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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio e provvedendo ai sensi degli artt.
127-ter, 281-sexies, comma terzo, e 281-terdecies c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia" e ss.mm.ii.) all'esito del deposito di note scritte in sosti- tuzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
osservato che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, il rito appli- cabile è quello previsto dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e che il pre- sente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-ter d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 8 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3435 / 2023 vertente
tra
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Ameriga Petrucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rionero in Vulture (PZ) alla via G.
Marconi n. 76, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
- Questura di Potenza, in per- Controparte_1 sona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Potenza, presso cui ope legis domicilia in
Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 (Palazzo degli Uffici Governa- tivi); parte resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego di permesso di soggiorno per “protezione speciale” adotta- to con decreto del Questore di Potenza prot. n. 0015754 del
24.08.2023.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 19.09.2023, l'odierno ricor- rente, cittadino gambiano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal Questore di Potenza con prot. n. 0015754 del 24.08.2023, e notificato il successivo
19.09.2023.
Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente
C.T. di Salerno – il Questore di Potenza non avrebbe tenuto in de- bito conto la stabile situazione lavorativa ed alloggiativa del citta- dino straniero, presente in Italia dal 2017 e protagonista di un si-
Pag. 2 di 8 gnificativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimoniato anche dalla acquisita conoscenza della lingua italiana.
In ragione di quanto evidenziato, ha quindi concluso nel me- rito, formulando le seguenti e testuali richieste: 1) accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Potenza in data 22/8/2023 e notificato il
19/9/2023, per i motivi riportati in ricorso e, per l'effetto, ricono- scere al ricorrente la protezione speciale.
1.2. - Disposta l'instaurazione del contraddittorio, si è costi- tuito in giudizio il resistente, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso e rappresentando in fatto quanto segue: <Il ri- corrente ha fatto ingresso sul territorio nazionale in data
23/03/2017 con sbarco a Trapani, in data 27/04/2018 il Prefetto di Varese ha emesso nei suoi confronti decreto di espulsione (doc.
1), reso esecutivo con ordine ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni emesso in pari data dal Questore di Varese (doc. 2).
In data 09/05/2018, il Prefetto di Como ha emesso un nuovo de- creto di espulsione atteso che il sig. "si tratteneva nel Pt_1 territorio italiano senza giustificato motivo" (doc. 3). Il predetto provvedimento è stato reso esecutivo con decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (doc. 4). All'interno del
C.P.R., il in data 25/05/2018 ha presentato richiesta di Pt_1 asilo, esaminata dalla Commissione Territoriale di Salerno che il
24/05/2019 si è espressa con diniego (doc. 5), decisione conferma- ta dal Tribunale ordinario di Potenza a seguito di ricorso (doc. 6).
In data 24/11/2022 il cittadino straniero ha presentato richiesta di protezione speciale ex art. 19 c.1,2 del D.Lgs 286/98, che la
Questura ha trasmesso competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale, ai fini dell'acquisizione di un parere, obbligatorio e vincolante, sulla sus- sistenza dei presupposti di cui all'art 19 comma 1 e 1.1 T.U.I.>>; e ancora, ha allegato: <La Commissione Territoriale di Salerno in data 01/03/2023 si è espressa con parere sfavorevole in merito al- la concessione della protezione speciale (doc. 7) ritenendo che
"dall'esame comparativo della situazione del richiedente con rife- rimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integra-
Pag. 3 di 8 zione raggiunta nel Paese di accoglienza - non emergono i presup- posti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa attualmente vigente...">>.
1.3. - La causa è stata istruita a mezzo di audizione del ricor- rente ed acquisizioni documentali, ed è stata concessa la sospen- sione del provvedimento impugnato;
all'esito della predetta istrut- toria e di udienza fissata ai sensi degli artt. 127-ter, 281-sexies e
281-terdecies c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
2. - Ciò posto, in via preliminare, si rileva che alla controver- sia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, che, riformando la ma- teria della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19 comma1.1. t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione stabi- lendo che: “1.1. …Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fon- dati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naziona- le comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fi- ni della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale non- ché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese di origine”. Sul punto, infatti, viene in rilievo la disciplina antecedente al d.l. 20/2023, conv. in legge 50/2023, atteso che l'istanza è stata formalizzata dal cittadino straniero il 25.11.2022
(cfr. provvedimento impugnato, in atti), in data antecedente all'entrata in vigore della citata normativa.
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fonda- ti motivi di ritenere che all'allontanamento dal territorio comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si osserva che, secondo la predetta normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è rico-
Pag. 4 di 8 nosciuto ogniqualvolta il respingimento (o esplosione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla
Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valu- tazione sono la natura e l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di le- gami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
2.1. – Orbene, alla luce dei richiamati criteri, si ritiene che, nel caso in esame, emergano elementi idonei a giustificare il rico- noscimento della invocata protezione speciale.
Va rilevato, a tal riguardo, che l'autorità amministrativa non ha correttamente valutato il positivo e concreto sforzo di integra- zione compiuto dal ricorrente, presente sul territorio italiano sin dal 2017. Ed invero, il cittadino straniero - rendendo audizione giudiziale in italiano - ha dimostrato non solo il conseguimento di una buona conoscenza della lingua italiana (v.si, in tal senso, ver- bale di udienza del 01.10.2024 in atti), ma ha altresì prodotto do- cumentazione attestante l'attività lavorativa svolta nel periodo di permanenza in Italia, nel settore agricolo, presso la società agrico- la e segnatamente: proroga contratto a tempo Parte_2 pieno e determinato in agricoltura del 24.07.2023 e relativa co- municazione Unilav;
buste paga 2023; proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 28.05.2023 e relativa co- municazione Unilav del 26.05.2023; lettera di assunzione con con- tratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'esecuzione di lavori stagioni agricoli del 18.12.2022 e relativa comunicazione
Unilav; proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricol- tura del 29.03.2023 e relativa comunicazione Unilav;
modelli Uni- lav del 06.09.2019, del 02.01.2022, del 30.09.2021, del 18.05.2021; busta paga settembre 2019; C.U. 2022; comunicazione di assun- zione e modello Unilav Puglia del 26.10.2021, del 10.11.2021; bu- ste paga 2022 e 2021; certificato di partecipazione al corso di edu- cazione civica organizzato dalla Soc. Coop. Global Service;
modelli
Unilav del 26.01.2023 (proroga); modelli Unilav del 07.01.2024
(assunzione a tempo determinato); C.U. 2024.
Pag. 5 di 8 E ancora, tenuto conto che, in sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha altresì dichiarato: “Sono in Italia da sei anni circa, in questo periodo ho lavorato a Verona come bracciante agricolo;
attualmente lavoro ancora a Verona, tuttavia ho mantenuto la re- sidenza in Melfi, dove ho un contratto di locazione di un immobile.
Non ho familiari in Italia. Chiedo che il mio ricorso sia accolto perché vivo e lavoro qui da molto tempo e vorrei rimanere nel Pae- se dove mi sento integrato” (cfr. verbale di udienza del 01.10.2024 in atti), può dirsi desumibile un principio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante, che induce a rite- nere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricorrente il per- messo per protezione speciale.
Sul punto, invero, deve osservarsi che, in un caso analogo a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente af- fermato il seguente principio di diritto: <In tema di protezione in- ternazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal
d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il li- vello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricor- rente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della prote- zione speciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>>
(Cass., Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-
01, che richiama anche la precedente Cass. n. 21596 del 2024).
Alla luce delle superiori considerazioni nonché della docu- mentazione versata in atti dal ricorrente, non può dunque condi- vidersi la valutazione operata dalla C.T. di Salerno in data
01.03.2023, all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromi- co all'adozione del provvedimento di diniego del Questore di Po- tenza, in questa sede impugnato. Del resto, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo percorso compiuto dal cittadino stra- niero dal momento del suo arrivo in Italia, non considerando: in primo luogo, che l'asserita esiguità dei periodi lavorativi docu-
Pag. 6 di 8 mentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al carattere tipicamente sta- gionale e, per così dire “intermittente” dell'occupazione che il ri- corrente è riuscito finora a svolgere in via principale, ovvero quel- la di bracciante in ambito agricolo;
ed, in secondo luogo, quanto al- legato dal ricorrente in ordine alla sistemazione alloggiativa (cfr., in tal senso, verbale di udienza del 01.10.2024; nonché documen- tazione lavorativa in atti dalla quale emerge la sussistenza della sistemazione alloggiativa).
A tal riguardo, difatti, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, il ricorrente ha presentato documentazione CP_1 idonea al riconoscimento della protezione invocata e, pertanto, si ritiene che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs.
286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezio- ne speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma
1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art5. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratio- ne temporis applicabile al caso di specie, sicché il ricorso va accol- to, conseguendone quanto in dispositivo.
3. - Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della pecu- liare natura della controversia e delle questioni trattate, nonché del rapido susseguirsi in materia di interventi normativi e giuri- sprudenziali, si reputano sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di-
e/o assorbita, così provvede: CP_2
- DICHIARA la sussistenza, in favore di nato Parte_1 in Gambia il 05.07.1994, dei presupposti per la concessione in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, commi 1.1. e 1.2 d.lgs 286/1998, come disciplinato dal d.l.
130/2020 conv. in legge 173/2020;
Pag. 7 di 8 - DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Que- store di Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rila- scio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. In l. 173/2020.
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.11.2025
Il Giudice rel./est. La Presidente
dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 8 di 8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio e provvedendo ai sensi degli artt.
127-ter, 281-sexies, comma terzo, e 281-terdecies c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia" e ss.mm.ii.) all'esito del deposito di note scritte in sosti- tuzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
osservato che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, il rito appli- cabile è quello previsto dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e che il pre- sente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-ter d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 8 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3435 / 2023 vertente
tra
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Ameriga Petrucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rionero in Vulture (PZ) alla via G.
Marconi n. 76, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
- Questura di Potenza, in per- Controparte_1 sona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Potenza, presso cui ope legis domicilia in
Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 (Palazzo degli Uffici Governa- tivi); parte resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego di permesso di soggiorno per “protezione speciale” adotta- to con decreto del Questore di Potenza prot. n. 0015754 del
24.08.2023.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 19.09.2023, l'odierno ricor- rente, cittadino gambiano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal Questore di Potenza con prot. n. 0015754 del 24.08.2023, e notificato il successivo
19.09.2023.
Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente
C.T. di Salerno – il Questore di Potenza non avrebbe tenuto in de- bito conto la stabile situazione lavorativa ed alloggiativa del citta- dino straniero, presente in Italia dal 2017 e protagonista di un si-
Pag. 2 di 8 gnificativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimoniato anche dalla acquisita conoscenza della lingua italiana.
In ragione di quanto evidenziato, ha quindi concluso nel me- rito, formulando le seguenti e testuali richieste: 1) accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Potenza in data 22/8/2023 e notificato il
19/9/2023, per i motivi riportati in ricorso e, per l'effetto, ricono- scere al ricorrente la protezione speciale.
1.2. - Disposta l'instaurazione del contraddittorio, si è costi- tuito in giudizio il resistente, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso e rappresentando in fatto quanto segue: <Il ri- corrente ha fatto ingresso sul territorio nazionale in data
23/03/2017 con sbarco a Trapani, in data 27/04/2018 il Prefetto di Varese ha emesso nei suoi confronti decreto di espulsione (doc.
1), reso esecutivo con ordine ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni emesso in pari data dal Questore di Varese (doc. 2).
In data 09/05/2018, il Prefetto di Como ha emesso un nuovo de- creto di espulsione atteso che il sig. "si tratteneva nel Pt_1 territorio italiano senza giustificato motivo" (doc. 3). Il predetto provvedimento è stato reso esecutivo con decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (doc. 4). All'interno del
C.P.R., il in data 25/05/2018 ha presentato richiesta di Pt_1 asilo, esaminata dalla Commissione Territoriale di Salerno che il
24/05/2019 si è espressa con diniego (doc. 5), decisione conferma- ta dal Tribunale ordinario di Potenza a seguito di ricorso (doc. 6).
In data 24/11/2022 il cittadino straniero ha presentato richiesta di protezione speciale ex art. 19 c.1,2 del D.Lgs 286/98, che la
Questura ha trasmesso competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale, ai fini dell'acquisizione di un parere, obbligatorio e vincolante, sulla sus- sistenza dei presupposti di cui all'art 19 comma 1 e 1.1 T.U.I.>>; e ancora, ha allegato: <La Commissione Territoriale di Salerno in data 01/03/2023 si è espressa con parere sfavorevole in merito al- la concessione della protezione speciale (doc. 7) ritenendo che
"dall'esame comparativo della situazione del richiedente con rife- rimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integra-
Pag. 3 di 8 zione raggiunta nel Paese di accoglienza - non emergono i presup- posti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo la normativa attualmente vigente...">>.
1.3. - La causa è stata istruita a mezzo di audizione del ricor- rente ed acquisizioni documentali, ed è stata concessa la sospen- sione del provvedimento impugnato;
all'esito della predetta istrut- toria e di udienza fissata ai sensi degli artt. 127-ter, 281-sexies e
281-terdecies c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
2. - Ciò posto, in via preliminare, si rileva che alla controver- sia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, che, riformando la ma- teria della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19 comma1.1. t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione stabi- lendo che: “1.1. …Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fon- dati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naziona- le comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fi- ni della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale non- ché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese di origine”. Sul punto, infatti, viene in rilievo la disciplina antecedente al d.l. 20/2023, conv. in legge 50/2023, atteso che l'istanza è stata formalizzata dal cittadino straniero il 25.11.2022
(cfr. provvedimento impugnato, in atti), in data antecedente all'entrata in vigore della citata normativa.
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fonda- ti motivi di ritenere che all'allontanamento dal territorio comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si osserva che, secondo la predetta normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è rico-
Pag. 4 di 8 nosciuto ogniqualvolta il respingimento (o esplosione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla
Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valu- tazione sono la natura e l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di le- gami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
2.1. – Orbene, alla luce dei richiamati criteri, si ritiene che, nel caso in esame, emergano elementi idonei a giustificare il rico- noscimento della invocata protezione speciale.
Va rilevato, a tal riguardo, che l'autorità amministrativa non ha correttamente valutato il positivo e concreto sforzo di integra- zione compiuto dal ricorrente, presente sul territorio italiano sin dal 2017. Ed invero, il cittadino straniero - rendendo audizione giudiziale in italiano - ha dimostrato non solo il conseguimento di una buona conoscenza della lingua italiana (v.si, in tal senso, ver- bale di udienza del 01.10.2024 in atti), ma ha altresì prodotto do- cumentazione attestante l'attività lavorativa svolta nel periodo di permanenza in Italia, nel settore agricolo, presso la società agrico- la e segnatamente: proroga contratto a tempo Parte_2 pieno e determinato in agricoltura del 24.07.2023 e relativa co- municazione Unilav;
buste paga 2023; proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 28.05.2023 e relativa co- municazione Unilav del 26.05.2023; lettera di assunzione con con- tratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'esecuzione di lavori stagioni agricoli del 18.12.2022 e relativa comunicazione
Unilav; proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricol- tura del 29.03.2023 e relativa comunicazione Unilav;
modelli Uni- lav del 06.09.2019, del 02.01.2022, del 30.09.2021, del 18.05.2021; busta paga settembre 2019; C.U. 2022; comunicazione di assun- zione e modello Unilav Puglia del 26.10.2021, del 10.11.2021; bu- ste paga 2022 e 2021; certificato di partecipazione al corso di edu- cazione civica organizzato dalla Soc. Coop. Global Service;
modelli
Unilav del 26.01.2023 (proroga); modelli Unilav del 07.01.2024
(assunzione a tempo determinato); C.U. 2024.
Pag. 5 di 8 E ancora, tenuto conto che, in sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha altresì dichiarato: “Sono in Italia da sei anni circa, in questo periodo ho lavorato a Verona come bracciante agricolo;
attualmente lavoro ancora a Verona, tuttavia ho mantenuto la re- sidenza in Melfi, dove ho un contratto di locazione di un immobile.
Non ho familiari in Italia. Chiedo che il mio ricorso sia accolto perché vivo e lavoro qui da molto tempo e vorrei rimanere nel Pae- se dove mi sento integrato” (cfr. verbale di udienza del 01.10.2024 in atti), può dirsi desumibile un principio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante, che induce a rite- nere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricorrente il per- messo per protezione speciale.
Sul punto, invero, deve osservarsi che, in un caso analogo a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente af- fermato il seguente principio di diritto: <In tema di protezione in- ternazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal
d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il li- vello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricor- rente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della prote- zione speciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>>
(Cass., Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-
01, che richiama anche la precedente Cass. n. 21596 del 2024).
Alla luce delle superiori considerazioni nonché della docu- mentazione versata in atti dal ricorrente, non può dunque condi- vidersi la valutazione operata dalla C.T. di Salerno in data
01.03.2023, all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromi- co all'adozione del provvedimento di diniego del Questore di Po- tenza, in questa sede impugnato. Del resto, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo percorso compiuto dal cittadino stra- niero dal momento del suo arrivo in Italia, non considerando: in primo luogo, che l'asserita esiguità dei periodi lavorativi docu-
Pag. 6 di 8 mentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al carattere tipicamente sta- gionale e, per così dire “intermittente” dell'occupazione che il ri- corrente è riuscito finora a svolgere in via principale, ovvero quel- la di bracciante in ambito agricolo;
ed, in secondo luogo, quanto al- legato dal ricorrente in ordine alla sistemazione alloggiativa (cfr., in tal senso, verbale di udienza del 01.10.2024; nonché documen- tazione lavorativa in atti dalla quale emerge la sussistenza della sistemazione alloggiativa).
A tal riguardo, difatti, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, il ricorrente ha presentato documentazione CP_1 idonea al riconoscimento della protezione invocata e, pertanto, si ritiene che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs.
286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezio- ne speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma
1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art5. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratio- ne temporis applicabile al caso di specie, sicché il ricorso va accol- to, conseguendone quanto in dispositivo.
3. - Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della pecu- liare natura della controversia e delle questioni trattate, nonché del rapido susseguirsi in materia di interventi normativi e giuri- sprudenziali, si reputano sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di-
e/o assorbita, così provvede: CP_2
- DICHIARA la sussistenza, in favore di nato Parte_1 in Gambia il 05.07.1994, dei presupposti per la concessione in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, commi 1.1. e 1.2 d.lgs 286/1998, come disciplinato dal d.l.
130/2020 conv. in legge 173/2020;
Pag. 7 di 8 - DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Que- store di Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rila- scio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. In l. 173/2020.
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.11.2025
Il Giudice rel./est. La Presidente
dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
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