Articolo 10 della Legge 29 novembre 1984, n. 798
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 dicembre 1984
Art. 10.
Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984