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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2839/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2839/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA IS, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Castrovillari, alla via N. Baratta n. 38
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come segue: “si riporta integralmente agli atti di causa, richieste e deduzioni formulate, chiedendo
l'accoglimento della domanda e che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario , senza nessun reciproco obbligo, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore”; per il P.M.: “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20 luglio 2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, CP_1 in data 8 agosto 1981, con la resistente.
Per_ Premetteva che dal matrimonio erano nati i figli (1.07.1982), (9.09.1984) e Per_1 Per_3
(25.01.1995) (quest'ultima, pur risultando come figlia legittima, per espressa dichiarazione della madre, riportata nel ricorso per separazione consensuale, non sarebbe stata concepita dal ricorrente), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che, in data 22.03.1997, il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
Non si è costituita in giudizio la resistente - sebbene regolarmente citata, sia per l'udienza davanti al
Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore – della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro il 22.03.1997, all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 707
c.p.c. del 7.11.1995.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, nella contumacia della resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Stallettì l'8.08.1981 dalle parti in causa (atto n. 6, parte II, Serie A, Reg. Atti Matrimonio anno 1981);
b) dichiara non ripetibili le spese di lite c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stallettì per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2839/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA IS, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Castrovillari, alla via N. Baratta n. 38
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come segue: “si riporta integralmente agli atti di causa, richieste e deduzioni formulate, chiedendo
l'accoglimento della domanda e che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario , senza nessun reciproco obbligo, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore”; per il P.M.: “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20 luglio 2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, CP_1 in data 8 agosto 1981, con la resistente.
Per_ Premetteva che dal matrimonio erano nati i figli (1.07.1982), (9.09.1984) e Per_1 Per_3
(25.01.1995) (quest'ultima, pur risultando come figlia legittima, per espressa dichiarazione della madre, riportata nel ricorso per separazione consensuale, non sarebbe stata concepita dal ricorrente), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che, in data 22.03.1997, il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
Non si è costituita in giudizio la resistente - sebbene regolarmente citata, sia per l'udienza davanti al
Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore – della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro il 22.03.1997, all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 707
c.p.c. del 7.11.1995.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, nella contumacia della resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Stallettì l'8.08.1981 dalle parti in causa (atto n. 6, parte II, Serie A, Reg. Atti Matrimonio anno 1981);
b) dichiara non ripetibili le spese di lite c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stallettì per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo