ufficio
procederà effettivamente alla rideterminazione della sanzione amministrativa il relativo provvedimento sarà versato in atti in corso di causa”.
Ancora, con memoria del 14.04.2024, l'INPS rappresentava che con nota di deposito in data
15.6.2023, veniva dato atto che si era proceduto a rideterminare la sanzione amministrativa stante la
normativa successivamente intervenuta in materia. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni
del ricorrente in ordine all'eventuale pagamento dell'importo ridotto.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
******* Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto a rideterminare l'importo ingiunto di cui all'ordinanza opposta dalla misura di euro 19.006,60 a quella di euro 291,32.
La ricorrente ha poi provveduto a pagare il suddetto importo così come rideterminato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, l'errore imputabile all'ente previdenziale è rivelato dalle stesse difese dell'ente resistente che in seno alla memoria di costituzione deduceva quanto segue:
In ogni caso, questa difesa ha chiesto al competente Ufficio della Sede Inps di Enna di valutare la
necessità di rideterminare la sanzione amministrativa sulla base delle istruzioni fornite dall'Inps con
il Messaggio Inps n. 3516 del 27/09/2022, e ove l'Ufficio procederà effettivamente alla
rideterminazione della sanzione amministrativa il relativo provvedimento sarà versato in atti in corso
di causa.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 22.01.2025.