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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2720/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1953 e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aceto Giampiero e Mazzucco Cristina del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/09/1955 e ivi residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aceto Giampiero e Mazzucco Cristina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 29/12/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 208, Parte II - Serie A, Anno 1973.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 29/12/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 208, Parte II - Serie A, Anno 1973 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il NO , a tacitazione di ogni pretesa economica presente e Parte_1 futura derivante dal matrimonio, tenuto conto del fatto che la moglie è affetta dalla malattia di Parkinson come risulta dalla documentazione prodotta con il ricorso, si impegna a trasferire la propria quota di proprietà di 3/4 alla NOa , già proprietaria Controparte_1 di 1/4, dei seguenti immobili siti nel Comune di Casale Monferrato (Al), in via Rotondino n.70 e identificati al catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:
- F. 54, Numero 39, Sub. 6, Zona Cens. 1, Cat A/2, classe 1, Consistenza 7,0 vani, Superficie catastale totale 162 mq totale escluse aree scoperte 149 mq, Rendita Euro 578,43 insistente su ente urbano di cui al C.T. Foglio 54, Particella 39, Superficie are 01 ca 70;
- F. 54, Numero 642, Zona Cens. 1, Cat C/6, classe 4, Consistenza 25 mq, Superficie catastale totale 30 mq, Rendita Euro 71,01 insistente su ente urbano di cui al C.T. Foglio 54, Particella 642, Superficie are 08 ca 50; 2. DÀ ATTO che la NOa accetta il trasferimento dei beni sopra descritti Controparte_1
e dichiara che a seguito del trasferimento della proprietà dei predetti beni, ogni sua pretesa pagina 2 di 3 patrimoniale nei confronti del NO deve intendersi integralmente Parte_1 soddisfatta;
3. DÀ ATTO che ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il trasferimento di cui sopra detto è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1990, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
4. DÀ ATTO che il NO si obbliga a formalizzare il trasferimento della quota Parte_1 di proprietà dei beni immobili di cui sopra detto a favore della NOa Controparte_1 mediante apposito atto notarile.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 2720/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1953 e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aceto Giampiero e Mazzucco Cristina del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/09/1955 e ivi residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aceto Giampiero e Mazzucco Cristina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 29/12/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 208, Parte II - Serie A, Anno 1973.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 29/12/1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 208, Parte II - Serie A, Anno 1973 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il NO , a tacitazione di ogni pretesa economica presente e Parte_1 futura derivante dal matrimonio, tenuto conto del fatto che la moglie è affetta dalla malattia di Parkinson come risulta dalla documentazione prodotta con il ricorso, si impegna a trasferire la propria quota di proprietà di 3/4 alla NOa , già proprietaria Controparte_1 di 1/4, dei seguenti immobili siti nel Comune di Casale Monferrato (Al), in via Rotondino n.70 e identificati al catasto fabbricati del suddetto Comune come segue:
- F. 54, Numero 39, Sub. 6, Zona Cens. 1, Cat A/2, classe 1, Consistenza 7,0 vani, Superficie catastale totale 162 mq totale escluse aree scoperte 149 mq, Rendita Euro 578,43 insistente su ente urbano di cui al C.T. Foglio 54, Particella 39, Superficie are 01 ca 70;
- F. 54, Numero 642, Zona Cens. 1, Cat C/6, classe 4, Consistenza 25 mq, Superficie catastale totale 30 mq, Rendita Euro 71,01 insistente su ente urbano di cui al C.T. Foglio 54, Particella 642, Superficie are 08 ca 50; 2. DÀ ATTO che la NOa accetta il trasferimento dei beni sopra descritti Controparte_1
e dichiara che a seguito del trasferimento della proprietà dei predetti beni, ogni sua pretesa pagina 2 di 3 patrimoniale nei confronti del NO deve intendersi integralmente Parte_1 soddisfatta;
3. DÀ ATTO che ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il trasferimento di cui sopra detto è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1990, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
4. DÀ ATTO che il NO si obbliga a formalizzare il trasferimento della quota Parte_1 di proprietà dei beni immobili di cui sopra detto a favore della NOa Controparte_1 mediante apposito atto notarile.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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